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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RG nr. 858/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 02/11/2021 Da già (C.F. ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 crappresentata e difesa dall'Avv. Franco Tofacchi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Valeria Fabbrani, Cà Zen San Polo 2580, Venezia Parte appellante Contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Bruno con studio in Venezia-Mestre, Riviera XX Settembre n. 38/5, procuratore e domiciliatario Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 566/2021 resa dal Tribunale di Venezia, in data 01.10.2021, pubblicata in pari data e notificata in data 04.10.2021.
In punto: risarcimento del danno non patrimoniale
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In ragione di tutto quanto sopra considerato, si formulano le seguenti conclusioni. Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria eccezione e istanza, previe tutte le declaratorie del caso, in integrale riforma della sentenza resa tra le Parti dal Tribunale di Venezia, Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Menegazzo, n. 566/2021, pubblicata il 1° ottobre 2021 e notificata il successivo 4 ottobre 2021: - nel merito: a) in via principale, e previa rinnovazione della CTU medico- legale, ovvero del supplemento di CTU avente a oggetto gli approfondimenti indicati sub § 4.3 del presente Ricorso, respingere le domande avversarie perché infondate e non provate, assolvendo la Società convenuta da tutte le pretese risarcitorie azionate nei suoi confronti dalla Sig.ra nel ricorso Controparte_1 introduttivo del giudizio di primo grado, condannando la stessa a restituire quanto dalla Società corrisposto in forza della sentenza oggetto del presente gravame;
b) in via di progressivo subordine: - diminuire del
1 50%, o comunque di una percentuale non inferiore al 50%, la somma da riconoscere alla odierna appellata, in ragione di quanto esposto sub § 4.1, 4.2 e 4.3; - detrarre dall'eventuale somma che dovesse riconoscersi CP_ spettante alla odierna appellata quanto riconosciuto dall a titolo di rendita e quanto corrisposto in vita al Sig. Con il favore delle spese, per entrambi i gradi di giudizio. Pt_3
Per parte appellata: Nel merito e in via principale - Respingersi l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza n. 566/2021 del Tribunale di Venezia, Sezione per le controversie di lavoro;
In ogni caso - Condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio
* MOTIVAZIONE 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso presentato da , Controparte_1 erede di deceduto in data 28.07.2017 a causa della Persona_1 patologia (mesotelioma pleurico, in questa sede non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante) determinata dall'esposizione ad amianto nell'ambito della sua attività lavorativa come saldatore dal 1971 al 1996 presso lo stabilimento di Monteponi&Montevecchio Spa [dovendosi sin da ora precisare come il , sin dall'anno 1963, avesse svolto Pt_3 medesima attività presso altre aziende non riconducibili all'appellante].
In particolare, il giudice di prime cure affermava che <parte convenuta non ha contestato che il avesse svolto le mansioni di saldatore, cui si riferisce il ricorso Pt_3
(comunque documentate) né l'utilizzazione nell'ambiente di lavoro dell'amianto, che risulta confermata dalla stessa documentazione dimessa da parte resistente>> ed inoltre che la datrice di lavoro non avesse <neppure richiesto di provare che nel corso del rapporto di lavoro il fosse stato informato della pericolosità della manipolazione diretta e Pt_3 dell'esposizione in diretta al d'amianto, né che i datori di lavoro cui è subentrata avessero posto in essere misure idonee alla tutela della salute dei lavoratori>> [non essendovi su tali aspetti, anche in codesta sede, controversia].
1.1. Chiariva poi il giudice che <la CTU esperita – approfondita e motivata – consente di ritenere accertato che la malattia che ha comportato il decesso del sia Pt_3 da qualificare come mesotelioma pleurico, con elevata probabilità riconducibile all'esposizione professionale ad amianto patita nell'espletamento dell'attività lavorativa nello stabilimento di Marghera, dal 1971 alle dipendenze di società confluite nell'attuale convenuta>>. In particolare il giudice di prime cure rilevava <è addebitabile alla società convenuta la malattia sofferta dal e che ne ha comportato il decesso>>, precisando, Pt_3 quando al nesso causale, che <Ai fini di causa non rileva l'eventuale concorso nella causazione della malattia di altre, precedenti, esposizioni professionali del , CP_3 considerato il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., valevole anche in
2 ambito civilistico nella materia del risarcimento dei danni. Né le precedenti esposizioni, da ritenersi dimostrate almeno con riferimento all'attività lavorativa prestata dal 1963 al 1971 presso il medesimo stabilimento alle dipendenze di società non riconducibili all'attuale convenuta, possono escludere la responsabilità dei successivi datori di lavoro (e dunque di
, considerato che ogni ulteriore esposizione ha senz'altro aumentato il rischio in capo Pt_2 al di contrarre la malattia o agevolato il suo sviluppo>>. Pt_3
1.2. In conclusione, il giudice di primo grado, facendo applicazione delle tabelle milanesi elaborate per la liquidazione del cosiddetto danno terminale (176 giorni trascorsi dalla diagnosi fino al decesso), condannava Pt_2
a corrispondere alla l'importo di € 121.138,50 a titolo di
[...] CP_1 danno non patrimoniale patito dal de cuius nonché a Persona_1 rifondere alla stessa le spese di lite. Poneva, inoltre, a carico della società le spese di CTU.
