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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/12/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 21/12/2024 al n. 1083 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 18/12/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Bonetti Michele Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Albè Giorgio e l'avv. Castelli Controparte_1
LE
RESISTENTE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “- Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione del CCNL
RSA e CDR al caso di specie, in quanto trattasi di contratto mai rinnovato dall'anno
2015 e comunque privo di clausola di ultrattività, esprimendosi in merito alla corretta applicazione dei CCNL privi di clausola di ultrattività, oltre il limite temporale previsto espressamente dalle parti contrattuali e oltre le pattuizioni individuali.
- Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione del CCNL RSA e CDR al caso di specie in quanto trattasi di contratto non sottoscritto dalla (sindacato a cui CP_2
appartiene il ricorrente) e anche alla luce della espressa contrarietà del ricorrente e delle pattuizioni individuali in atti e del comportamento delle parti nel corso del tempo, pronunciandosi altresì sulla non validità erga omnes dei contratti collettivi e quindi della loro non applicabilità ai sindacati non sottoscrittori, ai lavoratori agli stessi aderenti e comunque ai lavoratori che hanno espressamente rappresentato la loro contrarietà. - Accertare e dichiarare l'applicabilità al caso in parola del nuovo CCNL Sanità
TA, alla luce di quanto disposto all'articolo 1 del medesimo. In particolare si chiede all'Ill.mo Giudice adito di interpretare il summenzionato articolo 1 del nuovo
CCNL Sanità TA, facendo rientrare nel comma 1 anche la struttura come quella presso cui è impiegato il ricorrente e quindi classificabili come strutture sanitarie per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza.
- Accertare e dichiarare la applicabilità al caso in parola del nuovo CCNL Sanità
TA alla luce del dettato dell'articolo 1. In particolare si chiede all'Ill.mo Giudicante di interpretare il medesimo articolo per quanto di interesse di parte ricorrente anche con particolare riferimento al comma 2 e conseguentemente indicare il principio di diritto, nel senso che tutte le strutture che alla data di sottoscrizione della pre-intesa applicavano il CCNL Sanità TA, dovranno continuare ad applicarlo.
Nel merito della controversia:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della modifica del CCNL CDR applicato a parte ricorrente e quindi il diritto di quest'ultimo a vedersi applicato il nuovo CCNL Sanità
TA; e per l'effetto in punto di an debeatur disporre la consequenziale erogazione, anche a titolo risarcitorio, di tutte le differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire con la corretta applicazione del CCNL Sanità
TA, a far data dall'ottobre 2020.
- In ogni caso con condanna del datore di lavoro ad applicare il nuovo CCNL Sanità
TA e ad erogare alla ricorrente le somme dovute in base allo stesso per il futuro e a titolo di arretrati, oltre interessi di legge e rivalutazione.
In ogni caso con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi ex articolo 93
c.p.c.
Si chiede inoltre all'Ill.mo Magistrato, qualora lo ritenesse necessario, di ordinare alla controparte, ex art. 210 c.p.c., di esibire tutta la documentazione inerente i servizi prestati per il SSN e le relative delibere, anche regionali, per l'erogazione dei stessi, nonché tutta la documentazione inerente la posizione lavorativa del ricorrente, delle attività espletate ed inerenti la costituzione della struttura lavorativa presso cui è impiegata parte ricorrente, e quindi dell'IRCCS attinente, e di tutti gli atti che la s.v. riterrà opportuni.
Solo in caso di contestazione avversaria si chiede che venga disposta CTU contabile al fine di accertare il danno patito da parte ricorrente e quantificare le differenze economiche dovute a seguito del mutamento illegittimo del CCNL di cui in ricorso”. Per la parte resistente: “in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi e del petitum;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità delle domande con cui è stato chiesto di “erogare al ricorrente le somme dovute allo stesso per il futuro” in quanto trattasi di domanda di condanna in futuro;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'art. 4, comma 2, CCNL Sanità TA sottoscritto il 19.01.2005; nel merito։ rigettare il ricorso proposto e le domande in esso contenute in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%; in via istruttoria: come in memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/12/2024 conveniva in giudizio Parte_1
l sua datrice di lavoro, premettendo di essere Controparte_3
iscritta alla e di essere dipendente della resistente dal 2015. CP_2
La ricorrente affermava: che l per molti anni aveva sempre applicato ai CP_1
dipendenti il CCNL Sanità TA;
che il rinnovo di questo contratto era avvenuto l'8/10/2020, all'esito di una lunghissima trattativa e dopo la sottoscrizione, il
10/6/2000, di un'ipotesi di accordo;
che nel corso di questa vicenda l CP_1
aveva comunicato alle Organizzazioni Sindacali, con nota del 27 gennaio 2020, che a partire dall'1/2/2020 avrebbe applicato al personale non medico il CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione del
5/12/2012; che il 18/2/2020 l aveva, però, comunicato la sospensione CP_1
di questa modifica, mantenendo così fermo il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Sanità TA;
che, nonostante ciò, a partire da ottobre 2020
l non aveva erogato ai lavoratori del comparto non medico gli aumenti CP_1
previsti dal nuovo CCNL Sanità TA;
che il 10 dicembre 2020 l'Associazione aveva comunicato alle Organizzazioni Sindacali la revoca della precedente sospensione con effetto retroattivo ovvero da febbraio 2020; e che, pertanto, era suo diritto percepire le differenze retributive maturate in forza del nuovo CCNL Sanità privata dell'ottobre 2020.
2. Si costituiva in giudizio l esponendo che la sua Controparte_3
attività era suddivisa in due macro categorie, ovvero quella sanitaria di diagnosi e cura, svolta in forma ospedaliera o ambulatoriale presso le sue sedi riconosciute come IRCCS, e quella "extra ospedaliera", svolta presso tutte le altre sedi, avente ad oggetto l'erogazione di trattamenti riabilitativi;
che nei Centri di Riabilitazione erano, altresì, attivati dei progetti finalizzati all'assolvimento da parte di bambini e ragazzi dell'obbligo scolastico, nonché al conseguimento di una formazione professionale;
che in alcuni Centri veniva svolta anche l'attività di qualificazione professionale di soggetti disabili;
che la sua attività prevalente, in quanto svolta presso tutte le sedi meno una (e in 22 su 28 in via esclusiva), era quella dei Centri di Riabilitazione;
che il CCNL applicato alla ricorrente era scaduto il 31/12/2005; che di conseguenza il
27/1/2020 essa aveva legittimamente comunicato alle Organizzazioni Sindacali, ed alla ricorrente, che a partire dall'1/2/2020 avrebbe applicato ai lavoratori non medici addetti a tutte le sedi il CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione sottoscritto il 5/12/2012 da RI con SL FP,
UI FP e UG Sanità, in quanto effettivamente rispondente all'attività svolta;
che a ciò avevano fatto seguito lunghe trattative a livello nazionale, durante le quali essa aveva comunicato la temporanea sospensione del mutamento di CCNL, precisando, però, che la successiva revoca di tale sospensione avrebbe comportato l'applicazione sin dall'origine del CCNL CDR;
che l'ipotesi di accordo sottoscritta da
RI e IO con , SL FP e UI FP il 10/6/2020 non era stata ratificata CP_4
nel termine ivi previsto;
che il 29/7/2020 essa aveva comunicato ad RI il suo recesso per giusta causa con effetto immediato;
che solo l'8/10/2020 RI e IO avevano sottoscritto con SL FP, UI FP e UG Sanità il CCNL per il CP_4
personale non medico dipendente delle Strutture operanti negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad IO ed RI per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza, ovvero il contratto richiamato dalla ricorrente a sostegno delle sue pretese;
che, non essendo stata accettata la sua proposta del
6/11/2020, e in difetto di accordo, il 10/12/2020 essa aveva comunicato alle
Organizzazioni Sindacali ed ai lavoratori interessati la revoca della sospensione dell'applicazione del CCNL CDR;
che pertanto da allora, e con decorrenza febbraio
2020, essa aveva applicato al personale non medico direttamente addetto all'IRCCS il CCNL IRCCS e al personale non medico addetto ai CDR, e quindi anche alla ricorrente, nonché alle Direzioni Centrali e Regionali il CCNL CDR;
che in forza di quest'ultimo contratto la ricorrente aveva conservato la retribuzione precedente.
