Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
283/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello giudice
3) dott.ssa Anna Coletti giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 283/2025, avente ad oggetto: modifica DEle condizioni DEla regolamentazione DEl'affidamento e DE mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonioluigi Iacomino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Torre DE EC (NA) al Corso Avezzana n. 6
RICORRENTI
NONCHE'
PM presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note depositate in sostituzione DEl'udienza DE 30.04.2025, in cui hanno chiesto di recepire gli accordi di cui al ricorso con le modifiche apportate nelle note sottoscritte.
Il P.M. in data 15.05.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10.02.2025, le parti in epigrafe individuate hanno premesso di aver convissuto more uxorio dal mese di settembre DEl'anno 2009 e che dalla loro unione sono nati due figli, , nata il [...], e nato il [...], entrambi minorenni;
hanno Per_1 Per_2 dedotto che, nel corso DE tempo, sono venute meno le condizioni per una serena convivenza, pertanto hanno adito l'intestato Tribunale per regolamentare le modalità di affidamento DEla prole e il diritto
1
che, dunque, con decreto n. 3461/2017 DE 07.12.2017, è stato previsto l'affido congiunto dei figli minori e la fissazione DEla residenza degli stessi presso la casa familiare sita in Pompei, unitamente alla madre, assegnataria DEla predetta abitazione, con disciplina DE diritto di visita da parte DE genitore non collocatario, nonché l'obbligo DE di versare Pt_1
l'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 ciascuno), oltre il 50% DEle spese straordinarie (mediche, scolastiche ecc.).
Hanno, poi, dedotto che in data 09.09.2021 con atto a rogito DE Notaio la sig.ra Per_3 Pt_2 ha acquistato un immobile sito in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto 1° n. 181 (NCEL foglio
6 p.lla 300 sub 29), trasferendo ivi la propria residenza e che di conseguenza il sig. ha fatto Pt_1 ritorno presso l'abitazione in Pompei (NA) alla Piazza XXIX Marzo n. 8; che, pertanto, i minori si sono trasferiti unitamente alla madre nell'abitazione di Torre Annunziata. Hanno, altresì, dedotto di essersi impegnati: a comunicare tempestivamente, a seconda DE genitore con cui si trovano i minori, ogni tipo variazione di spostamenti o di luogo concordato in cui si trovano gli stessi;
il genitore che detiene i minori al momento, si impegna a garantire all'altro genitore ogni tipo di comunicazione con i figli e di trasmettere in modo tempestivo ogni tipo di informazione richiesta;
in caso di infermità o di non presenza sul territorio di residenza, le parti interessate si impegnano a garantire, almeno per due volte al giorno, una chiamata telefonica o videochiamata con i figli da concordarsi di volta in volta;
infine, ogni spostamento nazionale, deve essere comunicato con largo anticipo da permettere al genitore l'organizzazione DEla vita privata e rispetto agli incontri con i minori, detti spostamenti devono essere accompagnati dal consenso (almeno verbale) DEl'altro genitore e che invece per gli spostamenti al di fuori DE territorio nazionale deve essere obbligatoriamente accompagnato dal consenso scritto. Tanto premesso, hanno chiesto di modificare parzialmente le condizioni già in essere, tenuto conto DEla nuova residenza dei minori.
Nominato il giudice DEegato e fissata l'udienza di comparizione DE 30.04.2025, poi sostituita su richiesta DEle parti dal deposito di note scritte, gli istanti nelle note sottoscritte personalmente si sono riportati alle richieste contenute in ricorso, apportando la correzione al patto erroneamente formulato relativo all'inclusione DEl'assegno unico nell'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento DEla prole.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 02.05.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
Orbene, osserva, infatti, il Collegio che le condizioni concordate dalle parti, a modifica DE decreto n.
3461/2017 DE 07.12.2017 di questo Tribunale, non contrastano con il superiore interesse DEla prole minore e che, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale, come indicato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese di lite trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) a parziale modifica decreto n. 3461/2017 DE 07.12.2017 recepisce gli accordi tra le parti e per l'effetto dispone che:
a) i figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma i minori si trasferiranno ad abitare con la madre in Torre Annunziata presso l'abitazione principale e al fine di evitare loro ogni qualsiasi turbamento, continueranno a frequentare la scuola in Pompei e i loro amici nella città mariana;
b) il in ogni caso avrà diritto di vederli e tenerli con sé quando vorrà compatibilmente con Pt_1 gli orari scolastici ed in ogni caso farà loro visita tutti i giorni dopo l'orario lavorativo nonché li terrà con sé ogni week-end dalle ore 18.30 DE venerdì alle ore 21.30 DEla domenica;
c) che i minori in ogni caso trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 23 al 3l dicembre o il periodo dal 1 al 6 Gennaio, cosi il periodo dal Giovedì Santo alla Domenica di
Pasqua o per il periodo dal Lunedi DEl'Angelo al mercoledì successivo;
d) i minori trascorreranno durante il periodo estivo tre settimane anche non consecutive con il padre;
e) in applicazione DE principio DEla bigenitorialità i ricorrenti hanno deciso che il domicilio privilegiato dei minori per una settimana al mese, da concordare tra i coniugi in base alle esigenze dei minori, sarà presso la casa in Pompei DE padre;
f) il signor corrisponderà in favore dei figli la somma mensile complessiva di euro Parte_1
400,00 (200,00 ciascuno) con cadenza mensile, non comprensivo DEl'assegno unico che sarà percepito per l'intero dalla Pt_2
g) le parti corrisponderanno, inoltre, le spese straordinarie concordate in favore dei figli, nella misura DE 50% (di carattere scolastico, medico – non coperto dal SSN – e sportivo), da previamente concordarsi tra le parti;
tali somme devono essere versate alla signora dal Pt_2 sig. entro il 10 di ogni mese e rivalutate annualmente secondo gli indici Istat;
Pt_1
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio DE 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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