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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2131/2022, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Poggiolino n. 30, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sibilla
Santoni e dall'avv. Maria Vittoria Morselli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Pistoia alla via Ripa Castel Traetti n. 1;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...] del Cantone n. 47, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla
Piazzetta S. Biagio n. 3;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 2.8.2022, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in Quarrata il 16.7.2009 con e che, dalla CP_1
loro unione, nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
Il ricorrente deduceva che la resistente, affetta da patologia psichiatrica sin dall'adolescenza, non era mai riuscita a costruire un rapporto con il figlio , Per_1
tanto che, divenuto sempre più conflittuale il rapporto madre/figlio caratterizzato da episodi di violenza e reciproci insulti, egli decideva di separarsi, trasferendo se stesso e il figlio presso l'abitazione dei nonni paterni.
Nel procedimento di separazione, ancora pendente alla data del ricorso, il minore veniva sottoposto a valutazione e gli veniva diagnosticata disregolazione emotivo comportamentale con episodico discontrollo degli impulsi aggressivi associato ad un quadro di disturbo positivo provocatorio con elevata sensibilità al contesto ambientale, disturbo dell'umore con elevata sensibilità giudizio, disturbo d'ansia multiplo con importante ricaduta sul versante attentivo; tale disturbo non interferisce con le capacità cognitive del minore, né gli impedisce di avere rapporti adeguati con ogni soggetto con cui entra in contatto, tranne che con la madre, che continua a non riuscire a rapportarsi a lui in modo adeguato, ma lo turba costantemente.
Rispetto ai tempi di frequentazione madre/figli previsti nell'ordinanza presidenziale della separazione, la resistente li diminuiva di sua iniziativa, fino all'attuale calendario che prevede la frequentazione solo il venerdì dalle 11 alle
19; veniva, poi, accolta l'istanza della resistente di riduzione del contributo da lei versato, che veniva determinato in € 130 mensili;
ogni spesa straordinaria era a carico del ricorrente.
Gli incontri madre/figlio, la maggior parte delle volte, non si sono tenuti oppure si interrompevano prima dell'orario stabilito, senza alcun tentativo della madre di trattenere presso di sé il figlio, certificando il suo insuccesso a relazionarsi con lui.
Il ricorrente domandava l'affidamento super esclusivo del minore, evidenziando che: è un bambino intelligente, educato, che non ha mai Per_1 avuto agiti violenti, e l'unica persona con cui ha sempre avuto un rapporto disfunzionale e conflittuale è la madre;
la madre non ha mai ottemperato ai
2 propri doveri di genitore, delegando la sua funzione sempre al marito e ai suoceri;
la madre ha sempre provato a attribuire la responsabilità dei conflitti col figlio alla patologia di quest'ultimo, oppure al padre, senza che ciò abbia mai trovato conferma neanche in sede di ctu;
la madre non sa riconoscere gli stati emotivi del figlio e non sa prendersene cura, chiamando il 118 quando il bimbo ha una crisi, senza valutarne le conseguenze;
la madre antepone il proprio lavoro all'interesse del figlio, rifiutandosi di chiedere al suo datore di lavoro di essere esonerata dal turno pomeridiano o festivo quando dovrebbe avere presso di sé il bambino, e creando, così, uno stato d'ansia nel figlio stante la mancanza di certezza di un orario fisso per incontrare la madre;
la madre ritiene inaccettabile il versamento di una somma a titolo di mantenimento del figlio, che non sa tenere mai presso di sé; in punto di scelte sanitarie, la madre chiede l'intervento del Tribunale o dei Servizi Sociali, con ricaduta sulle condizioni di salute del bambino, come accaduto per la scelta di sottoporre il minore a consulto di professionista di Varese, a fronte di cui la madre ha prima negato il proprio consenso, per poi concederlo, a condizione che il bambino fosse nuovamente valutato dallo richiesta priva di fondamento e CP_2
fonte di stress per il minore.
Il ricorrente richiedeva, poi, confermarsi il collocamento del figlio presso di sé,
e l'assegnazione della casa coniugale, oltre che l'aumento del contributo di mantenimento a carico della resistente in € 250.
In merito alla propria condizione economica, il ricorrente deduceva di essere amministratore unico della Geoclima s.r.l., con retribuzione netta, nell'anno
2021, di € 2.100; la resistente, invece, è commessa part time percependo reddito pari a circa € 900.