Deduceva, quindi, l convenuta che i contratti collettivi operavano, per CP_1
principio consolidato, solo entro l'ambito temporale definito dalle parti, non essendo applicabile l'art.2074 c.c. in quanto riferito solo ai contratti corporativi;
che l'eventuale ultrattività sarebbe stata in contrasto con la libertà sindacale, tutelata dall'art.39 della
Costituzione; che il contratto collettivo in cui fosse inserita una clausola di ultrattività doveva essere ritenuto a tempo indeterminato, risultando perciò ammissibile in tal caso il recesso delle parti, non potendo queste rimanere vincolate in perpetuo;
che, pertanto, essa aveva validamente deciso e comunicato la disapplicazione del CCNL
Sanità TA, ormai scaduto da anni, e di voler applicare il CCNL CDR in quanto più rispondente all'attività extra ospedaliera da essa svolta e prevalente nelle sue sedi;
che, inoltre, essa era efficacemente receduta dall'associazione datoriale RI nel luglio del 2020 e, anche per questo, non era più vincolata ad applicare il nuovo CCNL
Sanità TA, stipulato a ottobre 2020; e, infine, che il contratto ponte per il rinnovo del CCNL CDR era stato sottoscritto dall'Organizzazione Sindacale cui la ricorrente era iscritta, risultando anche per questo ad essa applicabile.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
Dopo un rinvio per trattative, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno
18/12/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Così in estrema sintesi riassunti i fatti materiali, le difese delle parti e l'andamento del processo, reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa, dunque, trovare accoglimento.
Questo giudice ritiene condivisibile ed aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede argomentazioni che inducano a discostarsene, all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha già risolto alcune delle questioni in diritto dirimenti ai fini della decisione.
Parimenti condivisibile è la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 10.07.25, resa nel procedimento R.G. n. 563/24.
In particolare, Cass. n. 26927/2024 ha chiarito che il CCNL Sanità TA con scadenza 31.12.2005 era un contratto a termine con clausola di ultrattività (art. 4) contenente un termine certus an et incertus quando, rappresentato dalla stipulazione del nuovo CCNL. Tale orientamento ha, inoltre, ribadito che il singolo datore di lavoro, aderente a una delle Organizzazioni stipulanti il CCNL, non può recedere unilateralmente dal CCNL
(essendo tale facoltà concessa solo ai soggetti stipulanti e, dunque, alle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti), ma è obbligato ad applicarlo sino alla sua scadenza, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione alla quale sia iscritto tale datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL, in virtù del principio di rappresentanza sindacale: “Questa
Corte ha già affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005).
Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa, altresì, la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò
è quanto accaduto nella specie. Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti… proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. Sanità TA, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato dell'indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica, ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021;
Cass. n. 33892/2022). Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata, ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass. n. 21537/2019)…, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa…). Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali, che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n.
3296/2002 e Cass. n. 15863/2002). Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass.
n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale. Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'08 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell'odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020” (v. Cass. n. 26927/2024).
Sicché, anche nel caso di specie deve ritenersi che il CCNL Sanità TA, che aveva scadenza al 31/12/2005, in realtà abbia avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'08 ottobre 2020, e pertanto, trattandosi di CCNL a termine, fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell' resistente, con conseguente CP_1
inefficacia della sua disdetta nel momento in cui è stata intimata (gennaio 2020).
Né è possibile ritenere nulla per indeterminatezza la clausola di ultrattività di cui all'art. 4 del CCNL Sanità TA scaduto il 31.12.2005, come già chiarito dalla
Suprema Corte: “La clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l'evento (rinnovazione del CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectius dell'efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell'an – visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti dell'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito dell'attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti)” (v. Cass. n. 26927/2024).
Va, a questo punto, rilevato che, medio tempore, il 29.7.2020 l CP_1 resistente era receduta dall'Organizzazione datoriale di appartenenza RI, firmataria del CCNL Sanità TA, con effetto immediato, per giusta causa. Ne consegue che, quantomeno dal momento del rinnovo del CCNL Sanità (avvenuto con la stipula del CCNL IRCCS), avvenuto il giorno 8.10.2020, non era più vincolata al predetto contratto in virtù del principio di rappresentanza sindacale: “Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 era libera di applicare il CCNL CDR o anche di non applicarne nessuno, attesa l'efficacia e la validità del recesso/disdetta … comunicati tempestivamente” (v. Cass. n. 26927/2024).
Non coglie nel segno il richiamo all'art. 24 c.c. che prevede, in via generale
“L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima”.
Invero, con la lettera del 29.7.2020 l ha intimato ad Controparte_3
RI il recesso per giusta causa con effetto immediato ed RI ne ha preso atto, dichiarando di rispettare la scelta e senza contestare l'efficacia immediata del recesso o la sussistenza della giusta causa.
Deve, dunque, ritenersi verosimile che lo Statuto di RI consentisse il recesso con effetto immediato per giusta causa o che, comunque, sia intervenuto un accordo tra le parti (l e RI) sul punto. CP_1
Dunque, dopo l'8.10.2020 la resistente non era più vincolata all'applicazione del
CCNL Sanità TA (né nella versione anteriore, non più vigente, né nella versione rinnovata e vigente, per l'appunto, da tale data, il CCNL IRCCS) nemmeno per comportamenti concludenti, ovverosia per effetto di una spontanea recezione tacita o implicita di quella determinata “fonte” collettiva.
Trattasi di una valutazione in fatto, come riconosciuto dalla Suprema Corte, che, invero, nel precedente sopra richiamato non ha sindacato la valutazione operata dai giudici di merito sul punto.
Come la Corte d'Appello di Venezia anche questo Giudice ritiene che l'attento esame di tutti i documenti di causa, anteriori e posteriori all'8.10.2020 evidenzi la ferma, costante, esplicita e inequivoca volontà della resistente di sostituire il CCNL Sanità
TA con altro CCNL (ed in particolare con il CCNL CDR) nella regolamentazione dei rapporti di lavoro del personale addetto ai centri di riabilitazione.
Pertanto, non si configura alcun comportamento concludente tale da vincolare ad applicare il CCNL Sanità TA rinnovato (rectius CCNL IRSCC) dopo l'8.10.2020. L' non ha tenuto alcun comportamento tale da Controparte_3
configurare spontanea recezione tacita o implicita del CCNL Sanità, perché ha sempre contestato la sua applicazione (sin dal gennaio 2020, momento in cui non poteva ancora legittimamente variare il CCNL applicato), ed in particolare dopo l'8.10.2020 (momento a partire dal quale poteva legittimamente variare il CCNL), applicandolo dichiaratamente solo in via temporanea (e manifestando espressamente di non volersi con tale applicazione temporanea obbligare pro futuro) per il tempo strettamente necessario a chiudere le trattative in corso con il proprio personale dipendente addetto ai centri di riabilitazione e, dopo il conclamato fallimento delle trattative medesime (due mesi dopo il rinnovo del CCNL Sanità), per il tempo tecnico strettamente necessario alla riorganizzazione amministrativa conseguente alla transizione in oggetto (che coinvolgeva numerosissime sedi e numerosissimi lavoratori in tutta Italia).
In particolare, sotto tale profilo, la volontà di non applicare più il CCNL Sanità TA emerge già dalle lettere del 27-28 gennaio 2020 con le quali La Nostra Famiglia manifestava alle OO.SS. ed a tutti i propri dipendenti del settore la volontà di variare il CCNL applicato al personale impiegato nei centri di riabilitazione, applicando il
CCNL CDR.
Ancorché si tratti di comunicazioni sul piano giuridico inidonee allo scopo nel momento in cui sono state formulate, non potendo, per quanto precede, a quella data l'associazione (ancora) sottrarsi all'applicazione del CCNL Sanità TA, si tratta di comportamento senz'altro valutabile per ricostruire la volontà di anche posteriore all'8.10.2020 e, dunque, per escludere, come detto, dopo tale data, la sussistenza di un comportamento concludente che la vincolasse a continuare ad applicare il CCNL
Sanità TA e suoi rinnovi.
