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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1407/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1407/2023 promossa da:
(P.IVA ), con gli Avv.ti Marina Motta e Mario Eugenio Comba, Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, via Mercantini 6, presso gli stessi difensori
Attrice contro
(C.F. e P.IVA ), con gli Avv.ti Lucia Bora e Antonio Fazzi, Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso l'Avv. Barbara Maccario Gioannas, in Torino (10124), Piazza Vittorio Veneto n. 21
Convenuta
E contro
, (C.F. e P.IVA ), con gli Avv.ti Luca Controparte_2 P.IVA_3
Cei, Matteo Orlandini e Silvia Carli, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Dal Piaz sito in
Torino, Via S. Agostino n. 12
Convenuta
E contro
(C.F. , con gli Avv.ti Liliana Molesti e Paola Controparte_3 P.IVA_4
Vannoni, presso lo studio dell'Avv. Francesco Dal Piaz sito in Torino, via S. Agostino n. 12
Convenuta
E contro pagina 1 di 6 (C.F. , con gli Avv.ti Gabriele Babbucci e Controparte_4 P.IVA_5
Elisa Gabbrielli Salvadori, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Dal Piaz sito in
Torino, Via S. Agostino n. 12
Convenuta
E contro
(P.I. Controparte_5 P.IVA_6
Convenuta contumace
OGGETTO: Accertamento negativo per provvedimento illegittimo P.A.
Conclusioni di parte attrice:
“in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla per le Parte_1 Controparte_1 causali di cui in premessa, se del caso, previa pregiudiziale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art.
9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, convertito dalla
Legge n. 140/2015, da ultimo introdotto dall'art. 18, comma 1, del d.l. n. 115/2022, convertito dalla legge n.
142/2022; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse che qualsivoglia somma sia dovuta dalla alla per le causali di cui in premessa, dichiarare tenuti e Pt_1 Controparte_1 condannare, in solido tra loro, le convenute e l a manlevare e tenere Parte_2 CP_5 indenne per tutte le somme che la stessa fosse tenuta a pagare per le causali di cui in premessa, - in Parte_1 via di ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, condannare le convenute e l' alla restituzione alla dei dispostivi medici venduti negli anni Parte_2 CP_5 Pt_1
2015-2018 per un valore pari all'importo che dovesse essere tenuta a corrispondere alla o a Pt_1 Controparte_1 rimborsarne il valore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
“Affinché l'Ecc.mo Tribunale di Torino voglia dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito a favore del giudice amministrativo. In via subordinata voglia dichiarare la propria incompetenza a favore della competenza del Tribunale ordinario di Firenze;
In via ulteriormente subordinata e nel merito, voglia rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili e/o infondate e non provate. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri accessori di legge”.
pagina 2 di 6 Conclusione di parte convenuta Nord Ovest: Controparte_2
“in via preliminare - in accoglimento dell'eccezione del difetto di giurisdizione, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- in subordine, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarare la propria incompetenza per territorio e rimettere le parti dinanzi al giudice competente ovvero ex art. 33 c.p.c. il Tribunale di Firenze o il Tribunale di Pisa o il Tribunale di Arezzo quale foro del luogo in cui hanno rispettivamente sede legale le convenute Controparte_1 Controparte_6
o l' o l' - in ulteriore subordine,
[...] Controparte_2 Controparte_4 accertare la carenza di interesse ad agire, per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare inammissibili le domande formulate da parte attrice;
in via principale, nel merito - rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e conseguentemente ogni richiesta risarcitoria, anche in manleva, formulata dalla nei confronti dell' Con Parte_1 Parte_3 condanna della controparte al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. (trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n.
1104/2017, Tar Emilia-Romagna n.151/2016, Tar Emilia Romagna n. 3/2016)”.