Pertanto, il ricorrente concludeva così : affido super esclusivo di , con adozione di tutte le decisioni inerenti la Per_1
salute e i percorsi psicologici/psicoterapeutici; che cessi il mandato di monitoraggio al Servizio Sociale;
continuerà a abitare con il padre nella Per_1 casa familiare sita a Quarrata via del Poggiolino n. 30 che verrà a quest'ultimo assegnata;
la madre frequenterà il figlio solo se quest'ultimo lo richiederà; la madre corrisponderà il mantenimento per il figlio dando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250 mensili come rivalutata secondo gli Indici Istat;
le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascuno dei coniugi;
3 ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
con vittoria di compensi professionali. Insiste, comunque, nelle richieste istruttorie non ammesse.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.11.2022, si costituiva in giudizio la quale evidenziava che : non aveva mai CP_1
diminuito di propria iniziativa i tempi di frequentazione con il figlio, essendo tutto avvenuto sempre con il supporto del Servizio Sociale e dei professionisti;
il minore ha rapporti molto difficili con i parenti materni, ma anche con il padre e i nonni paterni, tutti più volte vittima degli agiti del minore;
scene violente e crisi vi sono state con i professionisti, gli educatori, con la dott.ssa la Pt_2
madre si è sempre occupata del figlio, sino a che non è stata estromessa dalla sua vita, sull'assunto, rilevatosi errato, che mettesse in atto agiti violenti contro il figlio;
da alcun atto emerge una carenza genitoriale materna, anzi si afferma che il regime migliore è quello dell'affidamento condiviso;
la situazione attuale deriva dalla totale assenza di collaborazione del sig. con la madre del Pt_1
bambino, con un atteggiamento finalizzato solo a screditarla, anziché a supportarla col figlio;
era stato il a denunciarla per maltrattamenti, Pt_1
denuncia archiviata nonostante la sua opposizione.
La resistente allegava, poi, che, ormai, da mesi il figlio si rifiuta di andare da lei il venerdì.
Pertanto, la resistente concludeva così :
Conclude come da sentenza di separazione così come modificata dalla corte
d'Appello a seguito di reclamo. Rinuncia all'assegno di divorzio. Vittoria di spese. In denegata ipotesi, laddove il Tribunale ritenga di dovere mettere la causa in istruttoria, rileva come dall'audizione del minore sia emersa una condizione psicopatologica grave di e chiede quindi che il Tribunale Per_1
valuti la fondatezza di questa evidenza.
I coniugi, in data 7.12.2022, comparivano innanzi al Giudice delegato alla Fase
Presidenziale, il quale, con ordinanza del 3.1.2023, confermava i provvedimenti vigenti nella fase separativa.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, veniva pubblicata, in data
5.5.2023, sentenza con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4 Rimessa la causa sul ruolo per la risoluzione delle questioni accessorie, veniva svolto l'esame del minore e la causa giungeva all'udienza del 19.9.2024, nella quale, precisate le conclusioni, veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il ricorrente domanda l'affidamento super esclusivo del figlio minore, mentre la resistente domanda l'affidamento condiviso.
Sul punto, va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater
c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, occorre rilevare come tutte le questioni sollevate in questo giudizio sono state già esaminate nell'ambito del procedimento di separazione nrg. 1581/2018, nel quale veniva svolta approfondita attività istruttoria.
In quella sede, difatti, veniva motivato nel senso che non sono stati accertati profili di grave inidoneità genitoriale nei confronti della madre tali da legittimare un affidamento esclusivo del figlio al padre, e veniva chiarito che anche il consulente tecnico d'ufficio aveva proposto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, così come il consulente di parte del sig. (vale Pt_1 la pena evidenziare come lo stesso consulente di parte resistente abbia sempre
5 proposto di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori.
Deve quindi dedursi che lo stesso consulente di parte non ha riscontrato Pt_1 nelle funzioni genitoriali della madre criticità tali da rendere necessario
l'affidamento esclusivo del minore al padre, di talché appare priva di valida giustificazione la richiesta di parte resistente di disporre l'affidamento esclusivo del figlio al sig. . Il consulente tecnico d'ufficio, in quella sede, Pt_1 difatti, rilevava come entrambi i genitori hanno sempre dimostrato di possedere competenze adeguate per quanto riguarda la cura quotidiana del figlio, mentre sul piano affettivo/emotivo risultano in parte contaminate da aspetti irrisolti riconducibili al vissuto di coppia, in parte soggette a limiti individuali nell'entrare in contatto con le parti più profonde di sé (cfr. ctu depositata anche in questo giudizio sub docc. 9 e 11 di parte convenuta).
