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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2025, n. 37940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37940 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IA AL UC LI EP NI - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXX, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 20/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale TT IC che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
rilevato che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. merluzzo. proc. penna.; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/11/2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 25/10/2022 con la quale il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui agli artt. 56, 643 cod. pen. nonché al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) a favore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (rappresentata dalla sua amministratrice di sostegno Avv. Lucia AG).
2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione” di legge nonché “violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen.”. La difesa evidenzia che il reato di cui all'art. 643 cod. pen. è stato ritenuto sussistente dai giudici di merito nonostante non vi fosse la prova del presupposto dello stesso, vale a dire lo stato di minorazione della persona offesa;
i giudici di merito, infatti, avrebbero ritenuto provata tale condizione senza disporre – come invece richiesto dalla difesa in dibattimento – una perizia sulla XXXXXXXXXXXXXX, valorizzando illegittimamente una consulenza – quella disposta per l'apertura dell'amministrazione di sostegno della donna ai sensi dell'art. 409 cod. civ. – che non poteva essere acquisita nel processo penale, anche perché avente altri scopi e finalità. Ed infatti, a detta del ricorrente, la consulenza disposta nel procedimento civile Penale Sent. Sez. 2 Num. 37940 Anno 2025 Presidente: RG AN Relatore: AR IO Data Udienza: 15/10/2025 doveva accertare unicamente la capacità della XXXXXXXXX di curare da sola i propri interessi senza bisogno dell'assistenza di terzi e non anche di verificare se la stessa versasse in uno stato di deficienza psichica. A detta della difesa, dunque, la consulenza disposta nel procedimento civile non poteva essere acquisita e utilizzata nel processo penale. La Corte di appello, così come il giudice di primo grado, avevano poi omesso di valutare le testimonianze assunte durante l'istruttoria dibattimentale e i pareri di altri medici (tra cui il medico curante della persona offesa), dai quali emergeva chiaramente che la XXXXXXXXX non prendeva farmaci ed era in buone condizioni di salute fisica e mentale. La difesa eccepisce inoltre che anche la costituzione di parte civile è avvenuta per iniziativa esclusiva dell'amministratrice di sostegno senza l'intervento dell'amministrata; il difensore si interroga dunque anche sulla ritualità dell'azione civile esercitata nel processo penale.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione e falsa applicazione della legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente rileva in particolare: che la prova della condotta di induzione contestata al XXXXXXXXX – vale a dire l'avere indotto la XXXXXXXXXXXXXX a istituirlo erede universale mediante testamento pubblico – è stata erroneamente desunta dalla circostanza che era stato l'imputato a fissare con il notaio rogante (Benedetto Petrarchi) l'appuntamento per redigere il testamento pubblico con cui tale istituzione doveva avvenire;
tuttavia tale circostanza non emergeva dagli atti, posto che il notaio Petrarchi, escusso al dibattimento, aveva riferito di non sapere chi avesse chiesto la fissazione dell'appuntamento; la prova era stata quindi indebitamente ricavata dalle sole dichiarazioni dell'amministratrice di sostegno (Avv. AG) la quale, a sua volta, riferiva delle circostanze apprese dalla persona offesa. Ciò premesso, la difesa rileva che l'anziana donna aveva riferito all'ADS unicamente che il XXXXXXXXX doveva accompagnare il notaio a casa sua e aveva pure concordato col professionista l'entità del compenso, ma ciò non dimostrava in maniera certa che fosse stato l'imputato a prendere l'iniziativa della redazione del testamento. Il ricorrente evidenzia poi la contraddizione insita nel fatto che i giudici di merito hanno ritenuto attendibili e credibili le dichiarazioni (riportate de relato) di una persona offesa che loro stessi avevano affermato possedere in una condizione di deficienza psichica. La condotta di induzione doveva poi essere esclusa sulla base di un ulteriore elemento che i giudici di merito avevano omesso di valutare: era infatti documentalmente provato che nel 2018 la XXXXXXXXX aveva già fatto testamento a favore del XXXXXXXXX, testamento che era stato poi fraudolentemente revocato dal nipote dell'anziana donna (a sua volta indagato per circonvenzione ai danni della nonna). La XXXXXXXXXXXXXX aveva quindi già in passato dimostrato di volere beneficare l'imputato e non aveva quindi alcun bisogno di essere indotta a ripetere racconto atto di liberalità. Evidenzia infine la difesa che non vi era neppure prova che l'istituzione ad erede universale costituisse per la XXXXXXXXXXXXXX un atto dannoso, in quanto la disposizione testamentaria, non solo serviva a remunerare i servigi resi negli anni dal XXXXXXXXX ma era finalizzata anche a far si che lo stesso continuasse a garantirli in futuro.
2.3. Col terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. La difesa si duole in particolare del fatto che il giudice avrebbe immotivatamente negato all'imputato le attenuanti generiche, valorizzando elementi – l'arco di tempo della condotta criminosa, le modalità particolarmente subdole della sua azione, la pervicacia nel fondare lo scopo illecito – che non trovavano alcun riscontro nei fatti emersi dall'istruttoria. La Corte aveva invece omesso di considerare il contegno tenuto dall'imputato durante il processo e il fatto che lo stesso aveva agito a causa delle sue condizioni economiche disagiate. 2 2.4. Col quarto motivo di impugnazione ci si duole della mancanza di motivazione della sentenza sia in ordine alla quantificazione della pena (ritenuta eccessiva) sia in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale;
sospensione non concessa, pur in assenza di causa ostativa, senza motivazione e/o sulla base di elementi indimostrati (pervicacia dell'imputato).
2.5. Con il quinto motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 643 cp in relazione all'art. 404 cc e degli artt. 125 e 546 cpp, in particolare di quanto disposto dal Tribunale di Lecce pag. 6 elaborato decisionale. Contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione". A quanto è dato comprendere, la difesa si duole del fatto che, posto che la persona offesa era capace di intendere e volere, l'amministratore di sostegno – che per altro era stato nominato per iniziativa della sorella della donna solo perché quest'ultima aveva manifestato nel 2018 la volontà di designare come erede il XXXXXXXXX – avrebbe dovuto assecondare le ultime volontà della XXXXXXXXXXXXXX, se del caso informandone il giudice tutelare per eventuali opportuni provvedimenti, e non ostacolarle di sua iniziativa come invece aveva fatto.
