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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9650 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso, dall'avv. DE LISA MARIA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv.DE GIOVANNI VALENTINA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con Per_ il resistente in SPARANISE (CE) 15.09.1999, che dal matrimonio erano nati due figli e entrambi maggiorenni, che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta Per_2 impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari a € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e la previsione di un assegno per il proprio mantenimento di € 300,00.
Si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente e concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale a sé, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento per il figlio di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, il rigetto della domanda di Per_2 riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 10.05.2022, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti in istruttoria.
Con istanza del 5.12.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 17/12/2025 il Giudice lette le note la causa era rimessa al collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito. In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Entrambe le parti rinunciano alle domande di addebito formulate in via principale ed in via riconvenzionale e prestano reciproca accettazione.
2) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto e fisseranno in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio. Qualsiasi variazione afferente la loro attuale residenza e domicilio, dovrà essere vicendevolmente comunicata.
3) Le parti danno atto dell'autosufficienza economica di entrambi i figli della coppia, Per_
e;
Per_2
4) La sig.ra dichiara di aver raggiunto la propria autonomia economica e per tale Pt_1 ragione rinuncia al contributo al mantenimento dovuto dal coniuga e a suo tempo quantificato nella misura di € 300,00 mensili. In ogni caso le parti concordano che a definizione totale dei loro rapporti personali e patrimoniali il sig. continuerà CP_1 comunque a versare dalla sottoscrizione del presente accordo la somma di euro 300,00 mensili in favore della sig.ra fino alla concorrenza del complessivo importo di Pt_1 euro 30.000,00 (trentamila/00) ed in vitti di tale convenzione la sig.ra rinuncia a Pt_1 richiedere al sig. gli arretrati da lui dovuti quale assegno di mantenimento versato CP_1 parzialmente dall'emissione dell'ordinanza presidenziale e sino alla data di sottoscrizione del presente accordo;
5) il sig. si obbliga ad effettuare a sue spese il passaggio di proprietà della vettura CP_1
Dacia Sandero, targata GE427GP ad oggi intestata alla sig.ra , che verrà Pt_1 definitivamente assegnata al sig. ; CP_1
6) la sig.ra , che ha già revocato la costituzione di parte civile nel processo definito Pt_1 con sentenza n. 3757/2024, G.M. dott. Valenziano portante il numero R.G. Mod. 21
8439/22, oggi definito in Appello con sentenza n° 17765/2025 emessa il 27/10/2025, si obbliga a revocare anche la costituzione di parte civile nel processo penale pendente recante il numero R.G. Mod. 21 11581/2022, G.M. dott.ssa Auriemma, pendente innanzi al
Tribunale di S. Maria C.V., prossima udienza fissata per la data del 18.02.2026 e rinuncia al risarcimento dei danni patiti a seguito delle condotte penalmente rilevanti commesse dal sig. , sia con riferimento ai giudizi già definiti con sentenza passata in Controparte_1 giudicato, sia con riferimento a quelli tuttora in corso e pendenti, in fase di indagini, dibattimento e/o appello;
7) la sig.ra si impegna ed obbliga a formalizzare atto di rimessione di querela in Pt_1 relazione al processo tuttora pendente portante il numero di R.G. mod. 21 1158L/22;
8) I sigg-ri e concordano che le spese legali per i giudizi pendenti tra loro CP_1 Pt_1 sia in sede civile che in sede penale sono compensate tra le parti.
9) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere vicendevolmente a qualsiasi titolo o ragione in virtù dell'intercorso rapporto del coniugio, fatta eccezione per quanto previsto nel presente accordo.
10) Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
[...] nato il [...] in [...];
[...]
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPARANISE (CE) di procedere all'annotazione (atto n.42, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno
1999);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9650 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso, dall'avv. DE LISA MARIA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv.DE GIOVANNI VALENTINA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con Per_ il resistente in SPARANISE (CE) 15.09.1999, che dal matrimonio erano nati due figli e entrambi maggiorenni, che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta Per_2 impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari a € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e la previsione di un assegno per il proprio mantenimento di € 300,00.
Si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente e concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale a sé, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento per il figlio di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, il rigetto della domanda di Per_2 riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 10.05.2022, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti in istruttoria.
Con istanza del 5.12.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 17/12/2025 il Giudice lette le note la causa era rimessa al collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito. In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Entrambe le parti rinunciano alle domande di addebito formulate in via principale ed in via riconvenzionale e prestano reciproca accettazione.
2) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto e fisseranno in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio. Qualsiasi variazione afferente la loro attuale residenza e domicilio, dovrà essere vicendevolmente comunicata.
3) Le parti danno atto dell'autosufficienza economica di entrambi i figli della coppia, Per_
e;
Per_2
4) La sig.ra dichiara di aver raggiunto la propria autonomia economica e per tale Pt_1 ragione rinuncia al contributo al mantenimento dovuto dal coniuga e a suo tempo quantificato nella misura di € 300,00 mensili. In ogni caso le parti concordano che a definizione totale dei loro rapporti personali e patrimoniali il sig. continuerà CP_1 comunque a versare dalla sottoscrizione del presente accordo la somma di euro 300,00 mensili in favore della sig.ra fino alla concorrenza del complessivo importo di Pt_1 euro 30.000,00 (trentamila/00) ed in vitti di tale convenzione la sig.ra rinuncia a Pt_1 richiedere al sig. gli arretrati da lui dovuti quale assegno di mantenimento versato CP_1 parzialmente dall'emissione dell'ordinanza presidenziale e sino alla data di sottoscrizione del presente accordo;
5) il sig. si obbliga ad effettuare a sue spese il passaggio di proprietà della vettura CP_1
Dacia Sandero, targata GE427GP ad oggi intestata alla sig.ra , che verrà Pt_1 definitivamente assegnata al sig. ; CP_1
6) la sig.ra , che ha già revocato la costituzione di parte civile nel processo definito Pt_1 con sentenza n. 3757/2024, G.M. dott. Valenziano portante il numero R.G. Mod. 21
8439/22, oggi definito in Appello con sentenza n° 17765/2025 emessa il 27/10/2025, si obbliga a revocare anche la costituzione di parte civile nel processo penale pendente recante il numero R.G. Mod. 21 11581/2022, G.M. dott.ssa Auriemma, pendente innanzi al
Tribunale di S. Maria C.V., prossima udienza fissata per la data del 18.02.2026 e rinuncia al risarcimento dei danni patiti a seguito delle condotte penalmente rilevanti commesse dal sig. , sia con riferimento ai giudizi già definiti con sentenza passata in Controparte_1 giudicato, sia con riferimento a quelli tuttora in corso e pendenti, in fase di indagini, dibattimento e/o appello;
7) la sig.ra si impegna ed obbliga a formalizzare atto di rimessione di querela in Pt_1 relazione al processo tuttora pendente portante il numero di R.G. mod. 21 1158L/22;
8) I sigg-ri e concordano che le spese legali per i giudizi pendenti tra loro CP_1 Pt_1 sia in sede civile che in sede penale sono compensate tra le parti.
9) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere vicendevolmente a qualsiasi titolo o ragione in virtù dell'intercorso rapporto del coniugio, fatta eccezione per quanto previsto nel presente accordo.
10) Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
[...] nato il [...] in [...];
[...]
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPARANISE (CE) di procedere all'annotazione (atto n.42, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno
1999);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio