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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 775/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4127/2022 depositato il 21/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9567/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 21/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320159012355469 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110044085030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120032963021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1, appellante:
in riforma della sentenza n. n. 9567/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania,
Sez. 1, in data 20.12.2021, depositata il 21.12.2021, accertare e dichiarare nulli, inefficaci e/o prescritti il ruolo, le cartelle di pagamento nn. 2932110044085030000 e 2932120032963021000 e l'intimazione di pagamento n. 29320159012355469/000, e l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario della riscossione, di riscuotere la somma intimata iscritta a ruolo, oltre interesse ed oneri accessori;
conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento impugnata e le sottese cartelle di pagamento, disponendone lo sgravio e la cancellazione dal ruolo
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate:
rigettare l'impugnazione proposta e confermare la sentenza impugnata con condanna del ricorrente alle spese del giudizio come da nota spese allegata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. n. 9567/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sez. 1, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata per non essere stata indicata né dimostrata la data di notifica della medesima sicchè non poteva verificarsene la tempestività.
Le spese del giudizio venivano poste a carico del soccombente.
Questi con atto notificato il 21.6.2022 proponeva appello deducendo che, nel costituirsi, aveva provveduto a depositare nel proprio fascicolo l'atto impugnato, con annessa relata di notifica del 14.6.2016.
Resisteva l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'intimazione impugnata risulta che le cartelle oggetto della medesima afferivano a tasse auto 2005, per
€ 817,22, e 2006, per € 434,96, notificate, rispettivamente, il 4.8.2011 e il 18.12.2012.
Detti crediti, ai sensi dell'art. 1, co. 222, l. n. 197/2022, in quanto di importo inferiore a mille euro e affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015, erano però automaticamente annullati e di tanto questo Giudice deve limitarsi a dare atto, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
compensa tra le parti le relative spese.
Catania 22.10.2025 Il Presidente rel.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4127/2022 depositato il 21/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9567/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 21/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320159012355469 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110044085030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120032963021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1, appellante:
in riforma della sentenza n. n. 9567/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania,
Sez. 1, in data 20.12.2021, depositata il 21.12.2021, accertare e dichiarare nulli, inefficaci e/o prescritti il ruolo, le cartelle di pagamento nn. 2932110044085030000 e 2932120032963021000 e l'intimazione di pagamento n. 29320159012355469/000, e l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario della riscossione, di riscuotere la somma intimata iscritta a ruolo, oltre interesse ed oneri accessori;
conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento impugnata e le sottese cartelle di pagamento, disponendone lo sgravio e la cancellazione dal ruolo
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate:
rigettare l'impugnazione proposta e confermare la sentenza impugnata con condanna del ricorrente alle spese del giudizio come da nota spese allegata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. n. 9567/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sez. 1, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata per non essere stata indicata né dimostrata la data di notifica della medesima sicchè non poteva verificarsene la tempestività.
Le spese del giudizio venivano poste a carico del soccombente.
Questi con atto notificato il 21.6.2022 proponeva appello deducendo che, nel costituirsi, aveva provveduto a depositare nel proprio fascicolo l'atto impugnato, con annessa relata di notifica del 14.6.2016.
Resisteva l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'intimazione impugnata risulta che le cartelle oggetto della medesima afferivano a tasse auto 2005, per
€ 817,22, e 2006, per € 434,96, notificate, rispettivamente, il 4.8.2011 e il 18.12.2012.
Detti crediti, ai sensi dell'art. 1, co. 222, l. n. 197/2022, in quanto di importo inferiore a mille euro e affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015, erano però automaticamente annullati e di tanto questo Giudice deve limitarsi a dare atto, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
compensa tra le parti le relative spese.
Catania 22.10.2025 Il Presidente rel.