CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel est.
2) dott. Roberto Bonanni _________________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente _____________ Consigliere
All'udienza del 16 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme dea trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2576/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 582/2024 emessa in data 9 aprile 2024 dal Tribunale- GL di
Tivoli e vertente tra
( C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Tenchini PEC
; Email_1 [...]
[...]
Controparte_1
–in persona del della ,
[...] CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall' Avv. Guido Eudizi giusta procura generale alle liti del 1 agosto 2024, a rogito Notaio di Roma, Rep. n. 93118 – PEC Per_1
; -APPELLATO - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 17 settembre 2024 Parte_2
ha impugnato la sentenza n. 582/2024 emessa dal Tribunale Gl di Tivoli
[...] il giorno 9 aprile 2024. Il Tribunale ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'accertamento della natura professionale della patologia (bronchite cronica bronchiectasica con componenti fibrose) denunciata dal lavoratore e delle conseguenti provvidente ritenendo maturata la prescrizione.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i motivi Parte_1 di cui si dirà appresso.
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc per il 16 settembre 2025 con termine per il deposito fino alla stessa data delle note scritte, è definita, preso atto del deposito delle note, all'esito della
Camera di Consiglio, dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, chiedeva l'accertamento della Parte_1 natura professionale della patologia “bronchite cronica bronchiectasica con componenti fibrose”, assumendo che fosse stata contratta in occasione e a causa della prestazione lavorativa svolta quale conduttore di camion (dal 1961 al 1996) per il trasporto di sacchetti di calce, gesso e cemento in polvere, ed anche come addetto al carico ed allo scarico manuale di detti contenitori, in ambienti saturi di polveri di calce e di silicio, e che, quantificata la percentuale di indennizzabilità nella misura del 25%, o in subordine del 16% o in ulteriore subordine del 6%, fosse condannato l' alla corresponsione delle prestazioni corrispondenti. CP_1
Nel contraddittorio con l' che eccepiva la prescrizione ex art. 112 del d.P.R. CP_1
1124/1965 (evidenziando il lungo lasso temporale trascorso dal pensionamento del ricorrente, avvenuto nel 1996, e la domanda di riconoscimento di malattia professionale intervenuta dopo 22 dalla cessazione di qualunque attività lavorativa) e contestava l'eziologia professionale, espletata ctu che accertava il nesso causale, il GL riteneva la prescrizione del diritto ancorando la decorrenza del termine alla data del referto radiografico del 06 novembre 1999, in cui si
Pag. 2 di 6 evidenziava una bronchite cronica enfisematosa, la stessa accertata circa dieci anni dopo in occasione dalla visita pneumologica del gennaio 2019.
Riteneva che tale momento individuasse il tempo della conoscibilità della sintomatologia e della sua verosimile eziologia professionale e che conseguentemente il diritto a beneficiare delle prestazioni erogate dall' CP_1 doveva ritenersi già prescritto alla data della denuncia di malattia professionale del 14 novembre 2018.
Avverso detta statuizione propone impugnazione . Parte_1
Assume l'appellante che la consapevolezza dell'origine professionale dell'affezione non potesse farsi risalire ad un momento anteriore a quello in cui il medico del patronato redigeva il certificato di malattia da corredare alla domanda di indennizzo in data 14 novembre 2018.
Per un verso, la patologia si sarebbe caratterizzata per una lenta progressione, potendo restare latente per molti anni, né il lavoratore sarebbe stato in possesso delle competenze medico-specialistiche per ipotizzare che l'affezione fosse attribuibile al lavoro da lui svolto in epoca antecedente alla suddetta data.
Ulteriormente errato sarebbe stato il riferimento effettuato dal Giudice al criterio della verosimiglianza (punto 19 della sentenza: «Deve quindi ricondursi alla data del 6.11.1999 la conoscibilità della sintomatologia e della sua verosimile eziologia professionale»), in quanto l'individuazione del termine iniziale della prescrizione avrebbe dovuto avvenire tenendo conto del momento in cui si fosse verificata la piena consapevolezza da parte del ricorrente non soltanto dell'esistenza della patologia come derivata eziologicamente dall'espletamento dell'attività lavorativa in termini di causa ed effetto ma anche soprattutto la convinzione del soggetto della forza lesiva, in termini di danno biologico, della malattia denunciata.
L'appello è infondato.
Pag. 3 di 6 Va premesso che alla stregua dell'intendimento della Suprema Corte ( ex multis
11957/2025) << ...ai fini della prova della conoscibilità dell'eziologia professionale, pur richiedendosi qualcosa in più della semplice manifestazione della patologia, occorre pur sempre restare in un ambito di oggettività scientifica, nel senso che la conoscibilità da un lato va intesa in senso diverso dalla conoscenza vera e propria, dall'altro postula la possibilità che un determinato elemento (l'origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, restando invece irrilevante, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività, il grado di conoscenze
e di cultura del soggetto interessato dalla malattia (Cass. n. 10539 del 2020;
Cass. n. 2486 del 2019; Cass. n. 19355 del 2007)”; in quella sede, come in questa in esame, “la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, si mostra consapevole dell'insegnamento di legittimità secondo cui la "manifestazione" della malattia è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto,
e che consente allo stesso di essere conosciuto;
si estrinseca, in sostanza, nell'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato e, cioè, la sua "conoscibilità"; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, quindi, deve distinguersi dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella specie, l'origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata conosciuta in sede giudiziaria od amministrativa
(cfr. Cass. n. 11790 del 2003; Cass. n. 8249 del 2011; Cass. n. 14281 del 2011;
Cass. n. 1661 del 2020”; ed ancora, “si è precisato che detta consapevolezza sia desumibile da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa ovvero la diagnosi medica contemporanea (Cass. n.
2285 del 2013); in ogni caso l'indagine compiuta dal giudice del merito per individuare la data in cui l'assicurato abbia raggiunto la consapevolezza della malattia professionale nella misura indennizzabile costituisce un
Pag. 4 di 6 apprezzamento di fatto riservato al predetto giudice e non è censurabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti in cui lo sia ogni accertamento di fatto innanzi a questa Corte (Cass. n. 22068 del 2013; Cass. n. 16573 del 2004; Cass.
n. 2631 del 1999)”>>.
Applicando tali criteri al caso in esame, si rileva che mentre la prova della conoscenza della patologia risale al 1999 e si ricava con certezza dal referto medico stilato in tale epoca, la prova della “conoscibilità” dell'eziologia professionale alla stregua delle conoscenze scientifiche del momento è successiva e si colloca esattamente in corrispondenza al DM del 21 luglio 2008 che prevedeva nell'apposita tabella delle malattie professionali dell'industria la broncopatia cronica ostruttiva al numero 66 in correlazione alla lettera f << Lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali>>, previsione in tabella del resto evidenziata con l'originario. Tale circostanza dimostra che ameno a quel tempo fosse dato acquisito nella letteratura scientifica il dato della morbilità dell'esposizione alle polveri di cemento e la sua capacità di determinare l'affezione in discussione, tanto da essere normativamente sancito (in apposito dm).
Senza dubbio dal 21 luglio 2008, epoca che segna il momento in cui entrambe le condizioni coesistono (conoscenza dell'affezione e conoscibilità della sua connessione all'attività espletata), deve farsi decorrere il termine prescrizione che era ampiamente decorso nel 2018 allorché era stata presentata la domanda amministrativa.
L'accertamento -definitivo - della condizione di esonero compiuta in primo grado, estende i suoi effetti in appello ed esclude la condanna come conseguenza della soccombenza.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
PQM
Pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 17 settembre 2024 nei confronti dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 582/2024 emessa il giorno 9 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Tivoli ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Esonera l'appellante dall'obbligo di rifusione delle spese del grado ex art.152 disp att cpc.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 16 settembre 2025
Il Presidente rel est.
(dott. Eliana Romeo)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel est.