Con successiva lettera del 19.2.2020, l'associazione ha formalizzato la sospensione della variazione del CCNL (dal CCNL Sanità TA al CCNL CDR) comunicata il mese precedente.
Questo perché, come si evince dalla lettura di tale documento, dopo le citate lettere del gennaio 2020 si è aperto un tavolo di trattative tra l'associazione stessa e le
Organizzazioni Sindacali, le quali avevano rappresentato a il Controparte_3
possibile impiego, a sostegno del settore, di finanziamenti regionali, con correlata riduzione del costo del lavoro, che avrebbe potuto incidere sulla decisione di variazione del CCNL o, comunque, di adottare eventuali accordi migliorativi in merito. In tale contesto, l'odierna resistente si è riservata di valutare la prospettiva ribadendo, comunque, la volontà già manifestata (“senza con ciò innovare sulla decisione originariamente assunta”).
Tanto che, nella medesima lettera, si specifica che la sospensione dell'applicazione del CCNL CDR sarebbe avvenuta solo con riferimento al personale già in forza al
31.1.2020, mentre sarebbe proseguita per il personale assunto dal 1°.2.2020 (al quale, evidentemente, sin dall'assunzione è stato applicato il CCNL CDR, del pari stipulato da RI, a cui, a quella data, era ancora aderente).
Anche il documento in esame, dunque (ferma, per quanto precede, l'inefficacia giuridica dell'indicazione del CCNL CDR con riferimento al personale il cui rapporto di lavoro era stato regolato dal CCNL Sanità TA e che aveva diritto all'applicazione di quest'ultimo sino all'8.10.2020), esprime un comportamento contrario alla perdurante applicazione del CCNL Sanità TA e utile a interpretare la condotta datoriale successiva all'8.10.2020 nel senso di escludere la sussistenza di un comportamento concludente favorevole all'applicazione del CCNL Sanità.
Emblematico, nel senso qui sostenuto, il fatto che ai neoassunti addetti ai centri di riabilitazione la resistente abbia subito applicato il CCNL CDR.
Ancora, in senso contrario alla configurazione di un comportamento concludente della Nostra Famiglia volto alla perdurante applicazione del CCNL Sanità TA dopo il suo rinnovo, si richiama il recesso per giusta causa dall'organizzazione datoriale RI del 29.7.2020 che fonda la giusta causa proprio nel fatto che, durante le trattative per il rinnovo del CCNL Sanità TA, è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo del 10.6.2020 che prevedeva un vincolo all'applicazione del CCNL rinnovato anche ai centri di riabilitazione che, alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo in questione, adottavano il CCNL Sanità previgente.
Va qui puntualizzato che tale ipotesi di accordo era soggetta a ratifica “entro e non oltre” il 30.7.2020, ratifica pacificamente non intervenuta, come risulta dal comunicato delle OO.SS., che denunciano la mancata ratifica dell'ipotesi di accordo di cui si discorre, non immediatamente vincolante, come ammesso dalle medesime OO.SS,
e la rottura delle trattive.
La mancata ratifica dell'ipotesi di accordo entro il termine essenziale del 30 luglio
2020 ha, dunque, comportato la caducazione di tale documento, come riconosciuto dalle stesse OO.SS. nel citato comunicato. In ogni caso, è decisivo il fatto che, al momento della stipula del CCNL IRCCS
(ancorchè con effetti retrodatati al 1°.7.2020), non era più affiliata Controparte_3 ad RI e non era più vincolata all'applicazione della contrattazione sottoscritta da tale associazione datoriale.
Anche successivamente al rinnovo CCNL Sanità (rectius, da quel momento, CCNL
IRCCS), l'associazione resistente ha tenuto comportamenti che escludono la volontà di recepire tale rinnovo.
Innanzitutto, pacificamente, il CCNL IRCCS non è stato mai applicato, tanto è vero che la resistente, in via transitoria, ha continuato per qualche mese ad applicare il
“vecchio” CCNL Sanità, comunque espressamente dichiarando le ragioni di tale temporanea applicazione e ribadendo sempre la volontà di passare al CCNL CDR.
In particolare, a partire dai prospetti paga di ottobre 2020, La Nostra Famiglia ha pacificamente eliminato dalle buste paga il codice 031, indicante il “vecchio” CCNL
Sanità.
Inoltre, dalla lettura della lettera 6.11.2020 dell'associazione diretta a tutti gli addetti al comparto non medico emerge che, dopo il rinnovo CCNL Sanità, sono continuati gli incontri e le trattative tra le Organizzazioni Sindacali e l'associazione, che ribadiva di non voler più applicare tale contratto, coerentemente al comportamento inequivoco tenuto sino al quel momento, ma rimaneva disponibile a trovare possibili contemperamenti con le esigenze dei lavoratori: “In questi mesi La Nostra Famiglia, pur confermando in ogni occasione la sua scelta, non ha mai smesso di interrogarsi sulle soluzioni in grado di contemperare le richieste dei lavoratori con la necessità di garantire continuità e sostenibilità in una visione di lungo periodo…”.
In tale lettera l'associazione sintetizzava ai dipendenti la proposta discussa con le
OO.SS., incentrata sull'applicazione, agli addetti ai centri di riabilitazione, del CCNL
CDR medio tempore rinnovato nel 2020, con alcuni miglioramenti.
Il 10.12.2020, l'associazione scrivendo alle OO.SS., dichiarava di revocare la sospensione temporanea dell'applicazione del CCNL CDR disposta nel febbraio
2020 per i dipendenti al 31.1.2020 addetti ai centri di riabilitazione “in considerazione del venir meno dei motivi che l'avevano determinata”, precisando che a tale personale sarebbe stato applicato da (non più aderente, a tale data, ad RI) il CCNL
CDR sino alla sottoscrizione della contrattazione di settore.
Con comunicazione in pari data (10.12.2020) indirizzata ai dipendenti l'associazione ha ribadito che “come anticipato con nostra comunicazione del 6 novembre u.s. e nel corso degli incontri con le Organizzazioni Sindacali, l' ha deciso di CP_1 applicare ai dipendenti non medici il CCNL coerente con l'attività svolta”, ovverosia il
CCNL CDR;
ha richiamato “la proposta comunicatale il 6.11.2020 … ” proseguendo
“Purtroppo le trattative hanno avuto esito negativo e non possiamo quindi che dare applicazione rigorosa del CCNL per il personale dipendente da Residenze Sanitarie
Assistenziali …” (ovverosia, al CCNL CDR).
In tale lettera, l'associazione ha inequivocabilmente chiarito: “Per una questione meramente tecnica temporanea, … gli importi indicati nel CCNL CDR verranno indicati in maniera esplicita nel LUL di gennaio 2021: i riferimenti che troverete nel
LUL di novembre e dicembre, quindi, al CCNL applicato al 31 gennaio 2020 sono solo utili ai fini dell'elaborazione del LUL stesso, senza alcun altro effetto legale e/o contrattuale … L'orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore come previsto all'art. 18 del CCNL CDR ... Dal 01.05.2021 … Per una questione meramente tecnica e per consentire di mantenere la stessa retribuzione nel LUL troverà ancora il riferimento all'orario di lavoro settimanale di 36 ore anziché di 38, ma solo appunto allo scopo di ovviare alle logiche del programma di elaborazione dati, senza alcun valore legale e/o contrattuale. Conseguentemente le 2 ore settimanali prestate in meno dal
01.11.2020 al 30.4.2021 verranno conteggiate a parte e risulteranno a debito da parte
Sua”.
Anche tale lettera depone inequivocabilmente in senso contrario alla configurazione di un comportamento concludente di nel senso dell'applicazione Controparte_3
del CCNL Sanità rinnovato.
La volontà espressa è quella di applicare il CCNL CDR, tant'è che solo per ragioni tecniche legate all'elaborazione di un elevato numero di cedolini paga la transizione
è avvenuta gradualmente sul piano tecnico: emblematica la pianificazione del passaggio dal vecchio al nuovo orario di lavoro (36 ore del CCNL Sanità/38 ore del
CCNL CDR).