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_3
“in via pregiudiziale: dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo, per i motivi esposti in parte narrativa. In via subordinata pregiudiziale: nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di non accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore della competenza del Tribunale ordinario di Firenze. In via preliminare di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_3 per le ragioni esposte e per l'effetto accertare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda attorea nei confronti di quest'ultima, con ogni consequenziale pronuncia anche in merito alla richiesta estromissione dal presente giudizio. In ogni caso nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare infondate nel merito le domande attoree per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto respingerle integralmente. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali e accessori di legge”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_4
pagina 3 di 6 “in via pregiudiziale di rito:
1. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del presente procedimento in favore del giudice amministrativo ex art. 37 c.p.c.; 2. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di difetto di giurisdizione di cui al punto 1, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio, ex art. 38 c.p.c, dell'Intestato Ufficio a conoscere del presente giudizio per essere competente, ex artt. 19 c.p.c. e 33 c.p.c., il Tribunale di Firenze, quale foro del luogo in cui ha sede la CP_1
l' e l' nonché, ex artt. 20 e 33 c.p.c., quale Giudice del luogo in cui
[...] Controparte_3 CP_5
l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve eseguirsi o, ex art. 19 c.p.c. e 33 c.p.c., il Tribunale di Arezzo, quale foro del luogo in cui ha sede l' o, sempre ex art. 19 e 33 c.p.c., il Tribunale di Controparte_4
Pisa, quale foro del luogo in cui ha sede l' 3. in via ulteriormente gradata, Controparte_2 nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ritenute superabili le barriere preclusive ut supra individuate, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso esperita per difetto di interesse ad agire per i motivi meglio descritti in atti;
Nel merito:
4. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda di manleva per violazione dell'art. 163, punti 3 e 4 c.p.c. nonché 164 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
5. in via subordinata, respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto quindi accertare la legittimità del decreto regionale n. 24681/2022 e, in ogni caso, anche in caso di accoglimento della domanda principale, respingere la domanda di manleva ex adverso avanzata, nei confronti dell'odierna convenuta, in via subordinata, in quanto infondata in fatto e in diritto nonché la domanda restitutoria dei dispositivi medici o di rimborso del relativo importo ex adverso avanzata in via ulteriormente subordinata;
6. in via ulteriormente subordinata, accertare l'assenza di responsabilità solidale tra le convenute e, quindi, condannare l'
[...]
a manlevare e/o rilevare indenne in misura proporzionale all'inadempimento che Controparte_4 Parte_1 sarà accertato in corso di causa. In ogni caso con condanna della controparte al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (“ ) conviene in giudizio la Parte_4 Pt_1
e le nonché l' , Controparte_1 Controparte_7 CP_5 riferendo: che in data 14.12.2022 la pubblica la determina n. 24682 relativa all'approvazione CP_1 degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per le annualità 2015,
2016, 2017 e 2018; che tra queste aziende fornitrici vi è la che dovrebbe versare l'importo di Pt_1 Pt_1
€ 20.299,00 per “addebito payback dispositivi medici”, vale a dire per un meccanismo previsto dall'art.
pagina 4 di 6 9 ter del d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), che impone alle aziende fornitrici di dispositivi medici di contribuire al rimborso dello sforamento del tetto di spesa;
che le condizioni contrattuali tra le parti non stabiliscono alcuna clausola di “payback”; che, in ogni caso, la disciplina del payback non integra una delle ipotesi di applicazione automatica di clausole ex lege al contratto;
che, nel caso di specie, non opera neppure l'art. 1374 c.c. avendo le parti regolato compiutamente l'essenziale aspetto economico del contratto;
che, peraltro, nemmeno le associazioni di categoria approvano il meccanismo del
“payback”; che, nel caso si ritenga applicabile il meccanismo del “payback” ai contratti oggetto di causa, si ritengono responsabili le convenute, le quali non evitano lo sforamento dei CP_8 tetti di spesa;
che, relativamente al quantum, non è in grado di stabilire se nei calcoli delle Pt_1 aziende sanitarie siano effettivamente conteggiati solo i prodotti sotto la voce “BA0210”; che, in subordine, si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 ter co. 9 bis L. 140/2015, da ultimo introdotto dall'art. 18 co. 1 L. 142/2022 per contrasto con gli artt. 41 e 3 Cost.
