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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4830 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.4.2025 da
1) Parte_1
Nato a Messina (ME), il 1° giugno 1982 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], domiciliato in Milano, Viale Espinasse n. 81 con gli Avv.ti Michela Senesi e Giuseppe Dottorini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Cristina Renella presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 3 luglio 2009 (anno 2009, atto n. 376, parte II, serie A)
In separazione dei beni pagina 1 di 7 con i seguenti: (C.F. ) nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._3 Parte_3
(C.F. ), nato a [...], il [...] entrambi residenti in [...], (MI), C.F._4
Viale Scarampo Lodovico n. 41, di cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2.- I figli minori rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritetico presso i genitori (attualmente: abitazione materna sita in Milano, Viale Lodovico Scarampo n. 41 e abitazione paterna sita in Milano, Viale Espinasse n. 31), con residenza meramente anagrafica presso l'abitazione materna.
3.- La casa coniugale, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, verrà assegnata, con quanto l'arreda, alla signora la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli sino a quando gli CP_1 stessi saranno con lei conviventi e/o economicamente autosufficienti.
La signora provvederà a tenere a proprio esclusivo carico tutte le spese condominiali CP_1 ordinarie gravanti sull'immobile nonché tutte le spese relative alle utenze dell'ex casa coniugale.
Le spese condominiali straordinarie e le rate del mutuo, invece, rimarranno a carico dei coniugi in ragione del 50% ciascuno.
Il signor si impegna a liberare la cantina che rimarrà assegnata alla signora dei propri Pt_1 CP_1 effetti personali entro il 31 dicembre 2027.
4.- La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori, ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo – nel rispetto del criterio di bigenitorialità - tenendo conto delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e delle necessità dei bambini.
I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati - mediante comunicazione via e- mail o via
WhatsApp - di tutto ciò che riguarda la vita, la salute e l'educazione dei figli, avendo cura di comunicarsi reciprocamente tutti gli eventi scolastici, extrascolastici e sanitari relativi ai minori.
5.- I genitori, in ragione del collocamento paritetico dei figli, seguiranno il seguente calendario di visita ordinario:
pagina 2 di 7 - Il lunedì la mamma provvederà a ritirare i figli a scuola e li terrà con sé sino al mercoledì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola;
- Il mercoledì il papà provvederà a ritirare i figli a scuola e li terrà con sé sino al venerdì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola;
- A weekend alternati con la mamma o con il papà, dal venerdì dopo l'uscita da scuola sino al lunedì mattina allorquando il genitore competente provvederà a riaccompagnarli a scuola
Il tutto salvo diverso e migliore accordo dei genitori.
Calendario straordinario:
Vacanze estive:
- nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre nei periodi in cui la scuola sarà chiusa, i bambini trascorreranno periodi di tempo paritetici (50%) con la mamma e con il papà, secondo gli accordi che verranno presi dai genitori, tenuto conto delle rispettive necessità lavorative nonché delle esigenze e dei bisogni dei bambini.
I genitori si impegnano a concordare i periodi di vacanze dei bambini entro il mese di maggio di ogni anno
I signori e concordano, sin da subito, inoltre, che i bambini potranno trascorrere Pt_1 CP_1 eventuali periodi di vacanza con i nonni materni e/o paterni nonché frequentare campus estivi scelti di comune accordo tra di loro. Qualora o trascorressero periodi di vacanza senza i genitori, i Pt_2 Pt_3 signori e si impegnano a suddividere, in ogni caso, i periodi di permanenza dei bambini Pt_1 CP_1 in via paritetica (senza computo dei giorni in cui i figli non sono stati né con la mamma né con il papà).
In caso di disaccordi sui periodi di vacanza, negli anni pari deciderà la mamma e negli anni dispari il papà fermo restando il principio di suddivisione paritetica dei tempi di permanenza dei figli.
Il tutto salvo diverso e migliore accordo dei genitori.
Vacanze di Natale
- per metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie, da alternare di anno in anno tra di loro: dal
26 dicembre mattina sino al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio sera con l'altro. I figli trascorreranno, inoltre, il 24 dicembre (giorno della Vigilia di Natale) con un genitore e il giorno 25 dicembre (Natale) con l'altro, in via alternata.
Il genitore che terrà con sé i figli il giorno 24 dicembre (giorno della Vigilia di Natale) trascorrerà con i bambini il periodo dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio sera, mentre il genitore che terrà con sé i figli il 25 dicembre (giorno di Natale) trascorrerà con i bambini il periodo dal 26 dicembre mattina sino al
31 dicembre mattina, in via alternata di anno in anno.
pagina 3 di 7 Il tutto salvo diverso e migliore accordo dei genitori.
Ulteriori festività e ponti scolastici
- per le festività scolastiche pasquali, di carnevale e/o ponti, i genitori concordano che i figli trascorreranno tali periodi in via alternata, di anno in anno, con la mamma o con il papà. Il tutto salvo diverso accordo dei genitori.
Altre ricorrenze o giorni significativi, quali compleanni, recite scolastiche, saggi o sacramenti religiosi:
i genitori si renderanno disponibili a trascorrerli insieme, ciò sempre salvo migliori accordi fra gli stessi.
6.- I genitori concordano che in caso in cui gli stessi non possano tenere con sé i figli per motivi lavorativi e/o di malattia degli stessi, rispetteranno il seguente ordine di priorità per l'affidamento dei minori: a) l'altro genitore;
b) i nonni materni o paterni;
c) la baby-sitter il cui costo rimarrà a carico del genitore che non può tenere con sé i figli nel periodo di propria spettanza.
7.- I genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento dei figli per i periodi in cui e si Pt_2 Pt_3 troveranno presso di loro senza necessità di alcun contributo perequativo da parte dell'altro genitore.
8.- Le spese straordinarie per i figli verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno sulla scorta del protocollo del Tribunale di Milano adottato con verbale di riunione del 14.11.2017 con la precisazione che saranno da concordare tra le parti anche le spese extrascolastiche come tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Inoltre, i genitori concordano che le spese relative alla baby- sitter saranno a carico di colui che ne avrà necessità, come da riepilogo sotto riportato:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pagina 4 di 7 pubbliche o da enti territoriali); c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore dissenziente, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta.
9.- I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o a titolo di restituzione delle somme versate per l'acquisto delle autovetture familiari (Fiat500 e Ford Kuga)
10.- I genitori concordano che l'assegno unico universale erogato dall'Inps verrà percepito integralmente (nella misura del 100%) dalla signora CP_1
11.- Spese di lite compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate unitamente al ricorso per separazione hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, cod. civ.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Milano (MI), in data 3 luglio 2009 (anno 2009, atto n. 376, parte
II, serie A)
pagina 5 di 7 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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