2. Avverso la sentenza di primo grado, la società Parte_1 proponeva appello con quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo di appello contesta parte appellante il fatto che la pronuncia di primo grado, pur avendo il CTU ritenuto rilevante per la contrazione della patologia anche le esposizioni ad amianto verificatesi presso precedenti datori di lavoro, abbia poi ritenuto di imputare tutta la responsabilità all'ultima datrice di lavoro la cui condotta ha avuto, al più, solo un ruolo concausale rispetto all'insorgenza del mesotelioma, tenuto conto del fatto che è notorio che le prime esposizioni sono quelle più rilevanti.
La doglianza attiene quindi al fatto che il giudice di prime cure, che avrebbe dovuto seguire le indicazioni del CTU ovvero dalle stesse discostarsi adeguatamente motivando, avrebbe dovuto imputare all'appellante una limitata porzione di responsabilità e non il 100%.
2.2 Con il secondo motivo di appello contestava l'applicazione nel caso in esame del principio di equivalenza delle cause ex art. 41 c.p. Il giudice di primo grado, secondo la prospettazione di parte appellante, affidava le ragioni del proprio discostarsi dalle conclusioni della perizia d'ufficio alla mera applicazione del principio giuridico della equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., tuttavia erroneamente applicato nel caso di specie. Evidenziava l'appellante che in tutte le sentenze dalla Corte di Cassazione il principio di cui all'art. 41 c.p. veniva invocato per affermare l'irrilevanza di cause differenti dall'esposizione ad amianto: su tutte, le abitudini di vita del lavoratore e/o il
3 suo tabagismo. Evidenziava che il caso in esame riguardava una serie di causali aventi la stessa natura ma indipendenti le une con le altre e in cui le omissioni iniziali, ossia quelle avvenuta prima del 1971, erano in grado autonomamente di provocare il danno subito. Pertanto, non vi erano altre cause di cui valutare l'equivalenza o meno.
La conclusione dell'appellante, come affermato anche nell'ambito del primo motivo di appello, era pertanto che il giudice di primo grado aveva errato nell'attribuire all'appellante l'integrale responsabilità per l'accaduto.
2.3. Con il terzo motivo di appello evidenziava l'appellante la mancata considerazione da parte del consulente d'ufficio della predominante rilevanza delle esposizioni anteriori al 1971 ovvero la mancata individuazione del c.d. failure time ossia del momento successivamente al quale le esposizioni non avevano più inciso nel meccanismo patogenetico. In buona sostanza, riteneva l'appellante che anche solo da un punto di vista puramente logico il c.d. failure time non poteva che collocarsi sull'asse temporale delle esposizioni successive al 1971.
2.4 Con il quarto motivo di appello contestava la mancata sottrazione dal quantum determinato per il risarcimento degli importi riconosciuti dall' ; CP_2 il giudice avrebbe dovuto sottrarre l'importo di euro 31.592,73, erogata dal 1° gennaio 2003 dall' al de cuius, dalla somma determinata a titolo CP_4 risarcitorio.
3. Si costituiva ritualmente , in qualità di erede Controparte_1 di instando per il rigetto dell'appello. Persona_1
3.1. Quanto al primo motivo, la rilevava che non vi era stata CP_1 alcuna deviazione da parte del giudice di primo grado dalle conclusioni della CTU. L'elaborato peritale aveva infatti confermato la riconducibilità causale del mesotelioma pleurico all'esposizione subita dal presso le aziende Pt_3 confluite in Relativamente alla suddivisione della percentuale di Parte_2 incidenza tra i periodi ante e post 1971 la CTU aveva stimato un apporto concausale paritario di ciascuno di essi al 50%. Pertanto, il giudice di primo grado non aveva in alcun modo disatteso gli accertamenti tecnici, riconoscendo, quantomeno implicitamente, la rilevanza concausale delle precedenti esposizioni professionali, che aveva ritenuto non rilevanti ai fini di causa.
4 3.2 Quanto al secondo motivo, inerente all'erronea applicazione nel caso di specie del principio di equivalenza della causa ex art. 41 c.p., evidenziava che il giudice di primo grado non si discostava in alcun modo dagli accertamenti peritali, tenuto conto che l'applicazione del principio in esame presuppone la constatazione del concorso di cause equivalenti, come accertate dal CTU. Ribadiva che la società era tenuta in solido a rispondere Parte_2 integralmente di tutti i danni patiti dal . Pt_3
3.3 Quanto al terzo motivo, circa la mancata considerazione da parte del CTU della predominante rilevanza delle esposizioni anteriori al 1971, ovvero la mancata individuazione del c.d. failure time, evidenziava che le deduzioni, oltre ad essere infondate e tardive dell'appellante, non erano sufficienti a rendere ammissibile l'istanza d rinnovazione del CTU. Rilevava che non veniva data alcuna prova da parte della società appellante in ordine all'adozione, per tutto il periodo di esposizione, di misure atte ad evitare o ridurre l'inalazione di fibre di amianto da parte dei saldatori, né circa l'adeguata informazione ai predetti sui pericoli connessi all'esposizione ad amianto. Richiamava, inoltre, sul punto, giurisprudenza di legittimità sulla natura della responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. ribadendo come la conoscenza della pericolosità dell'amianto fosse già diffusa all'epoca del verificarsi dell'esposizione del lavoratore, atteso che era in vigore la legge n. 455/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.
3.4 Quanto al quarto motivo, precisava che l' non aveva Controparte_5 corrisposto alcuna somma a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale tenuto conto che veniva erogato a favore del una rendita a decorrere Pt_3 dal 1980 a seguito di una malattia professionale denunciata in tale anno;
inoltre, successivamente al decesso del lavoratore, veniva costituito una rendita superstiti a favore della VA . Tali somme venivano CP_1 riconosciute per titoli estranei alla domanda risarcitoria proposta dalla
. CP_1
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 01.03.2023, 25.01.2024 e 23.10.2024) cosicché veniva definitivamente trattata e decisa all'udienza del 30/10/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
5 5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello, in quanto funzionali a contestare la ricostruzione operata dal giudice di prime cure in ordine al nesso di causa tra condotta datoriale ed evento, possono essere affrontati congiuntamente.
6.1. Ciò detto, ed in ogni caso evidenziato come nel presente grado di giudizio parte appellante non dubita più della qualificazione, come mesotelioma, della patologia da cui era affetto il MASOCH, in punto decorso causale il CTU, su tale aspetto non contestato dalle parti, ha innanzitutto rilevato che
<Certamente va ammessa una esposizione professionale avvenuta anche in altre fasi della carriera del signor prima del 1971, come evidenziato dalle argomentazioni della Pt_3
Convenuta e come del resto parimenti individuato, pur indirettamente, dalla Ricorrente nel ripercorrere il curriculum professionale del signor Risulta infatti (vd. doc. 4 e 5 Pt_3 ricorrente) che il signor aveva lavorato nel periodo 1963 - 1996 come saldatore, nel Pt_3 medesimo stabilimento metallurgico, presso il polo industriale di Marghera (VE), alle dipendenze di imprese, succedutesi nel tempo, quali: - Monteponi&Montevecchio S.p.a. (dal 22.4.1963 al 31.7.1971), […]>>.
Il CTU poi, alla luce della ritenuta certa rilevanza causale delle precedenti inalazioni in seguito ad esposizione all'amianto [dal 22.4.1963 al 31.7.1971], ha sottolineato che <Si deve però osservare che il signor ha svolto la medesima Pt_3 mansione per un ben più lungo periodo presso la odierna Convenuta, ovvero (secondo le allegazioni del ricorrente e quanto desumibile dal libretto di lavoro) per circa un ventennio. Trattasi di un periodo oggettivamente rilevante durante il quale, pur ammettendosi una condizione di lavoro senza le connotazioni di una massiccia esposizione, si delineano (anche per nozioni relative alla casistica del settore) esposizioni significative ai fini della (con)causazione della patologia in oggetto (mesotelioma). Non è possibile identificare la misura della relativa concausazione delle due esposizioni rispetto al tumore, poiché non vi sono dati sufficienti per un giudizio più preciso. Tuttavia, considerato che vi è indicazione nella letteratura del fatto che le esposizioni più remote nel tempo ovvero più precoci abbiano un ruolo rilevante nell'avvio dell'oncogenesi, anche quando siano circoscritte, si ritiene che possa rispondere a un criterio di ragionevolezza considerare la neoplasia del signor Pt_3 come egualmente concausata dalle due esposizioni (la prima, più breve, ma più precoce;
la seconda, successiva alla prima, ma di durata assai prolungata)>>.
6.2. Posto quanto sopra, il ragionamento espresso dal CTU ed evidentemente fatto proprio dal giudice del Tribunale di Venezia, è che è altamente probabile
6 – in ogni caso (in ragione di quanto in appresso verrà chiarito) che sia più probabile che non - che la c.d. fibra killer, la fibra che ha inesorabilmente innescato il processo cancerogeno, sia stata inalata dal nel secondo Pt_3 periodo lavorativo che è durato una ventina di anni (1971-1991, ancorchè il rapporto di lavoro sia cessato nel 1996) piuttosto che nel precedente periodo che è durato 8 anni.
Trattasi di ragionamento che, in ogni caso, intende qui sviluppare il Collegio giudicante e così giungere ad affermare che la condotta dell'appellate (causa), al pari della condotta dei precedenti datori di lavoro (concausa), ha concorso in modo preponderante a determinare l'evento (morte) che ha riguardato il consorte della . Dovendosi peraltro rilevare come un simile CP_1 ragionare sia in ogni caso del tutto coerente con il disposto del richiamato – da parte di - art. 41 cp che è norma che, a ben vedere, Parte_1 pone sullo stesso piano le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute preoccupandosi invero solo di escludere – si veda il secondo comma dell'art. 41 cp - la rilevanza causale delle cause antecedenti ove le sopravvenute siano state in grado, da sole, di condurre all'evento, e non certo, come accade nel caso di specie, di escludere la rilevanza delle cause sopravvenute essendo qui peraltro assodato, in quanto non contestato dall'appellante, che presso il sito industriale soggetto al controllo dell'appellante e sue danti causa vi erano manufatti in amianto, il , lavorando il detto materiale, lo abbia Pt_3 inalato e la datrice di lavoro non avesse adottato alcuna misura per ridurre l'esposizione; nulla conoscendosi, peraltro, delle misure protettive eventualmente adottate dai datori di lavoro precedenti del presso i Pt_3 quali lo stesso aveva operato dal 1963 al 1971, ciò rendendo altamente probabile, e non solo in relazione alle tempistiche lavorative del Pt_3 alle dipendenze dei differenti datori di lavoro (8 anni anteriormente al 1971 e 26 anni presso l'appellante e suoi danti causa), che il processo patogenico sia iniziato, ovvero si sia consolidato, proprio nel lasso temporale nel quale il ha operato in favore della parte oggi appellante. Pt_3
6.3. Ora, a fronte della suddetta ricostruzione, che il giudice di prime cure ha evidentemente fatto propria e che l'odierno Collegio in ogni caso intende proporre, il CTP di parte appellante ha svolto un ragionamento, sul quale evidentemente poggia l'atto di appello, che a ben vedere non è in grado di incidere sulle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU e, quindi, il giudice del primo grado.
7 Ed infatti, premesso che le tesi esposte dalla parte appellante devono necessariamente avere a fondamento una legge scientifica e posto che compito di individuazione di una simile legge è necessariamente affidato ad un esperto del settore e, quindi, al CTU ovvero al CTP, deve essere evidenziato come il CTP di parte appellante nel contestare la bozza di CTU per non avere
<sufficientemente valorizzato, in termini quantitativi, il ruolo causale delle esposizioni precedenti al 1971 […] giunge a stimare una ripartizione nella misura di 1/3 e 2/3, rispettivamente alla odierna Convenuta e alle esposizioni precedenti, nella genesi del tumore>>.
Quindi, in definitiva, la tesi ricostruttiva fondata su legge scientifica proposta dal CTP di parte appellante, è che è indispensabile tenere conto, nella graduazione della responsabilità di ciascun datore di lavoro, del ruolo concausale di altri soggetti, ciò non consentendo di addossare il 100% della responsabilità in capo ad . Parte_1
Tale tesi, anche ove corretta dal punto di vista scientifico, non lo è, rispetto al caso in esame, dal punto di vista giuridico posto che, fermo restando il ruolo concausale (affermato dallo stesso CTP appellante) delle esposizioni ante e post 1971 e fermo restando che parte appellante non afferma che nel caso di specie di versa in ipotesi di obbligazione parziaria, ricorre nel caso in esame una ipotesi di obbligazione solidale – secondo quanto previsto dall'art. 2055 cc. - che, a ben vedere, è quanto affermato dal giudice di primo grado il quale, in alcun modo ha affermato che l'evento fosse stato causato unicamente dalla condotta dell'appellante bensì che, tenuto conto dei differenti periodi lavorativi – limitato a pochi anni (otto) il primo e decisamente più consistente il secondo (26 anni di cui 20 tra il 1971 ed il 1991) svolto presso l'appellante – si versa in ambito di concausalità sostanzialmente paritaria.
Irrilevanti, non presenti in giudizio eventuali coobbligati, sono quindi sia le argomentazioni del CTU funzionali a ricostruire la ripartizione di responsabilità (che l'appellante vorrebbe essere per 2/3 a carico dei precedenti datori di lavoro e per 1/3 a carico di e propri danti Parte_1 causa) sia il motivo di appello diretto a riparametrare tale responsabilità.
6.4. Rileva in ogni caso il Collegio, anche ove l'appellante avesse inteso con la formulazione dei primi tre motivi di appello chiedere l'affermazione della propria totale irresponsabilità (come chiarito dal difensore in sede di finale
8 discussione), come la ricostruzione operata da sarebbe Parte_1 comunque da disattendere.
Ed infatti – come sopra detto – è certamente più probabile che non che le inalazioni di fibre di amianto intervenute per 26 anni (di cui 20 tra il 1971 ed il 1991) successive a quelle verificatesi nel corso dei primi otto anni di lavoro del MASOCH, abbiamo causato la patologia. Ciò tenuto conto anche del fatto, a ben vedere notorio, che i tempi di latenza della patologia di cui si discute sono variabili e si collocano entro un ventaglio di 20-50 anni, manifestandosi la stragrande maggioranza dei mesoteliomi dopo un periodo di incubazione di 30-40 anni.
Pertanto, posto che al risulta essere stato diagnosticato il Pt_3 mesotelioma nel corso dell'anno 2017, ne viene che l'inizio del processo cancerogeno (fino ad almeno 40 anni a ritroso) risale, più che plausibilmente, all'anno 1977 allorquando il operava per l'appellante ovvero i suoi Pt_3 danti causa;
peraltro cadendo il 50° anni a ritroso nel 1967, vale a dire solo 4 anni prima del passaggio del alle dipendenze della dante causa di Pt_3
. Parte_1
Ecco allora come sia altamente probabile – più probabile che non - che il processo patogenico che ha interessato il consorte della sia CP_1 iniziato proprio allorquando il lavorava, privo di protezioni, presso Pt_3
ovvero pressi i suoi danti causa. Parte_1
7. Con riferimento al quarto motivo di gravame, certamente da disattendere, deve essere innanzitutto rilevato come il motivo, così come formulato, sia sicuramente inammissibile non chiarendo in alcun modo la parte appellante le ragioni della pretesa detrazione dal complessivamente dovuto di somme corrisposte da (sic) e non da . CP_4 CP_2
L'appellante, poi, si limita a fare generico rimando a documentazione – che non viene per nulla descritta – acquisita presso nel corso del giudizio CP_2 di primo grado.
7.1. In ogni caso il motivo è anche infondato atteso che, come segnalato dalla parte appellante, le somme erogate da attengo – così almeno emerge CP_2 dalla documentazione in atti – a fatti in alcun modo correlate alla vicenda ed alla patologia per cui è causa.
9 8. Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse non possono che essere poste a carico della parte soccombente, secondo i criteri e la misura di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore effettivo di controversia ed in ogni caso in base ai valori medi di scaglione e tenuto conto anche del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna concreta attività di carattere istruttorio essendosi le parti limitate alla discussione della lite nel corso dell'unica udienza tenutasi innanzi al Collegio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 9.991,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
il Presidente dott. Gaetano Campo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 02/11/2021 Da già (C.F. ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 crappresentata e difesa dall'Avv. Franco Tofacchi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Valeria Fabbrani, Cà Zen San Polo 2580, Venezia Parte appellante Contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Bruno con studio in Venezia-Mestre, Riviera XX Settembre n. 38/5, procuratore e domiciliatario Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 566/2021 resa dal Tribunale di Venezia, in data 01.10.2021, pubblicata in pari data e notificata in data 04.10.2021.
In punto: risarcimento del danno non patrimoniale
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: In ragione di tutto quanto sopra considerato, si formulano le seguenti conclusioni. Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria eccezione e istanza, previe tutte le declaratorie del caso, in integrale riforma della sentenza resa tra le Parti dal Tribunale di Venezia, Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Menegazzo, n. 566/2021, pubblicata il 1° ottobre 2021 e notificata il successivo 4 ottobre 2021: - nel merito: a) in via principale, e previa rinnovazione della CTU medico- legale, ovvero del supplemento di CTU avente a oggetto gli approfondimenti indicati sub § 4.3 del presente Ricorso, respingere le domande avversarie perché infondate e non provate, assolvendo la Società convenuta da tutte le pretese risarcitorie azionate nei suoi confronti dalla Sig.ra nel ricorso Controparte_1 introduttivo del giudizio di primo grado, condannando la stessa a restituire quanto dalla Società corrisposto in forza della sentenza oggetto del presente gravame;
b) in via di progressivo subordine: - diminuire del
1 50%, o comunque di una percentuale non inferiore al 50%, la somma da riconoscere alla odierna appellata, in ragione di quanto esposto sub § 4.1, 4.2 e 4.3; - detrarre dall'eventuale somma che dovesse riconoscersi CP_ spettante alla odierna appellata quanto riconosciuto dall a titolo di rendita e quanto corrisposto in vita al Sig. Con il favore delle spese, per entrambi i gradi di giudizio. Pt_3
Per parte appellata: Nel merito e in via principale - Respingersi l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza n. 566/2021 del Tribunale di Venezia, Sezione per le controversie di lavoro;
In ogni caso - Condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio
* MOTIVAZIONE 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso presentato da , Controparte_1 erede di deceduto in data 28.07.2017 a causa della Persona_1 patologia (mesotelioma pleurico, in questa sede non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante) determinata dall'esposizione ad amianto nell'ambito della sua attività lavorativa come saldatore dal 1971 al 1996 presso lo stabilimento di Monteponi&Montevecchio Spa [dovendosi sin da ora precisare come il , sin dall'anno 1963, avesse svolto Pt_3 medesima attività presso altre aziende non riconducibili all'appellante].
In particolare, il giudice di prime cure affermava che <parte convenuta non ha contestato che il avesse svolto le mansioni di saldatore, cui si riferisce il ricorso Pt_3
(comunque documentate) né l'utilizzazione nell'ambiente di lavoro dell'amianto, che risulta confermata dalla stessa documentazione dimessa da parte resistente>> ed inoltre che la datrice di lavoro non avesse <neppure richiesto di provare che nel corso del rapporto di lavoro il fosse stato informato della pericolosità della manipolazione diretta e Pt_3 dell'esposizione in diretta al d'amianto, né che i datori di lavoro cui è subentrata avessero posto in essere misure idonee alla tutela della salute dei lavoratori>> [non essendovi su tali aspetti, anche in codesta sede, controversia].
1.1. Chiariva poi il giudice che <la CTU esperita – approfondita e motivata – consente di ritenere accertato che la malattia che ha comportato il decesso del sia Pt_3 da qualificare come mesotelioma pleurico, con elevata probabilità riconducibile all'esposizione professionale ad amianto patita nell'espletamento dell'attività lavorativa nello stabilimento di Marghera, dal 1971 alle dipendenze di società confluite nell'attuale convenuta>>. In particolare il giudice di prime cure rilevava <è addebitabile alla società convenuta la malattia sofferta dal e che ne ha comportato il decesso>>, precisando, Pt_3 quando al nesso causale, che <Ai fini di causa non rileva l'eventuale concorso nella causazione della malattia di altre, precedenti, esposizioni professionali del , CP_3 considerato il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., valevole anche in
2 ambito civilistico nella materia del risarcimento dei danni. Né le precedenti esposizioni, da ritenersi dimostrate almeno con riferimento all'attività lavorativa prestata dal 1963 al 1971 presso il medesimo stabilimento alle dipendenze di società non riconducibili all'attuale convenuta, possono escludere la responsabilità dei successivi datori di lavoro (e dunque di
, considerato che ogni ulteriore esposizione ha senz'altro aumentato il rischio in capo Pt_2 al di contrarre la malattia o agevolato il suo sviluppo>>. Pt_3
1.2. In conclusione, il giudice di primo grado, facendo applicazione delle tabelle milanesi elaborate per la liquidazione del cosiddetto danno terminale (176 giorni trascorsi dalla diagnosi fino al decesso), condannava Pt_2
a corrispondere alla l'importo di € 121.138,50 a titolo di
[...] CP_1 danno non patrimoniale patito dal de cuius nonché a Persona_1 rifondere alla stessa le spese di lite. Poneva, inoltre, a carico della società le spese di CTU.
2. Avverso la sentenza di primo grado, la società Parte_1 proponeva appello con quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo di appello contesta parte appellante il fatto che la pronuncia di primo grado, pur avendo il CTU ritenuto rilevante per la contrazione della patologia anche le esposizioni ad amianto verificatesi presso precedenti datori di lavoro, abbia poi ritenuto di imputare tutta la responsabilità all'ultima datrice di lavoro la cui condotta ha avuto, al più, solo un ruolo concausale rispetto all'insorgenza del mesotelioma, tenuto conto del fatto che è notorio che le prime esposizioni sono quelle più rilevanti.
La doglianza attiene quindi al fatto che il giudice di prime cure, che avrebbe dovuto seguire le indicazioni del CTU ovvero dalle stesse discostarsi adeguatamente motivando, avrebbe dovuto imputare all'appellante una limitata porzione di responsabilità e non il 100%.
2.2 Con il secondo motivo di appello contestava l'applicazione nel caso in esame del principio di equivalenza delle cause ex art. 41 c.p. Il giudice di primo grado, secondo la prospettazione di parte appellante, affidava le ragioni del proprio discostarsi dalle conclusioni della perizia d'ufficio alla mera applicazione del principio giuridico della equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., tuttavia erroneamente applicato nel caso di specie. Evidenziava l'appellante che in tutte le sentenze dalla Corte di Cassazione il principio di cui all'art. 41 c.p. veniva invocato per affermare l'irrilevanza di cause differenti dall'esposizione ad amianto: su tutte, le abitudini di vita del lavoratore e/o il
3 suo tabagismo. Evidenziava che il caso in esame riguardava una serie di causali aventi la stessa natura ma indipendenti le une con le altre e in cui le omissioni iniziali, ossia quelle avvenuta prima del 1971, erano in grado autonomamente di provocare il danno subito. Pertanto, non vi erano altre cause di cui valutare l'equivalenza o meno.
La conclusione dell'appellante, come affermato anche nell'ambito del primo motivo di appello, era pertanto che il giudice di primo grado aveva errato nell'attribuire all'appellante l'integrale responsabilità per l'accaduto.
2.3. Con il terzo motivo di appello evidenziava l'appellante la mancata considerazione da parte del consulente d'ufficio della predominante rilevanza delle esposizioni anteriori al 1971 ovvero la mancata individuazione del c.d. failure time ossia del momento successivamente al quale le esposizioni non avevano più inciso nel meccanismo patogenetico. In buona sostanza, riteneva l'appellante che anche solo da un punto di vista puramente logico il c.d. failure time non poteva che collocarsi sull'asse temporale delle esposizioni successive al 1971.
2.4 Con il quarto motivo di appello contestava la mancata sottrazione dal quantum determinato per il risarcimento degli importi riconosciuti dall' ; CP_2 il giudice avrebbe dovuto sottrarre l'importo di euro 31.592,73, erogata dal 1° gennaio 2003 dall' al de cuius, dalla somma determinata a titolo CP_4 risarcitorio.
3. Si costituiva ritualmente , in qualità di erede Controparte_1 di instando per il rigetto dell'appello. Persona_1
3.1. Quanto al primo motivo, la rilevava che non vi era stata CP_1 alcuna deviazione da parte del giudice di primo grado dalle conclusioni della CTU. L'elaborato peritale aveva infatti confermato la riconducibilità causale del mesotelioma pleurico all'esposizione subita dal presso le aziende Pt_3 confluite in Relativamente alla suddivisione della percentuale di Parte_2 incidenza tra i periodi ante e post 1971 la CTU aveva stimato un apporto concausale paritario di ciascuno di essi al 50%. Pertanto, il giudice di primo grado non aveva in alcun modo disatteso gli accertamenti tecnici, riconoscendo, quantomeno implicitamente, la rilevanza concausale delle precedenti esposizioni professionali, che aveva ritenuto non rilevanti ai fini di causa.
4 3.2 Quanto al secondo motivo, inerente all'erronea applicazione nel caso di specie del principio di equivalenza della causa ex art. 41 c.p., evidenziava che il giudice di primo grado non si discostava in alcun modo dagli accertamenti peritali, tenuto conto che l'applicazione del principio in esame presuppone la constatazione del concorso di cause equivalenti, come accertate dal CTU. Ribadiva che la società era tenuta in solido a rispondere Parte_2 integralmente di tutti i danni patiti dal . Pt_3
3.3 Quanto al terzo motivo, circa la mancata considerazione da parte del CTU della predominante rilevanza delle esposizioni anteriori al 1971, ovvero la mancata individuazione del c.d. failure time, evidenziava che le deduzioni, oltre ad essere infondate e tardive dell'appellante, non erano sufficienti a rendere ammissibile l'istanza d rinnovazione del CTU. Rilevava che non veniva data alcuna prova da parte della società appellante in ordine all'adozione, per tutto il periodo di esposizione, di misure atte ad evitare o ridurre l'inalazione di fibre di amianto da parte dei saldatori, né circa l'adeguata informazione ai predetti sui pericoli connessi all'esposizione ad amianto. Richiamava, inoltre, sul punto, giurisprudenza di legittimità sulla natura della responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. ribadendo come la conoscenza della pericolosità dell'amianto fosse già diffusa all'epoca del verificarsi dell'esposizione del lavoratore, atteso che era in vigore la legge n. 455/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.