Quanto alla questione, riportata anche dal minore in sede di esame, relativa al dedotto comportamento violento della ricorrente verso il figlio, anche questa è già stata esaminata nel giudizio di separazione, ove si evidenziava che il Gip archiviava il procedimento penale (cfr. doc. 12 di parte convenuta), e si concludeva nel senso che il Collegio ritiene che i descritti episodici comportamenti della sig.ra analizzati alla luce del complesso quadro CP_1 delle relazioni familiari e della delicata situazione emotiva nella quale queste si sono sviluppate e valutati avendo riguardo alla condizione di profonda sofferenza in cui si sono verificati, non siano tali da integrare la consapevole e volontaria violazione dei doveri di assistenza morale e di collaborazione lamentata dal resistente; tale conclusione, peraltro, è stata confermata dalla
Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1228/2023.
Occorre anche rilevare come la decisione di disporre l'affidamento condiviso è già stata adottata dal Giudice della Fase Presidenziale di questo procedimento
(cfr. ordinanza del 5.1.2023) ed è stata, altresì, confermata dalla Corte di
Appello di Firenze in sede di reclamo, con decreto assunto all'esito della
Camera di Consiglio del 9.6.2023, ove si legge che “nel caso di specie la misura dell'affido disposta appare in linea con l'ultima relazione CTU ove si legge :
“il lavoro effettuato nei mesi trascorsi è stato volto essenzialmente a portare alla luce le risorse dei genitori i quali hanno saputo potenziare quelle caratteristiche della propria genitorialità che hanno consentito il miglioramento della relazione con il figlio e una sua maggiore stabilità
6 comportamentale, tuttavia risulta ancora critico l'aspetto riguardante la forte conflittualità tra le parti benché ciò non abbia impedito di vederle essenzialmente in accordo per quanto riguarda la richiesta in termini di modalità di affidamento e collocazione: entrambi infatti ritengono l'affido condiviso una misura utile al benessere di e che il mantenimento della Per_1 collocazione presso il padre costituisca una misura rispettosa del forte legame che il bambino ha per questa figura genitoriale;
la signora ha inoltre CP_1 affermato l'opportunità che padre e figlio risiedano nella ex casa coniugale purché sia garantita una frequentazione equa e paritetica. La ctu, in accordo con i consulenti di parte, riconosce che i progressi, l'impegno e l'adesione alle indicazioni fornite dagli operatori costituiscono valida giustificazione per proporre un affidamento in regime condiviso del minore in modo che entrambi
i genitori possano essere equamente responsabilizzati nei confronti dell'educazione e della cura del figlio”.
Nel corso di questo giudizio, nonostante quanto pervicacemente sostenuto da parte ricorrente, non è, invero, mai emerso alcunché che sconsigli il mantenimento del regime di affidamento condiviso, né è mai risultato che tra i genitori vi sia stato un disaccordo tale, su questioni rilevanti nell'interesse del minore, da paralizzare determinate scelte.
D'altro canto, la sig.ra nel corso del giudizio, si è costantemente CP_1 preoccupata di ciò che è nel migliore interesse del figlio, con ciò confermando che non sussistono i presupposti per un affidamento esclusivo (né tantomeno super esclusivo) dello stesso al padre.
Si ritiene, quindi, di confermare l'affidamento condiviso di ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento presso la residenza paterna.
3. Stante il collocamento del figlio minore presso il sig. la casa coniugale Pt_1
sita in Quarrata alla via del Poggiolino n. 30 deve essere lasciata in godimento al padre, essendone egli il proprietario.
4. In merito alle frequentazioni madre/figlio, assai complesse visto il rifiuto di di trascorrere del tempo con la madre (così come dallo stesso ribadito Per_1
anche in sede di ascolto), si ritiene di confermare quanto previsto in sede di separazione, ovvero che la madre incontrerà e terrà con sé il figlio un giorno infrasettimanale da concordare direttamente tra le parti, tenuto conto della volontà e degli impegni del minore, e due domeniche al mese.
7 Il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con la madre il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, e il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, sempre tenendo conto della volontà espressa dal minore.
Tale calendario di frequentazione potrà, evidentemente, essere attuato, solamente tenendo conto della volontà espressa dal minore.
5. La complessa situazione familiare continuerà a essere monitorata dal
Servizio Sociale competente (statuizione, questa, anch'essa già confermata dalla Corte d'Appello), il quale inoltrerà relazioni semestrali al Giudice
Tutelare.