Chiede, pertanto, l'accertamento che nulla è dovuto da alla e se del caso, Pt_1 Controparte_1 previa pregiudiziale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di illegittimità costituzionale, in subordine, la condanna delle convenute alla manleva per tutte le somme Controparte_9 di cui sia tenuta a pagare e in ulteriore subordine la condanna di queste ultime alla restituzione Pt_1 dei dispositivi medici forniti dal 2015 al 2018 per un valore corrispondente all'importo che Pt_1 sarebbe ritenuta tenuta a versare alla o al rimborso del relativo valore. Controparte_1
1.1. Si costituiscono in giudizio la e le contestando in Controparte_1 Controparte_9 fatto e in diritto, le allegazioni e le domande di controparte. In particolare: eccepiscono, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, nonché l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Firenze, sede dell'amministrazione convenuta;
nel merito, rilevano l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte.
Chiedono, pertanto, di dichiarare il difetto di giurisdizione per essere competente il Giudice
Amministrativo, sempre in via pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Firenze, e nel merito, il rigetto delle domande attoree.
1.2. Nessuno si costituisce per la e all'udienza del 18.04.2023 il Giudice ne dichiara la CP_5 contumacia.
2. Rilevato:
- che l'art 7 comma 1 del D.L. 30.6.2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025, n.
118, prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici possano estinguere gli obblighi derivanti pagina 5 di 6 dalla normativa sul payback relativi agli anni 2015 2018 versando il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con conseguente estinzione di ogni obbligazione e cessazione di ogni contenzioso a spese compensate;
- che tutte le parti costituite hanno dichiarato, con le note scritte ex art. 127 ter per l'udienza del
23.09.2025, che il ha provveduto, nei termini previsti dalla legge, al pagamento della somma di € Pt_1
5.051,10, corrispondente alla quota del 25 per cento degli importi dovuti a titolo di payback per gli anni 2015-2018;
- che è da ritenere, in conformità alle prospettazioni delle parti convenute, che il versamento di tale importo estingue l'obbligazione gravante sulla per gli anni 2015-2018 e, dunque, comporta la Pt_1 cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ex art. 7, comma 2, del
D.L. 30.6.2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025, n. 118.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
Dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 29.09.2025.
Torino, 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1407/2023 promossa da:
(P.IVA ), con gli Avv.ti Marina Motta e Mario Eugenio Comba, Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, via Mercantini 6, presso gli stessi difensori
Attrice contro
(C.F. e P.IVA ), con gli Avv.ti Lucia Bora e Antonio Fazzi, Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso l'Avv. Barbara Maccario Gioannas, in Torino (10124), Piazza Vittorio Veneto n. 21
Convenuta
E contro
, (C.F. e P.IVA ), con gli Avv.ti Luca Controparte_2 P.IVA_3
Cei, Matteo Orlandini e Silvia Carli, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Dal Piaz sito in
Torino, Via S. Agostino n. 12
Convenuta
E contro
(C.F. , con gli Avv.ti Liliana Molesti e Paola Controparte_3 P.IVA_4
Vannoni, presso lo studio dell'Avv. Francesco Dal Piaz sito in Torino, via S. Agostino n. 12
Convenuta
E contro pagina 1 di 6 (C.F. , con gli Avv.ti Gabriele Babbucci e Controparte_4 P.IVA_5
Elisa Gabbrielli Salvadori, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Dal Piaz sito in
Torino, Via S. Agostino n. 12
Convenuta
E contro
(P.I. Controparte_5 P.IVA_6
Convenuta contumace
OGGETTO: Accertamento negativo per provvedimento illegittimo P.A.
Conclusioni di parte attrice:
“in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla per le Parte_1 Controparte_1 causali di cui in premessa, se del caso, previa pregiudiziale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art.
9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, convertito dalla
Legge n. 140/2015, da ultimo introdotto dall'art. 18, comma 1, del d.l. n. 115/2022, convertito dalla legge n.