In definitiva, deve ritenersi che, se prima dell'8.10.2020 l'associazione non era libera di disapplicare il CCNL Sanità TA, dall'8.10.2020 poteva farlo, non essendo più vincolata per rappresentanza sindacale (non essendo più affiliata ad RI) all'applicazione del CCNL Sanità rinnovato (CCNL IRCCS).
Né, per tutto quanto esposto, si configura un comportamento concludente vincolante ad applicare, anche dopo l'8.10.2020 il CCNL Sanità rinnovato (CCNL IRCCS) posto che, sia prima che dopo tale data, la parte datoriale ha sempre espresso la volontà di mutare CCNL;
inoltre, l'applicazione del CCNL Sanità (mai del rinnovato IRCCS)
è avvenuta dichiaratamente in via temporanea, nelle more delle trattative con le
OO.SS. per una soluzione che tenesse conto delle esigenze dei lavoratori e, fallite le trattative, per il tempo tecnico strettamente necessario ad adeguare il settore amministrativo di gestione del personale alla transizione al CCNL CDR (si tenga presente l'elevatissimo numero di sedi e di dipendenti interessati sul territorio nazionale).
Un tanto, sempre nella ferma, espressamente e inequivocabilmente dichiarata volontà de La Nostra Famiglia di svincolarsi dal CCNL Sanità.
Non vi sono, in definitiva, elementi, secondo questo Giudice, per la configurazione di un comportamento concludente di segno diverso.
Questo Giudice ritiene, infine, che, dopo l'8.10.2020, la resistente non fosse più vincolata all'applicazione del CCNL Sanità TA (né nella versione anteriore a tale data, non più vigente, né nella versione rinnovata e vigente da tale data: il CCNL
IRCCS) nemmeno per effetto delle clausole di rinvio contenute nei contratti individuali di lavoro.
Invero, questo Giudice aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, in via generale, il rinvio contenuto nella lettera di assunzione alla contrattazione collettiva lascia, in generale, impregiudicata la natura del CCNL come “fonte” eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro, che resta esterna e non viene recepita/non si incorpora nel contenuto regolatorio del contratto individuale.
In tale prospettiva, la “fonte” esterna è, come tale, suscettibile di essere modificata nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali (v. Cass. 18902/2024 che richiama Cass. n. 5285/1989) e, dunque, secondo le regole derivanti dall'affiliazione e dalla rappresentatività sindacale.
In questa prospettiva, per tutto quanto precede, non può sostenersi che le clausole di rinvio contenute nei contratti individuali di lavoro imponessero l'applicazione del
CCNL Sanità anche dopo la sua scadenza, l'8.10.2020, in quanto dopo tale data la parte datoriale non era più obbligata ad applicare quel contratto (né nella versione originaria, scaduta, né nella versione rinnovata, id est CCNL IRCCS), non essendo più affiliata ad RI.
Coerentemente con il predetto generale orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, si ritiene che anche nel caso di specie - in cui la parte datoriale era, all'epoca della stipulazione del contratto individuale per cui è causa, già iscritta all'organizzazione sindacale RI, stipulante il CCNL Sanità TA (sino al 2012 unico contratto di settore) – le clausole di rinvio di cui si discorre, contenute nel contratto individuale di lavoro, debbano essere interpretate, (non essendo stati allegati e provati indici fattuali di segno diverso), come una mera dichiarazione ricognitiva di un obbligo che già derivava (allora) in capo alla datrice di lavoro dall'iscrizione all'associazione datoriale RI (ovverosia quello di applicare il CCNL
Sanità, sino al 2012 unico contratto di settore).
Le clausole contenute nel contratto individuale sono, invero, del tutto generiche, fanno talvolta riferimento al solo settore e/o all'associazione datoriale stipulante.
Non si configura, viceversa, una volontà negoziale che individui ulteriori obblighi tra le parti, ed in particolare l'obbligo di di continuare ad applicare il Controparte_3
CCNL Sanità (allora vigente e/o eventualmente rinnovato) per tutta la durata di quei rapporti di lavoro, a prescindere dalle dinamiche delle relazioni sindacali.
Questo perché non sono stati specificamente allegati e provati elementi, nella formulazione delle clausole del contratto individuale di lavoro (come detto, generiche)
o aliunde ricavabili, che consentano di ritenere sussistente un obbligo in capo a La
Nostra Famiglia di continuare ad applicare il CCNL Sanità e i suoi eventuali futuri rinnovi anche nel caso di mutamento dell'affiliazione sindacale.
Né vi è alcun elemento (né testuale né aliunde ricavabile) che induca a ritenere che, nel caso di specie, in deroga all'orientamento generale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, le parti abbiano inteso incorporare nel contratto individuale il CCNL
Sanità, nella sua formulazione originaria e/o anche nelle successive modifiche
(inserendo, per tal via, un obbligo non modificabile unilateralmente dal datore di lavoro).
Non c'è, in definitiva, alcun elemento che induca a ritenere che il datore di lavoro abbia inteso, al momento della stipula del contratto individuale, sostanzialmente abdicare pro futuro alla possibilità di cessare di applicare il CCNL Sanità mediante il recesso dall'associazione datoriale stipulante.
In conclusione, stante la genericità delle clausole di rinvio contenute nel contratto individuale (e nelle sue successive proroghe e conversione) e in difetto di altri specifici elementi, sulla base di un ragionamento presuntivo basato sull'id quod plerumque accidit (per cui il datore di lavoro iscritto ad una organizzazione datoriale, in via generale, fa riferimento nelle lettere di assunzione al CCNL che è vincolato ad applicare, ciò che non implica, di per sé solo e in difetto di ulteriori elementi, alcuna ulteriore manifestazione di volontà negoziale nel senso di abdicare alla possibilità di recedere in futuro dal sistema di rappresentanza sindacale), si deve escludere che le parti abbiano voluto, in deroga ai principi generali, recepire il CCNL Sanità, incorporandolo nel contratto individuale, o comunque obbligare ad applicare, per tutta la durata del rapporto di lavoro in questione, il CCNL Sanità e i suoi rinnovi.
Né risulta dirimente che, dopo il legittimo recesso da RI, la resistente abbia inteso applicare il CCNL CDR, ritenuto dalla lavoratrice “peggiorativo”, non configurandosi, anche per quanto precede, un diritto quesito del lavoratore ad un determinato trattamento economico normativo (v. Cass. 18902/2024).
Non appaiono convincenti neppure le allegazioni attoree diretta ad escludere l'applicabilità del CCNL CDR alla ricorrente in quanto aderente alla CGIL, associazione sindacale che non lo avrebbe sottoscritto.
Infatti, in data 24.01.2024 è stato sottoscritto tra RI e , SL FP e UI FP CP_4
l'AC NT finalizzato a riconoscere ai lavoratori ai quali si applica il CCNL CDR un incremento retributivo mensile a decorrere dal 01.03.2024 nell'attesa di addivenire al rinnovo integrale del CCNL medesimo. L'AC NT è entrato in vigore il
01.03.2024 e conserva la sua validità fino alla stipula del nuovo CCNL CDR.
Con la sottoscrizione dell'AC NT restano ferme tutte le altre previsioni contrattuali, salvo quelle ivi espressamente modificate.
Ne consegue che la a cui è iscritta la lavoratrice, apponendo la propria CP_4 firma all'AC NT, ha formalmente riconosciuto la legittimità del CCNL CDR che l'AC NT richiama, nonché la sua effettiva vigenza.
Il CCNL CDR è, peraltro, tuttora valido ed efficace, posto che in esso è contenuta la previsione che “è tacitamente rinnovato sino alla stipula del CCNL 2013-2015” non ancora intervenuta.
Ciò è dimostrato dalla sottoscrizione dell'AC NT che presuppone proprio la vigenza del CCNL CDR.
Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione (ivi incluse le questioni di nullità del ricorso per indeterminatezza, di legittimità costituzionale e di inammissibilità di una domanda di condanna in futuro) la domanda deve essere rigettata.
5. In considerazione della numerosità e della complessità, in fatto e in diritto, delle questioni di causa, sulle quali vi è contrasto nella giurisprudenza di merito e anche di legittimità, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integramente le spese di lite tra le parti.