Non vi sono, difatti, elementi che sconsigliano tale monitoraggio, ma, anzi, lo stesso appare necessario, visti i profondi problemi comunicativi esistenti tra le parti e la necessità di garantire anche alla madre l'accesso alle informazioni riguardanti il figlio minore.
Le parti sono, altresì, onerate di garantire che il minore prosegua un percorso di sostegno psicologico.
6. In merito al contributo di mantenimento dovuto dalla madre, quest'ultima richiede la conferma dell'importo di € 150 mensili, posto a suo carico, su sua disponibilità, giusta sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1228/2023; il resistente richiede, viceversa, il versamento dell'importo di € 250 mensili.
Il ricorrente rappresentava, in sede di ricorso, di essere amministratore unico della Geoclima s.r.l. e di percepire retribuzione mensile netta pari ad € 2.100.
Dalle dichiarazioni dei redditi risulta, invero, un reddito imponibile pari ad €
83.867 per il 2018, ad € 84.182 per il 2019, ad € 133.610 per il 2020 (cfr. doc.
4 allegato al ricorso); risulta, invece, un forte decremento per gli anni 2022 e
2023 (cfr. docc. allegati alla comparsa conclusionale), ma, come già argomentato in sede di separazione e confermato sul punto dalla Corte di
Appello, si ritiene che il ricorrente abbia offerto una rappresentazione non del tutto trasparente della propria condizione reddituale.
La resistente ha dedotto, in sede di comparsa conclusionale, di avere variato la propria attività, collaborando con il proprio attuale compagno, ed ha depositato buste paga da cui risulta stipendio di circa € 600 mensili, oltre modello 730 per l'anno 2023 da cui risulta un reddito mensile netto di circa € 700.
La disparità reddituale sussistente tra le parti consente di confermare le statuizioni vigenti, per cui la madre sarà onerata del pagamento di un contributo
8 di mantenimento mensile pari ad € 150, e le spese straordinarie saranno poste al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
7. Si prende atto della rinuncia, da parte della resistente, alla domanda di assegno divorzile, sebbene non sembra vi fossero i presupposti per poterlo prevedere, vista la funzione tipica, di natura compensativa, dell'assegno divorzile.
8. Le spese di lite sono compensate per un terzo (vista la domanda di assegno divorzile rinunciata in corso di causa) e sono poste, per i residui due terzi, a carico del ricorrente, secondo soccombenza sulle residue domande (lo stesso è risultato soccombente quanto alla domanda di affido super esclusivo, alla richiesta di revocare il monitoraggio del Servizio Sociale, alla domanda di mantenimento proposta in termini quantitativamente superiori) e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità media, parametri medi per tutte le fasi di giudizio svolte.
Le spese della fase di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello sono da porsi integralmente a carico del ricorrente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, procedimenti di volontaria giurisdizione, scaglione indeterminabile – complessità media.
Le spese per l'ausiliario del Giudice, il quale ha assistito all'esame del minore, sono poste a carico solidale delle parti, considerato che l'ascolto era atto necessitato ai fini di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dato atto che con sentenza non definitiva n. 351 pubblicata il 5.5.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Persona_2
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore – riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone
9 da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendo che il minore risieda presso l'abitazione del padre;
2) lascia in godimento ad la casa coniugale sita in Quarrata (PT), Parte_1
via del Poggiolino n. 30;
3) la madre incontrerà e terrà con sé il figlio un giorno infrasettimanale da concordare direttamente tra le parti, anche tenuto conto della volontà e degli impegni del minore, e due domeniche al mese;
la madre trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno, e il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta;
4) conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di Quarrata con funzioni di sostegno e monitoraggio, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare;
5) onera i genitori di garantire la prosecuzione di un percorso di sostegno psicologico per il minore;
6) ordina a di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, la somma di € 150, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
7) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 70% a carico del padre al 30% a carico della madre:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i
10 genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
8) condanna alla refusione delle spese di lite della fase di reclamo Parte_1 in favore di liquidate in € 2.833 per compensi di avvocato, oltre CP_1
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
9) condanna alla refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite di Parte_1
11 questo giudizio in favore di liquidate in € 7.240 (2/3) per CP_1
compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
10) pone le spese dell'ausiliario dott.ssa a carico solidale delle parti. Per_3
Si comunichi ai Servizi Sociali di Quarrata.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2131/2022, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Poggiolino n. 30, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sibilla
Santoni e dall'avv. Maria Vittoria Morselli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Pistoia alla via Ripa Castel Traetti n. 1;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...] del Cantone n. 47, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla
Piazzetta S. Biagio n. 3;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 2.8.2022, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in Quarrata il 16.7.2009 con e che, dalla CP_1
loro unione, nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
Il ricorrente deduceva che la resistente, affetta da patologia psichiatrica sin dall'adolescenza, non era mai riuscita a costruire un rapporto con il figlio , Per_1
tanto che, divenuto sempre più conflittuale il rapporto madre/figlio caratterizzato da episodi di violenza e reciproci insulti, egli decideva di separarsi, trasferendo se stesso e il figlio presso l'abitazione dei nonni paterni.