142/2022; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse che qualsivoglia somma sia dovuta dalla alla per le causali di cui in premessa, dichiarare tenuti e Pt_1 Controparte_1 condannare, in solido tra loro, le convenute e l a manlevare e tenere Parte_2 CP_5 indenne per tutte le somme che la stessa fosse tenuta a pagare per le causali di cui in premessa, - in Parte_1 via di ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, condannare le convenute e l' alla restituzione alla dei dispostivi medici venduti negli anni Parte_2 CP_5 Pt_1
2015-2018 per un valore pari all'importo che dovesse essere tenuta a corrispondere alla o a Pt_1 Controparte_1 rimborsarne il valore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
“Affinché l'Ecc.mo Tribunale di Torino voglia dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito a favore del giudice amministrativo. In via subordinata voglia dichiarare la propria incompetenza a favore della competenza del Tribunale ordinario di Firenze;
In via ulteriormente subordinata e nel merito, voglia rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili e/o infondate e non provate. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri accessori di legge”.
pagina 2 di 6 Conclusione di parte convenuta Nord Ovest: Controparte_2
“in via preliminare - in accoglimento dell'eccezione del difetto di giurisdizione, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- in subordine, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarare la propria incompetenza per territorio e rimettere le parti dinanzi al giudice competente ovvero ex art. 33 c.p.c. il Tribunale di Firenze o il Tribunale di Pisa o il Tribunale di Arezzo quale foro del luogo in cui hanno rispettivamente sede legale le convenute Controparte_1 Controparte_6
o l' o l' - in ulteriore subordine,
[...] Controparte_2 Controparte_4 accertare la carenza di interesse ad agire, per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare inammissibili le domande formulate da parte attrice;
in via principale, nel merito - rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e conseguentemente ogni richiesta risarcitoria, anche in manleva, formulata dalla nei confronti dell' Con Parte_1 Parte_3 condanna della controparte al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. (trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n.
1104/2017, Tar Emilia-Romagna n.151/2016, Tar Emilia Romagna n. 3/2016)”.
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_3
“in via pregiudiziale: dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo, per i motivi esposti in parte narrativa. In via subordinata pregiudiziale: nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di non accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore della competenza del Tribunale ordinario di Firenze. In via preliminare di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_3 per le ragioni esposte e per l'effetto accertare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda attorea nei confronti di quest'ultima, con ogni consequenziale pronuncia anche in merito alla richiesta estromissione dal presente giudizio. In ogni caso nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare infondate nel merito le domande attoree per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto respingerle integralmente. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali e accessori di legge”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_4
pagina 3 di 6 “in via pregiudiziale di rito:
1. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del presente procedimento in favore del giudice amministrativo ex art. 37 c.p.c.; 2. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di difetto di giurisdizione di cui al punto 1, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio, ex art. 38 c.p.c, dell'Intestato Ufficio a conoscere del presente giudizio per essere competente, ex artt. 19 c.p.c. e 33 c.p.c., il Tribunale di Firenze, quale foro del luogo in cui ha sede la CP_1
l' e l' nonché, ex artt. 20 e 33 c.p.c., quale Giudice del luogo in cui
[...] Controparte_3 CP_5
l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve eseguirsi o, ex art. 19 c.p.c. e 33 c.p.c., il Tribunale di Arezzo, quale foro del luogo in cui ha sede l' o, sempre ex art. 19 e 33 c.p.c., il Tribunale di Controparte_4
Pisa, quale foro del luogo in cui ha sede l' 3. in via ulteriormente gradata, Controparte_2 nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ritenute superabili le barriere preclusive ut supra individuate, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso esperita per difetto di interesse ad agire per i motivi meglio descritti in atti;
Nel merito:
4. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda di manleva per violazione dell'art. 163, punti 3 e 4 c.p.c. nonché 164 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
5. in via subordinata, respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto quindi accertare la legittimità del decreto regionale n. 24681/2022 e, in ogni caso, anche in caso di accoglimento della domanda principale, respingere la domanda di manleva ex adverso avanzata, nei confronti dell'odierna convenuta, in via subordinata, in quanto infondata in fatto e in diritto nonché la domanda restitutoria dei dispositivi medici o di rimborso del relativo importo ex adverso avanzata in via ulteriormente subordinata;
6. in via ulteriormente subordinata, accertare l'assenza di responsabilità solidale tra le convenute e, quindi, condannare l'
[...]