Udine,18/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 21/12/2024 al n. 1083 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 18/12/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Bonetti Michele Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Albè Giorgio e l'avv. Castelli Controparte_1
LE
RESISTENTE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “- Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione del CCNL
RSA e CDR al caso di specie, in quanto trattasi di contratto mai rinnovato dall'anno
2015 e comunque privo di clausola di ultrattività, esprimendosi in merito alla corretta applicazione dei CCNL privi di clausola di ultrattività, oltre il limite temporale previsto espressamente dalle parti contrattuali e oltre le pattuizioni individuali.
- Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione del CCNL RSA e CDR al caso di specie in quanto trattasi di contratto non sottoscritto dalla (sindacato a cui CP_2
appartiene il ricorrente) e anche alla luce della espressa contrarietà del ricorrente e delle pattuizioni individuali in atti e del comportamento delle parti nel corso del tempo, pronunciandosi altresì sulla non validità erga omnes dei contratti collettivi e quindi della loro non applicabilità ai sindacati non sottoscrittori, ai lavoratori agli stessi aderenti e comunque ai lavoratori che hanno espressamente rappresentato la loro contrarietà. - Accertare e dichiarare l'applicabilità al caso in parola del nuovo CCNL Sanità
TA, alla luce di quanto disposto all'articolo 1 del medesimo. In particolare si chiede all'Ill.mo Giudice adito di interpretare il summenzionato articolo 1 del nuovo
CCNL Sanità TA, facendo rientrare nel comma 1 anche la struttura come quella presso cui è impiegato il ricorrente e quindi classificabili come strutture sanitarie per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza.
- Accertare e dichiarare la applicabilità al caso in parola del nuovo CCNL Sanità
TA alla luce del dettato dell'articolo 1. In particolare si chiede all'Ill.mo Giudicante di interpretare il medesimo articolo per quanto di interesse di parte ricorrente anche con particolare riferimento al comma 2 e conseguentemente indicare il principio di diritto, nel senso che tutte le strutture che alla data di sottoscrizione della pre-intesa applicavano il CCNL Sanità TA, dovranno continuare ad applicarlo.
Nel merito della controversia:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della modifica del CCNL CDR applicato a parte ricorrente e quindi il diritto di quest'ultimo a vedersi applicato il nuovo CCNL Sanità
TA; e per l'effetto in punto di an debeatur disporre la consequenziale erogazione, anche a titolo risarcitorio, di tutte le differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire con la corretta applicazione del CCNL Sanità
TA, a far data dall'ottobre 2020.
- In ogni caso con condanna del datore di lavoro ad applicare il nuovo CCNL Sanità
TA e ad erogare alla ricorrente le somme dovute in base allo stesso per il futuro e a titolo di arretrati, oltre interessi di legge e rivalutazione.
In ogni caso con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi ex articolo 93
c.p.c.
Si chiede inoltre all'Ill.mo Magistrato, qualora lo ritenesse necessario, di ordinare alla controparte, ex art. 210 c.p.c., di esibire tutta la documentazione inerente i servizi prestati per il SSN e le relative delibere, anche regionali, per l'erogazione dei stessi, nonché tutta la documentazione inerente la posizione lavorativa del ricorrente, delle attività espletate ed inerenti la costituzione della struttura lavorativa presso cui è impiegata parte ricorrente, e quindi dell'IRCCS attinente, e di tutti gli atti che la s.v. riterrà opportuni.
Solo in caso di contestazione avversaria si chiede che venga disposta CTU contabile al fine di accertare il danno patito da parte ricorrente e quantificare le differenze economiche dovute a seguito del mutamento illegittimo del CCNL di cui in ricorso”. Per la parte resistente: “in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi e del petitum;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità delle domande con cui è stato chiesto di “erogare al ricorrente le somme dovute allo stesso per il futuro” in quanto trattasi di domanda di condanna in futuro;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'art. 4, comma 2, CCNL Sanità TA sottoscritto il 19.01.2005; nel merito։ rigettare il ricorso proposto e le domande in esso contenute in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%; in via istruttoria: come in memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/12/2024 conveniva in giudizio Parte_1
l sua datrice di lavoro, premettendo di essere Controparte_3
iscritta alla e di essere dipendente della resistente dal 2015. CP_2
La ricorrente affermava: che l per molti anni aveva sempre applicato ai CP_1
dipendenti il CCNL Sanità TA;
che il rinnovo di questo contratto era avvenuto l'8/10/2020, all'esito di una lunghissima trattativa e dopo la sottoscrizione, il
10/6/2000, di un'ipotesi di accordo;
che nel corso di questa vicenda l CP_1
aveva comunicato alle Organizzazioni Sindacali, con nota del 27 gennaio 2020, che a partire dall'1/2/2020 avrebbe applicato al personale non medico il CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione del
5/12/2012; che il 18/2/2020 l aveva, però, comunicato la sospensione CP_1
di questa modifica, mantenendo così fermo il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Sanità TA;
che, nonostante ciò, a partire da ottobre 2020
l non aveva erogato ai lavoratori del comparto non medico gli aumenti CP_1
previsti dal nuovo CCNL Sanità TA;
che il 10 dicembre 2020 l'Associazione aveva comunicato alle Organizzazioni Sindacali la revoca della precedente sospensione con effetto retroattivo ovvero da febbraio 2020; e che, pertanto, era suo diritto percepire le differenze retributive maturate in forza del nuovo CCNL Sanità privata dell'ottobre 2020.
2. Si costituiva in giudizio l esponendo che la sua Controparte_3
attività era suddivisa in due macro categorie, ovvero quella sanitaria di diagnosi e cura, svolta in forma ospedaliera o ambulatoriale presso le sue sedi riconosciute come IRCCS, e quella "extra ospedaliera", svolta presso tutte le altre sedi, avente ad oggetto l'erogazione di trattamenti riabilitativi;
che nei Centri di Riabilitazione erano, altresì, attivati dei progetti finalizzati all'assolvimento da parte di bambini e ragazzi dell'obbligo scolastico, nonché al conseguimento di una formazione professionale;
che in alcuni Centri veniva svolta anche l'attività di qualificazione professionale di soggetti disabili;
che la sua attività prevalente, in quanto svolta presso tutte le sedi meno una (e in 22 su 28 in via esclusiva), era quella dei Centri di Riabilitazione;
che il CCNL applicato alla ricorrente era scaduto il 31/12/2005; che di conseguenza il
27/1/2020 essa aveva legittimamente comunicato alle Organizzazioni Sindacali, ed alla ricorrente, che a partire dall'1/2/2020 avrebbe applicato ai lavoratori non medici addetti a tutte le sedi il CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione sottoscritto il 5/12/2012 da RI con SL FP,
UI FP e UG Sanità, in quanto effettivamente rispondente all'attività svolta;
che a ciò avevano fatto seguito lunghe trattative a livello nazionale, durante le quali essa aveva comunicato la temporanea sospensione del mutamento di CCNL, precisando, però, che la successiva revoca di tale sospensione avrebbe comportato l'applicazione sin dall'origine del CCNL CDR;
che l'ipotesi di accordo sottoscritta da
RI e IO con , SL FP e UI FP il 10/6/2020 non era stata ratificata CP_4
nel termine ivi previsto;
che il 29/7/2020 essa aveva comunicato ad RI il suo recesso per giusta causa con effetto immediato;
che solo l'8/10/2020 RI e IO avevano sottoscritto con SL FP, UI FP e UG Sanità il CCNL per il CP_4
personale non medico dipendente delle Strutture operanti negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad IO ed RI per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza, ovvero il contratto richiamato dalla ricorrente a sostegno delle sue pretese;
che, non essendo stata accettata la sua proposta del
6/11/2020, e in difetto di accordo, il 10/12/2020 essa aveva comunicato alle
Organizzazioni Sindacali ed ai lavoratori interessati la revoca della sospensione dell'applicazione del CCNL CDR;
che pertanto da allora, e con decorrenza febbraio
2020, essa aveva applicato al personale non medico direttamente addetto all'IRCCS il CCNL IRCCS e al personale non medico addetto ai CDR, e quindi anche alla ricorrente, nonché alle Direzioni Centrali e Regionali il CCNL CDR;
che in forza di quest'ultimo contratto la ricorrente aveva conservato la retribuzione precedente.
