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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 6.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 981 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentata e difesa da sé medesima, nonché dall'avv. Parte_1 Alessandro Operetto
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.24 la ricorrente in epigrafe chiedeva dichiararsi l'illegittimità del recupero dell'indebito operato dall CP_1 con comunicazione del 20.11.2023, a seguito del provvedimento di revoca della prestazione “reddito di cittadinanza” del 29.5.2023 per la somma di
€ 11.161,94 assunta come indebitamente percepita nel periodo da luglio
2021 a dicembre 2022.
Allegava, a fondamento della domanda: di aver presentato tramite CAF in data 21.06.21 domanda per la misura del reddito di cittadinanza e di averlo ottenuto, percependo a tale titolo nel periodo luglio 2021 - dicembre 2022 la somma totale di euro 11.161,94; che in data 14.06.2023 apprendeva del provvedimento di revoca dal beneficio della prestazione in oggetto adottato dall recante la seguente motivazione: “Omessa dichiarazione all'atto CP_1 della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art.3, co.10 L. 26/2019)”; che, in data 15.06.2023, avverso il suddetto provvedimento di revoca proponeva istanza di riesame e chiedeva l'annullamento in autotutela facendo rilevare di aver allegato alla domanda di accesso la Dichiarazione sostitutiva Unica in corso di validità, sottoscritta in data Controparte_2 23.04.2021, nella quale correttamente dichiarava in riferimento all'attività lavorativa svolta al momento della presentazione della domanda, di essere un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
che in data 15.06.2023 l' le comunicava il rigetto della summenzionata CP_1 istanza;
assumeva, altresì, di essere sia all'atto della presentazione della domanda, sia nelle more dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti reddituali per l'accesso alla misura assistenziale del reddito di cittadinanza;
infatti, evidenziava che in data 31.12.2021, nelle more dell'erogazione della misura del RDC, allorquando il rapporto di lavoro subordinato con l'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Napoli Triathlon - cessava per licenziamento, della cui esistenza ella aveva dato comunicazione, precisando che non concorrevano a formare il reddito per importi complessivamente inferiori nel periodo d'imposta a euro 10.000, trattandosi di compensi e indennità e premi per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
che l'Ente aveva d'ufficio acquisito la relativa variazione aumentando autonomamente l'importo del beneficio erogato a far data dal 23.02.2022.
Tanto premesso, concludeva: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa restitutoria dell l'avviso di pagamento codice n. CP_1 313231121538623118, pratica n. 18246851 per i motivi di cui al ricorso, e per l'effetto annullare detto provvedimento;
2) con vittoria di spese e di compensi professionali.”
Si costituiva l che deduceva la corretta applicazione da parte CP_1 dell'Istituto delle disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza, sostenendo, per l'effetto, la legittimità della revoca del beneficio nei confronti della ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale resa dai procuratori delle parti, il Giudice pronunziava la seguente sentenza.
Il ricorso è fondato per le motivazioni di cui si dirà.
Il D.L. n.4/2019 conv. in L. n. 75/2019 – istitutivo del reddito di cittadinanza prestazione indubbiamente assistenziale, all'art. 1, rubricato “Reddito di cittadinanza” si legge “1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili…”.
L'art. 2 individua i beneficiari, sulla base di requisiti anagrafici, sociali e reddituali e l'art. 3 ne stabilisce la composizione “1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui….
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo”.
Ai sensi dell'art. 5 comma 5 “I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7”. Infine, a norma del comma 11 dell'art. 7, in caso di revoca del beneficio “.. il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
Nel caso di specie, alla ricorrente è stata revocata la prestazione del reddito di cittadinanza, relativamente alla domanda presentata in data 21.6.2021, per i seguenti motivi: “Omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art.3, co.10 L. 26/2019)”.
Tuttavia, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente era in possesso dei requisiti per l'accesso alla misura. Risulta, invero, che, sebbene nelle annualità 2019 e 2020 ella abbia percepito compensi sportivi, rispettivamente, per euro 922,00 e per euro 3.135,00 (compensi correttamente valorizzati nella DSU allegata alla domanda di accesso al beneficio), nel periodo da luglio 2021 a dicembre 2022 (allorquando ha percepito il rdc) la stessa ha conseguito un reddito complessivo sicuramente inferiore ai limiti reddituali richiesti per l'accesso alla prestazione assistenziale in oggetto.