2) dott. Roberto Bonanni _________________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente _____________ Consigliere
All'udienza del 16 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme dea trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2576/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 582/2024 emessa in data 9 aprile 2024 dal Tribunale- GL di
Tivoli e vertente tra
( C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Tenchini PEC
; Email_1 [...]
[...]
Controparte_1
–in persona del della ,
[...] CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall' Avv. Guido Eudizi giusta procura generale alle liti del 1 agosto 2024, a rogito Notaio di Roma, Rep. n. 93118 – PEC Per_1
; -APPELLATO - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 17 settembre 2024 Parte_2
ha impugnato la sentenza n. 582/2024 emessa dal Tribunale Gl di Tivoli
[...] il giorno 9 aprile 2024. Il Tribunale ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'accertamento della natura professionale della patologia (bronchite cronica bronchiectasica con componenti fibrose) denunciata dal lavoratore e delle conseguenti provvidente ritenendo maturata la prescrizione.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i motivi Parte_1 di cui si dirà appresso.
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc per il 16 settembre 2025 con termine per il deposito fino alla stessa data delle note scritte, è definita, preso atto del deposito delle note, all'esito della
Camera di Consiglio, dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, chiedeva l'accertamento della Parte_1 natura professionale della patologia “bronchite cronica bronchiectasica con componenti fibrose”, assumendo che fosse stata contratta in occasione e a causa della prestazione lavorativa svolta quale conduttore di camion (dal 1961 al 1996) per il trasporto di sacchetti di calce, gesso e cemento in polvere, ed anche come addetto al carico ed allo scarico manuale di detti contenitori, in ambienti saturi di polveri di calce e di silicio, e che, quantificata la percentuale di indennizzabilità nella misura del 25%, o in subordine del 16% o in ulteriore subordine del 6%, fosse condannato l' alla corresponsione delle prestazioni corrispondenti. CP_1
Nel contraddittorio con l' che eccepiva la prescrizione ex art. 112 del d.P.R. CP_1
1124/1965 (evidenziando il lungo lasso temporale trascorso dal pensionamento del ricorrente, avvenuto nel 1996, e la domanda di riconoscimento di malattia professionale intervenuta dopo 22 dalla cessazione di qualunque attività lavorativa) e contestava l'eziologia professionale, espletata ctu che accertava il nesso causale, il GL riteneva la prescrizione del diritto ancorando la decorrenza del termine alla data del referto radiografico del 06 novembre 1999, in cui si
Pag. 2 di 6 evidenziava una bronchite cronica enfisematosa, la stessa accertata circa dieci anni dopo in occasione dalla visita pneumologica del gennaio 2019.
Riteneva che tale momento individuasse il tempo della conoscibilità della sintomatologia e della sua verosimile eziologia professionale e che conseguentemente il diritto a beneficiare delle prestazioni erogate dall' CP_1 doveva ritenersi già prescritto alla data della denuncia di malattia professionale del 14 novembre 2018.
Avverso detta statuizione propone impugnazione . Parte_1
Assume l'appellante che la consapevolezza dell'origine professionale dell'affezione non potesse farsi risalire ad un momento anteriore a quello in cui il medico del patronato redigeva il certificato di malattia da corredare alla domanda di indennizzo in data 14 novembre 2018.
Per un verso, la patologia si sarebbe caratterizzata per una lenta progressione, potendo restare latente per molti anni, né il lavoratore sarebbe stato in possesso delle competenze medico-specialistiche per ipotizzare che l'affezione fosse attribuibile al lavoro da lui svolto in epoca antecedente alla suddetta data.
Ulteriormente errato sarebbe stato il riferimento effettuato dal Giudice al criterio della verosimiglianza (punto 19 della sentenza: «Deve quindi ricondursi alla data del 6.11.1999 la conoscibilità della sintomatologia e della sua verosimile eziologia professionale»), in quanto l'individuazione del termine iniziale della prescrizione avrebbe dovuto avvenire tenendo conto del momento in cui si fosse verificata la piena consapevolezza da parte del ricorrente non soltanto dell'esistenza della patologia come derivata eziologicamente dall'espletamento dell'attività lavorativa in termini di causa ed effetto ma anche soprattutto la convinzione del soggetto della forza lesiva, in termini di danno biologico, della malattia denunciata.
L'appello è infondato.
Pag. 3 di 6 Va premesso che alla stregua dell'intendimento della Suprema Corte ( ex multis
11957/2025) << ...ai fini della prova della conoscibilità dell'eziologia professionale, pur richiedendosi qualcosa in più della semplice manifestazione della patologia, occorre pur sempre restare in un ambito di oggettività scientifica, nel senso che la conoscibilità da un lato va intesa in senso diverso dalla conoscenza vera e propria, dall'altro postula la possibilità che un determinato elemento (l'origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, restando invece irrilevante, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività, il grado di conoscenze
e di cultura del soggetto interessato dalla malattia (Cass. n. 10539 del 2020;
Cass. n. 2486 del 2019; Cass. n. 19355 del 2007)”; in quella sede, come in questa in esame, “la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, si mostra consapevole dell'insegnamento di legittimità secondo cui la "manifestazione" della malattia è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto,
e che consente allo stesso di essere conosciuto;
si estrinseca, in sostanza, nell'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato e, cioè, la sua "conoscibilità"; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, quindi, deve distinguersi dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella specie, l'origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata conosciuta in sede giudiziaria od amministrativa
(cfr. Cass. n. 11790 del 2003; Cass. n. 8249 del 2011; Cass. n. 14281 del 2011;
Cass. n. 1661 del 2020”; ed ancora, “si è precisato che detta consapevolezza sia desumibile da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa ovvero la diagnosi medica contemporanea (Cass. n.
2285 del 2013); in ogni caso l'indagine compiuta dal giudice del merito per individuare la data in cui l'assicurato abbia raggiunto la consapevolezza della malattia professionale nella misura indennizzabile costituisce un
Pag. 4 di 6 apprezzamento di fatto riservato al predetto giudice e non è censurabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti in cui lo sia ogni accertamento di fatto innanzi a questa Corte (Cass. n. 22068 del 2013; Cass. n. 16573 del 2004; Cass.
n. 2631 del 1999)”>>.
Applicando tali criteri al caso in esame, si rileva che mentre la prova della conoscenza della patologia risale al 1999 e si ricava con certezza dal referto medico stilato in tale epoca, la prova della “conoscibilità” dell'eziologia professionale alla stregua delle conoscenze scientifiche del momento è successiva e si colloca esattamente in corrispondenza al DM del 21 luglio 2008 che prevedeva nell'apposita tabella delle malattie professionali dell'industria la broncopatia cronica ostruttiva al numero 66 in correlazione alla lettera f << Lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali>>, previsione in tabella del resto evidenziata con l'originario. Tale circostanza dimostra che ameno a quel tempo fosse dato acquisito nella letteratura scientifica il dato della morbilità dell'esposizione alle polveri di cemento e la sua capacità di determinare l'affezione in discussione, tanto da essere normativamente sancito (in apposito dm).
Senza dubbio dal 21 luglio 2008, epoca che segna il momento in cui entrambe le condizioni coesistono (conoscenza dell'affezione e conoscibilità della sua connessione all'attività espletata), deve farsi decorrere il termine prescrizione che era ampiamente decorso nel 2018 allorché era stata presentata la domanda amministrativa.
L'accertamento -definitivo - della condizione di esonero compiuta in primo grado, estende i suoi effetti in appello ed esclude la condanna come conseguenza della soccombenza.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
PQM
Pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 17 settembre 2024 nei confronti dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 582/2024 emessa il giorno 9 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Tivoli ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Esonera l'appellante dall'obbligo di rifusione delle spese del grado ex art.152 disp att cpc.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 16 settembre 2025
Il Presidente rel est.
(dott. Eliana Romeo)
Pag. 6 di 6