Deduceva, quindi, l convenuta che i contratti collettivi operavano, per CP_1
principio consolidato, solo entro l'ambito temporale definito dalle parti, non essendo applicabile l'art.2074 c.c. in quanto riferito solo ai contratti corporativi;
che l'eventuale ultrattività sarebbe stata in contrasto con la libertà sindacale, tutelata dall'art.39 della
Costituzione; che il contratto collettivo in cui fosse inserita una clausola di ultrattività doveva essere ritenuto a tempo indeterminato, risultando perciò ammissibile in tal caso il recesso delle parti, non potendo queste rimanere vincolate in perpetuo;
che, pertanto, essa aveva validamente deciso e comunicato la disapplicazione del CCNL
Sanità TA, ormai scaduto da anni, e di voler applicare il CCNL CDR in quanto più rispondente all'attività extra ospedaliera da essa svolta e prevalente nelle sue sedi;
che, inoltre, essa era efficacemente receduta dall'associazione datoriale RI nel luglio del 2020 e, anche per questo, non era più vincolata ad applicare il nuovo CCNL
Sanità TA, stipulato a ottobre 2020; e, infine, che il contratto ponte per il rinnovo del CCNL CDR era stato sottoscritto dall'Organizzazione Sindacale cui la ricorrente era iscritta, risultando anche per questo ad essa applicabile.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
Dopo un rinvio per trattative, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno
18/12/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Così in estrema sintesi riassunti i fatti materiali, le difese delle parti e l'andamento del processo, reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa, dunque, trovare accoglimento.
Questo giudice ritiene condivisibile ed aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede argomentazioni che inducano a discostarsene, all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha già risolto alcune delle questioni in diritto dirimenti ai fini della decisione.
Parimenti condivisibile è la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 10.07.25, resa nel procedimento R.G. n. 563/24.
In particolare, Cass. n. 26927/2024 ha chiarito che il CCNL Sanità TA con scadenza 31.12.2005 era un contratto a termine con clausola di ultrattività (art. 4) contenente un termine certus an et incertus quando, rappresentato dalla stipulazione del nuovo CCNL. Tale orientamento ha, inoltre, ribadito che il singolo datore di lavoro, aderente a una delle Organizzazioni stipulanti il CCNL, non può recedere unilateralmente dal CCNL
(essendo tale facoltà concessa solo ai soggetti stipulanti e, dunque, alle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti), ma è obbligato ad applicarlo sino alla sua scadenza, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione alla quale sia iscritto tale datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL, in virtù del principio di rappresentanza sindacale: “Questa
Corte ha già affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005).
Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa, altresì, la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò
è quanto accaduto nella specie. Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti… proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. Sanità TA, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato dell'indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica, ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021;
Cass. n. 33892/2022). Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata, ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass. n. 21537/2019)…, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa…). Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali, che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n.
3296/2002 e Cass. n. 15863/2002). Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass.
n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale. Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'08 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell'odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020” (v. Cass. n. 26927/2024).
Sicché, anche nel caso di specie deve ritenersi che il CCNL Sanità TA, che aveva scadenza al 31/12/2005, in realtà abbia avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'08 ottobre 2020, e pertanto, trattandosi di CCNL a termine, fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell' resistente, con conseguente CP_1
inefficacia della sua disdetta nel momento in cui è stata intimata (gennaio 2020).
Né è possibile ritenere nulla per indeterminatezza la clausola di ultrattività di cui all'art. 4 del CCNL Sanità TA scaduto il 31.12.2005, come già chiarito dalla
Suprema Corte: “La clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l'evento (rinnovazione del CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectius dell'efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell'an – visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti dell'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito dell'attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti)” (v. Cass. n. 26927/2024).
Va, a questo punto, rilevato che, medio tempore, il 29.7.2020 l CP_1 resistente era receduta dall'Organizzazione datoriale di appartenenza RI, firmataria del CCNL Sanità TA, con effetto immediato, per giusta causa. Ne consegue che, quantomeno dal momento del rinnovo del CCNL Sanità (avvenuto con la stipula del CCNL IRCCS), avvenuto il giorno 8.10.2020, non era più vincolata al predetto contratto in virtù del principio di rappresentanza sindacale: “Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 era libera di applicare il CCNL CDR o anche di non applicarne nessuno, attesa l'efficacia e la validità del recesso/disdetta … comunicati tempestivamente” (v. Cass. n. 26927/2024).
Non coglie nel segno il richiamo all'art. 24 c.c. che prevede, in via generale
“L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima”.
Invero, con la lettera del 29.7.2020 l ha intimato ad Controparte_3
RI il recesso per giusta causa con effetto immediato ed RI ne ha preso atto, dichiarando di rispettare la scelta e senza contestare l'efficacia immediata del recesso o la sussistenza della giusta causa.
Deve, dunque, ritenersi verosimile che lo Statuto di RI consentisse il recesso con effetto immediato per giusta causa o che, comunque, sia intervenuto un accordo tra le parti (l e RI) sul punto. CP_1
Dunque, dopo l'8.10.2020 la resistente non era più vincolata all'applicazione del
CCNL Sanità TA (né nella versione anteriore, non più vigente, né nella versione rinnovata e vigente, per l'appunto, da tale data, il CCNL IRCCS) nemmeno per comportamenti concludenti, ovverosia per effetto di una spontanea recezione tacita o implicita di quella determinata “fonte” collettiva.
Trattasi di una valutazione in fatto, come riconosciuto dalla Suprema Corte, che, invero, nel precedente sopra richiamato non ha sindacato la valutazione operata dai giudici di merito sul punto.
Come la Corte d'Appello di Venezia anche questo Giudice ritiene che l'attento esame di tutti i documenti di causa, anteriori e posteriori all'8.10.2020 evidenzi la ferma, costante, esplicita e inequivoca volontà della resistente di sostituire il CCNL Sanità
TA con altro CCNL (ed in particolare con il CCNL CDR) nella regolamentazione dei rapporti di lavoro del personale addetto ai centri di riabilitazione.
Pertanto, non si configura alcun comportamento concludente tale da vincolare ad applicare il CCNL Sanità TA rinnovato (rectius CCNL IRSCC) dopo l'8.10.2020. L' non ha tenuto alcun comportamento tale da Controparte_3
configurare spontanea recezione tacita o implicita del CCNL Sanità, perché ha sempre contestato la sua applicazione (sin dal gennaio 2020, momento in cui non poteva ancora legittimamente variare il CCNL applicato), ed in particolare dopo l'8.10.2020 (momento a partire dal quale poteva legittimamente variare il CCNL), applicandolo dichiaratamente solo in via temporanea (e manifestando espressamente di non volersi con tale applicazione temporanea obbligare pro futuro) per il tempo strettamente necessario a chiudere le trattative in corso con il proprio personale dipendente addetto ai centri di riabilitazione e, dopo il conclamato fallimento delle trattative medesime (due mesi dopo il rinnovo del CCNL Sanità), per il tempo tecnico strettamente necessario alla riorganizzazione amministrativa conseguente alla transizione in oggetto (che coinvolgeva numerosissime sedi e numerosissimi lavoratori in tutta Italia).
In particolare, sotto tale profilo, la volontà di non applicare più il CCNL Sanità TA emerge già dalle lettere del 27-28 gennaio 2020 con le quali La Nostra Famiglia manifestava alle OO.SS. ed a tutti i propri dipendenti del settore la volontà di variare il CCNL applicato al personale impiegato nei centri di riabilitazione, applicando il
CCNL CDR.
Ancorché si tratti di comunicazioni sul piano giuridico inidonee allo scopo nel momento in cui sono state formulate, non potendo, per quanto precede, a quella data l'associazione (ancora) sottrarsi all'applicazione del CCNL Sanità TA, si tratta di comportamento senz'altro valutabile per ricostruire la volontà di anche posteriore all'8.10.2020 e, dunque, per escludere, come detto, dopo tale data, la sussistenza di un comportamento concludente che la vincolasse a continuare ad applicare il CCNL
Sanità TA e suoi rinnovi.
