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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino- Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale (art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al R.G.L. n. 5429/2025 promossa da:
Parte_1
Parte Ricorrente
c o n t r o
CP_1 ECO) Parte Convenuta
In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l' ha liquidato in CP_1 favore della parte ricorrente la prestazione oggetto della MA , riconoscendo esplicitamente la fondatezza della pretesa: deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti. In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite (liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore e della minima complessità della controversia) sono poste a carico dell'ente convenuto, in ragione del fatto che la parte ricorrente si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto oggetto della controversia. Sussistono i presupposti per riconoscere il richiesto aumento ai sensi dell'art. 4 c. 1 bis d.m. 44/2015 nella misura che appare congrua del 10% (tenuto conto del fatto che il testo del ricorso non è navigabile, l'unico strumento utilizzato essendo i link ipertestuali), nonché la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1 1.864,00 oltre ad aumento d ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014, c.u., rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
1
Tribunale Ordinario di Torino- Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale (art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al R.G.L. n. 5429/2025 promossa da:
Parte_1
Parte Ricorrente
c o n t r o
CP_1 ECO) Parte Convenuta
In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l' ha liquidato in CP_1 favore della parte ricorrente la prestazione oggetto della MA , riconoscendo esplicitamente la fondatezza della pretesa: deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti. In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite (liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore e della minima complessità della controversia) sono poste a carico dell'ente convenuto, in ragione del fatto che la parte ricorrente si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto oggetto della controversia. Sussistono i presupposti per riconoscere il richiesto aumento ai sensi dell'art. 4 c. 1 bis d.m. 44/2015 nella misura che appare congrua del 10% (tenuto conto del fatto che il testo del ricorso non è navigabile, l'unico strumento utilizzato essendo i link ipertestuali), nonché la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1 1.864,00 oltre ad aumento d ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014, c.u., rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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