2.6. Con il sesto motivo la difesa deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 409 cod. civ. e 56, 643 cod. pen. Evidenzia il ricorrente che dagli atti processuali è documentalmente emerso che nel settembre del 2020 l'amministratrice di sostegno ha condotto la XXXXXXXXXXXXXX dal notaio per farle revocare i precedenti testamenti dalla stessa fatti a favore del nipote e del XXXXXXXXX;
da ciò discenderebbe, a detta del difensore, un'evidente contraddizione in cui è incorsa la sentenza impugnata, posto che l'anziana donna viene ritenuta dai giudici di merito capace di manifestare la sua volontà (anche se assistita dall'ADS) quando si tratta di revocare i testamenti e contestualmente in stato di deficienza psichica quando invece si tratta di testare a favore del nipote o dell'odierno istante. Evidenzia inoltre il difensore che accedendo alla ricostruzione della Corte di appello e ammettendo dunque che la persona offesa non era nelle condizioni psichiche di testare, si dovrebbe poi coerentemente trarre la conseguenza che, ai sensi dell'art. 409 cod. civ., un suo eventuale testamento, per produrre effetti, avrebbe comunque dovuto passare al vaglio dell'amministratore di sostegno e del giudice tutelare;
la condotta contestata al XXXXXXXXX era quindi intrinsecamente inidonea a produrre l'effetto voluto, sicché si verterebbe in ipotesi di reato impossibile.
2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge. In sostanza si deducono motivi analoghi a quelli esposti nel sesto motivo. Si evidenzia in particolare la contraddittorietà della sentenza laddove la stessa ritiene che la XXXXXXXXXXXXXX alternativamente capace o incapace a seconda della volontà espressa, vale a dire: affetta da deficienza psichica quando si tratta di impedirle di disporre a piacimento del suo patrimonio e non affetta da alcuna deficienza quando invece ne dispone a favore delle sue sorelle e/o a favore di persone diverse dal XXXXXXXXX.
2.8 Con l'ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 164 cod. pen. A detta del difensore, la Corte di appello avrebbe irragionevolmente negato al ricorrente la sospensione condizionale della pena senza indicare sulla base di quali elementi aveva formulato una prognosi negativa in ordine al fatto che lo stesso si sarebbe astenuto dalla commissione di ulteriori reati. Non si era tenuto in alcun conto dell'età avanzata dell'imputato (quasi ottantenne), delle sue condizioni personali e di vita, della sua incensuratezza e del fatto che, a seguito del decesso della XXXXXXXXXXXXXX, il patrimonio di quest'ultima era stato ereditato dalle sorelle germane dell'anziana donna (con conseguente impossibilità di reiterare il reato). 3 2.9 Con il nono motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge. Evidenzia in particolare il difensore che l'amministratrice di sostegno (Avv. Pagliata) ha depositato atto di costituzione di parte civile nel giudizio di appello all'udienza di trattazione del 20/11/2024 nonostante l'amministrata (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) risultasse deceduta nel giugno del 2023 e la procedura di amministrazione di sostegno dichiarata chiusa dal giudice civile il 12/10/2023; poiché non vi era stato alcun provvedimento del giudice tutelare di proroga dei poteri dell'ADS e poiché gli eredi della donna non avevano conferito alcun mandato all'Avv. Pagliata, le conclusioni e le richieste rassegnate dalla parte civile innanzi alla Corte di appello dovevano ritenersi nulle e improduttive di effetti in quanto provenienti da un soggetto privo di poteri e dunque non legittimato. Doveva dunque essere revocata la statuizione con la quale la Corte di appello aveva condannato l'imputato al pagamento in favore della parte civile delle spese processuali di quel grado di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
1.1. E' infondato nella parte in cui la difesa lamenta, da un lato, la mancata assunzione di prova che si assume decisiva (vale a dire la perizia volta ad accertare la circonvenibilità della persona offesa) e, dall'altro, l'inutilizzabilità in sede penale della consulenza effettuata nel procedimento civile avente ad oggetto l'apertura della amministrazione di sostegno. Ed invero, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte per l'accertamento della deficienza psichica, cui si riferisce l'art. 643 cod. pen., non occorre un'indagine psichiatrica, non essendo richiesto uno stato di piena incapacità o di infermità psichica del soggetto passivo (Sez. 5, Sentenza n. 2237 del 27/10/1978, dep. 1979, Rv. 141295 – 01). La prova del presupposto del reato, contrariamente a quanto ritiene la difesa, non richiede l'espletamento di perizia nel processo penale e può essere desunta dal giudice da qualunque elemento, ivi inclusa la consulenza tecnica disposta in altro procedimento anche non penale. Ed infatti è stato più volte ribadito che è legittima l'acquisizione nel processo penale della consulenza tecnica depositata nel procedimento civile, anche se non ancora definita con sentenza passata in giudicato, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento contenuto nell'art. 234 cod. proc. penna. (Sez. 3, Sentenza n. 15431 del 07/11/2017, dep. 2018, B., Rv. 272551 – 01). Avendo il difensore dedotto anche il vizio di cui alla lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen., è poi appena il caso di evidenziare che, per costante giurisprudenza di questa Corte in materia, “la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo diprova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alledimostrare a discarico che ha carattere di decisività” (Sez. U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01).
1.2. Per il resto il motivo non rientra tra quelli consentiti dalla legge, in quanto contiene mere doglianze in fatto. Al riguardo va preliminarmente ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale eccedente dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che 4 l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.284556 – 01). Non è quindi deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01). Quanto poi al controllo sul processo motivazionale del giudice di merito i suoi limiti sono segnati dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La Corte deve quindi limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilimento se il giudice di merito ha proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01). Alla luce di tali principi il motivo di ricorso è inammissibile il quanto, a ben vedere, il ricorrente pretende di contestare in questa sede di legittimità il fatto (nella specie il presupposto della circonvenibilità della XXXXXXXXXXXXXX), così come accertato e ricostruito dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti e/o una diversa valutazione delle risultanze processuali. Non sussiste, peraltro, alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno infatti chiarito che “per la consumazione del reato di circonvenzione di persone incapaci, ex art. 643 cod. pen., è necessaria l'esistenza di uno stato di infermità o deficienza psichica di una persona: per l'esistenza di tale stato, non occorre una vera e propria malattia mentale, ma occorre pur sempre un'effettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettivo o volitivo, tale da da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri” (Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 06/11/1992, Frandino, Rv. 192509 – 01). Non occorre dunque uno stato di piena incapacità di intendere e volere o di infermità psichica del soggetto passivo (Sez. 5, Sentenza n. 2237 del 27/10/1978, dep. 1979, Rv. 141295 – 01),in quanto, in tema di circonvenzione di incapaci, costituisce "deficienza psichica" la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurrene i poteri di difesa contro le altrui insidie. (Sez. 2, Sentenza n. 21464 del 20/03/2019, D., Rv. 275781 – 01). Ciò detto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la deficienza psichica della XXXXXXXXXXXXXX sulla base della consulenza effettuata nel procedimento aperto per la nomina dell'amministratore di sostegno;
consulenza dalla quale emergeva (come si legge a pag. 3 della sentenza impugnata): che l'anziana donna, all'epoca dei fatti, versava in uno stato di profonda solitudine e manifestava un forte bisogno di attenzione, condizioni che la rendevano “particolarmente vulnerabile e suggestionabile”; che anche la scarsa autonomia, data dal grave deficit nella deambulazione, rendeva la donna particolarmente dipendente dal punto di vista fisico e psicologico;
che l'anziana manifestava altresì un deterioramento cognitivo moderato da attribuire a declino cognitivo connesso all'età; che tali elementi unitariamente considerati rendevano l'anziana incapace di curare da sola i propri interessi. Ciò detto, quella dei giudici di merito è una motivazione certamente non manifestamente illogica né contraddittoria. Va altresì rilevato che, alla luce della nozione di deficienza psichica sopra 5 riportata, contrariamente a quanto assume il ricorrente, risulta irrilevante che la persona offesa fosse in buona salute e non assumesse farmaci o che la stessa apparisse vigile e loquace, trattandosi di elementi che non sono idonei ad escludere la sua circonvenibilità. Va peraltro evidenziato che l'art. 404 cod. civ., nel disciplinare l'amministrazione di sostegno, stabilisce che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare”; il presupposto del reato di cui all'art. 643 cod. pen. è quindi in gran parte sovrapponibile a quello che giustifica l'apertura dell'amministrazione di sostegno. Contrariamente a quanto assume il difensore, non è dunque affatto illogico che i giudici di merito abbiano utilizzato ai fini penali i risultati della consulenza che nel procedimento civile ha accertato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 404 cod. civ.
