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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro composta da: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 96/ 2024 RG promossa da
e Parte_1 Parte_2 avv. Elisabetta Marinari appellanti contro
CP_1 avv. Arturo Maresca, OR Di GI appellata
aventi ad oggetto: appello della sentenza n. 387/2023 del Tribunale di Arezzo quale giudice del lavoro, pubblicata in data 5 settembre 2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 23 settembre 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Arezzo, con la decisione oggi impugnata, aveva respinto il ricorso nei confronti della datrice con il quale i lavoratori e avevano CP_1 Parte_1 Parte_2 rivendicato il diritto alla inclusione di alcune voci retributive variabili nella base di calcolo della retribuzione relativa ai periodi di godimento delle ferie.
In particolare, i ricorrenti, entrambi Macchinisti inquadrati in posizione B1 CCNL, avevano chiesto di includere nella retribuzione feriale le seguenti indennità variabili di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale, individuate con i relativi codici di rilevazione indicati in busta paga: voce
0790 - IUP Ris/Dis/Trag/Trad/Man; voce 0991 – As.res.Intern NO Rip. F. R;
voce 0992 - As.res.Intern
SI Rip. F. R;
voce 0170 - IUP PDM KM CONDOTTA;
voce 0964 - IUP PDM Lavoro;
voce 0965 - pagina 1 di 12 IUP PDM Cond.Diu.2 Agent;
voce 0966 - IUP PDM Cond.Not.2 Agent;
voce 0967 - IUP PDM
Cond.Diu.2 Agent;
voce 0968) - IUP PDM Cond.Not.2 Agent.
I rispettivi crediti oggetto del ricorso erano stati calcolati con decorrenza dal 18 luglio 2007.
I lavoratori, premessa la illegittimità delle norme contrattuali nazionali e degli accordi aziendali che escludevano la computabilità di tali emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale, avevano chiesto la condanna di al pagamento in loro favore delle conseguenti differenze retributive. CP_1
La domanda si basava sul presupposto che l'esclusione di tali voci variabili dalla base di calcolo della retribuzione dovuta durante il periodo di ferie determinasse una riduzione del compenso ricevuto tale da produrre un effetto dissuasivo, ossia da poter indurre il lavoratore a non fruire delle ferie a lui spettanti.
La quantificazione delle differenze retributive era effettuata, per come emerge dai conteggi depositati in primo grado, dividendo il totale dei compensi annuali in questione per 12, così ottenendo una media mensile. Questa media era stata poi divisa per 22, così ottenendo la media giornaliera che è stata moltiplicata per il numero di giorni di ferie goduti. Il risultato era stato poi maggiorato con la relativa incidenza sul TFR.
Il Tribunale di Arezzo aveva respinto il ricorso richiamando la sentenza n. 78/2023 della Corte
d'Appello di Torino, secondo la quale, in sintesi: la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie (per non perdere una quota consistente di retribuzione). La giurisprudenza ha ripetutamente smentito il principio di onnicomprensività e di necessaria coincidenza tra retribuzione delle ferie e retribuzione in servizio, ribadendo il principio di paragonabilità e non dissuasività della retribuzione delle ferie. Quindi: “traslando gli esposti princìpi alla fattispecie – occorre rilevare che parte ricorrente non allega, deduce o dimostra di aver rinunciato alle ferie nel periodo di causa. Ne consegue che nessun effetto dissuasivo si è verificato in concreto”, e di conseguenza il ricorso era respinto a spese compensate.
E avevano appellato la sentenza ribadendo, con Parte_1 Parte_2 ampi motivi, la fondatezza della propria domanda così come sviluppata nel ricorso introduttivo, alla luce delle norme euro-unitarie e della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di
Cassazione, del tutto trascurate dal Tribunale.
si era costituita chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza CP_1 appellata. pagina 2 di 12 In via preliminare, aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello sia perché si limitava ad una riscrittura del ricorso di primo grado, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza appellata, sia perché introduceva argomenti e temi nuovi, non contenuti nel ricorso di primo grado. In particolare, sarebbero nuovi:
- il richiamo alla Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro del 1970;
- i capi sulla “potenzialità dissuasiva”; in proposito, in primo grado i lavoratori non aveva affatto affermato, come oggi nell'appello, che la retribuzione feriale così come derivante dalla norme collettive impugnate dedotte in giudizio, sarebbe ex ante illegittima perché “potenzialmente” dissuasiva
(in pratica, sempre) e che quindi “retribuzioni feriale e retribuzione ordinaria devono coincidere”
(essere, cioè, identiche).
In via subordinata, ai sensi dell'art. 2948 cc, la società aveva ribadito l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione, percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, e Con decurtando la ad importo fisso che aveva pacificamente corrisposto nelle giornate di CP_1 ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto a parte appellante.
