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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2081 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...], C.F. ), Parte_2 C.F._2
(nato a [...] il [...], C.F. ), Parte_3 C.F._3
(nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_4 C.F._4 patrocinio dell'avv. CARFAGNA ROBERTO, con domicilio eletto in Padova alla piazza De Gasperi n.45/A, presso il difensore avv. CARFAGNA ROBERTO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. RODOLFI MARCO, con domicilio eletto in
MILANO alla via Largo Augusto n.3, presso il difensore avv. RODOLFI MARCO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies e ss c.p.c. , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
hanno proposto azione nei confronti dell' esponendo Parte_4 Controparte_2 che: i ricorrenti agiscono in giudizio nella qualità di congiunti di;
quest'ultimo è stato ricoverato il Persona_1
20.10.2020 nel Presidio Ospedaliero di Gallarate manifestando all'ingresso malessere con cefalea e disturbo dell'equilibrio; in data 22.10.2022 è stato condotto al Pronto Soccorso con riscontro alla TC encefalo di emorragia NDB destra;
la sera stessa il paziente ha presentato un peggioramento clinico;
ha eseguito una nuova TC encefalo che ha evidenziato un peggioramento dell'emorragia intraparenchimale;
in data 22.10.2020
è stato trasferito presso l'Ospedale di Varese per le cure del caso dove è deceduto in data Persona_1
27.10.2020; i sanitari che hanno trattato il paziente hanno tenuto una condotta negligente per non aver contemplato un corretto e tempestivo trasferimento del OC presso la sede Specializzata di Varese;
tali sono gli esiti dell'Atp esperito ante causam;
tuttavia le conclusioni dei Consulenti rese in sede di Atp sono contraddittorie nella parte in cui hanno concluso ravvisando che le negligenze dei sanitari hanno integrato i caratteri di una perdita di chances di sopravvivenza da collocarsi un una entità orientativamente media.
- 1 - Hanno concluso chiedendo di accertare che il ritardo diagnostico derivante dalla condotta negligente e imprudente dei sanitari dell'Azienda convenuta, valutato in relazione alle probabilità quoad vitam del , è Pt_2 stato condizione causale necessaria e sufficiente nell'aver determinato la morte dello stesso e per l'effetto hanno chiesto la condanna dello stesso al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale pari a: euro 312.945,00 o la diversa somma risultante all'esito del giudizio per;
euro Parte_1
103.745,20 o la diversa somma risultante all'esito del giudizio per;
euro 100.822,80 per Parte_2
o la diversa somma risultante all'esito del giudizio;
euro 208.630,00 per o Parte_4 Parte_3 la diversa somma risultante all'esito del giudizio oltre alla vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_3
l'improcedibilità della domanda formulata da e , non essendo tali soggetti Parte_4 Parte_3 Co parti anche del giudizio di;
nel merito, ha contestato in fatto e in diritto la domanda formulata nei suoi confronti e ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo dell'Atp, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
I ricorrenti agiscono in giudizio, quali congiunti di , al fine di accertare la responsabilità della Persona_1 struttura ospedaliera in relazione alle dedotte inadempienze nel trattamento sanitario cui lo stesso è stato sottoposto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte della convenuta nei confronti di e per non aver gli stessi promosso il giudizio di Atp. Parte_4 Parte_3
Sul punto si rileva che non è necessaria la perfetta coincidenza tra le parti che hanno promosso l'Atp e quelle del giudizio di merito dovendosi interpretare la norma che prevede quale condizione di procedibilità
l'esperimento del tentativo di mediazione o della presentazione del ricorso per Atp quale momento necessario per verificare la possibile definizione stragiudiziale del contenzioso in essere (e quindi di analisi della vicenda sottostante) e non quale procedimento cui devono partecipare obbligatoriamente le stesse parti che instaureranno il procedimento di merito.
D'altronde da un lato non è sempre necessaria la perfetta coincidenza tra i soggetti che promuovono l'Atp e i soggetti evocati nel giudizio di merito (è ben possibile, ad esempio, che nel procedimento di Atp non partecipino i sanitari che invece possono essere chiamati in causa nel giudizio di merito).
Dall'altro, la concessione di un ulteriore termine alle parti che non hanno partecipato all'Atp per soddisfare la condizione di procedibilità in un caso in cui le parti che hanno partecipato all'Atp non hanno raggiunto l'accordo costituirebbe un passaggio ultroneo che invece di contribuire a definire in maniera più rapida il contenzioso finirebbe inevitabilmente per rallentarlo.
In ogni caso prima dell'udienza di discussione orale la parte ricorrente ha depositato il verbale della mediazione intentata da e che ha avuto esito negativo. Parte_3 Parte_4
Ciò precisato e venendo ad esaminare il merito va osservato quanto segue.
- 2 - Occorre precisare in via preliminare che la domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, è una domanda azionata iure proprio dai congiunti del paziente deceduto che ricade nell'alveo della responsabilità
extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale (morte quale conseguenza dell'errore medico) ,ritiene il
Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico.
Nella ipotesi, infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente, i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura, ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto
è conseguito al defunto ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno.
Nel caso di specie non risulta provato il nesso causale.
Ed infatti, quanto alla valutazione dello stesso va osservato che costituisce allo stato ius receptum che …… "nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") -
consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio
(ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non"." (Cass. civ., Sez. III, 16/01/2009, n.
975) e che "La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in
assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
- 3 - Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"." (Cass. civ. Sez. III, 11/05/2009, n.
10741 e conformemente Cass. civ. Sez. Unite Sent. 11/01/2008, n. 576 (Rv. 600899) ed in termini Cass. civ.
Sez. III, 26/07/2012, n. 13214 (Rv. 623565), Cass. civ. Sez. III, 18/07/2011, n. 15709 (Rv. 619502), Cass. civ.
Sez. III, 02/02/2010, n. 2354 (Rv. 611336), Cass. civ. Sez. III, 07/07/2009, n. 15895 (Rv. 608952), Cass. civ.
Sez. III, 05/05/2009, n. 10285 (Rv. 608403), Cass. civ. Sez. III, 16/01/2009, n. 975 (Rv. 606129).
In particolare con specifico riferimento alla causalità omissiva (o normativa, o ipotetica) la regola di giudizio, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., deve accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva), nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli secondo le regole di avvedutezza e diligenza che
devono guidare l' "homo eiusdem condicionis ac professionis".
Il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto, basarsi su regole di natura probabilistica, tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato,
sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva, che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento.
Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile dovrà svolgere un'inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici- alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato
"controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente.
Del resto, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha ritenuto, anche di recente, che "..in relazione alla casualità
omissiva, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero
a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.
Questo accertamento a contrario o "controfattuale" si deve svolgere in base al principio della cd. preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" " (ex multis cfr. Cass. civ. sez. III, 27 novembre 2012, n. 20996, ma anche Cass. civ. Sez. III, 18/07/2011, n. 15709, Cass. civ. sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609).
Lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità
quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021).
- 4 - Venendo ad analizzare il caso di specie, va osservato che i ricorrenti hanno censurato l'operato dei medici deducendo un ritardo da parte dei sanitari dell di Gallarate nel trasferimento del paziente in una CP_5 struttura adeguata al trattamento della patologia da cui era affetto il OC.
Ebbene, muovendo dall'esame dell'espletata CTU medico-legale – le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica –è emerso quanto segue.
E' vero che i consulenti hanno affermato che il comportamento dei medici della struttura ospedaliera resistente non è stato improntato a diligenza e prudenza in quanto gli stessi avrebbero potuto trasferire il paziente in una struttura adeguata al trattamento della patologia da cui era affetto il prima di quando effettivamente lo Pt_2 hanno fatto.
Tuttavia, gli stessi proseguono affermando che ragionando controfattualmente e quindi ipotizzando un trasferimento tempestivo del paziente, vi è stata comunque una evoluzione degli eventi non completamente lineare.
Precisano i consulenti infatti “ ci riferiamo ad una tumultuosa e, se vogliamo, almeno in parte inaspettata( stante il miglioramento del quadro clinico registrato la mattina del giorno 21.10.2020) evoluzione negativa degli eventi
[…] Per tali ragioni, in rapporto ad una storia clinica contraddistinta da una fluttuante evoluzione del quadro clinico all'interno della quale non solo appare arduo definire il reale e concreto vantaggio atteso da una condotta scevra da critiche (i.e. anticipazione del trasferimento del paziente) ma ove, doveroso precisarlo, convergono peraltro le scelte contemplate da sanitari appartenenti ad una diversa struttura sanitaria […]”
Concludono i consulenti affermando che l'inadempimento dei medici ha causato una perdita di chances di sopravvivenza da collocarsi in una “entità orientativamente media”.
Queste essendo le risultanze della Ctu va osservato quanto segue.
Innanzitutto, i Consulenti fanno riferimento a una perdita di chances di sopravvivenza.
Tali esiti della consulenza, conosciuti dai ricorrenti in quanto effettuata ante causam, hanno comunque condotto gli stessi a formulare una domanda di danno da perdita del rapporto parentale.
Sul punto si precisa che la domanda di perdita di "chance" è strutturalmente differente dalla domanda di danno da perdita del rapporto parentale ovvero da morte (Cass. civile sez. III, 05/01/2023, n. 199) e deve essere formulata esplicitamente, e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di "tutti i danni" causati dalla morte della vittima (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21245 del 29/11/2012 e successive conformi), e come tale non è neppure proponibile per la prima volta in appello (Cass., 02/09/2022, n.
25886, pag. 8).
Quindi a prescindere dalla circostanza che neanche dall'esito della Ctu emerge la sussistenza di un inadempimento della struttura che abbia cagionato la morte del OC ma emerge un inadempimento che ha inciso solo sulle chances di sopravvivenza, in relazione alle quali nessuna domanda è stata formulata da parte ricorrente ( che, come si è già affermato, conosceva gli esiti della Ctu prima di proporre la domanda nel giudizio di merito), il ricorso non potrebbe trovare accoglimento.
In ogni caso si precisa altresì quanto segue.
- 5 - Dagli esiti della consulenza espletata in sede di Atp non emerge affatto che una condotta dei sanitari che avesse anticipato il trasferimento del presso altra struttura avrebbe, in base al principio della preponderanza Pt_2 dell'evidenza, cambiato l'esito degli eventi.
La fluttuante evoluzione del quadro clinico fa affermare ai consulenti che appare arduo definire il reale e concreto vantaggio atteso da una condotta scevra da critiche tanto è vero che gli stessi non riescono neanche a quantificare né a specificare quali vantaggi avrebbe ottenuto il OC in caso di tempestivo trasferimento presso altra struttura se non in termini ( del tutto astratti) di una maggiore chance di sopravvivenza da collocarsi in una entità orientativamente media.
Non risulta dunque provato il nesso causale tra la condotta inadempiente dei medici della struttura convenuta e la morte di di talché il danno lamentato dai ricorrenti non può essere risarcito. Persona_1
Non può essere accolta poi la richiesta di rinnovazione della consulenza.
Infatti, in relazione a tale richiesta va innanzitutto precisato che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto”(Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
Escluso che sia ravvisabile alcuna ipotesi di nullità della relazione di consulenza tecnica, avendo il Collegio peritale operato in conformità alle indicazioni del quesito formulato è da escludere la sussistenza di procedere ad una rinnovazione dell'accertamento tecnico non ravvisandosi alcuna contraddizione tra premesse e conclusioni cui sono giunti i consulenti i quali hanno puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte ricorrente né sono state acquisite in atti prove che denotano che i consulenti abbiano trascurato di esaminare le risultanze processuali.
Alla luce di tali motivazioni, e non rinvenendosi un nesso causale tra gli inadempimenti riscontrati in capo ai medici che si sono occupati del trattamento sanitario nei confronti di e la sua morte, le domande Persona_1 di parte ricorrente devono essere rigettate.
In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni costituite dalla circostanza che in ogni caso sono state riscontrate delle inadempienze nell'operato dei sanitari della parte convenuta che possono aver indotto la parte ricorrente a ritenere di aver subito un danno in conseguenza del trattamento ricevuto dal congiunto, per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
Le spese di Ctu espletata in sede di Atp, alla luce delle inadempienze riscontrate nel comportamento dei sanitari, possono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , e nei Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 confronti dell' così provvede: Controparte_3
1) rigetta le domande formulate da parte ricorrente;
- 6 - 2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente le spese della ctu svolta in sede di atp a carico della parte convenuta.