Nel procedimento di separazione, ancora pendente alla data del ricorso, il minore veniva sottoposto a valutazione e gli veniva diagnosticata disregolazione emotivo comportamentale con episodico discontrollo degli impulsi aggressivi associato ad un quadro di disturbo positivo provocatorio con elevata sensibilità al contesto ambientale, disturbo dell'umore con elevata sensibilità giudizio, disturbo d'ansia multiplo con importante ricaduta sul versante attentivo; tale disturbo non interferisce con le capacità cognitive del minore, né gli impedisce di avere rapporti adeguati con ogni soggetto con cui entra in contatto, tranne che con la madre, che continua a non riuscire a rapportarsi a lui in modo adeguato, ma lo turba costantemente.
Rispetto ai tempi di frequentazione madre/figli previsti nell'ordinanza presidenziale della separazione, la resistente li diminuiva di sua iniziativa, fino all'attuale calendario che prevede la frequentazione solo il venerdì dalle 11 alle
19; veniva, poi, accolta l'istanza della resistente di riduzione del contributo da lei versato, che veniva determinato in € 130 mensili;
ogni spesa straordinaria era a carico del ricorrente.
Gli incontri madre/figlio, la maggior parte delle volte, non si sono tenuti oppure si interrompevano prima dell'orario stabilito, senza alcun tentativo della madre di trattenere presso di sé il figlio, certificando il suo insuccesso a relazionarsi con lui.
Il ricorrente domandava l'affidamento super esclusivo del minore, evidenziando che: è un bambino intelligente, educato, che non ha mai Per_1 avuto agiti violenti, e l'unica persona con cui ha sempre avuto un rapporto disfunzionale e conflittuale è la madre;
la madre non ha mai ottemperato ai
2 propri doveri di genitore, delegando la sua funzione sempre al marito e ai suoceri;
la madre ha sempre provato a attribuire la responsabilità dei conflitti col figlio alla patologia di quest'ultimo, oppure al padre, senza che ciò abbia mai trovato conferma neanche in sede di ctu;
la madre non sa riconoscere gli stati emotivi del figlio e non sa prendersene cura, chiamando il 118 quando il bimbo ha una crisi, senza valutarne le conseguenze;
la madre antepone il proprio lavoro all'interesse del figlio, rifiutandosi di chiedere al suo datore di lavoro di essere esonerata dal turno pomeridiano o festivo quando dovrebbe avere presso di sé il bambino, e creando, così, uno stato d'ansia nel figlio stante la mancanza di certezza di un orario fisso per incontrare la madre;
la madre ritiene inaccettabile il versamento di una somma a titolo di mantenimento del figlio, che non sa tenere mai presso di sé; in punto di scelte sanitarie, la madre chiede l'intervento del Tribunale o dei Servizi Sociali, con ricaduta sulle condizioni di salute del bambino, come accaduto per la scelta di sottoporre il minore a consulto di professionista di Varese, a fronte di cui la madre ha prima negato il proprio consenso, per poi concederlo, a condizione che il bambino fosse nuovamente valutato dallo richiesta priva di fondamento e CP_2
fonte di stress per il minore.
Il ricorrente richiedeva, poi, confermarsi il collocamento del figlio presso di sé,
e l'assegnazione della casa coniugale, oltre che l'aumento del contributo di mantenimento a carico della resistente in € 250.
In merito alla propria condizione economica, il ricorrente deduceva di essere amministratore unico della Geoclima s.r.l., con retribuzione netta, nell'anno
2021, di € 2.100; la resistente, invece, è commessa part time percependo reddito pari a circa € 900.