1.3. Quanto poi ai dubbi, sollevati (peraltro in maniera del tutto generica) nel ricorso in relazione alla legittimità della costituzione di parte civile, occorre rilevare che, come emerge dagli atti processuali, la difesa dell'imputato in sede dibattimentale non ha sollevato alcuna eccezione in ordine a tale costituzione né ha mai formulato istanza di esclusione. La legittimità della costituzione di parte civile non ha neppure costituito oggetto dei motivi di appello, sicché l'eventuale violazione di legge non può essere dedotta in cassazione giusto il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
2. Il secondo motivo di gravame è inammissibile non solo perché, come il precedente, è un motivo in fatto, ma anche perché difetta di specificità in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. Come è noto questa Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, ha chiarito che «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non dimostra esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ciò premesso, nel caso in esame, non si può non rilevare che il ricorrente omette di considerare che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la condotta di induzione in forza della deposizione testimoniale dell'amministratore di sostegno della XXXXXXXXXXXXXX (Avv. AG), il quale ha riferito che l'anziana donna le aveva detto che aveva deciso di devolvere il proprio patrimonio al XXXXXXXXX per il timore che, se non lo avesse fatto, avrebbe perduto l'assistenza che quest'ultimo le forniva, precisando che l'imputato non perdeva occasione di rammentarle tale paventata conseguenza per lei pregiudizievole. In tale forma di pressione su una donna di cui è stata accertata la facile suggestionabilità e la particolare fragilità (legata peraltro proprio alla paura di rimanere sola e senza assistenza), è stata quindi correttamente ravvisata una condotta induttiva. I giudici hanno altresì valorizzato la prova indiziaria rappresentata dal fatto che il XXXXXXXXX era il principale beneficiario della disposizione testamentaria e che, anche dopo il fallito tentativo di far redigere il testamento pubblico, lo stesso è stato trovato in possesso di altro testamento olografo dell'anziana che lo istituiva erede universale. Con tali argomenti la difesa del ricorrente non risulta essersi minimamente confrontata, sicché il ricorso è inammissibile per violazione dell'arte. 591 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. 6 Né è ravvisabile alcuna contraddizione o illogicità nel fatto che la Corte di appello, da un lato, ha ritenuto attendibile il racconto che la XXXXXXXXXXXXXX ha fatto all'Avv. AG (e che quest'ultima ha poi riportato nella sua deposizione testimoniale), e, dall'altro, ha ritenuto affetta da deficienza psichica la fonte della testimonianza de relato. Questa Corte ha infatti più volte affermato che le dichiarazioni rese dalla vittima del reato affetta da deficit psichico non sono di per sé inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione (Sez. 2, Sentenza n. 21977 del 28/04/2017, Rv. 269798 – 01). E' altresì pacifico in giurisprudenza che l'accertamento delle condizioni di deficienza psichica nel soggetto vittima del delitto di circonvenzione di persone incapaci non impedisce che lo stesso sia sentito come testimone e che siano utilizzate probatoriamente le sue dichiarazioni, attesa la differenza tra la capacità di gestire il patrimonio e quella richiesta per riferire in modo veritiero determinati fatti storici (Sez. 2, Sentenza n. 6078 del 01/09/2009, Tripodi, Rv.243448 – 01). Privo di pregio è poi l'argomento difensivo secondo il quale il testamento pubblico, quand'anche fosse stato redatto, non avrebbe arrecato alcun concreto pregiudizio alla XXXXXXXXXXXXXX finché la stessa fosse rimasta in vita, sicché difetterebbe uno degli elementi costitutivi del reato. Occorre infatti rilevare che l'art. 643 cod. pen. richiede che l'atto giuridico carpito alla vittima sia suscettibile di produrre un effetto dannoso per quest'ultima oppure per altri, ed è evidente che, nel caso in esame, il testamento che il XXXXXXXXX voleva ottenere era senz'altro pregiudizievole per i prossimi congiunti della XXXXXXXXXXXXXX, che, quali eredi legittimi, sarebbero stati privati di una parte consistente dell'asse ereditario. Va altri precisato che nel caso in esame il reato contestato all'imputato (e per il quale lo stesso è stato condannato) è il tentativo di circonvenzione di incapace, e non è revocabile in dubbio che gli atti posti in essere - vale a dire l'aver predisposto tutto quanto necessario alla redazione del testamento dell'anziana donna - erano certamente idonei a realizzare l'evento del reato (cioé il citato atto giuridico dannoso) e univocamente diretti a tale scopo.
3. Il terzo motivo con cui si lamenta la mancanza o la contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto delle attenuanti generiche è infondato. Questa Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che si ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). Si è altresì precisato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.259899). Nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente e congrua, avendo i giudici evidenziato, da un lato che mancavano elementi positivi che giustificavano la concessione delle attenuanti – spiegando peraltro che tali non potevano essere quelli indicati dalla difesa (vale a dire le disagiate condizioni economiche del XXXXXXXXX e il fatto che lo stesso aveva rinunciato ad alcuni dei suoi testimoni nel corso del dibattimento) – e, dall'altro, che doveva essere valorizzata (come elemento ostativo) la pervicacia dimostrata dall'imputato nel perseguimento del suo scopo illecito;
pervicacia desunta dal fatto che, non solo l'imputato già nel 2018 aveva 7 ottenuto un testamento olografo a lui favorevole, ma dopo aver saputo del fallimento del tentativo di far redigere alla vittima il testamento pubblico (e nonostante avesse appreso delle iniziative dell'amministratore di sostegno), non aveva desistito dall'intento ed era riuscito ad ottenere dall'anziana donna un nuovo testamento olografo che era nella sua disponibilità.
