Articolo 3 della Legge 27 gennaio 1962, n. 7
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 febbraio 1962
Art. 3.
Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente versate dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti e agli altri Istituti finanziari a decorrere dal 1 gennaio 1961, fino al 31 dicembre 1980.
Per il periodo 1 gennaio 1961-31 dicembre 1980, saranno altresi' versate dallo Stato le somme dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per il pareggio del disavanzo economico del bilancio 1960, non coperto dagli interventi statali previsti dalla presente legge relativi allo stesso esercizio.
Il Comune rimborsera' allo Stato con gli interessi del 2,80 per cento la meta' delle somme pagate per il decennio 1961-1970 e le somme pagate per il decennio 1971-1980 in trenta annualita' posticipate a cominciare dal 1981, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Le quote di ammortamento a carico dei comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarie dal Comune medesimo ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 237 , saranno annualmente anticipate dallo Stato a decorrere dal 1 gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1980.
Il Comune rimbosera' allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 2,80 per cento in 30 annualita' uguali, posticipate a decorrere dal 1980.
Restano ferme le condizioni, le garanzie e le modalita' dei mutui concessi.
Entrata in vigore il 22 febbraio 1962
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