3.4 Quanto al quarto motivo, precisava che l' non aveva Controparte_5 corrisposto alcuna somma a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale tenuto conto che veniva erogato a favore del una rendita a decorrere Pt_3 dal 1980 a seguito di una malattia professionale denunciata in tale anno;
inoltre, successivamente al decesso del lavoratore, veniva costituito una rendita superstiti a favore della VA . Tali somme venivano CP_1 riconosciute per titoli estranei alla domanda risarcitoria proposta dalla
. CP_1
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 01.03.2023, 25.01.2024 e 23.10.2024) cosicché veniva definitivamente trattata e decisa all'udienza del 30/10/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
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5 5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello, in quanto funzionali a contestare la ricostruzione operata dal giudice di prime cure in ordine al nesso di causa tra condotta datoriale ed evento, possono essere affrontati congiuntamente.
6.1. Ciò detto, ed in ogni caso evidenziato come nel presente grado di giudizio parte appellante non dubita più della qualificazione, come mesotelioma, della patologia da cui era affetto il MASOCH, in punto decorso causale il CTU, su tale aspetto non contestato dalle parti, ha innanzitutto rilevato che
<Certamente va ammessa una esposizione professionale avvenuta anche in altre fasi della carriera del signor prima del 1971, come evidenziato dalle argomentazioni della Pt_3
Convenuta e come del resto parimenti individuato, pur indirettamente, dalla Ricorrente nel ripercorrere il curriculum professionale del signor Risulta infatti (vd. doc. 4 e 5 Pt_3 ricorrente) che il signor aveva lavorato nel periodo 1963 - 1996 come saldatore, nel Pt_3 medesimo stabilimento metallurgico, presso il polo industriale di Marghera (VE), alle dipendenze di imprese, succedutesi nel tempo, quali: - Monteponi&Montevecchio S.p.a. (dal 22.4.1963 al 31.7.1971), […]>>.
Il CTU poi, alla luce della ritenuta certa rilevanza causale delle precedenti inalazioni in seguito ad esposizione all'amianto [dal 22.4.1963 al 31.7.1971], ha sottolineato che <Si deve però osservare che il signor ha svolto la medesima Pt_3 mansione per un ben più lungo periodo presso la odierna Convenuta, ovvero (secondo le allegazioni del ricorrente e quanto desumibile dal libretto di lavoro) per circa un ventennio. Trattasi di un periodo oggettivamente rilevante durante il quale, pur ammettendosi una condizione di lavoro senza le connotazioni di una massiccia esposizione, si delineano (anche per nozioni relative alla casistica del settore) esposizioni significative ai fini della (con)causazione della patologia in oggetto (mesotelioma). Non è possibile identificare la misura della relativa concausazione delle due esposizioni rispetto al tumore, poiché non vi sono dati sufficienti per un giudizio più preciso. Tuttavia, considerato che vi è indicazione nella letteratura del fatto che le esposizioni più remote nel tempo ovvero più precoci abbiano un ruolo rilevante nell'avvio dell'oncogenesi, anche quando siano circoscritte, si ritiene che possa rispondere a un criterio di ragionevolezza considerare la neoplasia del signor Pt_3 come egualmente concausata dalle due esposizioni (la prima, più breve, ma più precoce;
la seconda, successiva alla prima, ma di durata assai prolungata)>>.
6.2. Posto quanto sopra, il ragionamento espresso dal CTU ed evidentemente fatto proprio dal giudice del Tribunale di Venezia, è che è altamente probabile
6 – in ogni caso (in ragione di quanto in appresso verrà chiarito) che sia più probabile che non - che la c.d. fibra killer, la fibra che ha inesorabilmente innescato il processo cancerogeno, sia stata inalata dal nel secondo Pt_3 periodo lavorativo che è durato una ventina di anni (1971-1991, ancorchè il rapporto di lavoro sia cessato nel 1996) piuttosto che nel precedente periodo che è durato 8 anni.
Trattasi di ragionamento che, in ogni caso, intende qui sviluppare il Collegio giudicante e così giungere ad affermare che la condotta dell'appellate (causa), al pari della condotta dei precedenti datori di lavoro (concausa), ha concorso in modo preponderante a determinare l'evento (morte) che ha riguardato il consorte della . Dovendosi peraltro rilevare come un simile CP_1 ragionare sia in ogni caso del tutto coerente con il disposto del richiamato – da parte di - art. 41 cp che è norma che, a ben vedere, Parte_1 pone sullo stesso piano le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute preoccupandosi invero solo di escludere – si veda il secondo comma dell'art. 41 cp - la rilevanza causale delle cause antecedenti ove le sopravvenute siano state in grado, da sole, di condurre all'evento, e non certo, come accade nel caso di specie, di escludere la rilevanza delle cause sopravvenute essendo qui peraltro assodato, in quanto non contestato dall'appellante, che presso il sito industriale soggetto al controllo dell'appellante e sue danti causa vi erano manufatti in amianto, il , lavorando il detto materiale, lo abbia Pt_3 inalato e la datrice di lavoro non avesse adottato alcuna misura per ridurre l'esposizione; nulla conoscendosi, peraltro, delle misure protettive eventualmente adottate dai datori di lavoro precedenti del presso i Pt_3 quali lo stesso aveva operato dal 1963 al 1971, ciò rendendo altamente probabile, e non solo in relazione alle tempistiche lavorative del Pt_3 alle dipendenze dei differenti datori di lavoro (8 anni anteriormente al 1971 e 26 anni presso l'appellante e suoi danti causa), che il processo patogenico sia iniziato, ovvero si sia consolidato, proprio nel lasso temporale nel quale il ha operato in favore della parte oggi appellante. Pt_3
6.3. Ora, a fronte della suddetta ricostruzione, che il giudice di prime cure ha evidentemente fatto propria e che l'odierno Collegio in ogni caso intende proporre, il CTP di parte appellante ha svolto un ragionamento, sul quale evidentemente poggia l'atto di appello, che a ben vedere non è in grado di incidere sulle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU e, quindi, il giudice del primo grado.
7 Ed infatti, premesso che le tesi esposte dalla parte appellante devono necessariamente avere a fondamento una legge scientifica e posto che compito di individuazione di una simile legge è necessariamente affidato ad un esperto del settore e, quindi, al CTU ovvero al CTP, deve essere evidenziato come il CTP di parte appellante nel contestare la bozza di CTU per non avere
<sufficientemente valorizzato, in termini quantitativi, il ruolo causale delle esposizioni precedenti al 1971 […] giunge a stimare una ripartizione nella misura di 1/3 e 2/3, rispettivamente alla odierna Convenuta e alle esposizioni precedenti, nella genesi del tumore>>.
Quindi, in definitiva, la tesi ricostruttiva fondata su legge scientifica proposta dal CTP di parte appellante, è che è indispensabile tenere conto, nella graduazione della responsabilità di ciascun datore di lavoro, del ruolo concausale di altri soggetti, ciò non consentendo di addossare il 100% della responsabilità in capo ad . Parte_1
Tale tesi, anche ove corretta dal punto di vista scientifico, non lo è, rispetto al caso in esame, dal punto di vista giuridico posto che, fermo restando il ruolo concausale (affermato dallo stesso CTP appellante) delle esposizioni ante e post 1971 e fermo restando che parte appellante non afferma che nel caso di specie di versa in ipotesi di obbligazione parziaria, ricorre nel caso in esame una ipotesi di obbligazione solidale – secondo quanto previsto dall'art. 2055 cc. - che, a ben vedere, è quanto affermato dal giudice di primo grado il quale, in alcun modo ha affermato che l'evento fosse stato causato unicamente dalla condotta dell'appellante bensì che, tenuto conto dei differenti periodi lavorativi – limitato a pochi anni (otto) il primo e decisamente più consistente il secondo (26 anni di cui 20 tra il 1971 ed il 1991) svolto presso l'appellante – si versa in ambito di concausalità sostanzialmente paritaria.
Irrilevanti, non presenti in giudizio eventuali coobbligati, sono quindi sia le argomentazioni del CTU funzionali a ricostruire la ripartizione di responsabilità (che l'appellante vorrebbe essere per 2/3 a carico dei precedenti datori di lavoro e per 1/3 a carico di e propri danti Parte_1 causa) sia il motivo di appello diretto a riparametrare tale responsabilità.
6.4. Rileva in ogni caso il Collegio, anche ove l'appellante avesse inteso con la formulazione dei primi tre motivi di appello chiedere l'affermazione della propria totale irresponsabilità (come chiarito dal difensore in sede di finale
8 discussione), come la ricostruzione operata da sarebbe Parte_1 comunque da disattendere.
Ed infatti – come sopra detto – è certamente più probabile che non che le inalazioni di fibre di amianto intervenute per 26 anni (di cui 20 tra il 1971 ed il 1991) successive a quelle verificatesi nel corso dei primi otto anni di lavoro del MASOCH, abbiamo causato la patologia. Ciò tenuto conto anche del fatto, a ben vedere notorio, che i tempi di latenza della patologia di cui si discute sono variabili e si collocano entro un ventaglio di 20-50 anni, manifestandosi la stragrande maggioranza dei mesoteliomi dopo un periodo di incubazione di 30-40 anni.
Pertanto, posto che al risulta essere stato diagnosticato il Pt_3 mesotelioma nel corso dell'anno 2017, ne viene che l'inizio del processo cancerogeno (fino ad almeno 40 anni a ritroso) risale, più che plausibilmente, all'anno 1977 allorquando il operava per l'appellante ovvero i suoi Pt_3 danti causa;
peraltro cadendo il 50° anni a ritroso nel 1967, vale a dire solo 4 anni prima del passaggio del alle dipendenze della dante causa di Pt_3
. Parte_1
Ecco allora come sia altamente probabile – più probabile che non - che il processo patogenico che ha interessato il consorte della sia CP_1 iniziato proprio allorquando il lavorava, privo di protezioni, presso Pt_3
ovvero pressi i suoi danti causa. Parte_1
7. Con riferimento al quarto motivo di gravame, certamente da disattendere, deve essere innanzitutto rilevato come il motivo, così come formulato, sia sicuramente inammissibile non chiarendo in alcun modo la parte appellante le ragioni della pretesa detrazione dal complessivamente dovuto di somme corrisposte da (sic) e non da . CP_4 CP_2
L'appellante, poi, si limita a fare generico rimando a documentazione – che non viene per nulla descritta – acquisita presso nel corso del giudizio CP_2 di primo grado.
7.1. In ogni caso il motivo è anche infondato atteso che, come segnalato dalla parte appellante, le somme erogate da attengo – così almeno emerge CP_2 dalla documentazione in atti – a fatti in alcun modo correlate alla vicenda ed alla patologia per cui è causa.
9 8. Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse non possono che essere poste a carico della parte soccombente, secondo i criteri e la misura di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore effettivo di controversia ed in ogni caso in base ai valori medi di scaglione e tenuto conto anche del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna concreta attività di carattere istruttorio essendosi le parti limitate alla discussione della lite nel corso dell'unica udienza tenutasi innanzi al Collegio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 9.991,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
il Presidente dott. Gaetano Campo
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