4. Considerazioni analoghe a quelle sopra esposte valgono per il quarto motivo di ricorso col quale ci si duole della mancanza di motivazione in punto di quantificazione della pena nonché dell'eccessività della stessa. Ed invero, secondo il condivisibile e costante orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. penna. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Nel caso in esame, per il delitto di cui agli artt. 56, 643 cod. pen. al XXXXXXXXX è stata inflitta la pena di anni 2; pena che si colloca pur sempre al di sotto alla media della pena edittale (che per il tentativo è pari ad anni 2, mesi 4). Peraltro, pur non avendo il giudice di merito l'onere di specifica motivazione sul punto in ragione di quanto sopra esposto, nel caso in esame la Corte di appello (al pari del giudice di primo grado) ha considerato la pervicacia dimostrata dall'imputato (desunta dagli elementi sopra esposti), elemento senz'altro valorizzabile in quanto incidente sia sull'intensità del dolo (e quindi sulla gravità del reato ex art. 133, comma 1, numero 3, cod. pen.) sia sul contegno susseguente al reato (e quindi sulla capacità a delinquere ex art. 133, comma 2, numero 3, cod. pen.).
5. Il quinto motivo di ricorso è generico e aspecifico. Risulta oggettivamente difficile comprendere quali siano i motivi di doglianza, visto che il difensore sembra censurare, non tanto la sentenza impugnata, quanto l'operato dell'amministratore di sostegno.
6. Il sesto motivo e il settimo (sostanzialmente ripetitivo del precedente) possono essere trattati congiuntamente in quanto la difesa, in sostanza, lamenta la illogicità della decisione, determinata dal fatto che la persona offesa sarebbe stata contemporaneamente ritenuta incapace di curare i propri interessi quando faceva i testamenti a favore del XXXXXXXXX (o del nipote) e capace quando li revocava. Si eccepisce altresì che il testamento pubblico contenente l'istituzione dell'imputato come erede, in quanto redatto senza la necessaria assistenza dell'ADS e senza l'assenso del giudice tutelare sarebbe stato privo di effetti giuridici, sicché si verterebbe in ipotesi di reato impossibile. Gli argomenti difensivi sono privi di pregio. Si è già detto che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 643 cod. pen., la deficienza psichica è concetto diverso dall'incapacità di intendere e volere e non presuppone né l'interdizione né l'inabilitazione della persona offesa, la quale, come nel caso in esame, può anche conservare la capacità di agire. Ciò detto, è evidente che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, gli atti compiuti dalla XXXXXXXXXXXXXX con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e sotto la vigilanza del giudice tutelare non possono in alcun modo essere posti sullo stesso piano di quelli che l'anziana donna ha posto in essere da sola, sotto l'influenza di persone che intendevano sfruttare la sua condizione di fragilità. Non vi è dunque alcuna contraddizione o illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Neppure si può ipotizzare nel caso in esame l'applicazione dell'art. 49 cod. pen. Al 8 riguardo è sufficiente rilevare che l'art. 412, comma 3, cod. civ. stabilisce che gli atti compiuti personalmente dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa. Contrariamente a quanto assume il difensore, dunque, gli atti dell'amministrato compiuti senza l'assistenza dell'amministratore e senza l'autorizzazione del giudice (se richieste) non sono nulli o inesistenti, ma solo annullabili;
si tratta quindi di atti che sono pienamente produttivi di effetti giuridici, se e fino a quando non vengono annullati con sentenza del giudice. Non è per altro neppure escluso che tali atti producano effetti definitivi, posto che le azioni di annullamento si prescrivono nel termine di cinque anni decorrenti dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno (art. 412, comma 3).
8. L'ottavo motivo con cui si lamenta il fatto che i giudici di merito avrebbero negato al XXXXXXXXX la sospensione condizionale della pena è priva di fondamento e non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione. La Corte di appello ha infatti chiarito che la sospensione della pena non era concedibile in quanto, per le ragioni sopra esposte, l'imputato aveva dimostrato una particolare pervicacia nel perseguire i suoi scopi illeciti, ottenendo un nuovo testamento a suo favore anche dopo che era fallito il tentativo di far redigere alla donna il testamento pubblico. Trattasi di motivazione esistente e per nulla illogica, essendo pacifico che una prognosi sfavorevole in ordine al fatto che l'imputato si asterrà dal commettere altri reati ben può essere formulata allorquando risulta l'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (cfr Sez. 3, Sentenza n. 34658 del 25/06/2021, Bruno, Rv. 282085 – 01). Né rileva che il giudice di appello non abbia preso in debita considerazioni gli elementi che, a detta della difesa, avrebbero giustificato l'applicazione del beneficio – vale a dire l'età avanzata dell'imputato, la sua incensuratezza e il sopravvenuto decesso della XXXXXXXXXXXXXX –. Si è infatti condivisamente affermato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio dimotivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotta nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi hanno chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 4, Sentenza n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 – 01); situazione che non ricorre nel caso in esame in quanto, come detto, il giudice di merito ha individuato (non illogicamente) un elemento di segno contrario idoneo a neutralizzare quelli favorevoli indicati dalla difesa, reputandolo implicitamente prevalente su questi ultimi.
9. Il nono motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha infatti più volte affermato che alla morte della persona costituitasi parte civile non si verifica l'interruzione del rapporto processuale, prevista dall'art. 300 cod. proc. civ., istituto inapplicabile al processo penale, che, invece, è ispirato all'impulso di ufficio;
la costituzione, pertanto, resta valida e l'erede del defunto può intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente dimostrando la propria qualità di erede e subentrando nella posizione della parte civile per qualsiasi rapporto processuale posto in capo alla stessa (Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 – 04, la quale in motivazione ha precisato che l'erede succede anche nei rapporti contrattuali intercorrenti con il difensore, il quale diventa automaticamente patrono della parte civile subentrata ed è legittimato a depositare le conclusioni). Si è altresì condivisibilmente precisato che alla morte della persona costituita parte civile la costituzione resta valida "ex tunc" e, pertanto, la mancata comparizione in 9 appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, essendo questa configurabile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado (Sez. 6, Sentenza n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635 – 01). Il decesso della XXXXXXXXXXXXXX non precludeva dunque al procuratore e al difensore della stessa di rassegnare le conclusioni nel giudizio di appello e ottenere la liquidazione delle spese del giudizio. 10. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento. Per la tipologia del reato oggetto del presente giudizio si ritiene di disporre l'oscuramento dei dati identificativi della persona offesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO AR AN RG IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 10
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale TT IC che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
rilevato che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. merluzzo. proc. penna.; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/11/2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 25/10/2022 con la quale il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui agli artt. 56, 643 cod. pen. nonché al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) a favore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (rappresentata dalla sua amministratrice di sostegno Avv. Lucia AG).
