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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di AS CE, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1551/2024 introdotto con ricorso depositato in data 11.11.2024 da
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]in Frazione Venerosse di Rosara (AP), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Gabriella Mercuri del Foro di AS CE
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]in Fraz. Rosara n.123, rappresentata e difesa dall'Avv.
AN HO e dall'Avv. Francesca Romana Viccei
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.11.2024 esprimeva parere favorevole;
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente di pronunciare sentenza non definitiva di separazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 il sig. sulla premessa che: Parte_1
- in data 20.08.2006 ha contratto matrimonio concordatario con la SI.ra , CP_1
nata il [...] a [...], residente in [...], Fraz. Venerosse di Rosara
(CF: , attualmente domiciliata nella stessa città in Via delle C.F._3
Convertite n.5;
- il matrimonio è stato celebrato in Lizzano (TA) e registrato presso l'Ufficio di Stato
Civile del predetto Comune al n. 28, P.1, Serie A dell'anno 2006;
- dall'unione coniugale sono nate due figlie: e , ambedue nate a Taranto Per_1 Per_2
il 20.01.2011;
- il regime patrimoniale della famiglia è di comunione dei beni;
- il ricorrente è ispettore della Polizia di Stato, presta servizio presso la Questura di
AS CE e percepisce uno stipendio di circa E. 2.000,00 mensili;
- la SI.ra è insegnante ed è stata assunta, a tempo determinato, presso l'ISC CP_1
AS Centro D'Azeglio e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.500,00 mensili;
- la casa coniugale è di comune proprietà dei coniugi, così come le autovetture sono cointestate ad entrambi;
- la vita familiare si è svolta regolarmente sino agli eventi sismici del 2016, allorché le condizioni di salute della SI.ra si sono manifestate in tutta la loro gravità, CP_1 peggiorando durante il periodo del Covid. Infatti, la stessa è risultata affetta da disturbo di personalità istrionica-disturbo bipolare 2 ed è attualmente in cura presso il centro di salute mentale di AS CE;
- il ricorrente ha cercato di contenere la situazione familiare e reggere il matrimonio che però dai predetti eventi si è rivelato fonte di delusione e disagio nonché profonda sofferenza e preoccupazione. Non solo, ma gli atteggiamenti violenti e prevaricatori della moglie, soprattutto nei confronti delle figlie, hanno alimentato sentimenti di sfiducia e diffidenza che hanno fatto venir meno ogni possibilità di sanare le conflittualità insorte tra i coniugi sia per quanto riguarda i rapporti personali che per l'educazione e il benessere delle figlie minori;
- le patologie di cui soffre la SI.ra l'hanno resa protagonista di episodi di CP_1
violenza verbale e fisica nei confronti del marito e delle figlie, nonché di scoppi d'ira incontrollati scatenati anche da motivi banali, tanto che tra il mese di febbraio del 2022 e quello di giugno del 2023 il ricorrente ha dovuto chiedere per ben 4 volte l'intervento del 118 non essendo in grado di contenere le crisi della moglie;
- ovviamente la situazione si è ripercossa sul benessere psicofisico delle minori, tanto che su segnalazione della dirigente scolastica, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di AS CE ha aperto un fascicolo nei confronti della SI.ra CP_1
che risulta indagata per maltrattamenti in famiglia, contestualmente inviando gli atti di indagine al PM presso il Tribunale dei minori di Ancona;
- nel conseguente procedimento, distinto con il n.389 dell'anno 2024 è stato emesso
Decreto, ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., con il quale è stata disposta: “la sospensione di ambedue i genitori dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori, con contestuale nomina di un tutore nella persona dell'Avv. Catia Marinelli;
l'allontanamento della SI.ra dall'abitazione familiare con divieto di avere CP_1
contatti di qualsiasi genere con le figlie;
l'affido delle minori al Servizio sociale del
Comune di AS CE per la predisposizione di ogni intervento utile a favore delle minori e, particolare, un servizio di educativa domiciliare per un monte di ore significativo”. Sempre con lo stesso Decreto il Tribunale ha incaricato il Consultorio familiare territorialmente competente di predisporre un percorso di sostegno psicologico per le minori ed un altro per il sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori;
- in data 03.04.2024 il Tribunale dei Minori ha disposto la conferma del provvedimento soprarichiamato;
- successivamente, con ordinanza resa ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c. in data
20.08.2024, il medesimo Tribunale ha disposto la prosecuzione degli interventi di protezione e di quelli di cui al suindicato provvedimento del 20.03.2024, fissando l'udienza del 24.10.2024 per l'audizione dei Servizi incaricati e la successiva udienza del 14.11.2024 per la comparizione delle parti;
- in data 16.10 2024 il SI. si è costituito nel predetto giudizio contestando Parte_1
la sussistenza degli elementi necessari a dichiarare la sospensione della sua capacità genitoriale pur dichiarandosi disponibile a continuare il percorso indicatogli dal
Tribunale;
- lo stesso, infatti, dopo l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, ha dimostrato buone capacità di gestione materiale delle figlie ed organizzazione dei reciproci impegni, cambiando i propri orari di lavoro per star loro più vicino e prendersi cura della loro crescita ed educazione, cercando di ricreare nell'interesse delle figlie un ambiente familiare sereno e accogliente. Tant'è che all'udienza del
24.10.2024 è stato evidenziato un miglioramento delle condizioni delle minori.
- le stesse frequentano con profitto la terza media presso l'Istituto Massimo
D'Azeglio. Il prossimo anno vorrebbe iniziare il liceo psicopedagogico, Per_1
mentre non è ancora incerta sul proprio percorso scolastico. Le due sorelle, Per_2
pur avendo caratteri diversi, sono profondamente legate ed hanno poche amicizie esterne. Per tale motivo il padre ha cercato di spingerle a frequentare uno sport di gruppo o altre attività ludiche che consenta loro maggiore possibilità di Contr socializzazione. entre ha deciso di iscriversi ad un corso di pattinaggio Per_1
non ha ancora dimostrato alcun interesse a frequentare l'attività sportiva, Per_2
preferendo la lettura e lo studio nel tempo libero;
- il padre è sempre presente e le accompagna a fare shopping e/o organizza per le figlie camminate e gite all'aria aperta;
- il ricorrente ha sempre osservato, con impegno, rinunciando ad ogni personale esigenza, il percorso indicato dal Tribunale dei minori dimostrandosi collaborativo e propositivo e sarebbe disponibile sia a continuare il predetto percorso, sia a farsi aiutare, se del caso, dalle assistenti sociali;
- vani sono stati i tentativi per pervenire ad una separazione consensuale concordando con la madre la condizioni della stessa, soprattutto per il precario e grave stato di salute mentale della coniuge;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare sentenza non definitiva di separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 15.11.2024, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza dell'08.05.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 07.04.2025 si costituiva in giudizio la resistente aderendo alla CP_1
richiesta di pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
All'udienza dell'08.05.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) conferma, allo stato, le statuizioni adottate dal Tribunale per i Minorenni, ad eccezione della sospensione della responsabilità genitoriale del sig. che Parte_1
viene pertanto revocata;
3) affida in via super-esclusiva le minori al padre e conferma il collocamento delle stesse presso di lui;
4) pone a carico della sig.ra il 30% CP_1
delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie;
5) dispone che l'Assegno
Unico Universale sia riscosso integralmente dal padre;
6) dispone il divieto di avvicinamento della sig.ra nei confronti delle figlie per mesi sei, ad eccezione CP_1
dell'esame di terza media della figlia a cui la madre potrà presenziare;
onera Per_1
la difesa della di chiedere la revoca del provvedimento al momento del deposito CP_1
della relazione da parte del Consultorio AST;
7) dispone che il Consultorio AST di
AS CE trasmetta la relazione entro il 30/9/2025; 8) conferma per il resto i provvedimenti già adottati dal Tribunale per i minori relativamente agi incontri protetti - come già disposto in precedenza - e i propri provvedimenti del 23.01.2025, come modificati in data 07.02.2025, ad eccezione del punto n. 1)”; disponeva la revoca dell'avv. Marinelli come tutore e contestualmente, per ragioni di opportunità, nominava la stessa come Curatore Speciale delle minori;
di conseguenza, revocava l'avv. Agostini come Curatore Speciale;
da ultimo, rinviava l'udienza al 05.06.2025 per l'audizione delle minori e Per_2 Persona_3
A tale udienza il Giudice, dopo aver sentito le minori, revocava la richiesta di individuazione di una famiglia in vista di un collocamento etero-familiare, in quanto, all'esito dell'audizione delle minori, era emerso come fosse opportuno che rimanessero presso il padre ad AS CE;
disponeva che, tramite la Cancelleria, venisse sollecitato il Tribunale per i Minorenni all'invio degli atti relativi al procedimento delle due minori e richiedeva al Consultorio AST uno specifico parere Per_1 Persona_4
in merito alla possibilità per di incontrare la madre al di fuori degli incontri Per_1
protetti e rinviava la causa per la valutazione della relazione del Consultorio AST.
In data 21.10.2025 il Giudice, viste le positive relazioni in atti, revocava il divieto di avvicinamento con scadenza in data 08.11.2025; disponeva che la sig.ra potesse CP_1
vedere liberamente la figlia la domenica, a settimane alterne e, precisamente, Per_1
nella settimana in cui la minore non incontra la madre presso il Servizio sociale, per tre ore da determinarsi in base agli impegni di entrambe e previo accordo con il padre;
disponeva che fossero monitorati gli incontri protetti della minore con la madre;
Per_1
si riservava di decidere sulla richiesta di parte ricorrente di porre a carico della madre un contributo per il mantenimento delle figlie, all'esito del deposito, da parte della difesa del di apposita istanza per la modifica dei provvedimenti temporanei Parte_1
e urgenti e disponeva la discussione orale sulla sentenza non definitiva di separazione.
Le parti, in merito, chiedevano congiuntamente l'emissione della sentenza parziale sullo status, senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di separazione senza assegnazioni dei termini ex art. 473bis. 28 c.p.c. avendo le parti rassegnato, sul punto, conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che la domanda dei coniugi relativa alla pronuncia non definitiva di separazione giudiziale merita accoglimento accolta vista la mancanza, tra gli stessi, di ogni forma di coabitazione e comunione materiale e/o morale e l'impossibilità di qualsiasi forma di riconciliazione.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione. La regolamentazione delle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di AS CE, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1551/2024 come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lizzano (TA) in quanto l'atto
è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 28, P.1, Serie A dell'anno 2006;
3) dispone come da separata ordinanza per la rimessione della presente causa dinanzi al Giudice relatore per la prosecuzione del presente giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso ad AS CE nella camera di consiglio del 4/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa AN Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di AS CE, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1551/2024 introdotto con ricorso depositato in data 11.11.2024 da
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]in Frazione Venerosse di Rosara (AP), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Gabriella Mercuri del Foro di AS CE
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]in Fraz. Rosara n.123, rappresentata e difesa dall'Avv.
AN HO e dall'Avv. Francesca Romana Viccei
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.11.2024 esprimeva parere favorevole;
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente di pronunciare sentenza non definitiva di separazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 il sig. sulla premessa che: Parte_1
- in data 20.08.2006 ha contratto matrimonio concordatario con la SI.ra , CP_1
nata il [...] a [...], residente in [...], Fraz. Venerosse di Rosara
(CF: , attualmente domiciliata nella stessa città in Via delle C.F._3
Convertite n.5;
- il matrimonio è stato celebrato in Lizzano (TA) e registrato presso l'Ufficio di Stato
Civile del predetto Comune al n. 28, P.1, Serie A dell'anno 2006;
- dall'unione coniugale sono nate due figlie: e , ambedue nate a Taranto Per_1 Per_2
il 20.01.2011;
- il regime patrimoniale della famiglia è di comunione dei beni;
- il ricorrente è ispettore della Polizia di Stato, presta servizio presso la Questura di
AS CE e percepisce uno stipendio di circa E. 2.000,00 mensili;
- la SI.ra è insegnante ed è stata assunta, a tempo determinato, presso l'ISC CP_1
AS Centro D'Azeglio e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.500,00 mensili;
- la casa coniugale è di comune proprietà dei coniugi, così come le autovetture sono cointestate ad entrambi;
- la vita familiare si è svolta regolarmente sino agli eventi sismici del 2016, allorché le condizioni di salute della SI.ra si sono manifestate in tutta la loro gravità, CP_1 peggiorando durante il periodo del Covid. Infatti, la stessa è risultata affetta da disturbo di personalità istrionica-disturbo bipolare 2 ed è attualmente in cura presso il centro di salute mentale di AS CE;
- il ricorrente ha cercato di contenere la situazione familiare e reggere il matrimonio che però dai predetti eventi si è rivelato fonte di delusione e disagio nonché profonda sofferenza e preoccupazione. Non solo, ma gli atteggiamenti violenti e prevaricatori della moglie, soprattutto nei confronti delle figlie, hanno alimentato sentimenti di sfiducia e diffidenza che hanno fatto venir meno ogni possibilità di sanare le conflittualità insorte tra i coniugi sia per quanto riguarda i rapporti personali che per l'educazione e il benessere delle figlie minori;
- le patologie di cui soffre la SI.ra l'hanno resa protagonista di episodi di CP_1
violenza verbale e fisica nei confronti del marito e delle figlie, nonché di scoppi d'ira incontrollati scatenati anche da motivi banali, tanto che tra il mese di febbraio del 2022 e quello di giugno del 2023 il ricorrente ha dovuto chiedere per ben 4 volte l'intervento del 118 non essendo in grado di contenere le crisi della moglie;
- ovviamente la situazione si è ripercossa sul benessere psicofisico delle minori, tanto che su segnalazione della dirigente scolastica, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di AS CE ha aperto un fascicolo nei confronti della SI.ra CP_1
che risulta indagata per maltrattamenti in famiglia, contestualmente inviando gli atti di indagine al PM presso il Tribunale dei minori di Ancona;
- nel conseguente procedimento, distinto con il n.389 dell'anno 2024 è stato emesso
Decreto, ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., con il quale è stata disposta: “la sospensione di ambedue i genitori dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori, con contestuale nomina di un tutore nella persona dell'Avv. Catia Marinelli;
l'allontanamento della SI.ra dall'abitazione familiare con divieto di avere CP_1
contatti di qualsiasi genere con le figlie;
l'affido delle minori al Servizio sociale del
Comune di AS CE per la predisposizione di ogni intervento utile a favore delle minori e, particolare, un servizio di educativa domiciliare per un monte di ore significativo”. Sempre con lo stesso Decreto il Tribunale ha incaricato il Consultorio familiare territorialmente competente di predisporre un percorso di sostegno psicologico per le minori ed un altro per il sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori;
- in data 03.04.2024 il Tribunale dei Minori ha disposto la conferma del provvedimento soprarichiamato;
- successivamente, con ordinanza resa ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c. in data
20.08.2024, il medesimo Tribunale ha disposto la prosecuzione degli interventi di protezione e di quelli di cui al suindicato provvedimento del 20.03.2024, fissando l'udienza del 24.10.2024 per l'audizione dei Servizi incaricati e la successiva udienza del 14.11.2024 per la comparizione delle parti;
- in data 16.10 2024 il SI. si è costituito nel predetto giudizio contestando Parte_1
la sussistenza degli elementi necessari a dichiarare la sospensione della sua capacità genitoriale pur dichiarandosi disponibile a continuare il percorso indicatogli dal
Tribunale;
- lo stesso, infatti, dopo l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, ha dimostrato buone capacità di gestione materiale delle figlie ed organizzazione dei reciproci impegni, cambiando i propri orari di lavoro per star loro più vicino e prendersi cura della loro crescita ed educazione, cercando di ricreare nell'interesse delle figlie un ambiente familiare sereno e accogliente. Tant'è che all'udienza del
24.10.2024 è stato evidenziato un miglioramento delle condizioni delle minori.
- le stesse frequentano con profitto la terza media presso l'Istituto Massimo
D'Azeglio. Il prossimo anno vorrebbe iniziare il liceo psicopedagogico, Per_1
mentre non è ancora incerta sul proprio percorso scolastico. Le due sorelle, Per_2
pur avendo caratteri diversi, sono profondamente legate ed hanno poche amicizie esterne. Per tale motivo il padre ha cercato di spingerle a frequentare uno sport di gruppo o altre attività ludiche che consenta loro maggiore possibilità di Contr socializzazione. entre ha deciso di iscriversi ad un corso di pattinaggio Per_1
non ha ancora dimostrato alcun interesse a frequentare l'attività sportiva, Per_2
preferendo la lettura e lo studio nel tempo libero;
- il padre è sempre presente e le accompagna a fare shopping e/o organizza per le figlie camminate e gite all'aria aperta;
- il ricorrente ha sempre osservato, con impegno, rinunciando ad ogni personale esigenza, il percorso indicato dal Tribunale dei minori dimostrandosi collaborativo e propositivo e sarebbe disponibile sia a continuare il predetto percorso, sia a farsi aiutare, se del caso, dalle assistenti sociali;
- vani sono stati i tentativi per pervenire ad una separazione consensuale concordando con la madre la condizioni della stessa, soprattutto per il precario e grave stato di salute mentale della coniuge;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare sentenza non definitiva di separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 15.11.2024, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza dell'08.05.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 07.04.2025 si costituiva in giudizio la resistente aderendo alla CP_1
richiesta di pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
All'udienza dell'08.05.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) conferma, allo stato, le statuizioni adottate dal Tribunale per i Minorenni, ad eccezione della sospensione della responsabilità genitoriale del sig. che Parte_1
viene pertanto revocata;
3) affida in via super-esclusiva le minori al padre e conferma il collocamento delle stesse presso di lui;
4) pone a carico della sig.ra il 30% CP_1
delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie;
5) dispone che l'Assegno
Unico Universale sia riscosso integralmente dal padre;
6) dispone il divieto di avvicinamento della sig.ra nei confronti delle figlie per mesi sei, ad eccezione CP_1
dell'esame di terza media della figlia a cui la madre potrà presenziare;
onera Per_1
la difesa della di chiedere la revoca del provvedimento al momento del deposito CP_1
della relazione da parte del Consultorio AST;
7) dispone che il Consultorio AST di
AS CE trasmetta la relazione entro il 30/9/2025; 8) conferma per il resto i provvedimenti già adottati dal Tribunale per i minori relativamente agi incontri protetti - come già disposto in precedenza - e i propri provvedimenti del 23.01.2025, come modificati in data 07.02.2025, ad eccezione del punto n. 1)”; disponeva la revoca dell'avv. Marinelli come tutore e contestualmente, per ragioni di opportunità, nominava la stessa come Curatore Speciale delle minori;
di conseguenza, revocava l'avv. Agostini come Curatore Speciale;
da ultimo, rinviava l'udienza al 05.06.2025 per l'audizione delle minori e Per_2 Persona_3
A tale udienza il Giudice, dopo aver sentito le minori, revocava la richiesta di individuazione di una famiglia in vista di un collocamento etero-familiare, in quanto, all'esito dell'audizione delle minori, era emerso come fosse opportuno che rimanessero presso il padre ad AS CE;
disponeva che, tramite la Cancelleria, venisse sollecitato il Tribunale per i Minorenni all'invio degli atti relativi al procedimento delle due minori e richiedeva al Consultorio AST uno specifico parere Per_1 Persona_4
in merito alla possibilità per di incontrare la madre al di fuori degli incontri Per_1
protetti e rinviava la causa per la valutazione della relazione del Consultorio AST.
In data 21.10.2025 il Giudice, viste le positive relazioni in atti, revocava il divieto di avvicinamento con scadenza in data 08.11.2025; disponeva che la sig.ra potesse CP_1
vedere liberamente la figlia la domenica, a settimane alterne e, precisamente, Per_1
nella settimana in cui la minore non incontra la madre presso il Servizio sociale, per tre ore da determinarsi in base agli impegni di entrambe e previo accordo con il padre;
disponeva che fossero monitorati gli incontri protetti della minore con la madre;
Per_1
si riservava di decidere sulla richiesta di parte ricorrente di porre a carico della madre un contributo per il mantenimento delle figlie, all'esito del deposito, da parte della difesa del di apposita istanza per la modifica dei provvedimenti temporanei Parte_1
e urgenti e disponeva la discussione orale sulla sentenza non definitiva di separazione.
Le parti, in merito, chiedevano congiuntamente l'emissione della sentenza parziale sullo status, senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di separazione senza assegnazioni dei termini ex art. 473bis. 28 c.p.c. avendo le parti rassegnato, sul punto, conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che la domanda dei coniugi relativa alla pronuncia non definitiva di separazione giudiziale merita accoglimento accolta vista la mancanza, tra gli stessi, di ogni forma di coabitazione e comunione materiale e/o morale e l'impossibilità di qualsiasi forma di riconciliazione.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione. La regolamentazione delle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di AS CE, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1551/2024 come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lizzano (TA) in quanto l'atto
è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 28, P.1, Serie A dell'anno 2006;
3) dispone come da separata ordinanza per la rimessione della presente causa dinanzi al Giudice relatore per la prosecuzione del presente giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso ad AS CE nella camera di consiglio del 4/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa AN Panichi