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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 6.5.25, iscritta al n. 9233/25 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Francesco Michelatti
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato il 6.5.25 i SI.ri hanno chiesto la risoluzione del Parte_2
contratto di locazione intercorrente con la SI.ra avente ad oggetto CP_1
l'immobile sito in Torino, via Brandizzo n. 24 e la condanna della resistente al pagamento degli importi insoluti;
- nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza la SI.ra non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
CP_1 - la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 17.11.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- l'immobile attoreo è stato concesso in locazione alla SI.ra , inizialmente, CP_1
con il contratto di durata quadriennale del 4.10.18;
- il contratto si è rinnovato il 30.9.22 alla scadenza del primo quadriennio;
- il 18.5.23 è stata redatta una nuova scrittura denominata “locazione abitativa di natura transitoria”;
- la denominazione della scrittura, la menzione dell'art. 5 comma 1 l. 431/98, la durata indicata (dall'1.5.23 al 30.4.24) e l'enunciazione nell'art. 1 all'esigenza della conduttrice di abitare l'immobile per un periodo non eccedente dodici mesi conducono a ritenere che si sia inteso stipulare un nuovo contratto in luogo di quello originario del 4.10.18, anziché limitarsi a rideterminare provvisoriamente il canone:
circostanza - quest'ultima - che, implicando una simulazione relativa, sarebbe stato possibile provare solo per iscritto e non anche attraverso l'escussione testimoniale sul capo 2 del ricorso;
- il contratto del 18.5.23, a sua volta, è del tutto privo dell'indicazione dei motivi della transitorietà e del relativo riscontro documentale perché il relativo campo del modulo
è stato lasciato in bianco;
- il contratto va, pertanto, convertito ex lege in un ordinario contratto quadriennale la cui durata è rideterminabile dall'1.5.23 al 30.4.27 e che, quindi, è ancora in vigore;
- considerata la morosità accumulata anche in riferimento a quest'ultima scrittura, se ne deve dichiarare la risoluzione per inadempimento della conduttrice SI.ra , con condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile in favore del SI. CP_1
che nel secondo contratto figura come unico locatore;
Pt_1
- i ricorrenti hanno chiesto, inoltre, la condanna della SI.ra al pagamento CP_1
dei canoni insoluti analiticamente indicati nell'atto introduttivo;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere della SI.ra CP_1
dimostrane il pagamento o sollevare eccezioni avverso la pretesa attorea;
- la SI.ra omettendo di costituirsi in giudizio non si è avvalsa di tale facoltà, CP_1
per cui va condannata al pagamento di:
- euro 5.400 per i 15 canoni insoluti di euro 360 ciascuno indicati in ricorso relativi al primo contratto intercorso dall'1.10.18 (data della stipulazione) al 30.4.23
(giorno anteriore alla stipulazione del nuovo contratto del 18.5.23);
- euro 784,70 per spese relative al primo contratto;
per complessivi euro 6.184,70 a favore dei SI.ri e , essendo entrambi Pt_1 Pt_1
locatori;
e di:
- euro 7.820 per i 15 canoni insoluti di euro 340 ciascuno indicati in ricorso e per gli ulteriori 8 canoni dal maggio 2025 al dicembre 2025 relativi al contratto del
18.5.23;
- euro 894,09 per spese relative al secondo contratto per complessivi euro 8.714,09 a favore del solo SI. , unico locatore con il Pt_1
secondo contratto;
- il totale di euro 14.898,79 (6.184,70 + 8.714,09), ancorché non aggregabile perché i titolari del credito non coincidono, corrisponde alla seconda domanda subordinata richiamata nelle note conclusive del 15.12.25;
- sono inoltre dovuti gli interessi di cui all'art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- spettano infine al solo SI. euro 340 mensili ex art. 1591 c.c. per ogni ulteriore Pt_1
mese di occupazione dal gennaio 2026 al rilascio;
- le spese di causa seguono la soccombenza della SI.ra ; CP_1
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 300
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 500
- fase introduttiva: euro 400
- fase istruttoria: euro 900
- fase decisionale: euro 900
per complessivi euro 3.000 oltre ad euro 300 per la presenza di più parti ed euro 300
per l'uso di collegamenti ipertestuali, oltre ad euro 464,32 per esposti comprensivi della mediazione, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- non si dispone la condanna ex art. 12 bis D.Lgs. 28/10 perché la norma riguarda solamente la parte soccombente che si sia costituita in giudizio;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 18.5.23 per inadempimento di CP_1
;
[...] - condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino, via Brandizzo n. 24 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 31.1.2026;
- condanna al pagamento a favore di e di Controparte_1 Parte_1
di euro 6.184,70 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1
saldo;
- condanna all'ulteriore pagamento a favore del solo Controparte_1 [...]