2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione” di legge nonché “violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen.”. La difesa evidenzia che il reato di cui all'art. 643 cod. pen. è stato ritenuto sussistente dai giudici di merito nonostante non vi fosse la prova del presupposto dello stesso, vale a dire lo stato di minorazione della persona offesa;
i giudici di merito, infatti, avrebbero ritenuto provata tale condizione senza disporre – come invece richiesto dalla difesa in dibattimento – una perizia sulla XXXXXXXXXXXXXX, valorizzando illegittimamente una consulenza – quella disposta per l'apertura dell'amministrazione di sostegno della donna ai sensi dell'art. 409 cod. civ. – che non poteva essere acquisita nel processo penale, anche perché avente altri scopi e finalità. Ed infatti, a detta del ricorrente, la consulenza disposta nel procedimento civile Penale Sent. Sez. 2 Num. 37940 Anno 2025 Presidente: RG AN Relatore: AR IO Data Udienza: 15/10/2025 doveva accertare unicamente la capacità della XXXXXXXXX di curare da sola i propri interessi senza bisogno dell'assistenza di terzi e non anche di verificare se la stessa versasse in uno stato di deficienza psichica. A detta della difesa, dunque, la consulenza disposta nel procedimento civile non poteva essere acquisita e utilizzata nel processo penale. La Corte di appello, così come il giudice di primo grado, avevano poi omesso di valutare le testimonianze assunte durante l'istruttoria dibattimentale e i pareri di altri medici (tra cui il medico curante della persona offesa), dai quali emergeva chiaramente che la XXXXXXXXX non prendeva farmaci ed era in buone condizioni di salute fisica e mentale. La difesa eccepisce inoltre che anche la costituzione di parte civile è avvenuta per iniziativa esclusiva dell'amministratrice di sostegno senza l'intervento dell'amministrata; il difensore si interroga dunque anche sulla ritualità dell'azione civile esercitata nel processo penale.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione e falsa applicazione della legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente rileva in particolare: che la prova della condotta di induzione contestata al XXXXXXXXX – vale a dire l'avere indotto la XXXXXXXXXXXXXX a istituirlo erede universale mediante testamento pubblico – è stata erroneamente desunta dalla circostanza che era stato l'imputato a fissare con il notaio rogante (Benedetto Petrarchi) l'appuntamento per redigere il testamento pubblico con cui tale istituzione doveva avvenire;
tuttavia tale circostanza non emergeva dagli atti, posto che il notaio Petrarchi, escusso al dibattimento, aveva riferito di non sapere chi avesse chiesto la fissazione dell'appuntamento; la prova era stata quindi indebitamente ricavata dalle sole dichiarazioni dell'amministratrice di sostegno (Avv. AG) la quale, a sua volta, riferiva delle circostanze apprese dalla persona offesa. Ciò premesso, la difesa rileva che l'anziana donna aveva riferito all'ADS unicamente che il XXXXXXXXX doveva accompagnare il notaio a casa sua e aveva pure concordato col professionista l'entità del compenso, ma ciò non dimostrava in maniera certa che fosse stato l'imputato a prendere l'iniziativa della redazione del testamento. Il ricorrente evidenzia poi la contraddizione insita nel fatto che i giudici di merito hanno ritenuto attendibili e credibili le dichiarazioni (riportate de relato) di una persona offesa che loro stessi avevano affermato possedere in una condizione di deficienza psichica. La condotta di induzione doveva poi essere esclusa sulla base di un ulteriore elemento che i giudici di merito avevano omesso di valutare: era infatti documentalmente provato che nel 2018 la XXXXXXXXX aveva già fatto testamento a favore del XXXXXXXXX, testamento che era stato poi fraudolentemente revocato dal nipote dell'anziana donna (a sua volta indagato per circonvenzione ai danni della nonna). La XXXXXXXXXXXXXX aveva quindi già in passato dimostrato di volere beneficare l'imputato e non aveva quindi alcun bisogno di essere indotta a ripetere racconto atto di liberalità. Evidenzia infine la difesa che non vi era neppure prova che l'istituzione ad erede universale costituisse per la XXXXXXXXXXXXXX un atto dannoso, in quanto la disposizione testamentaria, non solo serviva a remunerare i servigi resi negli anni dal XXXXXXXXX ma era finalizzata anche a far si che lo stesso continuasse a garantirli in futuro.
2.3. Col terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. La difesa si duole in particolare del fatto che il giudice avrebbe immotivatamente negato all'imputato le attenuanti generiche, valorizzando elementi – l'arco di tempo della condotta criminosa, le modalità particolarmente subdole della sua azione, la pervicacia nel fondare lo scopo illecito – che non trovavano alcun riscontro nei fatti emersi dall'istruttoria. La Corte aveva invece omesso di considerare il contegno tenuto dall'imputato durante il processo e il fatto che lo stesso aveva agito a causa delle sue condizioni economiche disagiate. 2 2.4. Col quarto motivo di impugnazione ci si duole della mancanza di motivazione della sentenza sia in ordine alla quantificazione della pena (ritenuta eccessiva) sia in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale;
sospensione non concessa, pur in assenza di causa ostativa, senza motivazione e/o sulla base di elementi indimostrati (pervicacia dell'imputato).
2.5. Con il quinto motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 643 cp in relazione all'art. 404 cc e degli artt. 125 e 546 cpp, in particolare di quanto disposto dal Tribunale di Lecce pag. 6 elaborato decisionale. Contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione". A quanto è dato comprendere, la difesa si duole del fatto che, posto che la persona offesa era capace di intendere e volere, l'amministratore di sostegno – che per altro era stato nominato per iniziativa della sorella della donna solo perché quest'ultima aveva manifestato nel 2018 la volontà di designare come erede il XXXXXXXXX – avrebbe dovuto assecondare le ultime volontà della XXXXXXXXXXXXXX, se del caso informandone il giudice tutelare per eventuali opportuni provvedimenti, e non ostacolarle di sua iniziativa come invece aveva fatto.