Così deciso in Busto Arsizio, il 14/01/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2081 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...], C.F. ), Parte_2 C.F._2
(nato a [...] il [...], C.F. ), Parte_3 C.F._3
(nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_4 C.F._4 patrocinio dell'avv. CARFAGNA ROBERTO, con domicilio eletto in Padova alla piazza De Gasperi n.45/A, presso il difensore avv. CARFAGNA ROBERTO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. RODOLFI MARCO, con domicilio eletto in
MILANO alla via Largo Augusto n.3, presso il difensore avv. RODOLFI MARCO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies e ss c.p.c. , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
hanno proposto azione nei confronti dell' esponendo Parte_4 Controparte_2 che: i ricorrenti agiscono in giudizio nella qualità di congiunti di;
quest'ultimo è stato ricoverato il Persona_1
20.10.2020 nel Presidio Ospedaliero di Gallarate manifestando all'ingresso malessere con cefalea e disturbo dell'equilibrio; in data 22.10.2022 è stato condotto al Pronto Soccorso con riscontro alla TC encefalo di emorragia NDB destra;
la sera stessa il paziente ha presentato un peggioramento clinico;
ha eseguito una nuova TC encefalo che ha evidenziato un peggioramento dell'emorragia intraparenchimale;
in data 22.10.2020
è stato trasferito presso l'Ospedale di Varese per le cure del caso dove è deceduto in data Persona_1
27.10.2020; i sanitari che hanno trattato il paziente hanno tenuto una condotta negligente per non aver contemplato un corretto e tempestivo trasferimento del OC presso la sede Specializzata di Varese;
tali sono gli esiti dell'Atp esperito ante causam;
tuttavia le conclusioni dei Consulenti rese in sede di Atp sono contraddittorie nella parte in cui hanno concluso ravvisando che le negligenze dei sanitari hanno integrato i caratteri di una perdita di chances di sopravvivenza da collocarsi un una entità orientativamente media.
- 1 - Hanno concluso chiedendo di accertare che il ritardo diagnostico derivante dalla condotta negligente e imprudente dei sanitari dell'Azienda convenuta, valutato in relazione alle probabilità quoad vitam del , è Pt_2 stato condizione causale necessaria e sufficiente nell'aver determinato la morte dello stesso e per l'effetto hanno chiesto la condanna dello stesso al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale pari a: euro 312.945,00 o la diversa somma risultante all'esito del giudizio per;
euro Parte_1
103.745,20 o la diversa somma risultante all'esito del giudizio per;
euro 100.822,80 per Parte_2
o la diversa somma risultante all'esito del giudizio;
euro 208.630,00 per o Parte_4 Parte_3 la diversa somma risultante all'esito del giudizio oltre alla vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_3
l'improcedibilità della domanda formulata da e , non essendo tali soggetti Parte_4 Parte_3 Co parti anche del giudizio di;
nel merito, ha contestato in fatto e in diritto la domanda formulata nei suoi confronti e ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo dell'Atp, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
I ricorrenti agiscono in giudizio, quali congiunti di , al fine di accertare la responsabilità della Persona_1 struttura ospedaliera in relazione alle dedotte inadempienze nel trattamento sanitario cui lo stesso è stato sottoposto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte della convenuta nei confronti di e per non aver gli stessi promosso il giudizio di Atp. Parte_4 Parte_3
Sul punto si rileva che non è necessaria la perfetta coincidenza tra le parti che hanno promosso l'Atp e quelle del giudizio di merito dovendosi interpretare la norma che prevede quale condizione di procedibilità
l'esperimento del tentativo di mediazione o della presentazione del ricorso per Atp quale momento necessario per verificare la possibile definizione stragiudiziale del contenzioso in essere (e quindi di analisi della vicenda sottostante) e non quale procedimento cui devono partecipare obbligatoriamente le stesse parti che instaureranno il procedimento di merito.
D'altronde da un lato non è sempre necessaria la perfetta coincidenza tra i soggetti che promuovono l'Atp e i soggetti evocati nel giudizio di merito (è ben possibile, ad esempio, che nel procedimento di Atp non partecipino i sanitari che invece possono essere chiamati in causa nel giudizio di merito).
Dall'altro, la concessione di un ulteriore termine alle parti che non hanno partecipato all'Atp per soddisfare la condizione di procedibilità in un caso in cui le parti che hanno partecipato all'Atp non hanno raggiunto l'accordo costituirebbe un passaggio ultroneo che invece di contribuire a definire in maniera più rapida il contenzioso finirebbe inevitabilmente per rallentarlo.
In ogni caso prima dell'udienza di discussione orale la parte ricorrente ha depositato il verbale della mediazione intentata da e che ha avuto esito negativo. Parte_3 Parte_4
Ciò precisato e venendo ad esaminare il merito va osservato quanto segue.
- 2 - Occorre precisare in via preliminare che la domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, è una domanda azionata iure proprio dai congiunti del paziente deceduto che ricade nell'alveo della responsabilità
extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale (morte quale conseguenza dell'errore medico) ,ritiene il
Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico.
Nella ipotesi, infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente, i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura, ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto
è conseguito al defunto ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno.
Nel caso di specie non risulta provato il nesso causale.
Ed infatti, quanto alla valutazione dello stesso va osservato che costituisce allo stato ius receptum che …… "nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") -
consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio
(ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non"." (Cass. civ., Sez. III, 16/01/2009, n.
975) e che "La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in
assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
- 3 - Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"." (Cass. civ. Sez. III, 11/05/2009, n.
10741 e conformemente Cass. civ. Sez. Unite Sent. 11/01/2008, n. 576 (Rv. 600899) ed in termini Cass. civ.
Sez. III, 26/07/2012, n. 13214 (Rv. 623565), Cass. civ. Sez. III, 18/07/2011, n. 15709 (Rv. 619502), Cass. civ.
Sez. III, 02/02/2010, n. 2354 (Rv. 611336), Cass. civ. Sez. III, 07/07/2009, n. 15895 (Rv. 608952), Cass. civ.
Sez. III, 05/05/2009, n. 10285 (Rv. 608403), Cass. civ. Sez. III, 16/01/2009, n. 975 (Rv. 606129).
In particolare con specifico riferimento alla causalità omissiva (o normativa, o ipotetica) la regola di giudizio, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., deve accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva), nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli secondo le regole di avvedutezza e diligenza che
devono guidare l' "homo eiusdem condicionis ac professionis".
Il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto, basarsi su regole di natura probabilistica, tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato,
sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva, che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento.
Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile dovrà svolgere un'inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici- alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato
"controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente.
Del resto, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha ritenuto, anche di recente, che "..in relazione alla casualità
omissiva, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero
a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.
Questo accertamento a contrario o "controfattuale" si deve svolgere in base al principio della cd. preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" " (ex multis cfr. Cass. civ. sez. III, 27 novembre 2012, n. 20996, ma anche Cass. civ. Sez. III, 18/07/2011, n. 15709, Cass. civ. sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609).
Lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità
quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021).
- 4 - Venendo ad analizzare il caso di specie, va osservato che i ricorrenti hanno censurato l'operato dei medici deducendo un ritardo da parte dei sanitari dell di Gallarate nel trasferimento del paziente in una CP_5 struttura adeguata al trattamento della patologia da cui era affetto il OC.
Ebbene, muovendo dall'esame dell'espletata CTU medico-legale – le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica –è emerso quanto segue.
E' vero che i consulenti hanno affermato che il comportamento dei medici della struttura ospedaliera resistente non è stato improntato a diligenza e prudenza in quanto gli stessi avrebbero potuto trasferire il paziente in una struttura adeguata al trattamento della patologia da cui era affetto il prima di quando effettivamente lo Pt_2 hanno fatto.
Tuttavia, gli stessi proseguono affermando che ragionando controfattualmente e quindi ipotizzando un trasferimento tempestivo del paziente, vi è stata comunque una evoluzione degli eventi non completamente lineare.
Precisano i consulenti infatti “ ci riferiamo ad una tumultuosa e, se vogliamo, almeno in parte inaspettata( stante il miglioramento del quadro clinico registrato la mattina del giorno 21.10.2020) evoluzione negativa degli eventi
[…] Per tali ragioni, in rapporto ad una storia clinica contraddistinta da una fluttuante evoluzione del quadro clinico all'interno della quale non solo appare arduo definire il reale e concreto vantaggio atteso da una condotta scevra da critiche (i.e. anticipazione del trasferimento del paziente) ma ove, doveroso precisarlo, convergono peraltro le scelte contemplate da sanitari appartenenti ad una diversa struttura sanitaria […]”
Concludono i consulenti affermando che l'inadempimento dei medici ha causato una perdita di chances di sopravvivenza da collocarsi in una “entità orientativamente media”.
