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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.774 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
e , con l'avv.ta DE BACCI ELENA, Parte_1 Parte_2
appellante
E
, con l'.AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI AN ,
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
826/2022, pubblicata in data 17/05/2022; ricostruzione carriera e differenze retributive.
FATTO.
1
1. e , dipendenti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
a tempo indeterminato con inquadramento nel III livello, Profilo Ricercatore,
[...]
rispettivamente dal 6.9.199 e dal 15.4.2014, hanno prestato attività lavorativa senza soluzione di continuità prima di essere immessi in ruolo: la dal 1.1.1990 in Pt_1
forza di assegni di ricerca/borse di studio e incarichi di collaborazione e dal 1.12.1994 con contratto di lavoro a tempo determinato reiteratamente prorogato;
il dal Pt_2
2005 in forza di incarichi di assegni di ricerca e incarichi di collaborazione esterna e dal
24.5.2011 con contratto a tempo determinato reiteratamente prorogato.
Al momento dell'immissione in ruolo, l'anzianità maturata nei periodi pregressi non è stata considerata, sicchè essi hanno convenuto davanti al Giudice del lavoro di Cosenza la parte datoriale, lamentando il carattere discriminatorio del trattamento subito al riguardo e invocando l'applicazione della clausola 4 della direttiva europea 1999/70/CE.
Parte Hanno quindi chiesto la condanna del
(1) a ricostruire la carriera in ruolo sulla base della complessiva anzianità preruolo che assumono maturata a decorrere dal 1.1.1990 per la e dal 2005 per Pt_1
il - previo accertamento che i rapporti seppur formalmente di lavoro Pt_2
autonomo hanno avuto natura sostanziale di rapporti subordinati a tempo determinato- ovvero a decorrere dal primo contratto a tempo determinato da ciascuno di essi stipulato;
(2) al pagamento delle differenze di retribuzione maturate e maturande in conseguenza dei passaggi di fascia salariale, come da allegati conteggi, oltre interessi legali.
2.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di Parte prescrizione sollevata dal e ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
<<…premesso che – contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente – il termine di prescrizione dei crediti di lavoro è quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c. e che il relativo dies a quo deve essere individuato (quantomeno) al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, si osserva che la ricorrente per Pt_1
come dedotto, è stata assunta a tempo indeterminato il 16.10.1999 ed ha allegato di
2 aver interrotto la prescrizione il 21.9.2017 allorquando il termine era abbondantemente spirato, con conseguente estinzione del diritto, mentre il ricorrente , assunto a Pt_2
tempo indeterminato il 15.04.2014, assume di aver interrotto la prescrizione 13.11.2014
(circostanza questa, comunque, non provata poiché manca in atti la prova
Parte dell'avvenuta ricezione, da parte del della nota di cui all'all. 52 b del fasc. di parte ricorrente) e tuttavia non risultano, in ogni caso, antecedentemente alla notifica dell'odierno ricorso (depositato il 3.12.2021), atti interruttivi del termine di prescrizione, sicchè il diritto, anche in tal caso, si è estinto per prescrizione.
Parte Stante quanto precede, la domanda intesa ad ottenere la condanna del al pagamento delle differenze retributive non può che essere respinta, così come le ulteriori domande articolate in ricorso (ivi compresa quella preliminare) miranti all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, dell'anzianità di servizio pre ruolo ed alla ricostruzione di carriera siccome non sorrette da un interesse giuridicamente apprezzabile, nulla avendo dedotto parte ricorrente sul profilo dell'interesse ad agire (ulteriore e diverso rispetto a quello volto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive in esito alla ricostruzione della carriera). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.>>.
3. e hanno appellato tale decisione e ne hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'integrale riforma deducendo:
-che Il giudice di primo grado ha ritenuto che la prescrizione delle differenze retributive maturate ante assunzione in ruolo e nei successivi anni abbia determinato la carenza di interesse ad agire come se il ricorso mirasse esclusivamente al riconoscimento di una determinata somma. Invero, il ricorso mira, in primo luogo, al riconoscimento dell'anzianità giuridica e, in secondo luogo, alla ricostruzione economica che da tale anzianità discende. Inoltre, il giudice non ha tenuto conto del fatto che il riconoscimento dell'anzianità giuridica comporta, quanto meno,
l'adeguamento della fascia, della retribuzione e il riconoscimento delle differenze retributive maturate nei 5 anni precedenti alla notifica del ricorso di primo grado
(quindi almeno da gennaio 2016) senza tenere conto degli altri atti interruttivi della prescrizione ( 2017 e ). La richiesta di riconoscimento Pt_1 CP_2 dell'anzianità giuridica comporterebbe, ove accolta, per la dott.ssa Parte_1
3 assunta a tempo determinato in data 01.12.1994 (vedi da All.5a a 9a del fascicolo di primo grado) e a tempo indeterminato in data 06.09.99 (vedi All.10a fascicolo di primo grado) ben 5 anni di anzianità in più (28 anni di anzianità che corrispondono alla 6 fascia e comportano l'adeguamento della retribuzione e il riconoscimento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione. Per il dott. , Pt_2
assunto a tempo determinato in data 24.05.2011 (vedi da All.4b a 6b fascicolo di primo grado) e a tempo indeterminato in data 15.04.2014 (vedi All.7b, All.8b) la richiesta di riconoscimento dell'anzianità giuridica comporterebbe, ove accolta, ben 3 anni di anzianità in più (11 anni di anzianità che corrispondono alla 3 fascia e comportano l'adeguamento della retribuzione e il riconoscimento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione).> >;
-che prima di essere stati assunti a tempo indeterminato, hanno svolto sempre le stesse mansioni con le stesse modalità ( sottoposizione a direttive e controlli, vincolo di orario, retribuzione fissa mensile) per cui in realtà, nonostante la denominazione formale di alcuni contratti (borse di studio, assegni di ricerca, incarichi di collaborazione esterna), tutti i rapporti sono da qualificarsi come subordinati a termine, con conseguente applicazione della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata.
Parte
4.Il ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse
Parte domande, il ha evidenziato la non spettanza di incrementi economici, ai fini della ricostruzione di carriera, per il periodo di operatività del blocco delle progressioni economiche riferite ai contratti del pubblico impiego, con esclusione di qualsivoglia meccanismo di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, ex lege vietato per i contratti dei pubblici dipendenti.
5.La Corte, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc, all'esito ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
6. L'appello va accolto nei limiti che si vanno a precisare.
4 7.Correttamente, invero, il Tribunale sostiene che l'esordio della prescrizione dei crediti retributivi connessi alla ricostruzione della carriera deve farsi decorrere dal momento in cui l'amministrazione, immettendo in ruolo i ricorrenti, ha provveduto alla ricostruzione. Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore.
7.1-Deve però rilevarsi che “l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. ” (Cass. n. 2232/2020).
Ne discende che, difformemente da quanto sostenuto dal Tribunale, l'eccezione di
Parte prescrizione svolta dal non ostacola il riconoscimento dell'anzianità di servizio, la quale, infatti, costituisce di per sé un fatto giuridico insuscettibile di estinguersi per il decorso del tempo, ma opera, invece, sul solo diritto alle differenze retributive tempo per tempo maturate in dipendenza dell'anzianità, a decorrere dal momento della assunzione stabile.
Le differenze retributive che l'amministrazione è condannata a pagare dovranno, quindi, essere individuate nei limiti della prescrizione quinquennale, considerato quale primo atto interruttivo del relativo termine, per la la lettera di messa in mora del Pt_1
21.9.2017 e,per il , la notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta, Pt_2
Parte per quanto ammesso dal e non contestato da controparte, il 3.1.2022.
8.Ciò detto, ritiene la Corte che vada accolta la domanda degli appellanti tesa al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei contratti di lavoro a tempo determinato, a decorrere, dal 1.12.1994 per la e dal 24.5.2011 per il Pt_1
, in forza della clausola n.4 della direttiva europea 1999/70/CE, riguardante il Pt_2
principio di non discriminazione.
8.1-La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto immediatamente applicabile , nella materia di che trattasi, la citata clausola 4 , nell'interpretazione che né stata data dalla Corte di
5 Giustizia in numerose pronunce e nello specifico, per quel che interessa questa sede, nella sentenza del 18.10.2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11 + 4. Per_1
In essa la Corte di Giustizia, con riguardo al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata precedentemente al collocamento in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n.296/2006, aveva affermato che:
< non risulta dal testo della clausola 4 dell'accordo quadro, nè dal contesto in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquistato lo status di lavoratore a tempo indeterminato, infatti gli obbiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti da contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione depongono in senso contrario (sentenza Rosado Santana);
- la verifica della comparabilità delle situazioni al fine di evitare la discriminazione, spettante all'autorità giudiziaria dello Stato membro, va effettuata con riguardo alla natura delle funzioni-se esse, successivamente alla immissione in ruolo, siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei contratti a termine- non potendo ritenersi che le lavoratrici si trovino in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, dal momento che le condizioni per la stabilizzazione fissate dal legislatore nazionale nella normativa controversa, le quali concernono rispettivamente la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e il requisito di essere stati assunti a tale scopo mediante una selezione concorsuale o comunque prevista dalla legge, mirano appunto a consentire la stabilizzazione dei soli lavoratori
a tempo determinato la cui situazione può essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo.
La Cassazione ( sentenza 18/08/2022, n. 24896 ) ha ritenuto operante il principio anche ove l'assunzione a tempo indeterminato sia avvenuta,come nella specie, in esito a concorso pubblico. ( una volta avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato non è ammissibile differenziare, ai fini del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato concernenti la medesima attività, la posizione di coloro che sono stati assunti all'esito della procedura
6 di stabilizzazione ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, da quella di chi, invece, è stato assunto in seguito ad uno specifico concorso pubblico.>).
E ciò perché Il riconoscimento dell'anzianità "preruolo", dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro menzionato attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e, quindi, se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo
l'immissione in ruolo (Cass., Sez. L, n. 4195 del 19 febbraio 2020).
Ha chiarito che irrilevanti, dovendosi, invece, valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l'assunzione a tempo indeterminato e se l'esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell'anzianità (C:ass., Sez. L, n.
4195 del 19 febbraio 2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest'ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato (Cass., Sez.
6-L, n. 9955 del 28 marzo 2022, non massimata).> ( dalla motivaz. della citata sentenza n. 24896).
8.2-.Passando ad esaminare la fattispecie nell'ottica di tali principi, occorre innanzitutto sgomberare il campo dalla questione che il CNR, in prima battuta, pone di non applicabilità della Direttiva 1999/70/CE in considerazione del fatto che gli appellanti sono stato assunti alle sue dipendenze prima della ricezione da parte dello Stato italiano della Direttiva medesima, avvenuta in data 9 ottobre 2001.
questione è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità in CP_3
senso favorevole al lavoratore.
La Suprema Corte ,infatti, con sentenza n. 15231 del 16.7.2020 ha affermato il seguente principio di diritto:
“La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi
7 al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto.
8.3-. Ciò precisato, rileva la Corte che è pacifico tra le parti che entrambi gli appellanti sono stati assunti a termine con inquadramento nel III livello -Profilo di ricercatore
( poi loro attribuito all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato) e che hanno svolto, sia durante il rapporto a tempo determinato sia dopo l'immissione in ruolo, mansioni riconducibili al detto profilo professionale di ricercatore.
Parte 8.3.1-Il non ha, infatti, contestato la descrizione delle mansioni di ricercatori svolte dai ricorrenti contenuta in ricorso, ma si è limitato a giustificare la diversità di trattamento loro riservata rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, facendo leva:
(a) sulla circostanza che il ricercatore a tempo determinato è assunto unicamente in funzione della realizzazione di uno specifico progetto di ricerca, mentre quello di ruolo
è impegnato in diverse attività progettuali e si occupa di plurimi argomenti di studio, a seconda delle esigenze di volta in volta dell'Amministrazione di appartenenza;
(b)sulla diversa modalità di selezione: l'art. 20 del d. lgs. 127/2003 prevede per
l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mentre invece non contiene analoga previsione per le assunzioni a tempo determinato. Tale circostanza costituisce, di per sé, un elemento
“discriminante”, idoneo a legittimare un diverso trattamento, in quanto la preliminare selezione dei lavoratori sulla base di specifici requisiti e delle esigenze del datore di lavoro è in grado di garantire una più elevata professionalità dei dipendenti così assunti;
© sulla circostanza che sono richieste diverse professionalità di base per accedere all'una ovvero all'altra forma contrattuale. Così, se per poter partecipare al concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato è necessario avere maturato esperienza professionale, presso lo stesso ente o presso centri qualificati, di almeno tre anni, 8 ovvero, in alternativa, avere conseguito il dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando, tale prerequisito non è richiesto per l'assunzione a tempo determinato (art. 20 d.lgs. n. 127/2003).
8.3.2-In ordine alla ragione giustificatrice espressa sub a), la Corte- rilevato che l'amministrazione non ha contestato che gli appellanti abbiano svolto mansioni proprie della qualifica di ricercatore nel corso dei rapporti a tempo determinato;
e rilevata altresì la nozione formale di equivalenza delle mansioni nell'impiego pubblico- ritiene che sia la che il siano stati richiesti di compiti del tutto corrispondenti Pt_1 Pt_2
a quelli dei colleghi di pari inquadramento assunti a tempo indeterminato.
E sempre considerata la nozione formale di equivalenza, deve ritenersi privo di rilievo il fatto che essi siano stati assunti per lo svolgimento di progetti specifici, restando in ogni caso il datore pubblico legittimato a richiedere loro ogni diversa mansione compresa nella qualifica di appartenenza.
8.3.3-In ordine alla ragione giustificatrice espressa sub b), ad escluderne il valore di oggettivo elemento “discriminante”, idoneo a legittimare un diverso trattamento, è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui <…le modalità di assunzione in ruolo sono di per sé irrilevanti> perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate> (Cass., n.4195/2020; Cass.n.
24896/2022; CGUE del 9 luglio 2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55, e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, CGUE del 18 ottobre
2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
CGUE del 7 marzo 2013, causa C393/11,
Bertazzi).
A ciò si aggiunga che anche per le assunzioni precarie non è escluso che si proceda attraverso una selezione, com'è accaduto per la con la quale il contratto a Pt_1
termine del 1994 è stato con lei stipulato quale per l'assunzione di n. otto unità..> ( v. contratto a termine all.5a del fascicolo di primo grado); sicchè nemmeno la procedura concorsuale rappresenterebbe un fattore discretivo necessario tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
9 8.3.4-In ordine alla ragione giustificatrice espressa sub c), occorre premettere che l'art. 20 comma del d..L.gs. 127/2003 prevede:
- quanto all'assunzione a tempo determinato dei ricercatori che gli aspiranti devono essere in possesso di una documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri
o in istituzioni di ricerca internazionali;
nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.>;
-quanto all'assunzione a tempo indeterminato, che.<…per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività;
Com'è evidente, ciò che si richiede ai ricercatori ai fini della loro assunzione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato è un'esperienza di elevata professionalità, che è espressa con assoluta equivalenza o dal titolo di dottore di ricerca (per l'assunzione in ruolo) ovvero dall'aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività > ( per l'assunzione a termine e per quella a tempo indeterminato).
Stante l'assoluta equiparazione tra i due titoli di accesso - dottorato ed esperienza professionale maturata presso lo stesso ente o presso centri qualificati, di almeno tre anni- non può sostenersi ( come fa l'amministrazione appellata) che la citata norma imponga specifici requisiti esclusivi per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato;
sicchè non si ravvisa sotto tale profilo alcun
10 idoneo a legittimare un diverso trattamento> riservato ai ricercatori a tempo determinato.
9.Ritiene la Corte che non sia, invece, meritevole di accoglimento la domanda volta ad ottenere l'inclusione, nell'anzianità pre-ruolo (da riconoscere nel momento dell'assunzione a tempo indeterminato), anche del periodo degli assegni di ricerca, Parte borse di studio, collaborazioni esterne all'attività del ottenuti ancor prima della stipula dei contratti a tempo determinato.
9.1-A fondamento della pretesa de qua, i ricorrenti hanno dedotto il carattere fittizio degli assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione, perché le modalità organizzative e tecniche con le quali le prestazioni si erano svolte sarebbero sempre state connotate dai medesimi indici di subordinazione che caratterizzavano la posizione dei ricercatori/tecnologi a termine e/o a tempo indeterminato.
E hanno inteso ciò dimostrare:
a) attraverso la produzione dei contratti ,dai quali risulterebbe a loro dire che erano tenuti ad assicurare una presenza regolare e giornaliera presso la sede di lavoro e secondo gli stessi impegni del personale di ricerca dell'ente; non potevano assentarsi per più di 45 giorni;
la prestazione era esclusiva;
avevano
a disposizione una stanza con recapito telefonico personale, una postazione con indirizzo di posta elettronica istituzionale;
avevano le chiavi di accesso sin dal primo giorno come gli altri colleghi;
partecipavano a corsi pagati dall'ente; partecipavano a progetti diversi da quello per il quale era stato assunto;
era sottoposto alle visite mediche riservate anche al personale non assunto la cui prestazione lavorativa si svolga, però, nei luoghi di lavoro del committente,
(articolo 3 comma 7 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81); usufruivano delle ferie non retribuite nel periodo natalizio e nel mese di agosto secondo un calendario delle assenze deciso nell'ambito di tutto il personale del gruppo di ricerca atto a garantire la continuità delle attività lavorative presso la sede di servizio anche nei periodi tipicamente feriali;
nei tempi vuoti tra la scadenza di un progetto e Parte l'inizio di un altro continuavano a lavorare per il >;
b) nonché attraverso una prova testimoniale, dalla quale “risulterà” che:< a.
Hanno reso la propria prestazione lavorativa in modo continuativo per il CNR 11 per 36 ore settimanali osservando un orario di lavoro etero-determinato anche al fine di assicurare la compresenza con i colleghi;
b. Erano sottoposto al rispetto dell'orario al pari dei colleghi assunti;
c. Non hanno sopportato alcun rischio d'impresa; d. Sono stati retribuiti mensilmente;
e. Hanno utilizzato strumenti e mezzi di lavoro di proprietà dell'ente resistente ed hanno svolto la prestazione in ambienti posti all'interno della sede dello stesso;
f. Avevano una propria stanza ed una propria postazione di lavoro;
g. Avevano un indirizzo di posta elettronica istituzionale;
h. Hanno svolto attività istituzionale;
i. Hanno partecipato a progetti extra contrattuali>
9.2-Rileva il collegio che la documentazione prodotta si limita a descrivere l'argomento della ricerca e la sua durata;
la prova testimoniale non è stata mai articolata, né mai richiesta.
9.3-In tale lacunoso quadro probatorio, non è possibile operare la pretesa riqualificazione dei rapporti, non essendo per nulla dimostrati, nel periodo in questione,
i consueti indici della sostanziale subordinazione (carattere continuativo ed esclusivo delle prestazioni;
impiego di mezzi ed attrezzature dell'istituto di ricerca;
natura fissa della retribuzione;
inserimento stabile del lavoratore nella organizzazione dello stesso istituto di ricerca;
assoggettamento del lavoratore al potere direttivo di tipo tecnico ed organizzativo nonché al potere disciplinare).
9.4- E, in difetto di subordinazione formale o anche solo sostanziale dei rapporti in questione, viene meno la stessa applicabilità della clausola 4 della direttiva, giacchè essa presuppone necessariamente la comparabilità delle mansioni dei lavoratori subordinati precari rispetto ai lavoratori subordinati stabili con il medesimo inquadramento ( nella specie di ricercatori).
9.5- E' appena il caso di aggiungere che, venendo meno l'applicabilità alla presente fattispecie della direttiva, non è accoglibile, in quanto manifestamente infondata, la preliminare richiesta formulata dagli appellanti di rinvio alla Corte di giustizia europea sulla questione pregiudiziale di interpretazione della clausola quattro in relazione alla seguente domanda: ”se la direttiva 1999/70/CE sia applicabile anche ai contratti diversi dal tempo determinato, ovvero borse di studio, co.co.co, assegni di ricerca
12 qualora le mansioni siano rimaste invariate dopo l'assunzione a tempo determinato e, successivamente, a tempo indeterminato>.
10. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata:
a) va dichiarato il diritto degli appellanti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti subordinati a tempo determinato a decorrere, per ciascuno, dalla data dei rispettivi contratti;
b) l'amministrazione va condannata a ricostruire la carriera dei lavoratori, con inclusione dell'anzianità di servizio pre-ruolo maturata con le decorrenze sopra indicate,
e a corrispondere le differenze tra il trattamento retributivo dovuto in dipendenza dell'anzianità loro spettante ( tenuto conto anche dei blocchi legali delle progressioni economiche introdotti ratione temporis dal legislatore) ed il trattamento effettivamente corrisposto - nei limiti della prescrizione quinquennale, considerato quale primo atto interruttivo del relativo termine, per la la lettera di messa in mora del Pt_1
21.9.2017 e,per il , la notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta il Pt_2
3.1.2022; oltre interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
11.Le spese del doppio grado giudizio, compensate per un terzo in ragione della
Parte reciproca parziale soccombenza , vengono per il resto poste a carico del e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi medi previsti nelle vigenti tariffe forensi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa, in relazione allo scaglione di valore indeterminabile fino a euro 26.000, con distrazione in favore dell'avv.ta Elena De Bacci, dichiaratasi antistataria.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
, con ricorso depositato il 29/07/2022, avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 826/2022, pubblicata in data 17/05/2022, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
13 a)dichiara il diritto degli appellanti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato a decorrere, per ciascuno, dalla data dei rispettivi contratti a termine;
b) condanna l'amministrazione appellata a ricostruire la carriera dei lavoratori, con inclusione dell'anzianita di servizio preruolo maturata con le decorrenze sopra indicate,
e a corrispondere in loro favore le conseguenti differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, considerato quale primo atto interruttivo del relativo termine per la la lettera di messa in mora del 21.9.2017 eper il , la notifica Pt_1 Pt_2
del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta il 3.1.2022, oltre interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994;
-rigetta nel resto l'appello;
-compensa le spese del doppio grado in ragione di un terzo;
condanna l'amministrazione appellata al pagamento dei restanti due terzi, liquidati per il primo grado in euro
3.554,00 e per il secondo grado in euro 4.100,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CAP, da distrarsi.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.1.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
14