2.6. Con il sesto motivo la difesa deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 409 cod. civ. e 56, 643 cod. pen. Evidenzia il ricorrente che dagli atti processuali è documentalmente emerso che nel settembre del 2020 l'amministratrice di sostegno ha condotto la XXXXXXXXXXXXXX dal notaio per farle revocare i precedenti testamenti dalla stessa fatti a favore del nipote e del XXXXXXXXX;
da ciò discenderebbe, a detta del difensore, un'evidente contraddizione in cui è incorsa la sentenza impugnata, posto che l'anziana donna viene ritenuta dai giudici di merito capace di manifestare la sua volontà (anche se assistita dall'ADS) quando si tratta di revocare i testamenti e contestualmente in stato di deficienza psichica quando invece si tratta di testare a favore del nipote o dell'odierno istante. Evidenzia inoltre il difensore che accedendo alla ricostruzione della Corte di appello e ammettendo dunque che la persona offesa non era nelle condizioni psichiche di testare, si dovrebbe poi coerentemente trarre la conseguenza che, ai sensi dell'art. 409 cod. civ., un suo eventuale testamento, per produrre effetti, avrebbe comunque dovuto passare al vaglio dell'amministratore di sostegno e del giudice tutelare;
la condotta contestata al XXXXXXXXX era quindi intrinsecamente inidonea a produrre l'effetto voluto, sicché si verterebbe in ipotesi di reato impossibile.
2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge. In sostanza si deducono motivi analoghi a quelli esposti nel sesto motivo. Si evidenzia in particolare la contraddittorietà della sentenza laddove la stessa ritiene che la XXXXXXXXXXXXXX alternativamente capace o incapace a seconda della volontà espressa, vale a dire: affetta da deficienza psichica quando si tratta di impedirle di disporre a piacimento del suo patrimonio e non affetta da alcuna deficienza quando invece ne dispone a favore delle sue sorelle e/o a favore di persone diverse dal XXXXXXXXX.
2.8 Con l'ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 164 cod. pen. A detta del difensore, la Corte di appello avrebbe irragionevolmente negato al ricorrente la sospensione condizionale della pena senza indicare sulla base di quali elementi aveva formulato una prognosi negativa in ordine al fatto che lo stesso si sarebbe astenuto dalla commissione di ulteriori reati. Non si era tenuto in alcun conto dell'età avanzata dell'imputato (quasi ottantenne), delle sue condizioni personali e di vita, della sua incensuratezza e del fatto che, a seguito del decesso della XXXXXXXXXXXXXX, il patrimonio di quest'ultima era stato ereditato dalle sorelle germane dell'anziana donna (con conseguente impossibilità di reiterare il reato). 3 2.9 Con il nono motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge. Evidenzia in particolare il difensore che l'amministratrice di sostegno (Avv. Pagliata) ha depositato atto di costituzione di parte civile nel giudizio di appello all'udienza di trattazione del 20/11/2024 nonostante l'amministrata (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) risultasse deceduta nel giugno del 2023 e la procedura di amministrazione di sostegno dichiarata chiusa dal giudice civile il 12/10/2023; poiché non vi era stato alcun provvedimento del giudice tutelare di proroga dei poteri dell'ADS e poiché gli eredi della donna non avevano conferito alcun mandato all'Avv. Pagliata, le conclusioni e le richieste rassegnate dalla parte civile innanzi alla Corte di appello dovevano ritenersi nulle e improduttive di effetti in quanto provenienti da un soggetto privo di poteri e dunque non legittimato. Doveva dunque essere revocata la statuizione con la quale la Corte di appello aveva condannato l'imputato al pagamento in favore della parte civile delle spese processuali di quel grado di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
1.1. E' infondato nella parte in cui la difesa lamenta, da un lato, la mancata assunzione di prova che si assume decisiva (vale a dire la perizia volta ad accertare la circonvenibilità della persona offesa) e, dall'altro, l'inutilizzabilità in sede penale della consulenza effettuata nel procedimento civile avente ad oggetto l'apertura della amministrazione di sostegno. Ed invero, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte per l'accertamento della deficienza psichica, cui si riferisce l'art. 643 cod. pen., non occorre un'indagine psichiatrica, non essendo richiesto uno stato di piena incapacità o di infermità psichica del soggetto passivo (Sez. 5, Sentenza n. 2237 del 27/10/1978, dep. 1979, Rv. 141295 – 01). La prova del presupposto del reato, contrariamente a quanto ritiene la difesa, non richiede l'espletamento di perizia nel processo penale e può essere desunta dal giudice da qualunque elemento, ivi inclusa la consulenza tecnica disposta in altro procedimento anche non penale. Ed infatti è stato più volte ribadito che è legittima l'acquisizione nel processo penale della consulenza tecnica depositata nel procedimento civile, anche se non ancora definita con sentenza passata in giudicato, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento contenuto nell'art. 234 cod. proc. penna. (Sez. 3, Sentenza n. 15431 del 07/11/2017, dep. 2018, B., Rv. 272551 – 01). Avendo il difensore dedotto anche il vizio di cui alla lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen., è poi appena il caso di evidenziare che, per costante giurisprudenza di questa Corte in materia, “la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo diprova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alledimostrare a discarico che ha carattere di decisività” (Sez. U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01).
1.2. Per il resto il motivo non rientra tra quelli consentiti dalla legge, in quanto contiene mere doglianze in fatto. Al riguardo va preliminarmente ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale eccedente dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che 4 l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.284556 – 01). Non è quindi deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01). Quanto poi al controllo sul processo motivazionale del giudice di merito i suoi limiti sono segnati dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La Corte deve quindi limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilimento se il giudice di merito ha proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01). Alla luce di tali principi il motivo di ricorso è inammissibile il quanto, a ben vedere, il ricorrente pretende di contestare in questa sede di legittimità il fatto (nella specie il presupposto della circonvenibilità della XXXXXXXXXXXXXX), così come accertato e ricostruito dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti e/o una diversa valutazione delle risultanze processuali. Non sussiste, peraltro, alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno infatti chiarito che “per la consumazione del reato di circonvenzione di persone incapaci, ex art. 643 cod. pen., è necessaria l'esistenza di uno stato di infermità o deficienza psichica di una persona: per l'esistenza di tale stato, non occorre una vera e propria malattia mentale, ma occorre pur sempre un'effettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettivo o volitivo, tale da da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri” (Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 06/11/1992, Frandino, Rv. 192509 – 01). Non occorre dunque uno stato di piena incapacità di intendere e volere o di infermità psichica del soggetto passivo (Sez. 5, Sentenza n. 2237 del 27/10/1978, dep. 1979, Rv. 141295 – 01),in quanto, in tema di circonvenzione di incapaci, costituisce "deficienza psichica" la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurrene i poteri di difesa contro le altrui insidie. (Sez. 2, Sentenza n. 21464 del 20/03/2019, D., Rv. 275781 – 01). Ciò detto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la deficienza psichica della XXXXXXXXXXXXXX sulla base della consulenza effettuata nel procedimento aperto per la nomina dell'amministratore di sostegno;
consulenza dalla quale emergeva (come si legge a pag. 3 della sentenza impugnata): che l'anziana donna, all'epoca dei fatti, versava in uno stato di profonda solitudine e manifestava un forte bisogno di attenzione, condizioni che la rendevano “particolarmente vulnerabile e suggestionabile”; che anche la scarsa autonomia, data dal grave deficit nella deambulazione, rendeva la donna particolarmente dipendente dal punto di vista fisico e psicologico;
che l'anziana manifestava altresì un deterioramento cognitivo moderato da attribuire a declino cognitivo connesso all'età; che tali elementi unitariamente considerati rendevano l'anziana incapace di curare da sola i propri interessi. Ciò detto, quella dei giudici di merito è una motivazione certamente non manifestamente illogica né contraddittoria. Va altresì rilevato che, alla luce della nozione di deficienza psichica sopra 5 riportata, contrariamente a quanto assume il ricorrente, risulta irrilevante che la persona offesa fosse in buona salute e non assumesse farmaci o che la stessa apparisse vigile e loquace, trattandosi di elementi che non sono idonei ad escludere la sua circonvenibilità. Va peraltro evidenziato che l'art. 404 cod. civ., nel disciplinare l'amministrazione di sostegno, stabilisce che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare”; il presupposto del reato di cui all'art. 643 cod. pen. è quindi in gran parte sovrapponibile a quello che giustifica l'apertura dell'amministrazione di sostegno. Contrariamente a quanto assume il difensore, non è dunque affatto illogico che i giudici di merito abbiano utilizzato ai fini penali i risultati della consulenza che nel procedimento civile ha accertato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 404 cod. civ.