di euro 8.714,09 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo, Pt_1
nonché di euro 340 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione dal gennaio 2026
al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 464,32 per Parte_1
esposti ed euro 3.600 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 16 dicembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 6.5.25, iscritta al n. 9233/25 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Francesco Michelatti
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato il 6.5.25 i SI.ri hanno chiesto la risoluzione del Parte_2
contratto di locazione intercorrente con la SI.ra avente ad oggetto CP_1
l'immobile sito in Torino, via Brandizzo n. 24 e la condanna della resistente al pagamento degli importi insoluti;
- nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza la SI.ra non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
CP_1 - la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 17.11.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- l'immobile attoreo è stato concesso in locazione alla SI.ra , inizialmente, CP_1
con il contratto di durata quadriennale del 4.10.18;
- il contratto si è rinnovato il 30.9.22 alla scadenza del primo quadriennio;
- il 18.5.23 è stata redatta una nuova scrittura denominata “locazione abitativa di natura transitoria”;
- la denominazione della scrittura, la menzione dell'art. 5 comma 1 l. 431/98, la durata indicata (dall'1.5.23 al 30.4.24) e l'enunciazione nell'art. 1 all'esigenza della conduttrice di abitare l'immobile per un periodo non eccedente dodici mesi conducono a ritenere che si sia inteso stipulare un nuovo contratto in luogo di quello originario del 4.10.18, anziché limitarsi a rideterminare provvisoriamente il canone:
circostanza - quest'ultima - che, implicando una simulazione relativa, sarebbe stato possibile provare solo per iscritto e non anche attraverso l'escussione testimoniale sul capo 2 del ricorso;
- il contratto del 18.5.23, a sua volta, è del tutto privo dell'indicazione dei motivi della transitorietà e del relativo riscontro documentale perché il relativo campo del modulo
è stato lasciato in bianco;
- il contratto va, pertanto, convertito ex lege in un ordinario contratto quadriennale la cui durata è rideterminabile dall'1.5.23 al 30.4.27 e che, quindi, è ancora in vigore;
- considerata la morosità accumulata anche in riferimento a quest'ultima scrittura, se ne deve dichiarare la risoluzione per inadempimento della conduttrice SI.ra , con condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile in favore del SI. CP_1
che nel secondo contratto figura come unico locatore;
Pt_1
- i ricorrenti hanno chiesto, inoltre, la condanna della SI.ra al pagamento CP_1
dei canoni insoluti analiticamente indicati nell'atto introduttivo;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere della SI.ra CP_1
dimostrane il pagamento o sollevare eccezioni avverso la pretesa attorea;
- la SI.ra omettendo di costituirsi in giudizio non si è avvalsa di tale facoltà, CP_1
per cui va condannata al pagamento di:
- euro 5.400 per i 15 canoni insoluti di euro 360 ciascuno indicati in ricorso relativi al primo contratto intercorso dall'1.10.18 (data della stipulazione) al 30.4.23
(giorno anteriore alla stipulazione del nuovo contratto del 18.5.23);
- euro 784,70 per spese relative al primo contratto;
per complessivi euro 6.184,70 a favore dei SI.ri e , essendo entrambi Pt_1 Pt_1
locatori;
e di:
- euro 7.820 per i 15 canoni insoluti di euro 340 ciascuno indicati in ricorso e per gli ulteriori 8 canoni dal maggio 2025 al dicembre 2025 relativi al contratto del
18.5.23;
- euro 894,09 per spese relative al secondo contratto per complessivi euro 8.714,09 a favore del solo SI. , unico locatore con il Pt_1
secondo contratto;
- il totale di euro 14.898,79 (6.184,70 + 8.714,09), ancorché non aggregabile perché i titolari del credito non coincidono, corrisponde alla seconda domanda subordinata richiamata nelle note conclusive del 15.12.25;
- sono inoltre dovuti gli interessi di cui all'art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- spettano infine al solo SI. euro 340 mensili ex art. 1591 c.c. per ogni ulteriore Pt_1
mese di occupazione dal gennaio 2026 al rilascio;
- le spese di causa seguono la soccombenza della SI.ra ; CP_1
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 300
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 500
- fase introduttiva: euro 400
- fase istruttoria: euro 900
- fase decisionale: euro 900
per complessivi euro 3.000 oltre ad euro 300 per la presenza di più parti ed euro 300
per l'uso di collegamenti ipertestuali, oltre ad euro 464,32 per esposti comprensivi della mediazione, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- non si dispone la condanna ex art. 12 bis D.Lgs. 28/10 perché la norma riguarda solamente la parte soccombente che si sia costituita in giudizio;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 18.5.23 per inadempimento di CP_1
;
[...] - condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino, via Brandizzo n. 24 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 31.1.2026;
- condanna al pagamento a favore di e di Controparte_1 Parte_1
di euro 6.184,70 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1
saldo;
- condanna all'ulteriore pagamento a favore del solo Controparte_1 [...]
di euro 8.714,09 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo, Pt_1
nonché di euro 340 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione dal gennaio 2026
al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 464,32 per Parte_1
esposti ed euro 3.600 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 16 dicembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)