Con successiva lettera del 19.2.2020, l'associazione ha formalizzato la sospensione della variazione del CCNL (dal CCNL Sanità TA al CCNL CDR) comunicata il mese precedente.
Questo perché, come si evince dalla lettura di tale documento, dopo le citate lettere del gennaio 2020 si è aperto un tavolo di trattative tra l'associazione stessa e le
Organizzazioni Sindacali, le quali avevano rappresentato a il Controparte_3
possibile impiego, a sostegno del settore, di finanziamenti regionali, con correlata riduzione del costo del lavoro, che avrebbe potuto incidere sulla decisione di variazione del CCNL o, comunque, di adottare eventuali accordi migliorativi in merito. In tale contesto, l'odierna resistente si è riservata di valutare la prospettiva ribadendo, comunque, la volontà già manifestata (“senza con ciò innovare sulla decisione originariamente assunta”).
Tanto che, nella medesima lettera, si specifica che la sospensione dell'applicazione del CCNL CDR sarebbe avvenuta solo con riferimento al personale già in forza al
31.1.2020, mentre sarebbe proseguita per il personale assunto dal 1°.2.2020 (al quale, evidentemente, sin dall'assunzione è stato applicato il CCNL CDR, del pari stipulato da RI, a cui, a quella data, era ancora aderente).
Anche il documento in esame, dunque (ferma, per quanto precede, l'inefficacia giuridica dell'indicazione del CCNL CDR con riferimento al personale il cui rapporto di lavoro era stato regolato dal CCNL Sanità TA e che aveva diritto all'applicazione di quest'ultimo sino all'8.10.2020), esprime un comportamento contrario alla perdurante applicazione del CCNL Sanità TA e utile a interpretare la condotta datoriale successiva all'8.10.2020 nel senso di escludere la sussistenza di un comportamento concludente favorevole all'applicazione del CCNL Sanità.
Emblematico, nel senso qui sostenuto, il fatto che ai neoassunti addetti ai centri di riabilitazione la resistente abbia subito applicato il CCNL CDR.
Ancora, in senso contrario alla configurazione di un comportamento concludente della Nostra Famiglia volto alla perdurante applicazione del CCNL Sanità TA dopo il suo rinnovo, si richiama il recesso per giusta causa dall'organizzazione datoriale RI del 29.7.2020 che fonda la giusta causa proprio nel fatto che, durante le trattative per il rinnovo del CCNL Sanità TA, è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo del 10.6.2020 che prevedeva un vincolo all'applicazione del CCNL rinnovato anche ai centri di riabilitazione che, alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo in questione, adottavano il CCNL Sanità previgente.
Va qui puntualizzato che tale ipotesi di accordo era soggetta a ratifica “entro e non oltre” il 30.7.2020, ratifica pacificamente non intervenuta, come risulta dal comunicato delle OO.SS., che denunciano la mancata ratifica dell'ipotesi di accordo di cui si discorre, non immediatamente vincolante, come ammesso dalle medesime OO.SS,
e la rottura delle trattive.
La mancata ratifica dell'ipotesi di accordo entro il termine essenziale del 30 luglio
2020 ha, dunque, comportato la caducazione di tale documento, come riconosciuto dalle stesse OO.SS. nel citato comunicato. In ogni caso, è decisivo il fatto che, al momento della stipula del CCNL IRCCS
(ancorchè con effetti retrodatati al 1°.7.2020), non era più affiliata Controparte_3 ad RI e non era più vincolata all'applicazione della contrattazione sottoscritta da tale associazione datoriale.
Anche successivamente al rinnovo CCNL Sanità (rectius, da quel momento, CCNL
IRCCS), l'associazione resistente ha tenuto comportamenti che escludono la volontà di recepire tale rinnovo.
Innanzitutto, pacificamente, il CCNL IRCCS non è stato mai applicato, tanto è vero che la resistente, in via transitoria, ha continuato per qualche mese ad applicare il
“vecchio” CCNL Sanità, comunque espressamente dichiarando le ragioni di tale temporanea applicazione e ribadendo sempre la volontà di passare al CCNL CDR.
In particolare, a partire dai prospetti paga di ottobre 2020, La Nostra Famiglia ha pacificamente eliminato dalle buste paga il codice 031, indicante il “vecchio” CCNL
Sanità.
Inoltre, dalla lettura della lettera 6.11.2020 dell'associazione diretta a tutti gli addetti al comparto non medico emerge che, dopo il rinnovo CCNL Sanità, sono continuati gli incontri e le trattative tra le Organizzazioni Sindacali e l'associazione, che ribadiva di non voler più applicare tale contratto, coerentemente al comportamento inequivoco tenuto sino al quel momento, ma rimaneva disponibile a trovare possibili contemperamenti con le esigenze dei lavoratori: “In questi mesi La Nostra Famiglia, pur confermando in ogni occasione la sua scelta, non ha mai smesso di interrogarsi sulle soluzioni in grado di contemperare le richieste dei lavoratori con la necessità di garantire continuità e sostenibilità in una visione di lungo periodo…”.
In tale lettera l'associazione sintetizzava ai dipendenti la proposta discussa con le
OO.SS., incentrata sull'applicazione, agli addetti ai centri di riabilitazione, del CCNL
CDR medio tempore rinnovato nel 2020, con alcuni miglioramenti.
Il 10.12.2020, l'associazione scrivendo alle OO.SS., dichiarava di revocare la sospensione temporanea dell'applicazione del CCNL CDR disposta nel febbraio
2020 per i dipendenti al 31.1.2020 addetti ai centri di riabilitazione “in considerazione del venir meno dei motivi che l'avevano determinata”, precisando che a tale personale sarebbe stato applicato da (non più aderente, a tale data, ad RI) il CCNL
CDR sino alla sottoscrizione della contrattazione di settore.
Con comunicazione in pari data (10.12.2020) indirizzata ai dipendenti l'associazione ha ribadito che “come anticipato con nostra comunicazione del 6 novembre u.s. e nel corso degli incontri con le Organizzazioni Sindacali, l' ha deciso di CP_1 applicare ai dipendenti non medici il CCNL coerente con l'attività svolta”, ovverosia il
CCNL CDR;
ha richiamato “la proposta comunicatale il 6.11.2020 … ” proseguendo
“Purtroppo le trattative hanno avuto esito negativo e non possiamo quindi che dare applicazione rigorosa del CCNL per il personale dipendente da Residenze Sanitarie
Assistenziali …” (ovverosia, al CCNL CDR).
In tale lettera, l'associazione ha inequivocabilmente chiarito: “Per una questione meramente tecnica temporanea, … gli importi indicati nel CCNL CDR verranno indicati in maniera esplicita nel LUL di gennaio 2021: i riferimenti che troverete nel
LUL di novembre e dicembre, quindi, al CCNL applicato al 31 gennaio 2020 sono solo utili ai fini dell'elaborazione del LUL stesso, senza alcun altro effetto legale e/o contrattuale … L'orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore come previsto all'art. 18 del CCNL CDR ... Dal 01.05.2021 … Per una questione meramente tecnica e per consentire di mantenere la stessa retribuzione nel LUL troverà ancora il riferimento all'orario di lavoro settimanale di 36 ore anziché di 38, ma solo appunto allo scopo di ovviare alle logiche del programma di elaborazione dati, senza alcun valore legale e/o contrattuale. Conseguentemente le 2 ore settimanali prestate in meno dal
01.11.2020 al 30.4.2021 verranno conteggiate a parte e risulteranno a debito da parte
Sua”.
Anche tale lettera depone inequivocabilmente in senso contrario alla configurazione di un comportamento concludente di nel senso dell'applicazione Controparte_3
del CCNL Sanità rinnovato.
La volontà espressa è quella di applicare il CCNL CDR, tant'è che solo per ragioni tecniche legate all'elaborazione di un elevato numero di cedolini paga la transizione
è avvenuta gradualmente sul piano tecnico: emblematica la pianificazione del passaggio dal vecchio al nuovo orario di lavoro (36 ore del CCNL Sanità/38 ore del
CCNL CDR).