Pertanto, il ricorrente concludeva così : affido super esclusivo di , con adozione di tutte le decisioni inerenti la Per_1
salute e i percorsi psicologici/psicoterapeutici; che cessi il mandato di monitoraggio al Servizio Sociale;
continuerà a abitare con il padre nella Per_1 casa familiare sita a Quarrata via del Poggiolino n. 30 che verrà a quest'ultimo assegnata;
la madre frequenterà il figlio solo se quest'ultimo lo richiederà; la madre corrisponderà il mantenimento per il figlio dando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250 mensili come rivalutata secondo gli Indici Istat;
le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascuno dei coniugi;
3 ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
con vittoria di compensi professionali. Insiste, comunque, nelle richieste istruttorie non ammesse.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.11.2022, si costituiva in giudizio la quale evidenziava che : non aveva mai CP_1
diminuito di propria iniziativa i tempi di frequentazione con il figlio, essendo tutto avvenuto sempre con il supporto del Servizio Sociale e dei professionisti;
il minore ha rapporti molto difficili con i parenti materni, ma anche con il padre e i nonni paterni, tutti più volte vittima degli agiti del minore;
scene violente e crisi vi sono state con i professionisti, gli educatori, con la dott.ssa la Pt_2
madre si è sempre occupata del figlio, sino a che non è stata estromessa dalla sua vita, sull'assunto, rilevatosi errato, che mettesse in atto agiti violenti contro il figlio;
da alcun atto emerge una carenza genitoriale materna, anzi si afferma che il regime migliore è quello dell'affidamento condiviso;
la situazione attuale deriva dalla totale assenza di collaborazione del sig. con la madre del Pt_1
bambino, con un atteggiamento finalizzato solo a screditarla, anziché a supportarla col figlio;
era stato il a denunciarla per maltrattamenti, Pt_1
denuncia archiviata nonostante la sua opposizione.
La resistente allegava, poi, che, ormai, da mesi il figlio si rifiuta di andare da lei il venerdì.
Pertanto, la resistente concludeva così :
Conclude come da sentenza di separazione così come modificata dalla corte
d'Appello a seguito di reclamo. Rinuncia all'assegno di divorzio. Vittoria di spese. In denegata ipotesi, laddove il Tribunale ritenga di dovere mettere la causa in istruttoria, rileva come dall'audizione del minore sia emersa una condizione psicopatologica grave di e chiede quindi che il Tribunale Per_1
valuti la fondatezza di questa evidenza.
I coniugi, in data 7.12.2022, comparivano innanzi al Giudice delegato alla Fase
Presidenziale, il quale, con ordinanza del 3.1.2023, confermava i provvedimenti vigenti nella fase separativa.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, veniva pubblicata, in data
5.5.2023, sentenza con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4 Rimessa la causa sul ruolo per la risoluzione delle questioni accessorie, veniva svolto l'esame del minore e la causa giungeva all'udienza del 19.9.2024, nella quale, precisate le conclusioni, veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il ricorrente domanda l'affidamento super esclusivo del figlio minore, mentre la resistente domanda l'affidamento condiviso.
Sul punto, va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater
c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, occorre rilevare come tutte le questioni sollevate in questo giudizio sono state già esaminate nell'ambito del procedimento di separazione nrg. 1581/2018, nel quale veniva svolta approfondita attività istruttoria.
In quella sede, difatti, veniva motivato nel senso che non sono stati accertati profili di grave inidoneità genitoriale nei confronti della madre tali da legittimare un affidamento esclusivo del figlio al padre, e veniva chiarito che anche il consulente tecnico d'ufficio aveva proposto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, così come il consulente di parte del sig. (vale Pt_1 la pena evidenziare come lo stesso consulente di parte resistente abbia sempre
5 proposto di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori.
Deve quindi dedursi che lo stesso consulente di parte non ha riscontrato Pt_1 nelle funzioni genitoriali della madre criticità tali da rendere necessario
l'affidamento esclusivo del minore al padre, di talché appare priva di valida giustificazione la richiesta di parte resistente di disporre l'affidamento esclusivo del figlio al sig. . Il consulente tecnico d'ufficio, in quella sede, Pt_1 difatti, rilevava come entrambi i genitori hanno sempre dimostrato di possedere competenze adeguate per quanto riguarda la cura quotidiana del figlio, mentre sul piano affettivo/emotivo risultano in parte contaminate da aspetti irrisolti riconducibili al vissuto di coppia, in parte soggette a limiti individuali nell'entrare in contatto con le parti più profonde di sé (cfr. ctu depositata anche in questo giudizio sub docc. 9 e 11 di parte convenuta).
Quanto alla questione, riportata anche dal minore in sede di esame, relativa al dedotto comportamento violento della ricorrente verso il figlio, anche questa è già stata esaminata nel giudizio di separazione, ove si evidenziava che il Gip archiviava il procedimento penale (cfr. doc. 12 di parte convenuta), e si concludeva nel senso che il Collegio ritiene che i descritti episodici comportamenti della sig.ra analizzati alla luce del complesso quadro CP_1 delle relazioni familiari e della delicata situazione emotiva nella quale queste si sono sviluppate e valutati avendo riguardo alla condizione di profonda sofferenza in cui si sono verificati, non siano tali da integrare la consapevole e volontaria violazione dei doveri di assistenza morale e di collaborazione lamentata dal resistente; tale conclusione, peraltro, è stata confermata dalla
Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1228/2023.
Occorre anche rilevare come la decisione di disporre l'affidamento condiviso è già stata adottata dal Giudice della Fase Presidenziale di questo procedimento
(cfr. ordinanza del 5.1.2023) ed è stata, altresì, confermata dalla Corte di
Appello di Firenze in sede di reclamo, con decreto assunto all'esito della
Camera di Consiglio del 9.6.2023, ove si legge che “nel caso di specie la misura dell'affido disposta appare in linea con l'ultima relazione CTU ove si legge :
“il lavoro effettuato nei mesi trascorsi è stato volto essenzialmente a portare alla luce le risorse dei genitori i quali hanno saputo potenziare quelle caratteristiche della propria genitorialità che hanno consentito il miglioramento della relazione con il figlio e una sua maggiore stabilità
6 comportamentale, tuttavia risulta ancora critico l'aspetto riguardante la forte conflittualità tra le parti benché ciò non abbia impedito di vederle essenzialmente in accordo per quanto riguarda la richiesta in termini di modalità di affidamento e collocazione: entrambi infatti ritengono l'affido condiviso una misura utile al benessere di e che il mantenimento della Per_1 collocazione presso il padre costituisca una misura rispettosa del forte legame che il bambino ha per questa figura genitoriale;
la signora ha inoltre CP_1 affermato l'opportunità che padre e figlio risiedano nella ex casa coniugale purché sia garantita una frequentazione equa e paritetica. La ctu, in accordo con i consulenti di parte, riconosce che i progressi, l'impegno e l'adesione alle indicazioni fornite dagli operatori costituiscono valida giustificazione per proporre un affidamento in regime condiviso del minore in modo che entrambi
i genitori possano essere equamente responsabilizzati nei confronti dell'educazione e della cura del figlio”.
Nel corso di questo giudizio, nonostante quanto pervicacemente sostenuto da parte ricorrente, non è, invero, mai emerso alcunché che sconsigli il mantenimento del regime di affidamento condiviso, né è mai risultato che tra i genitori vi sia stato un disaccordo tale, su questioni rilevanti nell'interesse del minore, da paralizzare determinate scelte.
D'altro canto, la sig.ra nel corso del giudizio, si è costantemente CP_1 preoccupata di ciò che è nel migliore interesse del figlio, con ciò confermando che non sussistono i presupposti per un affidamento esclusivo (né tantomeno super esclusivo) dello stesso al padre.
Si ritiene, quindi, di confermare l'affidamento condiviso di ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento presso la residenza paterna.
3. Stante il collocamento del figlio minore presso il sig. la casa coniugale Pt_1
sita in Quarrata alla via del Poggiolino n. 30 deve essere lasciata in godimento al padre, essendone egli il proprietario.
4. In merito alle frequentazioni madre/figlio, assai complesse visto il rifiuto di di trascorrere del tempo con la madre (così come dallo stesso ribadito Per_1
anche in sede di ascolto), si ritiene di confermare quanto previsto in sede di separazione, ovvero che la madre incontrerà e terrà con sé il figlio un giorno infrasettimanale da concordare direttamente tra le parti, tenuto conto della volontà e degli impegni del minore, e due domeniche al mese.
7 Il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con la madre il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, e il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, sempre tenendo conto della volontà espressa dal minore.
Tale calendario di frequentazione potrà, evidentemente, essere attuato, solamente tenendo conto della volontà espressa dal minore.
5. La complessa situazione familiare continuerà a essere monitorata dal
Servizio Sociale competente (statuizione, questa, anch'essa già confermata dalla Corte d'Appello), il quale inoltrerà relazioni semestrali al Giudice
Tutelare.
Non vi sono, difatti, elementi che sconsigliano tale monitoraggio, ma, anzi, lo stesso appare necessario, visti i profondi problemi comunicativi esistenti tra le parti e la necessità di garantire anche alla madre l'accesso alle informazioni riguardanti il figlio minore.
Le parti sono, altresì, onerate di garantire che il minore prosegua un percorso di sostegno psicologico.
6. In merito al contributo di mantenimento dovuto dalla madre, quest'ultima richiede la conferma dell'importo di € 150 mensili, posto a suo carico, su sua disponibilità, giusta sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1228/2023; il resistente richiede, viceversa, il versamento dell'importo di € 250 mensili.
Il ricorrente rappresentava, in sede di ricorso, di essere amministratore unico della Geoclima s.r.l. e di percepire retribuzione mensile netta pari ad € 2.100.
Dalle dichiarazioni dei redditi risulta, invero, un reddito imponibile pari ad €
83.867 per il 2018, ad € 84.182 per il 2019, ad € 133.610 per il 2020 (cfr. doc.
4 allegato al ricorso); risulta, invece, un forte decremento per gli anni 2022 e
2023 (cfr. docc. allegati alla comparsa conclusionale), ma, come già argomentato in sede di separazione e confermato sul punto dalla Corte di
Appello, si ritiene che il ricorrente abbia offerto una rappresentazione non del tutto trasparente della propria condizione reddituale.
La resistente ha dedotto, in sede di comparsa conclusionale, di avere variato la propria attività, collaborando con il proprio attuale compagno, ed ha depositato buste paga da cui risulta stipendio di circa € 600 mensili, oltre modello 730 per l'anno 2023 da cui risulta un reddito mensile netto di circa € 700.
La disparità reddituale sussistente tra le parti consente di confermare le statuizioni vigenti, per cui la madre sarà onerata del pagamento di un contributo
8 di mantenimento mensile pari ad € 150, e le spese straordinarie saranno poste al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
7. Si prende atto della rinuncia, da parte della resistente, alla domanda di assegno divorzile, sebbene non sembra vi fossero i presupposti per poterlo prevedere, vista la funzione tipica, di natura compensativa, dell'assegno divorzile.
8. Le spese di lite sono compensate per un terzo (vista la domanda di assegno divorzile rinunciata in corso di causa) e sono poste, per i residui due terzi, a carico del ricorrente, secondo soccombenza sulle residue domande (lo stesso è risultato soccombente quanto alla domanda di affido super esclusivo, alla richiesta di revocare il monitoraggio del Servizio Sociale, alla domanda di mantenimento proposta in termini quantitativamente superiori) e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità media, parametri medi per tutte le fasi di giudizio svolte.
Le spese della fase di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello sono da porsi integralmente a carico del ricorrente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, procedimenti di volontaria giurisdizione, scaglione indeterminabile – complessità media.
Le spese per l'ausiliario del Giudice, il quale ha assistito all'esame del minore, sono poste a carico solidale delle parti, considerato che l'ascolto era atto necessitato ai fini di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dato atto che con sentenza non definitiva n. 351 pubblicata il 5.5.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Persona_2
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore – riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone
9 da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendo che il minore risieda presso l'abitazione del padre;
2) lascia in godimento ad la casa coniugale sita in Quarrata (PT), Parte_1
via del Poggiolino n. 30;
3) la madre incontrerà e terrà con sé il figlio un giorno infrasettimanale da concordare direttamente tra le parti, anche tenuto conto della volontà e degli impegni del minore, e due domeniche al mese;
la madre trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno, e il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta;
4) conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di Quarrata con funzioni di sostegno e monitoraggio, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare;
5) onera i genitori di garantire la prosecuzione di un percorso di sostegno psicologico per il minore;
6) ordina a di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, la somma di € 150, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
7) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 70% a carico del padre al 30% a carico della madre:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i
10 genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
8) condanna alla refusione delle spese di lite della fase di reclamo Parte_1 in favore di liquidate in € 2.833 per compensi di avvocato, oltre CP_1
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
9) condanna alla refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite di Parte_1
11 questo giudizio in favore di liquidate in € 7.240 (2/3) per CP_1
compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
10) pone le spese dell'ausiliario dott.ssa a carico solidale delle parti. Per_3
Si comunichi ai Servizi Sociali di Quarrata.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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