§§§
IN VIA PRELIMINARE
L'eccezione di inammissibilità svolta da è infondata in quanto, oltre a citare un precedente CP_1 della Corte di Appello di Torino, la sentenza appellata aveva sostanzialmente desunto l'infondatezza della domanda dalla circostanza che i lavoratori mai avessero rinunciato a godere delle ferie, da ciò derivando la mancanza di un effetto dissuasivo in tal senso. A fronte di una tale motivazione, gli appellanti avevano quindi dovuto riproporre tutti gli argomenti spesi in primo grado e, erroneamente, non esaminati dal Tribunale. Peraltro, la questione della dissuasività era già contenuta nel ricorso di primo grado e non poteva essere considerata una deduzione nuova.
NEL MERITO
Secondo il Collegio, nel merito l'appello va accolto con riforma integrale della decisione impugnata, in linea con l'orientamento di questa Corte d'Appello, da ultimo oggetto della sentenza n. 160/2025 del
28 aprile 2025, / . Pt_3 Pt_4 CP_1
An del credito alle differenze di retribuzione feriale
pagina 3 di 12 La fondatezza della domanda discende da consolidata giurisprudenza di Cassazione che, in cause analoghe anche nei confronti di , ha affermato il diritto di macchinisti / capotreno ad CP_1 includere nella retribuzione feriale le voci oggetto del presente giudizio:
- parte variabile dell'indennità di utilizzazione giornaliera professionale (UIP)
- indennità di assenza dalla residenza (IAR).
Tale soluzione in sintesi affermava che: (i) anche alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia UE, durante le ferie annuali deve essere mantenuta al dipendente la retribuzione percepita in via ordinaria, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuaderlo dall'esercitare il diritto fondamentale al riposo annuale;
(ii) in questo quadro di riferimento, per determinare la retribuzione feriale, è necessario accertare se l'importo considerato si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore;
(iii) nel caso dei macchinisti e capitreno, è evidente il collegamento dell'indennità per assenza dalla residenza (IAR) con le mansioni ordinarie svolte, in assenza di una sede fissa, così come per la parte variabile della indennità di utilizzazione professionale (UIP), trattandosi di una voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro e da includere nella retribuzione feriale nel suo valore medio annuale
(Cass. n. 6282/2025, n.13932/2024, n. 14089/2024, n. 19991/2024, n. 19663/2023).
La questione si colloca fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art.1), secondo la quale “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7).
Quindi, qualsiasi trattamento tale da indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale, con il conseguente obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme.
Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non sono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo.
In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano "ex pagina 4 di 12 novo" norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n. 13425/2019, n. 13932/2024).
In questi termini sono infondati gli argomenti della difesa datoriale relativi all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. È vero che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma nel presente giudizio si discute della tutela della sicurezza e della salute inerente all'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione per ferie in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire dello stesso periodo di riposo per ferie.
Secondo Cass. n. 20216/2022 l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, interpretato dalla CGUE, non individua una nozione di retribuzione per ferie europea "quantitativa", bensì "teleologica", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Citando la sentenza della CGUE del 13.1.2022 (C-514/20), la Corte di Cassazione rimarca che:
l'ottenere la retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite serve a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Quindi, quando la retribuzione a titolo di ferie annuali retribuite (art. 7, paragrafo 1, Direttiva 2003/88) è inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non richiedere le ferie, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione (sentenza 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44, e giurisprudenza ivi citata).
Insomma, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
In tale quadro non appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento. Del resto, analogo divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della Direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio”.
Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione in numerose pronunce, già richiamate, in punto di dissuasività, affermando che per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria e che nella stessa deve essere compreso qualsiasi importo che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13932/2024, n.14089/2024,
n.19991/2024, n.19663/2023). pagina 5 di 12 Per quanto attiene al solo argomento contenuto nella sentenza appellata (il lavoratore ha sempre goduto delle ferie, circostanza che di per sé dimostrerebbe l'assenza di ogni effetto dissuasivo), al contrario – come recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/
Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talché è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie.
E ugualmente, la Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa sul rapporto tra diritto dell'Unione e contrattazione collettiva, affermando che l'autonomia negoziale non può tradursi in una violazione dei principi generali europei (Cass. n. 13932/2024, n.19663/2023).