Queste essendo le risultanze della Ctu va osservato quanto segue.
Innanzitutto, i Consulenti fanno riferimento a una perdita di chances di sopravvivenza.
Tali esiti della consulenza, conosciuti dai ricorrenti in quanto effettuata ante causam, hanno comunque condotto gli stessi a formulare una domanda di danno da perdita del rapporto parentale.
Sul punto si precisa che la domanda di perdita di "chance" è strutturalmente differente dalla domanda di danno da perdita del rapporto parentale ovvero da morte (Cass. civile sez. III, 05/01/2023, n. 199) e deve essere formulata esplicitamente, e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di "tutti i danni" causati dalla morte della vittima (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21245 del 29/11/2012 e successive conformi), e come tale non è neppure proponibile per la prima volta in appello (Cass., 02/09/2022, n.
25886, pag. 8).
Quindi a prescindere dalla circostanza che neanche dall'esito della Ctu emerge la sussistenza di un inadempimento della struttura che abbia cagionato la morte del OC ma emerge un inadempimento che ha inciso solo sulle chances di sopravvivenza, in relazione alle quali nessuna domanda è stata formulata da parte ricorrente ( che, come si è già affermato, conosceva gli esiti della Ctu prima di proporre la domanda nel giudizio di merito), il ricorso non potrebbe trovare accoglimento.
In ogni caso si precisa altresì quanto segue.
- 5 - Dagli esiti della consulenza espletata in sede di Atp non emerge affatto che una condotta dei sanitari che avesse anticipato il trasferimento del presso altra struttura avrebbe, in base al principio della preponderanza Pt_2 dell'evidenza, cambiato l'esito degli eventi.
La fluttuante evoluzione del quadro clinico fa affermare ai consulenti che appare arduo definire il reale e concreto vantaggio atteso da una condotta scevra da critiche tanto è vero che gli stessi non riescono neanche a quantificare né a specificare quali vantaggi avrebbe ottenuto il OC in caso di tempestivo trasferimento presso altra struttura se non in termini ( del tutto astratti) di una maggiore chance di sopravvivenza da collocarsi in una entità orientativamente media.
Non risulta dunque provato il nesso causale tra la condotta inadempiente dei medici della struttura convenuta e la morte di di talché il danno lamentato dai ricorrenti non può essere risarcito. Persona_1
Non può essere accolta poi la richiesta di rinnovazione della consulenza.
Infatti, in relazione a tale richiesta va innanzitutto precisato che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto”(Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
Escluso che sia ravvisabile alcuna ipotesi di nullità della relazione di consulenza tecnica, avendo il Collegio peritale operato in conformità alle indicazioni del quesito formulato è da escludere la sussistenza di procedere ad una rinnovazione dell'accertamento tecnico non ravvisandosi alcuna contraddizione tra premesse e conclusioni cui sono giunti i consulenti i quali hanno puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte ricorrente né sono state acquisite in atti prove che denotano che i consulenti abbiano trascurato di esaminare le risultanze processuali.
Alla luce di tali motivazioni, e non rinvenendosi un nesso causale tra gli inadempimenti riscontrati in capo ai medici che si sono occupati del trattamento sanitario nei confronti di e la sua morte, le domande Persona_1 di parte ricorrente devono essere rigettate.
In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni costituite dalla circostanza che in ogni caso sono state riscontrate delle inadempienze nell'operato dei sanitari della parte convenuta che possono aver indotto la parte ricorrente a ritenere di aver subito un danno in conseguenza del trattamento ricevuto dal congiunto, per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
Le spese di Ctu espletata in sede di Atp, alla luce delle inadempienze riscontrate nel comportamento dei sanitari, possono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , e nei Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 confronti dell' così provvede: Controparte_3
1) rigetta le domande formulate da parte ricorrente;
- 6 - 2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente le spese della ctu svolta in sede di atp a carico della parte convenuta.
Così deciso in Busto Arsizio, il 14/01/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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