a manlevare e/o rilevare indenne in misura proporzionale all'inadempimento che Controparte_4 Parte_1 sarà accertato in corso di causa. In ogni caso con condanna della controparte al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (“ ) conviene in giudizio la Parte_4 Pt_1
e le nonché l' , Controparte_1 Controparte_7 CP_5 riferendo: che in data 14.12.2022 la pubblica la determina n. 24682 relativa all'approvazione CP_1 degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per le annualità 2015,
2016, 2017 e 2018; che tra queste aziende fornitrici vi è la che dovrebbe versare l'importo di Pt_1 Pt_1
€ 20.299,00 per “addebito payback dispositivi medici”, vale a dire per un meccanismo previsto dall'art.
pagina 4 di 6 9 ter del d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), che impone alle aziende fornitrici di dispositivi medici di contribuire al rimborso dello sforamento del tetto di spesa;
che le condizioni contrattuali tra le parti non stabiliscono alcuna clausola di “payback”; che, in ogni caso, la disciplina del payback non integra una delle ipotesi di applicazione automatica di clausole ex lege al contratto;
che, nel caso di specie, non opera neppure l'art. 1374 c.c. avendo le parti regolato compiutamente l'essenziale aspetto economico del contratto;
che, peraltro, nemmeno le associazioni di categoria approvano il meccanismo del
“payback”; che, nel caso si ritenga applicabile il meccanismo del “payback” ai contratti oggetto di causa, si ritengono responsabili le convenute, le quali non evitano lo sforamento dei CP_8 tetti di spesa;
che, relativamente al quantum, non è in grado di stabilire se nei calcoli delle Pt_1 aziende sanitarie siano effettivamente conteggiati solo i prodotti sotto la voce “BA0210”; che, in subordine, si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 ter co. 9 bis L. 140/2015, da ultimo introdotto dall'art. 18 co. 1 L. 142/2022 per contrasto con gli artt. 41 e 3 Cost.
Chiede, pertanto, l'accertamento che nulla è dovuto da alla e se del caso, Pt_1 Controparte_1 previa pregiudiziale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di illegittimità costituzionale, in subordine, la condanna delle convenute alla manleva per tutte le somme Controparte_9 di cui sia tenuta a pagare e in ulteriore subordine la condanna di queste ultime alla restituzione Pt_1 dei dispositivi medici forniti dal 2015 al 2018 per un valore corrispondente all'importo che Pt_1 sarebbe ritenuta tenuta a versare alla o al rimborso del relativo valore. Controparte_1
1.1. Si costituiscono in giudizio la e le contestando in Controparte_1 Controparte_9 fatto e in diritto, le allegazioni e le domande di controparte. In particolare: eccepiscono, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, nonché l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Firenze, sede dell'amministrazione convenuta;
nel merito, rilevano l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte.
Chiedono, pertanto, di dichiarare il difetto di giurisdizione per essere competente il Giudice
Amministrativo, sempre in via pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Firenze, e nel merito, il rigetto delle domande attoree.
1.2. Nessuno si costituisce per la e all'udienza del 18.04.2023 il Giudice ne dichiara la CP_5 contumacia.
2. Rilevato:
- che l'art 7 comma 1 del D.L. 30.6.2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025, n.
118, prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici possano estinguere gli obblighi derivanti pagina 5 di 6 dalla normativa sul payback relativi agli anni 2015 2018 versando il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con conseguente estinzione di ogni obbligazione e cessazione di ogni contenzioso a spese compensate;
- che tutte le parti costituite hanno dichiarato, con le note scritte ex art. 127 ter per l'udienza del
23.09.2025, che il ha provveduto, nei termini previsti dalla legge, al pagamento della somma di € Pt_1
5.051,10, corrispondente alla quota del 25 per cento degli importi dovuti a titolo di payback per gli anni 2015-2018;
- che è da ritenere, in conformità alle prospettazioni delle parti convenute, che il versamento di tale importo estingue l'obbligazione gravante sulla per gli anni 2015-2018 e, dunque, comporta la Pt_1 cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ex art. 7, comma 2, del
D.L. 30.6.2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025, n. 118.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
Dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 29.09.2025.
Torino, 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
pagina 6 di 6