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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 08.07.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4923/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
R.g, 968/2023 avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Controparte_1 sul minore (C.F.: ), nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._1 rappresenti e difesi dall'Avv. Gennaro Crispo ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Barone Carmine ed CP_2 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.07.2024, le parti ricorrenti, nella qualità, premesso che a seguito di visita di revisione del 27.10.2022 al minore è stata revocata l'indennità di frequenza, Persona_1 hanno contestato l'elaborato peritale depositato dal ctu, nel giudizio di a.t.p. nr. Persona_2
968/2023 R.g, per il mancato riconoscimento dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo art 3 comma 3 L.104/1992.
Hanno chiesto, previa rinnovazione delle operazioni peritali, l'accertamento dei requisiti sanitari con CP_ decorrenza dalla data della visita di revisione del 27.10.2022, e condanna dell' al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa con attribuzione.
Pag. 1 di 5 CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, letti gli atti e la perizia depositata nel giudizio a.t.p., ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce della perizia depositata nel giudizio a.t.p. e delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 31.05.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 27.06.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 22.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Attesa la specificità dei motivi di contestazione, il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto sostenuto CP_ dall'
La domanda è infondata.
A titolo di premessa, si osserva: l'indennità di frequenza è una misura assistenziale prevista dalla
L.289/1990 ed erogata in favore dei minori di 18 anni ai quali viene riconosciuta la difficoltà persistente nello svolgere compiti e funzioni propri della minore età; l'handicap con connotazione di gravità
Pag. 2 di 5 presuppone, invece, menomazioni ,singole o plurime, che riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento di assistenza permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In entrambi in casi non vi sono, tuttavia, meccanismi di automaticità tra il quadro patologico accertato e il riconoscimento delle prestazioni.
Come noto, non sussiste alcun automatismo tra la sussistenza di uno stato patologico e il riconoscimento delle provvidenze, dovendosi effettuare una verifica in concreto.
Ciò premesso, parte ricorrente ha contestato nel proprio ricorso la CTU della fase ATP ritenendo non condivisibile il giudizio del Dr. Nello specifico, richiamata genericamente la Persona_2
“cospicua certificazione sanitaria rilasciata da specialisti in neuropsichiatria infantile” evidenzia che il Consulente non avrebbe adeguatamente considerato “le problematiche emerse in occasione della visita e confermate dagli specialisti della Equipe DSA, sono tali da porre, ancora oggi, il minore in una condizione di svantaggio rispetto ai coetanei” e che il periziando presenti “oggettive e persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della sua età altrimenti non sarebbe stato giustificato prescrivere logopedia e l'insegnamento individualizzato” ( cfr. Ricorso introduttivo).
Essendo queste le censure mosse dalla ricorrente, si impone quindi una lettura ed analisi dell'elaborato depositato dal Consulente.
Ebbene, tali contestazioni non possono a giudizio del presente Magistrato trovare accoglimento.
Diversamente da quanto prospettato dagli istanti, il Dr. ha valutato adeguatamente la Per_2 condizioni del piccolo , attraverso un esame clinico ampio, nonché successivo alla Persona_1 documentazione medica versata in atti “Nello specifico la documentazione in atti evidenzia un profilo di funzionamento cognitivo perfettamente nella norma con difficoltà nella lettura e lieve discalculia. In corso di accesso peritale il piccolo seppure apparentemente timido, è stato sin da subito collaborativo instaurando una buona compliance.
Perfettamente orientato nel tempo e nello spazio con esame obiettivo clinico normale per età, ha mostrato sufficienti capacità di linguaggio ed un atteggiamento adeguato alla sua età in linea a quanto certificato dallo specialista NPI che sottoponeva assieme allo psicologo a valutazione clinico-cognitiva il piccolo in data 13.10.2023” (cfr. Elaborato Peritale, pag.9).
Di tal guisa, appare condivisibile e coerente il giudizio medico-legale reso, secondo cui -pur essendo stato accertato un disturbo- lo stesso non assume una gravità tale da compromettere in modo significativo il normale sviluppo delle attività cognitive e relazionali del minore, né da configurare difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età.
Quanto alla CTP, allegata al ricorso introduttivo, a firma del Dottor dall'analisi Persona_3 dell'elaborato non si rinvengono invero vizi e/o contraddizioni imputabili all'operato del Dr. Per_2 sostanziandosi il difforme giudizio in una mera divergenza di valutazioni.
Sicché, tornando al merito del giudizio, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal ctu nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione, che si risolvono in un mero dissenso diagnostico.
Pag. 3 di 5 Nel caso di specie, dunque, le censure mosse alla perizia da parte opponente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
Invero, «Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice» (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del CTU, vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Inoltre, quasi due anni dall'accesso peritale del 18.09.2023, gli istanti non ha depositato certificazione medica successiva attestante un aggravamento.
Orbene, essendo queste le risultanze complessiva, lo Scrivente Magistrato ritiene di far propria la perizia del Dottor essendo scevra da errori, omissioni e/o contraddizioni. Per_2
L'opposizione va, dunque, rigettata non sussistendo in capo al minore il requisito Persona_1 sanitario per l'indennità di frequenza e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo art 3 comma 3 L.104/1992.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza medico-legale, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1)rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo al minore il requisito Persona_1 sanitario per l'indennità di frequenza e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo art. 3 Co 3 L. 104/92;
Pag. 4 di 5 2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 08.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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