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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/08/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Valentina Pierri giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 666/2025 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
TRA nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Concetta Bongiorno ed elettivamente domiciliata in LA NI (Gr) alla via dell'Ombrone n. 1;
RICORRENTE
E ato a San CO DI (Bn) il 4.07.1960, C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 27.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.03.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il 14.08.2018. In punto di CP_1
fatto la parte, dopo aver premesso che dall'unione coniugale non sono nati figli, ha esposto che in seguito alla sentenza di separazione dell'11.03.2024 non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza, precisando che le divergenze caratteriali e culturali avevano fatto venire meno sin da subito le basi del matrimonio.
1/2 All'udienza del 23.06.2025 la parte ricorrente, comparsa personalmente, si è riportata alle conclusioni rassegnate nel ricorso, è stata dichiarata la contumacia della parte resistente e la causa
è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dal procedimento di separazione definito con sentenza n. 509/2024 dell'11.03.2024.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla declaratoria di scioglimento del matrimonio e della insussistenza con riferimento a tale pronuncia di una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e il Parte_1 CP_1
14.08.2018;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Valentina Pierri giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 666/2025 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
TRA nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Concetta Bongiorno ed elettivamente domiciliata in LA NI (Gr) alla via dell'Ombrone n. 1;
RICORRENTE
E ato a San CO DI (Bn) il 4.07.1960, C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 27.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.03.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il 14.08.2018. In punto di CP_1
fatto la parte, dopo aver premesso che dall'unione coniugale non sono nati figli, ha esposto che in seguito alla sentenza di separazione dell'11.03.2024 non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza, precisando che le divergenze caratteriali e culturali avevano fatto venire meno sin da subito le basi del matrimonio.
1/2 All'udienza del 23.06.2025 la parte ricorrente, comparsa personalmente, si è riportata alle conclusioni rassegnate nel ricorso, è stata dichiarata la contumacia della parte resistente e la causa
è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dal procedimento di separazione definito con sentenza n. 509/2024 dell'11.03.2024.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla declaratoria di scioglimento del matrimonio e della insussistenza con riferimento a tale pronuncia di una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e il Parte_1 CP_1
14.08.2018;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2