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare espressamente l'inclusione di tali due voci nella retribuzione feriale. In proposito, Cass. n. 13932/2024, precisato che in via generale il giudice deve verificare con valutazione ex ante se la voce pretesa si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlata allo status personale e professionale dello specifico lavoratore, sulle voci in esame così motiva:
“L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata
a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”
Nello stesso senso concordano Cass. n. 6282/2025, n.13972/2024, n. 14089/2024, che motivano diffusamente anche sull'irrilevanza del regime fiscale proprio della IAR, oltre che diverse ordinanze pronunciate per la decisione accelerata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cpc (vedi pagina 6 di 12 ordinanze del 16 e 18 luglio 2024 sui ricorsi di nei confronti di n. 200047/23 CP_1 Parte_5
RG, e di n. 2455/24 RG). Parte_6
Ciò premesso, la domanda dei lavoratori va accolta nell'an, con integrale riforma della sentenza di primo grado, quanto alla dichiarazione di nullità delle norme collettive che escludevano il rilievo delle indennità qui rivendicate ai fini del calcolo della retribuzione per ferie, ed al conseguente diritto dei lavoratori alla inclusione delle stesse voci.
Criteri di calcolo del quantum
Per quanto riguarda il criterio di calcolo delle differenze di retribuzione adottato dai lavoratori, secondo
, in sostanza, per ogni anno di servizio, spetta un periodo di ferie retribuito pari a 20 giorni CP_1 lavorativi poiché l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 giorni.
Ciò in quanto sarebbe evidente che le 4 settimane di calendario coincidono con 20 giorni lavorativi e, quindi, le giornate di ferie fruite oltre tale misura non potrebbero divenire oggetto di nessun ricalcolo.
In aggiunta, sempre secondo la difesa datoriale, ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera sarebbe errato l'utilizzo del divisore 22, anziché del divisore 26, come previsto dall'art. 68 CCNL.
Orbene, circa la non applicabilità del divisore 26, questa Corte territoriale ritiene che tale divisore previsto dall'art.68 punto 6 del CCNL sia un dato convenzionale previsto solo per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione, non pertinente, quindi, nel caso di specie in cui si discute di indennità variabili che maturano in ragione del servizio effettivo prestato.
Circa il raffronto su base annuale o mensile, la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa nel senso che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. n.
13932/2024, n.19991/2024).
Più in generale, questa Corte d'Appello si è già pronunciata sulla correttezza del sistema di calcolo proposto dai lavoratori, pur con la precisazione che, alla luce della normativa euro-unitaria che prevede quattro settimane di ferie “garantite”, il numero dei giorni da considerare ai fini del ricalcolo è quello dei giorni effettivamente fruiti dal lavoratore, nel limite dei 24 giorni annui (non 20 come ritenuto dalla società datrice).
In proposito, si richiama la diffusa motivazione della sentenza di questa Corte d'Appello n. n.
629/2024:
pagina 7 di 12 “Le fonti euro-unitarie rimettono al giudice nazionale l'accertamento delle differenze di retribuzione dovute di riflesso alla tutela anti dissuasiva delle ferie annuali.
In proposito, la giurisprudenza di merito ha suggerito vari criteri alternativi, fra i quali Cass. n.
13932/24 ha avvalorato lo stesso che nel caso in esame era stato proposto nel ricorso dei lavoratori appellanti...
In particolare, per verificare ex ante la potenzialità dissuasiva della eliminazione di voci economiche dalla retribuzione per ferie, Cass. n. 13932/24 (punto 29 motivazione), aveva ritenuto corretto calcolare la sommatoria dei compensi percepiti per le voci rivendicate nei 12 mesi che avevano preceduto il godimento delle ferie, sommatoria sulla base della quale ottenere un valore medio corrispondente ad ogni giornata di servizio, da moltiplicare a sua volta per i giorni di ferie oggetto di tutela euro unitaria. In altri termini, l'efficacia dissuasiva era correttamente calcolata raffrontando dati omogenei, ovvero la retribuzione per ferie effettivamente percepita con quella, maggiore, che i lavoratori avrebbero avuto diritto a percepire se le voci rivendicate fossero state incluse nella relativa base di calcolo.
Non era invece corretto verificare la medesima efficacia dissuasiva, come sostiene , CP_1 raffrontando l'incidenza percentuale delle medesime voci rivendicate sulla retribuzione annua lorda.
Si trattava, tuttavia, di dati eterogenei che finivano per sminuire l'incidenza delle voci rivendicate,
“annacquandole” in una percentuale del complessivo trattamento annuo, perdendo di vista la valutazione della potenzialità dissuasiva, che secondo i principi euro-unitari doveva, invece, svolta in funzione di effettività del godimento del diritto alle ferie.
Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive (ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ottenuto come ora detto).
Secondo il numero dei giorni di ferie annui sarebbero solo 20 (pari ai soli giorni lavorativi CP_1 che rientravano nel periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione Europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane).
È vero che Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario.
Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione pagina 8 di 12 europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo. A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva euro-unitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie.