1.3. Quanto poi ai dubbi, sollevati (peraltro in maniera del tutto generica) nel ricorso in relazione alla legittimità della costituzione di parte civile, occorre rilevare che, come emerge dagli atti processuali, la difesa dell'imputato in sede dibattimentale non ha sollevato alcuna eccezione in ordine a tale costituzione né ha mai formulato istanza di esclusione. La legittimità della costituzione di parte civile non ha neppure costituito oggetto dei motivi di appello, sicché l'eventuale violazione di legge non può essere dedotta in cassazione giusto il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
2. Il secondo motivo di gravame è inammissibile non solo perché, come il precedente, è un motivo in fatto, ma anche perché difetta di specificità in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. Come è noto questa Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, ha chiarito che «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non dimostra esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ciò premesso, nel caso in esame, non si può non rilevare che il ricorrente omette di considerare che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la condotta di induzione in forza della deposizione testimoniale dell'amministratore di sostegno della XXXXXXXXXXXXXX (Avv. AG), il quale ha riferito che l'anziana donna le aveva detto che aveva deciso di devolvere il proprio patrimonio al XXXXXXXXX per il timore che, se non lo avesse fatto, avrebbe perduto l'assistenza che quest'ultimo le forniva, precisando che l'imputato non perdeva occasione di rammentarle tale paventata conseguenza per lei pregiudizievole. In tale forma di pressione su una donna di cui è stata accertata la facile suggestionabilità e la particolare fragilità (legata peraltro proprio alla paura di rimanere sola e senza assistenza), è stata quindi correttamente ravvisata una condotta induttiva. I giudici hanno altresì valorizzato la prova indiziaria rappresentata dal fatto che il XXXXXXXXX era il principale beneficiario della disposizione testamentaria e che, anche dopo il fallito tentativo di far redigere il testamento pubblico, lo stesso è stato trovato in possesso di altro testamento olografo dell'anziana che lo istituiva erede universale. Con tali argomenti la difesa del ricorrente non risulta essersi minimamente confrontata, sicché il ricorso è inammissibile per violazione dell'arte. 591 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. 6 Né è ravvisabile alcuna contraddizione o illogicità nel fatto che la Corte di appello, da un lato, ha ritenuto attendibile il racconto che la XXXXXXXXXXXXXX ha fatto all'Avv. AG (e che quest'ultima ha poi riportato nella sua deposizione testimoniale), e, dall'altro, ha ritenuto affetta da deficienza psichica la fonte della testimonianza de relato. Questa Corte ha infatti più volte affermato che le dichiarazioni rese dalla vittima del reato affetta da deficit psichico non sono di per sé inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione (Sez. 2, Sentenza n. 21977 del 28/04/2017, Rv. 269798 – 01). E' altresì pacifico in giurisprudenza che l'accertamento delle condizioni di deficienza psichica nel soggetto vittima del delitto di circonvenzione di persone incapaci non impedisce che lo stesso sia sentito come testimone e che siano utilizzate probatoriamente le sue dichiarazioni, attesa la differenza tra la capacità di gestire il patrimonio e quella richiesta per riferire in modo veritiero determinati fatti storici (Sez. 2, Sentenza n. 6078 del 01/09/2009, Tripodi, Rv.243448 – 01). Privo di pregio è poi l'argomento difensivo secondo il quale il testamento pubblico, quand'anche fosse stato redatto, non avrebbe arrecato alcun concreto pregiudizio alla XXXXXXXXXXXXXX finché la stessa fosse rimasta in vita, sicché difetterebbe uno degli elementi costitutivi del reato. Occorre infatti rilevare che l'art. 643 cod. pen. richiede che l'atto giuridico carpito alla vittima sia suscettibile di produrre un effetto dannoso per quest'ultima oppure per altri, ed è evidente che, nel caso in esame, il testamento che il XXXXXXXXX voleva ottenere era senz'altro pregiudizievole per i prossimi congiunti della XXXXXXXXXXXXXX, che, quali eredi legittimi, sarebbero stati privati di una parte consistente dell'asse ereditario. Va altri precisato che nel caso in esame il reato contestato all'imputato (e per il quale lo stesso è stato condannato) è il tentativo di circonvenzione di incapace, e non è revocabile in dubbio che gli atti posti in essere - vale a dire l'aver predisposto tutto quanto necessario alla redazione del testamento dell'anziana donna - erano certamente idonei a realizzare l'evento del reato (cioé il citato atto giuridico dannoso) e univocamente diretti a tale scopo.
3. Il terzo motivo con cui si lamenta la mancanza o la contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto delle attenuanti generiche è infondato. Questa Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che si ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). Si è altresì precisato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.259899). Nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente e congrua, avendo i giudici evidenziato, da un lato che mancavano elementi positivi che giustificavano la concessione delle attenuanti – spiegando peraltro che tali non potevano essere quelli indicati dalla difesa (vale a dire le disagiate condizioni economiche del XXXXXXXXX e il fatto che lo stesso aveva rinunciato ad alcuni dei suoi testimoni nel corso del dibattimento) – e, dall'altro, che doveva essere valorizzata (come elemento ostativo) la pervicacia dimostrata dall'imputato nel perseguimento del suo scopo illecito;
pervicacia desunta dal fatto che, non solo l'imputato già nel 2018 aveva 7 ottenuto un testamento olografo a lui favorevole, ma dopo aver saputo del fallimento del tentativo di far redigere alla vittima il testamento pubblico (e nonostante avesse appreso delle iniziative dell'amministratore di sostegno), non aveva desistito dall'intento ed era riuscito ad ottenere dall'anziana donna un nuovo testamento olografo che era nella sua disponibilità.
