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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2024, n. 28103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28103 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IC IJ nato I 02/04/1993 IC IM nato il [...] KO IK nato il [...] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28103 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15.9.2023 la Corte di Appello di Bologna ha, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di IC KR, KO KI e IC IM, che li aveva dichiarati colpevoli di svariati reati di furto in abitazione, ha rideterminato, riducendole, le pene inflitte ai predetti imputati. 2,Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite í rispettivi difensori di fiducia. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di KO KI e IC IM deduce con l'unico motivo articolato lamenta l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del codice di rito. Si tratta di una serie di furti per i quali gli imputati avevano deciso di risarcire i danni cagionati alle parti offese tanto che in grado di appello venivano riconosciute sia le attenuanti generiche che il risarcimento del danno. Manca tuttavia un effettivo esame degli atti quanto ai profili di responsabilità su ogni singolo episodio contestato 4.11 ricorso proposto nell'interesse di IC KR deduce tre motivi. 4.1. Col primo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 9 della rubrica. La Corte territoriale ha confermato la decisione dei primo giudice basandosi sulla presenza dell'imputato nei pressi dell'abitazione svaligiata, ma non è possibile attribuire valenza dimostrativa a tale dato perché l'imputato non ha fornito spiegazioni alternative alla sua presenza in zona, a meno di voler invertire l'onere probatorio ponendolo a carico dell'accusato. 4.2. Col secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 11. In tale occasione addirittura i militari che seguivano gli imputati non li hanno neppure visti scendere dall'auto per cui la mera presenza di questa in orario compatibile con quello del furto non può avere alcun significativo valore di prova, neppure in mancanza di spiegazioni alternative da parte degli imputati anche in questo caso valorizzata erroneamente dalla Corte di appello 4.3 Col terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 14. Non può ritenersi adeguata neppure la motivazione relativa a tale furto. L'imputato e la compagna sono stati ripresi da una telecamera di videosorveglianza a bordo di un'auto diversa da quella utilizzata per il furto. E che essi abbiano cambiato mezzo è una mera ipotesi scollegata da dati protaton. 5. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'ari:. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.11 ricorso nell'interesse di KO KI e IC IM. L'unico motivo articolato che lamenta l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di causa di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. è manifestamente infondato. Innanzitutto nell'appello non sono stati sollevati rilievi in ordine alla responsabilità dei ricorrenti, ma solo in ordine al trattamento sanzionatorio, profilo peraltro esaminato con puntualità e adeguatezza ed oggetto di accoglimento nella sentenza impugnata. Né sussiste alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto assume la difesa, alla luce del consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22533 del 25/10/2018 (dep. 2019), Salerno, Rv. 275376, che, nel pronunciarsi in ordine alla sospensione condizionale della pena, ha ricostruito nella sua più ampia portata il rapporto tra principio devolutivo dell'appello e dovere di motivazione del giudice investito del gravame, rilevando che, in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione, l'obbligo di motivazione debba intendersi limitato ai profili sui quali quel giudice ha il potere di pronunciarsi d'ufficio, a norma dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (applicazione dei benefici di legge, riconoscimento di circostanze attenuanti, bilanciamento tra circostanze); laddove nel caso in esame si lamenta la mancata verifica e motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità non contestata con l'atto di appello. D'altra parte se è vero che anche la dichiarazione immediata di cause di non punibilità di cui all'art. 129 del codice di rito può intervenire indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, è evidente che in relazione a quella invocata nel caso di specie, impingente il fatto penale e la responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto emergere dagli atti la sua sussistenza laddove da essi emerge(va), piuttosto, non solo una pronuncia dì primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati annotando circostanze di fatto a sostegno ma anche la mancata contestazione al riguardo da parte degli stessi imputati (che avevano confessato e proceduto al risarcimento del danno). 3 Con la conseguenza che in mancanza di segnalazioni specifiche della parte non enucleate - neppure - nel ricorso in scrutinio, il motivo articolato sul punto si appalesa, oltretutto, del tutto generico. 2. Il ricorso nell'interesse di IC KR. 2.1.11 primo motivo che lamenta vizio di motivazione in relazione al furto di cui al capo 9) è meramente reiterativo di deduzioni che sono state già adeguatamente vagliate dai giudici dì merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, che hanno invero evidenziato come la pluralità delle circostanze di fatto riscontrate dagli operanti (rinvenimento dell'autovettura Alfa Romeo 147 - usata anche per la perpetrazione di altri furti - con a bordo il ricorrente e i coimputati IM e KI, proprio nei pressi dell'abitazione della persona offesa e presumibile sopralluogo risalente a qualche tempo prima attribuito proprio al ricorrente) fosse sostenuta oltre che da argomenti di tipo logico che consentivano di inquadrare la presenza degli imputati, per orari e posizione, nel preciso contesto spazio temporale in cui si era verificato il furto, anche dal fatto che i coimputati IC IM e KO KI sì erano assunti la paternità del reato provvedendo altresì a risarcire la persona offesa e che anche IC KR aveva sostanzialmente ammesso l'addebito, chiedendo scusa a tutte le persone offese ed impegnandosi a risarcire i danni patititi in conseguenza delle sue azioni delittuose. Indi, a differenza dì quanto assume la difesa, la ricostruzione su cui si fonda la conferma della responsabilità penale risulta cementata da una pluralità di fattori e non si è esaurita nella mera rilevazione dì dati circostanziali. 2.2.Quanto al secondo motivo relativo al furto di cui al capo 11, le analoghe modalità di riscontro della presenza dei tre imputati nei pressi dell'abitazione derubata hanno parimenti indotto i giudici di appello - sulla base di considerazioni speculari a quelle svolte in relazione al furto di cui al capo 9 - a confermare la già riscontrata e logica ricostruzione svolta in primo grado (che già in appello era oggetto delle inconferenti critiche qui riproposte). 2.3.Quanto, infine, al furto di cui al capo 14, rispetto al quale sì è comunque registrata la presenza della medesima Alfa Romeo con a bordo questa volta un uomo e una donna nei pressi dell'abitazione oggetto di furto nella medesima fascia oraria, a cui si aggiungeva l'effettivo riscontro in zona proprio dell'imputato e della sua compagna, non possono che valere gli argomenti già esposti, quanto al modus operandi e alla concomitanza delle convergenti circostanze di fatto, a fronte dei quali la difesa contrappone argomento non affatto decisivo quale il fatto che il ricorrente e la sua compagna siano stati notati a bordo di un'autovettura diversa, avendo peraltro ì giudici di merito già chiarito che verosimilmente essi operarono un cambio di autovettura. Il motivo si appalesa pertanto aspecifico, oltre che versato in fatto. 4 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna de i ricorrentEt al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilA, L ricorsi e condanna Ai ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/5/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28103 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15.9.2023 la Corte di Appello di Bologna ha, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di IC KR, KO KI e IC IM, che li aveva dichiarati colpevoli di svariati reati di furto in abitazione, ha rideterminato, riducendole, le pene inflitte ai predetti imputati. 2,Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite í rispettivi difensori di fiducia. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di KO KI e IC IM deduce con l'unico motivo articolato lamenta l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del codice di rito. Si tratta di una serie di furti per i quali gli imputati avevano deciso di risarcire i danni cagionati alle parti offese tanto che in grado di appello venivano riconosciute sia le attenuanti generiche che il risarcimento del danno. Manca tuttavia un effettivo esame degli atti quanto ai profili di responsabilità su ogni singolo episodio contestato 4.11 ricorso proposto nell'interesse di IC KR deduce tre motivi. 4.1. Col primo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 9 della rubrica. La Corte territoriale ha confermato la decisione dei primo giudice basandosi sulla presenza dell'imputato nei pressi dell'abitazione svaligiata, ma non è possibile attribuire valenza dimostrativa a tale dato perché l'imputato non ha fornito spiegazioni alternative alla sua presenza in zona, a meno di voler invertire l'onere probatorio ponendolo a carico dell'accusato. 4.2. Col secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 11. In tale occasione addirittura i militari che seguivano gli imputati non li hanno neppure visti scendere dall'auto per cui la mera presenza di questa in orario compatibile con quello del furto non può avere alcun significativo valore di prova, neppure in mancanza di spiegazioni alternative da parte degli imputati anche in questo caso valorizzata erroneamente dalla Corte di appello 4.3 Col terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 14. Non può ritenersi adeguata neppure la motivazione relativa a tale furto. L'imputato e la compagna sono stati ripresi da una telecamera di videosorveglianza a bordo di un'auto diversa da quella utilizzata per il furto. E che essi abbiano cambiato mezzo è una mera ipotesi scollegata da dati protaton. 5. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'ari:. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.11 ricorso nell'interesse di KO KI e IC IM. L'unico motivo articolato che lamenta l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di causa di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. è manifestamente infondato. Innanzitutto nell'appello non sono stati sollevati rilievi in ordine alla responsabilità dei ricorrenti, ma solo in ordine al trattamento sanzionatorio, profilo peraltro esaminato con puntualità e adeguatezza ed oggetto di accoglimento nella sentenza impugnata. Né sussiste alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto assume la difesa, alla luce del consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22533 del 25/10/2018 (dep. 2019), Salerno, Rv. 275376, che, nel pronunciarsi in ordine alla sospensione condizionale della pena, ha ricostruito nella sua più ampia portata il rapporto tra principio devolutivo dell'appello e dovere di motivazione del giudice investito del gravame, rilevando che, in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione, l'obbligo di motivazione debba intendersi limitato ai profili sui quali quel giudice ha il potere di pronunciarsi d'ufficio, a norma dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (applicazione dei benefici di legge, riconoscimento di circostanze attenuanti, bilanciamento tra circostanze); laddove nel caso in esame si lamenta la mancata verifica e motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità non contestata con l'atto di appello. D'altra parte se è vero che anche la dichiarazione immediata di cause di non punibilità di cui all'art. 129 del codice di rito può intervenire indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, è evidente che in relazione a quella invocata nel caso di specie, impingente il fatto penale e la responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto emergere dagli atti la sua sussistenza laddove da essi emerge(va), piuttosto, non solo una pronuncia dì primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati annotando circostanze di fatto a sostegno ma anche la mancata contestazione al riguardo da parte degli stessi imputati (che avevano confessato e proceduto al risarcimento del danno). 3 Con la conseguenza che in mancanza di segnalazioni specifiche della parte non enucleate - neppure - nel ricorso in scrutinio, il motivo articolato sul punto si appalesa, oltretutto, del tutto generico. 2. Il ricorso nell'interesse di IC KR. 2.1.11 primo motivo che lamenta vizio di motivazione in relazione al furto di cui al capo 9) è meramente reiterativo di deduzioni che sono state già adeguatamente vagliate dai giudici dì merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, che hanno invero evidenziato come la pluralità delle circostanze di fatto riscontrate dagli operanti (rinvenimento dell'autovettura Alfa Romeo 147 - usata anche per la perpetrazione di altri furti - con a bordo il ricorrente e i coimputati IM e KI, proprio nei pressi dell'abitazione della persona offesa e presumibile sopralluogo risalente a qualche tempo prima attribuito proprio al ricorrente) fosse sostenuta oltre che da argomenti di tipo logico che consentivano di inquadrare la presenza degli imputati, per orari e posizione, nel preciso contesto spazio temporale in cui si era verificato il furto, anche dal fatto che i coimputati IC IM e KO KI sì erano assunti la paternità del reato provvedendo altresì a risarcire la persona offesa e che anche IC KR aveva sostanzialmente ammesso l'addebito, chiedendo scusa a tutte le persone offese ed impegnandosi a risarcire i danni patititi in conseguenza delle sue azioni delittuose. Indi, a differenza dì quanto assume la difesa, la ricostruzione su cui si fonda la conferma della responsabilità penale risulta cementata da una pluralità di fattori e non si è esaurita nella mera rilevazione dì dati circostanziali. 2.2.Quanto al secondo motivo relativo al furto di cui al capo 11, le analoghe modalità di riscontro della presenza dei tre imputati nei pressi dell'abitazione derubata hanno parimenti indotto i giudici di appello - sulla base di considerazioni speculari a quelle svolte in relazione al furto di cui al capo 9 - a confermare la già riscontrata e logica ricostruzione svolta in primo grado (che già in appello era oggetto delle inconferenti critiche qui riproposte). 2.3.Quanto, infine, al furto di cui al capo 14, rispetto al quale sì è comunque registrata la presenza della medesima Alfa Romeo con a bordo questa volta un uomo e una donna nei pressi dell'abitazione oggetto di furto nella medesima fascia oraria, a cui si aggiungeva l'effettivo riscontro in zona proprio dell'imputato e della sua compagna, non possono che valere gli argomenti già esposti, quanto al modus operandi e alla concomitanza delle convergenti circostanze di fatto, a fronte dei quali la difesa contrappone argomento non affatto decisivo quale il fatto che il ricorrente e la sua compagna siano stati notati a bordo di un'autovettura diversa, avendo peraltro ì giudici di merito già chiarito che verosimilmente essi operarono un cambio di autovettura. Il motivo si appalesa pertanto aspecifico, oltre che versato in fatto. 4 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna de i ricorrentEt al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilA, L ricorsi e condanna Ai ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/5/2024.