Sulla scorta di tali considerazioni va pertanto dichiarata l'illegittimità della revoca del Rdc per il periodo da luglio 2021 a dicembre 2022 con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza per il periodo da luglio 2021 a dicembre 2022 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme portate nel provvedimento d'indebito opposto.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Napoli, il 06.05.2025 IL GIUDICE
Stefania Borrelli
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 6.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 981 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentata e difesa da sé medesima, nonché dall'avv. Parte_1 Alessandro Operetto
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.24 la ricorrente in epigrafe chiedeva dichiararsi l'illegittimità del recupero dell'indebito operato dall CP_1 con comunicazione del 20.11.2023, a seguito del provvedimento di revoca della prestazione “reddito di cittadinanza” del 29.5.2023 per la somma di
€ 11.161,94 assunta come indebitamente percepita nel periodo da luglio
2021 a dicembre 2022.
Allegava, a fondamento della domanda: di aver presentato tramite CAF in data 21.06.21 domanda per la misura del reddito di cittadinanza e di averlo ottenuto, percependo a tale titolo nel periodo luglio 2021 - dicembre 2022 la somma totale di euro 11.161,94; che in data 14.06.2023 apprendeva del provvedimento di revoca dal beneficio della prestazione in oggetto adottato dall recante la seguente motivazione: “Omessa dichiarazione all'atto CP_1 della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art.3, co.10 L. 26/2019)”; che, in data 15.06.2023, avverso il suddetto provvedimento di revoca proponeva istanza di riesame e chiedeva l'annullamento in autotutela facendo rilevare di aver allegato alla domanda di accesso la Dichiarazione sostitutiva Unica in corso di validità, sottoscritta in data Controparte_2 23.04.2021, nella quale correttamente dichiarava in riferimento all'attività lavorativa svolta al momento della presentazione della domanda, di essere un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
che in data 15.06.2023 l' le comunicava il rigetto della summenzionata CP_1 istanza;
assumeva, altresì, di essere sia all'atto della presentazione della domanda, sia nelle more dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti reddituali per l'accesso alla misura assistenziale del reddito di cittadinanza;
infatti, evidenziava che in data 31.12.2021, nelle more dell'erogazione della misura del RDC, allorquando il rapporto di lavoro subordinato con l'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Napoli Triathlon - cessava per licenziamento, della cui esistenza ella aveva dato comunicazione, precisando che non concorrevano a formare il reddito per importi complessivamente inferiori nel periodo d'imposta a euro 10.000, trattandosi di compensi e indennità e premi per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
che l'Ente aveva d'ufficio acquisito la relativa variazione aumentando autonomamente l'importo del beneficio erogato a far data dal 23.02.2022.
Tanto premesso, concludeva: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa restitutoria dell l'avviso di pagamento codice n. CP_1 313231121538623118, pratica n. 18246851 per i motivi di cui al ricorso, e per l'effetto annullare detto provvedimento;
2) con vittoria di spese e di compensi professionali.”
Si costituiva l che deduceva la corretta applicazione da parte CP_1 dell'Istituto delle disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza, sostenendo, per l'effetto, la legittimità della revoca del beneficio nei confronti della ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale resa dai procuratori delle parti, il Giudice pronunziava la seguente sentenza.
Il ricorso è fondato per le motivazioni di cui si dirà.
Il D.L. n.4/2019 conv. in L. n. 75/2019 – istitutivo del reddito di cittadinanza prestazione indubbiamente assistenziale, all'art. 1, rubricato “Reddito di cittadinanza” si legge “1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili…”.
L'art. 2 individua i beneficiari, sulla base di requisiti anagrafici, sociali e reddituali e l'art. 3 ne stabilisce la composizione “1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui….
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo”.
Ai sensi dell'art. 5 comma 5 “I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7”. Infine, a norma del comma 11 dell'art. 7, in caso di revoca del beneficio “.. il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
Nel caso di specie, alla ricorrente è stata revocata la prestazione del reddito di cittadinanza, relativamente alla domanda presentata in data 21.6.2021, per i seguenti motivi: “Omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art.3, co.10 L. 26/2019)”.
Tuttavia, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente era in possesso dei requisiti per l'accesso alla misura. Risulta, invero, che, sebbene nelle annualità 2019 e 2020 ella abbia percepito compensi sportivi, rispettivamente, per euro 922,00 e per euro 3.135,00 (compensi correttamente valorizzati nella DSU allegata alla domanda di accesso al beneficio), nel periodo da luglio 2021 a dicembre 2022 (allorquando ha percepito il rdc) la stessa ha conseguito un reddito complessivo sicuramente inferiore ai limiti reddituali richiesti per l'accesso alla prestazione assistenziale in oggetto.
Sulla scorta di tali considerazioni va pertanto dichiarata l'illegittimità della revoca del Rdc per il periodo da luglio 2021 a dicembre 2022 con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza per il periodo da luglio 2021 a dicembre 2022 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme portate nel provvedimento d'indebito opposto.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Napoli, il 06.05.2025 IL GIUDICE
Stefania Borrelli