4. Considerazioni analoghe a quelle sopra esposte valgono per il quarto motivo di ricorso col quale ci si duole della mancanza di motivazione in punto di quantificazione della pena nonché dell'eccessività della stessa. Ed invero, secondo il condivisibile e costante orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. penna. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Nel caso in esame, per il delitto di cui agli artt. 56, 643 cod. pen. al XXXXXXXXX è stata inflitta la pena di anni 2; pena che si colloca pur sempre al di sotto alla media della pena edittale (che per il tentativo è pari ad anni 2, mesi 4). Peraltro, pur non avendo il giudice di merito l'onere di specifica motivazione sul punto in ragione di quanto sopra esposto, nel caso in esame la Corte di appello (al pari del giudice di primo grado) ha considerato la pervicacia dimostrata dall'imputato (desunta dagli elementi sopra esposti), elemento senz'altro valorizzabile in quanto incidente sia sull'intensità del dolo (e quindi sulla gravità del reato ex art. 133, comma 1, numero 3, cod. pen.) sia sul contegno susseguente al reato (e quindi sulla capacità a delinquere ex art. 133, comma 2, numero 3, cod. pen.).
5. Il quinto motivo di ricorso è generico e aspecifico. Risulta oggettivamente difficile comprendere quali siano i motivi di doglianza, visto che il difensore sembra censurare, non tanto la sentenza impugnata, quanto l'operato dell'amministratore di sostegno.
6. Il sesto motivo e il settimo (sostanzialmente ripetitivo del precedente) possono essere trattati congiuntamente in quanto la difesa, in sostanza, lamenta la illogicità della decisione, determinata dal fatto che la persona offesa sarebbe stata contemporaneamente ritenuta incapace di curare i propri interessi quando faceva i testamenti a favore del XXXXXXXXX (o del nipote) e capace quando li revocava. Si eccepisce altresì che il testamento pubblico contenente l'istituzione dell'imputato come erede, in quanto redatto senza la necessaria assistenza dell'ADS e senza l'assenso del giudice tutelare sarebbe stato privo di effetti giuridici, sicché si verterebbe in ipotesi di reato impossibile. Gli argomenti difensivi sono privi di pregio. Si è già detto che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 643 cod. pen., la deficienza psichica è concetto diverso dall'incapacità di intendere e volere e non presuppone né l'interdizione né l'inabilitazione della persona offesa, la quale, come nel caso in esame, può anche conservare la capacità di agire. Ciò detto, è evidente che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, gli atti compiuti dalla XXXXXXXXXXXXXX con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e sotto la vigilanza del giudice tutelare non possono in alcun modo essere posti sullo stesso piano di quelli che l'anziana donna ha posto in essere da sola, sotto l'influenza di persone che intendevano sfruttare la sua condizione di fragilità. Non vi è dunque alcuna contraddizione o illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Neppure si può ipotizzare nel caso in esame l'applicazione dell'art. 49 cod. pen. Al 8 riguardo è sufficiente rilevare che l'art. 412, comma 3, cod. civ. stabilisce che gli atti compiuti personalmente dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa. Contrariamente a quanto assume il difensore, dunque, gli atti dell'amministrato compiuti senza l'assistenza dell'amministratore e senza l'autorizzazione del giudice (se richieste) non sono nulli o inesistenti, ma solo annullabili;
si tratta quindi di atti che sono pienamente produttivi di effetti giuridici, se e fino a quando non vengono annullati con sentenza del giudice. Non è per altro neppure escluso che tali atti producano effetti definitivi, posto che le azioni di annullamento si prescrivono nel termine di cinque anni decorrenti dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno (art. 412, comma 3).
8. L'ottavo motivo con cui si lamenta il fatto che i giudici di merito avrebbero negato al XXXXXXXXX la sospensione condizionale della pena è priva di fondamento e non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione. La Corte di appello ha infatti chiarito che la sospensione della pena non era concedibile in quanto, per le ragioni sopra esposte, l'imputato aveva dimostrato una particolare pervicacia nel perseguire i suoi scopi illeciti, ottenendo un nuovo testamento a suo favore anche dopo che era fallito il tentativo di far redigere alla donna il testamento pubblico. Trattasi di motivazione esistente e per nulla illogica, essendo pacifico che una prognosi sfavorevole in ordine al fatto che l'imputato si asterrà dal commettere altri reati ben può essere formulata allorquando risulta l'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (cfr Sez. 3, Sentenza n. 34658 del 25/06/2021, Bruno, Rv. 282085 – 01). Né rileva che il giudice di appello non abbia preso in debita considerazioni gli elementi che, a detta della difesa, avrebbero giustificato l'applicazione del beneficio – vale a dire l'età avanzata dell'imputato, la sua incensuratezza e il sopravvenuto decesso della XXXXXXXXXXXXXX –. Si è infatti condivisamente affermato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio dimotivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotta nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi hanno chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 4, Sentenza n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 – 01); situazione che non ricorre nel caso in esame in quanto, come detto, il giudice di merito ha individuato (non illogicamente) un elemento di segno contrario idoneo a neutralizzare quelli favorevoli indicati dalla difesa, reputandolo implicitamente prevalente su questi ultimi.
9. Il nono motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha infatti più volte affermato che alla morte della persona costituitasi parte civile non si verifica l'interruzione del rapporto processuale, prevista dall'art. 300 cod. proc. civ., istituto inapplicabile al processo penale, che, invece, è ispirato all'impulso di ufficio;
la costituzione, pertanto, resta valida e l'erede del defunto può intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente dimostrando la propria qualità di erede e subentrando nella posizione della parte civile per qualsiasi rapporto processuale posto in capo alla stessa (Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 – 04, la quale in motivazione ha precisato che l'erede succede anche nei rapporti contrattuali intercorrenti con il difensore, il quale diventa automaticamente patrono della parte civile subentrata ed è legittimato a depositare le conclusioni). Si è altresì condivisibilmente precisato che alla morte della persona costituita parte civile la costituzione resta valida "ex tunc" e, pertanto, la mancata comparizione in 9 appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, essendo questa configurabile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado (Sez. 6, Sentenza n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635 – 01). Il decesso della XXXXXXXXXXXXXX non precludeva dunque al procuratore e al difensore della stessa di rassegnare le conclusioni nel giudizio di appello e ottenere la liquidazione delle spese del giudizio. 10. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento. Per la tipologia del reato oggetto del presente giudizio si ritiene di disporre l'oscuramento dei dati identificativi della persona offesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO AR AN RG IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 10