Secondo il Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24.
Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7 x 4 = 28.
Nell'ambito della Direttiva euro unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti:
- l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”
- l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art. 3
- l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie)”.
Per quanto riguarda, infine, la voce indennità di utilizzazione professionale, che per contratto collettivo nei giorni di ferie viene corrisposta secondo un importo fisso (euro 12,80 per macchinisti ed euro 4,50 per capi treno), il credito dei lavoratori deve essere limitato alla parte variabile – la sola che le norme collettive impugnate in questo giudizio escludono dalla retribuzione feriale – mentre la parte fissa, se inclusa nella domanda, dovrebbe essere decurtata.
pagina 9 di 12 All'esito della discussione, il Collegio ha invitato gli appellanti a verificare ed integrare i propri conteggi, ove possibile concordandoli con la parte appellata, sulla base dei seguenti criteri:
− computo della sola IUP variabile, con esclusione quindi della IUP fissa (pari a € 4,50 per i capi treno e ad euro 12,80 per i macchinisti);
− calcolo delle differenze retributive sulla base del numero di ferie effettivamente godute ma con il limite massimo di 24 giorni;
− calcolo delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, a partire dal 18.7.2007.
I lavoratori hanno quindi depositato nuovi conteggi basati sulle indicazioni sopra riportate che, in mancanza di una specifica contestazione da parte di , possono essere posti a base della CP_1 decisione.
In conclusione, le differenze rivendicate dai lavoratori appellanti vanno qui recepite nei seguenti termini: per _ complessivi € 11.852,67 (somma inferiore a quella inizialmente richiesta, pari a € Pt_1
12.451,72), di cui € 11.035,25 per differenze retributive;
e € 817,43 per accantonamento a titolo TFR in relazione al rapporto di lavoro ancora in corso;
per _ complessivi € 15.780.71 (somma inferiore a quella inizialmente richiesta e pari a € Parte_2
18.783,51), di cui € 14.692,39 per differenze retributive;
e € 1.088,33 per accantonamento a titolo TFR in relazione al rapporto di lavoro ancora in corso.
Prescrizione
, infine, ribadiva l'eccezione secondo la quale a prescrizione dei crediti retributivi decorre CP_1 anche nel corso del rapporto di lavoro.
La questione è nota per essersi proposta in termini problematici dopo le modificazioni apportate dalla
L. n. 92/2012 all'art.18 L. n. 300/70 e dopo la riforma introdotta dal D. Lgs. 23/2015, per i lavoratori assunti dopo il marzo del 2015.
Orbene, questa Corte d'Appello condivide in pieno la conclusione consolidata di Cassazione, secondo la quale, per effetto delle stesse modifiche normative, nel rapporto a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Di conseguenza, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012 (luglio 2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022 n. 26246/2022, principi confermati in numerosi provvedimenti successivi v., tra le molte,
Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
pagina 10 di 12 Mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, il rapporto a tempo indeterminato, regolato dalla L. n. 92/2012 e dal D. Lgs n. 23/2015, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della Legge n. 92/2012 e del D. Lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 L. n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Sulla base di questi principi, nel caso in esame la prescrizione dei crediti dei lavoratori va quindi esclusa, poiché la domanda retributiva è riferita al periodo successivo al luglio 2007.
Spese di lite
Secondo il criterio della soccombenza, la riforma integrale della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado, da liquidare con la maggiorazione per la presenza di due parti in causa in complessivi € 6.500,00 per il doppio grado (nei minimi, senza istruttoria).
Infine, ai due appellanti spetta anche il rimborso delle spese delle consulenze contabili, a favore di ciascun lavoratore liquidato per il doppio grado in € 250,00.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata e, previa dichiarazione di nullità delle norme collettive oggetto della domanda dei lavoratori appellanti, dichiara il loro diritto di includere le voci retributive qui rivendicate nella retribuzione per ferie del periodo non prescritto, a decorrere da luglio 2007.
Per l'effetto, considerato il limite massimo di 24 giorni di ferie annui, condanna a pagare €. CP_1
11.035,25 a GU ed €. 14.692,39 a , oltre accessori ai sensi dell'art. 429 cpc. Parte_2
pagina 11 di 12 Dichiara il diritto degli appellanti all'accantonamento dei corrispondenti importi a titolo di TFR, determinati in €. 817,43 per ed € 1.088,33 per , oltre rivalutazione ai sensi della L. Pt_1 Parte_2
n. 297/1982.
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi €. CP_1
6.500,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Condanna a rifondere agli appellati le spese sostenute per la redazione dei conteggi di CP_1 parte, per ciascuno degli appellanti liquidate in € 250,00 per entrambi i gradi.
Firenze, 23 settembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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