In definitiva, deve ritenersi che, se prima dell'8.10.2020 l'associazione non era libera di disapplicare il CCNL Sanità TA, dall'8.10.2020 poteva farlo, non essendo più vincolata per rappresentanza sindacale (non essendo più affiliata ad RI) all'applicazione del CCNL Sanità rinnovato (CCNL IRCCS).
Né, per tutto quanto esposto, si configura un comportamento concludente vincolante ad applicare, anche dopo l'8.10.2020 il CCNL Sanità rinnovato (CCNL IRCCS) posto che, sia prima che dopo tale data, la parte datoriale ha sempre espresso la volontà di mutare CCNL;
inoltre, l'applicazione del CCNL Sanità (mai del rinnovato IRCCS)
è avvenuta dichiaratamente in via temporanea, nelle more delle trattative con le
OO.SS. per una soluzione che tenesse conto delle esigenze dei lavoratori e, fallite le trattative, per il tempo tecnico strettamente necessario ad adeguare il settore amministrativo di gestione del personale alla transizione al CCNL CDR (si tenga presente l'elevatissimo numero di sedi e di dipendenti interessati sul territorio nazionale).
Un tanto, sempre nella ferma, espressamente e inequivocabilmente dichiarata volontà de La Nostra Famiglia di svincolarsi dal CCNL Sanità.
Non vi sono, in definitiva, elementi, secondo questo Giudice, per la configurazione di un comportamento concludente di segno diverso.
Questo Giudice ritiene, infine, che, dopo l'8.10.2020, la resistente non fosse più vincolata all'applicazione del CCNL Sanità TA (né nella versione anteriore a tale data, non più vigente, né nella versione rinnovata e vigente da tale data: il CCNL
IRCCS) nemmeno per effetto delle clausole di rinvio contenute nei contratti individuali di lavoro.
Invero, questo Giudice aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, in via generale, il rinvio contenuto nella lettera di assunzione alla contrattazione collettiva lascia, in generale, impregiudicata la natura del CCNL come “fonte” eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro, che resta esterna e non viene recepita/non si incorpora nel contenuto regolatorio del contratto individuale.
In tale prospettiva, la “fonte” esterna è, come tale, suscettibile di essere modificata nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali (v. Cass. 18902/2024 che richiama Cass. n. 5285/1989) e, dunque, secondo le regole derivanti dall'affiliazione e dalla rappresentatività sindacale.
In questa prospettiva, per tutto quanto precede, non può sostenersi che le clausole di rinvio contenute nei contratti individuali di lavoro imponessero l'applicazione del
CCNL Sanità anche dopo la sua scadenza, l'8.10.2020, in quanto dopo tale data la parte datoriale non era più obbligata ad applicare quel contratto (né nella versione originaria, scaduta, né nella versione rinnovata, id est CCNL IRCCS), non essendo più affiliata ad RI.
Coerentemente con il predetto generale orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, si ritiene che anche nel caso di specie - in cui la parte datoriale era, all'epoca della stipulazione del contratto individuale per cui è causa, già iscritta all'organizzazione sindacale RI, stipulante il CCNL Sanità TA (sino al 2012 unico contratto di settore) – le clausole di rinvio di cui si discorre, contenute nel contratto individuale di lavoro, debbano essere interpretate, (non essendo stati allegati e provati indici fattuali di segno diverso), come una mera dichiarazione ricognitiva di un obbligo che già derivava (allora) in capo alla datrice di lavoro dall'iscrizione all'associazione datoriale RI (ovverosia quello di applicare il CCNL
Sanità, sino al 2012 unico contratto di settore).
Le clausole contenute nel contratto individuale sono, invero, del tutto generiche, fanno talvolta riferimento al solo settore e/o all'associazione datoriale stipulante.
Non si configura, viceversa, una volontà negoziale che individui ulteriori obblighi tra le parti, ed in particolare l'obbligo di di continuare ad applicare il Controparte_3
CCNL Sanità (allora vigente e/o eventualmente rinnovato) per tutta la durata di quei rapporti di lavoro, a prescindere dalle dinamiche delle relazioni sindacali.
Questo perché non sono stati specificamente allegati e provati elementi, nella formulazione delle clausole del contratto individuale di lavoro (come detto, generiche)
o aliunde ricavabili, che consentano di ritenere sussistente un obbligo in capo a La
Nostra Famiglia di continuare ad applicare il CCNL Sanità e i suoi eventuali futuri rinnovi anche nel caso di mutamento dell'affiliazione sindacale.
Né vi è alcun elemento (né testuale né aliunde ricavabile) che induca a ritenere che, nel caso di specie, in deroga all'orientamento generale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, le parti abbiano inteso incorporare nel contratto individuale il CCNL
Sanità, nella sua formulazione originaria e/o anche nelle successive modifiche
(inserendo, per tal via, un obbligo non modificabile unilateralmente dal datore di lavoro).
Non c'è, in definitiva, alcun elemento che induca a ritenere che il datore di lavoro abbia inteso, al momento della stipula del contratto individuale, sostanzialmente abdicare pro futuro alla possibilità di cessare di applicare il CCNL Sanità mediante il recesso dall'associazione datoriale stipulante.
In conclusione, stante la genericità delle clausole di rinvio contenute nel contratto individuale (e nelle sue successive proroghe e conversione) e in difetto di altri specifici elementi, sulla base di un ragionamento presuntivo basato sull'id quod plerumque accidit (per cui il datore di lavoro iscritto ad una organizzazione datoriale, in via generale, fa riferimento nelle lettere di assunzione al CCNL che è vincolato ad applicare, ciò che non implica, di per sé solo e in difetto di ulteriori elementi, alcuna ulteriore manifestazione di volontà negoziale nel senso di abdicare alla possibilità di recedere in futuro dal sistema di rappresentanza sindacale), si deve escludere che le parti abbiano voluto, in deroga ai principi generali, recepire il CCNL Sanità, incorporandolo nel contratto individuale, o comunque obbligare ad applicare, per tutta la durata del rapporto di lavoro in questione, il CCNL Sanità e i suoi rinnovi.
Né risulta dirimente che, dopo il legittimo recesso da RI, la resistente abbia inteso applicare il CCNL CDR, ritenuto dalla lavoratrice “peggiorativo”, non configurandosi, anche per quanto precede, un diritto quesito del lavoratore ad un determinato trattamento economico normativo (v. Cass. 18902/2024).
Non appaiono convincenti neppure le allegazioni attoree diretta ad escludere l'applicabilità del CCNL CDR alla ricorrente in quanto aderente alla CGIL, associazione sindacale che non lo avrebbe sottoscritto.
Infatti, in data 24.01.2024 è stato sottoscritto tra RI e , SL FP e UI FP CP_4
l'AC NT finalizzato a riconoscere ai lavoratori ai quali si applica il CCNL CDR un incremento retributivo mensile a decorrere dal 01.03.2024 nell'attesa di addivenire al rinnovo integrale del CCNL medesimo. L'AC NT è entrato in vigore il
01.03.2024 e conserva la sua validità fino alla stipula del nuovo CCNL CDR.
Con la sottoscrizione dell'AC NT restano ferme tutte le altre previsioni contrattuali, salvo quelle ivi espressamente modificate.
Ne consegue che la a cui è iscritta la lavoratrice, apponendo la propria CP_4 firma all'AC NT, ha formalmente riconosciuto la legittimità del CCNL CDR che l'AC NT richiama, nonché la sua effettiva vigenza.
Il CCNL CDR è, peraltro, tuttora valido ed efficace, posto che in esso è contenuta la previsione che “è tacitamente rinnovato sino alla stipula del CCNL 2013-2015” non ancora intervenuta.
Ciò è dimostrato dalla sottoscrizione dell'AC NT che presuppone proprio la vigenza del CCNL CDR.
Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione (ivi incluse le questioni di nullità del ricorso per indeterminatezza, di legittimità costituzionale e di inammissibilità di una domanda di condanna in futuro) la domanda deve essere rigettata.
5. In considerazione della numerosità e della complessità, in fatto e in diritto, delle questioni di causa, sulle quali vi è contrasto nella giurisprudenza di merito e anche di legittimità, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integramente le spese di lite tra le parti.
Udine,18/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli