CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dr.ssa Anna Rita Pasca Presidente rel.
Dr. Riccardo Mele Consigliere
Dr. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 690 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
TO CI come da procura in atti
APPELLANTE nei confronti di
(P. IVA ), costituita con la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Gianpaolo Salvatore come da procura in atti
APPELLATA nonché
in proprio e quale erede di Controparte_3 Persona_1
in qualità di erede di Controparte_4 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 14 E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 26 novembre 2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Controparte_5 in giudizio , e per la declaratoria di Persona_1 Parte_1 Controparte_3 inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti:
1. atto a rogito del notaio del 15.03.2012, trascritto nei Registri Immobiliari della Per_2
Conservatoria di Lecce in data 5.04.2012 (reg. gen. n.12042, reg. part. n. 9767), limitatamente alla donazione, da parte di in favore della germana Persona_1 Parte_1
, dei diritti pari ad ¼ della piena proprietà dell'abitazione sita in LI (LE) distinta in
[...] catasto al fg. 11, p.lla 1106 sub 1, del locale garage sito in LI (LE) distinto in catasto al fg. 11, p.lla 1106 sub 2, del locale deposito sito in LI (LE) distinto in catasto al fg. 11,
p.lla 1106 sub 3 e del terreno agricolo sito in LI (LE) distinto in catasto al fg. 11, p.lla
1102;
2. atto a rogito del notaio dell'08.10.2014, trascritto nei Registri Immobiliari della Per_3
Conservatoria di Lecce in data 06.11.2014 (reg. gen. n.34900, reg. part. n. 28936), a mezzo del quale aveva donato alla figlia la piena proprietà Persona_1 Controparte_3 dell'abitazione sita in LI (LE) distinta in catasto al fg. 11, p.lla 1103, sub 1, del locale garage in LI (LE) distinto in catasto al fg. 11, p.lla 1103 sub 2 e del terreno agricolo in
LI (LE) distinto in catasto al fg. 11, p.lla 1107.
A sostegno della propria domanda, esponeva quanto segue: Controparte_5
a. di aver intrattenuto, a far data dal 2005, molteplici rapporti contrattuali con
[...]
, garantiti dai fideiubenti e fino alla CP_4 Persona_1 Persona_4 concorrenza di complessivi € 350.000,00;
b. che, stante l'anomalo andamento nei rapporti con l'obbligato principale, l'istituto di credito si era deciso a comunicare, con nota del 19.12.2016, la revoca degli affidamenti accordati, la chiusura del c/c n. 24035 e la risoluzione dei contratti di finanziamento in
pagina 2 di 14 essere, con richiesta di immediato pagamento della somma complessiva di €. 165.485,97 ai fideiubenti e;
Persona_1 Persona_4
c. che, accertato il decesso di e rimasto inadempiuto il precetto di Persona_4 pagamento, Banca MPS aveva eseguito gli accertamenti immobiliari prodromici al recupero forzato del credito, apprendendo, in tale occasione, che , con i suddetti atti Persona_1 dispositivi, si fosse spogliata del suo patrimonio immobiliare, rimanendo proprietaria unicamente della quota pari ad ½ della piena proprietà di un terreno agricolo sito in Racale.
1.3. In considerazione, quindi, della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901
c.c., l'attrice concludeva chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi descritti in narrativa, quanto agli effetti depauperativi del patrimonio di Per_1
.
[...]
Il processo veniva interrotto a seguito del decesso di e riassunto, nei termini di Persona_1 legge, da nei confronti di , la quale contestava Controparte_5 Parte_1 la domanda attorea eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'actio pauliana avverso l'atto di donazione per notar del 15.03.2012; nel merito, la convenuta evidenziava Per_2
l'assenza dei presupposti per l'invocata declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del medesimo atto dispositivo ed eccepiva, da ultimo, l'intervenuta usucapione in proprio favore degli immobili oggetto di donazione.
e rimanevano contumaci. Controparte_3 Controparte_4
Con memoria di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 23.01.2019, a seguito Controparte_1 di successione nel diritto di credito fatto valere in giudizio, si costituiva nel procedimento, facendo proprie tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate da Controparte_5
[...]
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU e, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decisa con sentenza n. 1366/2023 del 04.05.2023, pubblicata in data
09.05.2023, con la quale il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda della Banca creditrice, dichiarava l'inefficacia nei confronti di e Controparte_5 [...] degli indicati atti dispositivi, con condanna delle parti convenute alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite e di quelle di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, lamentando l'erroneità della sentenza limitatamente all'atto di donazione del
15.03.2012, da parte di in favore di , dei diritti pari a ¼ della Persona_1 Parte_1 piena proprietà degli immobili, per i motivi che di seguito saranno esaminati. pagina 3 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.01.2024 si è costituita , Controparte_1 cessionaria dei crediti da in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza e la mancanza di evidenza giuridica del gravame ed instando per il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
Le altre parti, sebbene ritualmente citate, sono rimaste contumaci.
All'udienza a trattazione scritta del 26.11.2025, precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, innanzitutto, evidenziare che si è formato il giudicato sull'accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto di donazione a rogito del notaio dell'08.10.2014, trascritto nei Per_3
Registri Immobiliari della Conservatoria di Lecce in data 06.11.2014 (reg. gen. n.34900, reg. part. n. 28936), a mezzo del quale aveva donato alla figlia Persona_1 Controparte_3
la piena proprietà dell'abitazione sita in LI (LE), distinta in catasto al fg. 11, p.lla
[...]
1103, sub 1, del locale garage in LI (LE) distinto in catasto al fg. 11, p.lla 1103 sub 2 e del terreno agricolo in LI (LE) distinto in catasto al fg. 11, p.lla 1107., di cui al punto 1) lett. b del dispositivo della sentenza appellata. L'appello è stato, infatti, proposto solo da Parte_1
(soggetto terzo rispetto al capo succitato) e limitatamente all'atto di donazione del
[...]
15.03.2012 da parte di in favore di dei diritti pari a ¼ della Persona_1 Parte_1 piena proprietà degli immobili.
Tanto premesso, può passarsi all'esame dell'appello.
1. - Con il primo motivo di appello la difesa di contesta la violazione dell'art. Parte_1
2901 c.c., per l'asserita insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria riguardo alla domanda di e di dichiarare inefficace e Controparte_5 Controparte_1 conseguentemente revocare, ex art. 2901 c.c., l'atto a rogito del notaio del Per_2
15.03.2012. Parte appellante sostiene sul punto che la domanda in esame sia stata accolta dal
Giudice di prime cure «con una motivazione mancante e assolutamente contraddittoria e non condivisibile», che rende il detto capo della decisione «ingiusto, illogico, erroneo e contraddittorio nonché basato su una ricostruzione dei fatti errata e non rispondente al vero,
e su circostanze rimaste del tutto sfornite di prova». Più nel dettaglio, secondo parte appellante difetterebbero:
- 1) il requisito dell'anteriorità del credito in quanto «l'atto di donazione per notar Per_2 del 15.03.2012 è precedente sia al contratto di finanziamento chirografario n. 741650697 acceso presso la filiale MPS di Racale in data 17.09.2013 della somma di euro 70.000,00 e pagina 4 di 14 sia al conto corrente di corrispondenza n. 24035, acceso presso la filiale di Racale, entrambi rapporti bancari intrattenuti tra e Controparte_5 [...]
(debitore) garantiti da fideiussione prestata da »; CP_4 Persona_1
- 2) la scientia damni cioè la consapevolezza da parte del debitore-fideiussore, Per_1
di arrecare pregiudizio al creditore, dal momento che l'atto di disposizione per notar
[...]
del 15.03.2012 «è successivo solo alla prestazione di garanzia per due Per_2 finanziamenti erogati dalla;
non vi è la Controparte_5 consapevolezza da parte del debitore-fideiussore di arrecare pregiudizio al creditore, in quanto il primo finanziamento veniva completamente pagato ed estinto e per l'altro le rate mensili venivano - almeno fino all'epoca dell'atto di disposizione e anche successivamente - puntualmente pagate»;
- 3) il consilium fraudis, ossia la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo, che non può desumersi in via presuntiva dai rapporti di parentela esistenti tra le parti ed atteso che l'atto di donazione del 15.03.2012 costituirebbe attuazione di un piano con cui i fratelli Per_1 avevano convenuto di procedere ad una divisione amichevole degli immobili, ricevuti per successione legittima e testamentaria, mediante atti di donazione reciproci;
- 4) l'eventus damni, in quanto dalle risultanze della CTU emergerebbe che «il patrimonio residuo di dopo l'atto di donazione del 2012 era tale da soddisfare le ragioni Persona_1 del creditore, tanto che la stessa BANCA attrice successivamente a tale atto ha ritenuto di concedere al debitore, , altri due finanziamenti, garantiti sempre da Controparte_4
». Persona_1
Parte appellata eccepisce l'infondatezza del suesposto motivo di gravame, sostenendo che
«l'appellante si è limitata ad individuare le statuizioni concretamente impugnate senza indicare, però, con “sufficiente grado di specificità” le ragioni su cui si fonda il proprio gravame: manca, in altri termini, una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017): invero, dopo aver riportato i capi della sentenza riferiti all'accoglimento della domanda revocatoria avverso
l'atto di donazione per notar del 15.03.2012, l'appellante ha riproposto Per_2 pedissequamente le (infondate) argomentazioni esposte nel primo grado di giudizio». Più nel dettaglio, sostiene che il motivo legato al difetto di anteriorità del Controparte_1 credito sia infondato in diritto, in quanto «ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., il credito non deve essere necessariamente anteriore all'atto dispositivo, ben pagina 5 di 14 potendo essere successivo», ed in fatto «perché, come documentato in atti, le garanzie rilasciate da risultano precedenti all'atto dispositivo in contestazione, Persona_1 unitamente a tre rapporti garantiti, conclusi tra il debitore principale e Controparte_4
BANCA MPS, ossia il contratto di finanziamento ipotecario del 28.01.2005, il contratto di mutuo fondiario del 15.05.2007 ed il rapporto di conto corrente n. 24035 acceso nel 2010 presso la filiale di Racale».
Sull'assenza della scientia damni, parte appellata ritiene «inverosimile che Persona_1 non fosse in grado di conoscere il pregiudizio che l'atto di donazione per notar del Per_2
15.03.2012 avrebbe arrecato alle ragioni creditorie di BANCA MPS, considerato che
l'elaborato peritale ha stimato in euro 21.492,44 il patrimonio residuato a seguito di tale atto dispositivo». Inoltre, la tesi secondo cui la donazione in esame costituirebbe parziale esecuzione di una divisione amichevole concordata tra i germani non sarebbe stata Per_1 provata.
La ricorrenza dell'eventus damni sarebbe dimostrata dal fatto che – secondo le risultanze della
CTU - a seguito dell'atto dispositivo del 15.03.2012, i beni residuati in capo a Persona_1 avrebbero un valore pari a €. 21.492,44, a fronte di una prestata garanzia per complessivi €.
350.000,00. Non varrebbe ad escludere il detto presupposto oggettivo il fatto che «a distanza di tempo, abbia potuto accrescere il proprio patrimonio (per poi trasferirlo Persona_1 alla figlia , attraverso l'atto di donazione per notar Controparte_3 Per_3 dell'8.11.2014, pure oggetto del primo grado di giudizio), atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'eventus damni deve sussistere al momento di compimento dell'atto e si sostanzia nelle conseguenze di questo sul patrimonio del debitore che costituisce la garanzia dei creditori». Inoltre, la circostanza in esame, oltre che irrilevante, sarebbe tardiva per essere stata addotta solo in appello.
2. - Con il secondo motivo di gravame parte appellante contesta la violazione dell'art. 1158
c.c. in ordine all'eccezione di intervenuta usucapione in favore di dei beni Parte_1 immobili – il fabbricato sito in LI alla località “Giannipero” e il terreno agricolo denominato “Cornolelle”- oggetto dell'atto di donazione per notar del Per_2
15.03.2012, rep. n. 202 e racc. n. 152. La proprietà dei suddetti immobili sarebbe stata acquisita per usucapione da in virtù del possesso esclusivo, continuo, pacifico e Parte_1 non viziato da violenza o clandestinità per oltre venti anni, come sarebbe dimostrato dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale.
pagina 6 di 14 Parte appellata eccepisce l'infondatezza del suesposto motivo di gravame, sull'assunto che l'eccepita usucapione non assumerebbe alcun rilievo rispetto al creditore terzo che agisce in revocatoria, e sarebbe comunque rimasta non provata in giudizio.
3. - Si impone in via preliminare l'esame dell'implicita eccezione, sollevata da
[...]
di inammissibilità dell'appello perché non avrebbe indicato con CP_1 Parte_1
“sufficiente grado di specificità” le ragioni su cui si fonda il gravame.
L'eccezione è infondata.
L'appellante, infatti, ha articolato due motivi di gravame, indicando non solo i capi della sentenza impugnati, ma anche le ragioni in fatto ed in diritto che, secondo la prospettazione della stessa parte, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado. Ritiene la
Corte che sia stato invece soddisfatto il principio espresso dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (cfr. Cass. Sez.
U - Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018;
Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). L'atto di appello in esame soddisfa i menzionati requisiti: in esso sono stati effettivamente specificati i punti contestati della sentenza di primo grado e prospettate le pertinenti doglianze – a prescindere dall'accoglibilità delle stesse, tema che afferisce, invece, al diverso e logicamente successivo piano della fondatezza del gravame.
4. - Passando all'esame del merito, il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, infatti, sussistono tutti i presupposti per l'actio pauliana, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
L'argomento per il quale non sussisterebbe l'anteriorità del credito, che si atteggerebbe a presupposto per l'esperibilità dell'azione revocatoria non può essere condiviso. In primis
l'assunto di parte appellante è smentito dalla formulazione dell'art. 2901 c.c., ove pagina 7 di 14 espressamente si contempla che l'atto dispositivo possa essere anche anteriore al sorgere del credito;
in secundis, esso contrasta con la documentazione in atti.
Diversamente da quanto prospettato da parte appellante, infatti, nella documentazione di causa vi è prova dell'anteriorità del credito (cfr. allegati 1, 2 e 3 dell'atto di citazione in primo grado di , atteso che: 1°) il contratto di finanziamento Controparte_5 chirografario acceso in data 17/09/2013 e il conto corrente di corrispondenza n. 24035, acceso nel 2010, erano garantiti da fideiussione omnibus dei coniugi e Persona_4 Per_1
prestata in data 29/04/2008, sino alla concorrenza di €. 90.000,00; 2°) il contratto di
[...] finanziamento ipotecario del 28/01/2005 era garantito da specifica fideiussione, fino alla concorrenza dell'importo massimo di €. 100.000,00, rilasciata con il medesimo atto dai coniugi e 3°) il contratto di mutuo di credito fondiario del Persona_4 Persona_1
15/05/2007 era garantito da fideiussione sino all'importo di €. 160.000,00, sempre rilasciata con il medesimo atto. Ne consegue, quindi, che già in data 29/04/2008 si fosse Persona_1 costituita garante delle esposizioni debitorie del figlio nei confronti di Controparte_4
, sino alla concorrenza di complessivi €. 350.000,00. Controparte_5
Corretta ed esente da censure è la decisione del Tribunale nella parte in cui, dopo aver ricostruito l'esposizione debitoria e le annesse garanzie offerte dalla fideiubente, ha ritenuto non condivisibili le eccezioni sollevate da , la quale ha eccepito che, al Parte_1 momento della donazione del 15/03/2012, i rapporti di cui al contratto di finanziamento ipotecario del 28/01/2005 ed al contratto di mutuo di credito fondiario del 15/05/2007 fossero caratterizzati da un andamento regolare e che, dunque, il debito non fosse ancora sorto. Deve considerarsi, infatti, che, con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. scientia damni); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 03676 15 febbraio 2011 Rv. 616596 - 01; Cass. n. 20376 del 09 ottobre 2015 pagina 8 di 14 Rv. 637463 - 01 e, da ultimo, Cass. n. 10522 del 3 giugno 2020 Rv. 658031 - 01)» (cfr. Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 10 gennaio 2023 n. 330; Corte di cassazione civile, Sez. 3,
Sentenza n. 3676 del 15/02/2011).
L'atto di disposizione a titolo gratuito di cui si discorre è pacificamente successivo alla prestazione della garanzia, in quanto datato 15/03/2012.
Altrettanto corretta ed incensurabile è la valutazione del Tribunale sulla sussistenza dell'eventus damni. Il Giudice di prime cure, infatti, ha adeguatamente valorizzato il mutamento quantitativo e qualitativo apportato al patrimonio della debitrice attraverso gli atti dispositivi oggetto di azione revocatoria. Se si considerano le risultanze dell'integrazione di
CTU disposta in primo grado, depositata il 14/03/2022, emerge come – successivamente alla donazione del 15/03/2012, fosse rimasta proprietaria: Persona_1
- della quota di 1/4 dell'abitazione, con annesso garage al piano interrato, sita alla Marina di
LI in via Giannipero, identificata nel NCEU al foglio 11, particella 1103 sub 1-2, del valore di €. 19.388,75;
- della quota di 1/4 del terreno sito nella Marina di LI in via Giannipero, in zona agricola
E2, identificato nel NCT al foglio 11, particella 1107, del valore di €. 178,69;
- della quota del 50% del terreno sito nel comune di Racale, in località denominata “Macchie”, identificato nel NCT al foglio 4, costituito da tre particelle 16 - 432 – 433, del valore di €.
1.925,00.
Pertanto, anche a voler considerare esclusivamente la donazione del 15/03/2012 – essendo il capo della sentenza relativo all'atto a rogito del notaio dell'08/10/2014 ormai coperto Per_3 da giudicato – il patrimonio di a seguito dell'atto dispositivo in esame Persona_1 annoverava beni immobili del valore complessivo di appena €. 21.492,44. È indubbio, quindi, che con detta donazione avesse depauperato le garanzie sulla cui Persona_1 scorta si era determinata a concedere i citati finanziamenti al Controparte_5 di lei figlio . Sul punto è opportuno richiamare Cass. Sez.
3 - Ordinanza Controparte_4
n. 10298 del 18/04/2025, che ha affermato: «in tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità». pagina 9 di 14 Non corrisponde al vero la circostanza, riferita da parte appellante, secondo cui, a seguito della donazione del 15/03/2012, il patrimonio di ammontasse a complessivi €. Persona_1
78.269,78: intanto tale dato è smentito dalle risultanze della CTU e non tiene conto della proprietà solo pro quota dei beni indicati, ma per di più parte appellante non chiarisce secondo quali valutazioni/calcoli sarebbe possibile ritenere che il patrimonio residuo di Per_1
pur dopo l'atto di donazione del 2012, fosse comunque tale da soddisfare le ragioni
[...] della Banca. Deve infatti considerarsi che, nel proprio atto di citazione in primo grado, alla pag. 2, punto 3, ha rappresentato che, alla data del Controparte_5
19/12/2016, l'esposizione del debitore principale e dei fideiussori, Controparte_4
e ammontasse ad €. 165.485,97. Tale circostanza è Persona_4 Persona_1 rimasta non specificamente contestata dalla difesa di e dimostra la sussistenza Parte_1 dell'eventus damni.
Non vale a ritenere assolto l'onere di prova contraria, imposto a parte appellante ex art. 2697 co. 2 c.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019), quanto affermato nell'appello per cui « attrice successivamente a tale atto ha ritenuto di concedere al CP_5 debitore, , altri due finanziamenti, garantiti sempre da Controparte_4
. Tale circostanza, oltre ad essere neutra rispetto alla valutazione Persona_1 dell'eventus damni, ossia del carattere pregiudizievole in sé dell'atto dispositivo, è stata smentita dalla difesa di parte appellata, che ha documentalmente dimostrato che il conto corrente di corrispondenza n. 24035 fosse stato aperto già a far data dal maggio 2010 (due anni prima dell'atto dispositivo) e che il finanziamento concesso da Controparte_5 ad il 17/09/2013 fosse altresì assistito da
[...] Controparte_4 [...]
CONCESSA ALLE Controparte_6 CP_7
CONCORRENZE DI EURO 56.000,00 PARI ALL'80% DELL'IMPORTO DEL MUTUO
EROGATO (…)”.
Trattandosi di atto a titolo gratuito, anteriore al sorgere del credito della Controparte_5 nei confronti di è necessaria e sufficiente, ai fini della
[...] Persona_1 revocatoria, la scientia fraudis in capo a quest'ultima. Per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tale elemento soggettivo «si atteggia propriamente come semplice, «mera conoscenza» delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n.
17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio
2010, n. 12045). Si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la pagina 10 di 14 semplice «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n.
15310/2007)» (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021).
Orbene, anche sotto il profilo della valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla fideiubente, la sentenza di primo grado è esente da critiche. Non può, infatti, ragionevolmente sostenersi che costituitasi garante dei debiti del figlio Persona_1
con la sino all'importo complessivo di Controparte_4 Controparte_5 ben €. 350.000,00, non fosse in grado di apprezzare la portata potenzialmente dannosa – per le ragioni della Banca garantita – degli atti di disposizione patrimoniale che si accingeva a realizzare. Né a conclusioni differenti può pervenirsi considerando – come suggerisce parte appellante – che le suddette donazioni fossero parte di un disegno volto a realizzare la
“divisione amichevole”, tra i fratelli , dei beni immobili loro pervenuti in virtù di Per_1 precedenti successioni legittime e testamentarie. In disparte il fatto che tale circostanza sia rimasta solo affermata e non dimostrata, l'assunto francamente non persuade: non convince che il piano di divisione sia stato attuato solo nell'anno 2012, a fronte di diritti incamerati per successioni – legittime e testamentarie – risalenti addirittura al 1958 e al 1976. Inoltre, sebbene l'appellante riferisca che «con atto del 30.05.2012 trascritto il 25.06.2012 ai nn.21085/16973 già titolare della sola quota di ¼ le veniva donata dagli Persona_1 altri fratelli germani, tra cui anche , la piena proprietà per la quota di Parte_1
1000/1000 dell'abitazione in LI con annesso box - autorimessa (distinti in catasto al foglio 11 p.lla 1103 sub. 1 e 2 nonché del terreno distinto in catasto al foglio 11 p.lla 1107)», da tanto non può escludersi – contrariamente a quanto sostenuto nell'appello – la sussistenza dell'eventus damni. Infatti, pur a non volersi focalizzare sul solo atto dispositivo del
15/03/2012, e immaginando – per mera ed insussistente ipotesi – di accedere alla prospettata
(sebbene indimostrata) tesi di una complessiva operazione di “divisione amichevole”, sussisterebbe comunque l'eventus damni, posto che il medesimo cespite è stato poi donato da alla figlia con atto a rogito del notaio Persona_1 Controparte_3 Per_3 dell'08.10.2014, pure oggetto di revocatoria.
Come logicamente sostenuto dal Tribunale «la donazione della parte economicamente più rilevante del proprio patrimonio in favore della germana, , e della figlia, Parte_1
, vale senz'altro a costituire un comportamento da valutare sotto il Controparte_3 profilo della consequenzialità diretta e cronologica che può legare il compimento degli atti agli effetti pregiudizievoli che gli stessi possono sortire sulle ragioni creditorie dei terzi, pagina 11 di 14 circostanza che, nel caso di specie, non poteva sfuggire a per quanto Persona_1 evidenziato».
Ma vi è di più, dagli atti emerge un quadro diverso ove si consideri : 1) la tempistica degli atti dispositivi funzionali alla pretesa “divisione amichevole”, posti in essere a distanza di ben 54 e
36 anni rispetto alle date di apertura di due delle tre successioni che ne costituirebbero il presupposto;
2) l'assenza di prova delle contropartite ricevute dai germani e Parte_2
, contrariamente a quello che sarebbe logico attendersi in attuazione di un Persona_5 complessivo progetto improntato a un do ut des, sebbene secondo la tesi di parte appellante il piano di “divisione amichevole” avrebbe coinvolto i quattro fratelli . Appare, Per_1 pertanto, evidente che consapevole delle difficoltà economiche del figlio Persona_1
, di cui si era costituita garante con il proprio patrimonio, abbia cercato di Controparte_4 limitare le perdite, ponendo in essere atti di disposizione a titolo gratuito in favore della sorella e della figlia, non aggredibili da perché estranee ai rapporti Controparte_5 obbligatori con la stessa.
La Banca creditrice ha quindi dimostrato in giudizio la sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'actio pauliana, senza che l'appellante abbia offerto validi argomenti per confutarli, per cui il primo motivo di appello non può essere accolto.
5. - Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Corretta ed incensurabile è la sentenza di primo grado sul punto, ove si afferma: «quanto all'eccezione di intervenuta usucapione, rileva questo giudicante come parte convenuta non abbia fornito supporti probatori tali far ritenere che essa abbia esplicato una piena e continuativa signoria sull'immobile oggetto dell'atto per notar del 15.03.2012, non Per_2 potendosi, neppure, giungere a siffatta conclusione dall'analisi delle testimonianze rese in corso di causa». Ed infatti, deve premettersi che oggetto della pretesa usucapione sarebbero gli immobili donati il 15/03/2012. Prima del detto atto di donazione, era Parte_1 proprietaria pro quota degli stessi beni. È noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui «in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa
pagina 12 di 14 considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune» (cfr., ex plurimis, Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 6452 del 11/03/2025).
Ebbene, nessuna delle circostanze riferite sul punto nell'atto di appello è idonea a dimostrare che abbia goduto degli immobili in esame in modo inconciliabile con la Parte_1 possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possederli uti dominus e non più uti condominus. L'aver sostenuto il costo delle maestranze, l'aver presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria, sono tutte circostanze non univoche, e tali rimangono anche ove lette in combinazione con le testimonianze assunte in primo grado che, per il loro intrinseco contenuto, sono inidonee a dimostrare l'animus excludendi degli altri parenti comproprietari in capo a . Vale sul punto, infatti, l'insegnamento della Parte_1
Suprema Corte, che ha avuto modo di chiarire che «in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo» (Cass. Sez.
2 - Ordinanza
n. 11315 del 10/05/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015).
In ogni caso, ad escludere categoricamente il possesso uti dominus dei suddetti immobili, funzionale alla loro usucapione, è stata la stessa che, accettando la donazione Parte_1 del 15/03/2012, ha dimostrato per facta concludentia di riconoscere il diritto di proprietà in capo ai parenti comproprietari donanti. Diversamente opinando, non avrebbe Parte_1 certo accettato la donazione, accollandosi per di più il relativo costo, ma si sarebbe limitata ad eccepire di essere già l'unica proprietaria dei suddetti beni.
Per le ragioni dianzi esposte l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 1366/2023 del
04.05.2023, pubblicata in data 09.05.2023, del Tribunale di Lecce deve essere confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi tariffari, tenendo conto dell'impegno che la controversia ha comportato in grado di appello.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1366/2023 del Tribunale di Lecce del Parte_1
04.05.2023, pubblicata il 09.05.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese del presente grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 9.900,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci;
- dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di
Lecce, 15 dicembre 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio Dott.
Vittorio OL, sotto la direzione del Presidente Relatore Dott.ssa Anna Rita Pasca.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dr.ssa Anna Rita Pasca Presidente rel.
Dr. Riccardo Mele Consigliere
Dr. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 690 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
TO CI come da procura in atti
APPELLANTE nei confronti di
(P. IVA ), costituita con la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Gianpaolo Salvatore come da procura in atti
APPELLATA nonché
in proprio e quale erede di Controparte_3 Persona_1
in qualità di erede di Controparte_4 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 14 E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 26 novembre 2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Controparte_5 in giudizio , e per la declaratoria di Persona_1 Parte_1 Controparte_3 inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti:
1. atto a rogito del notaio del 15.03.2012, trascritto nei Registri Immobiliari della Per_2
Conservatoria di Lecce in data 5.04.2012 (reg. gen. n.12042, reg. part. n. 9767), limitatamente alla donazione, da parte di in favore della germana Persona_1 Parte_1
, dei diritti pari ad ¼ della piena proprietà dell'abitazione sita in LI (LE) distinta in
[...] catasto al fg. 11, p.lla 1106 sub 1, del locale garage sito in LI (LE) distinto in catasto al fg. 11, p.lla 1106 sub 2, del locale deposito sito in LI (LE) distinto in catasto al fg. 11,
p.lla 1106 sub 3 e del terreno agricolo sito in LI (LE) distinto in catasto al fg. 11, p.lla
1102;
2. atto a rogito del notaio dell'08.10.2014, trascritto nei Registri Immobiliari della Per_3
Conservatoria di Lecce in data 06.11.2014 (reg. gen. n.34900, reg. part. n. 28936), a mezzo del quale aveva donato alla figlia la piena proprietà Persona_1 Controparte_3 dell'abitazione sita in LI (LE) distinta in catasto al fg. 11, p.lla 1103, sub 1, del locale garage in LI (LE) distinto in catasto al fg. 11, p.lla 1103 sub 2 e del terreno agricolo in
LI (LE) distinto in catasto al fg. 11, p.lla 1107.
A sostegno della propria domanda, esponeva quanto segue: Controparte_5
a. di aver intrattenuto, a far data dal 2005, molteplici rapporti contrattuali con
[...]
, garantiti dai fideiubenti e fino alla CP_4 Persona_1 Persona_4 concorrenza di complessivi € 350.000,00;
b. che, stante l'anomalo andamento nei rapporti con l'obbligato principale, l'istituto di credito si era deciso a comunicare, con nota del 19.12.2016, la revoca degli affidamenti accordati, la chiusura del c/c n. 24035 e la risoluzione dei contratti di finanziamento in
pagina 2 di 14 essere, con richiesta di immediato pagamento della somma complessiva di €. 165.485,97 ai fideiubenti e;
Persona_1 Persona_4
c. che, accertato il decesso di e rimasto inadempiuto il precetto di Persona_4 pagamento, Banca MPS aveva eseguito gli accertamenti immobiliari prodromici al recupero forzato del credito, apprendendo, in tale occasione, che , con i suddetti atti Persona_1 dispositivi, si fosse spogliata del suo patrimonio immobiliare, rimanendo proprietaria unicamente della quota pari ad ½ della piena proprietà di un terreno agricolo sito in Racale.
1.3. In considerazione, quindi, della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901
c.c., l'attrice concludeva chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi descritti in narrativa, quanto agli effetti depauperativi del patrimonio di Per_1
.
[...]
Il processo veniva interrotto a seguito del decesso di e riassunto, nei termini di Persona_1 legge, da nei confronti di , la quale contestava Controparte_5 Parte_1 la domanda attorea eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'actio pauliana avverso l'atto di donazione per notar del 15.03.2012; nel merito, la convenuta evidenziava Per_2
l'assenza dei presupposti per l'invocata declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del medesimo atto dispositivo ed eccepiva, da ultimo, l'intervenuta usucapione in proprio favore degli immobili oggetto di donazione.
e rimanevano contumaci. Controparte_3 Controparte_4
Con memoria di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 23.01.2019, a seguito Controparte_1 di successione nel diritto di credito fatto valere in giudizio, si costituiva nel procedimento, facendo proprie tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate da Controparte_5
[...]
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU e, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decisa con sentenza n. 1366/2023 del 04.05.2023, pubblicata in data
09.05.2023, con la quale il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda della Banca creditrice, dichiarava l'inefficacia nei confronti di e Controparte_5 [...] degli indicati atti dispositivi, con condanna delle parti convenute alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite e di quelle di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, lamentando l'erroneità della sentenza limitatamente all'atto di donazione del
15.03.2012, da parte di in favore di , dei diritti pari a ¼ della Persona_1 Parte_1 piena proprietà degli immobili, per i motivi che di seguito saranno esaminati. pagina 3 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.01.2024 si è costituita , Controparte_1 cessionaria dei crediti da in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza e la mancanza di evidenza giuridica del gravame ed instando per il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
Le altre parti, sebbene ritualmente citate, sono rimaste contumaci.
All'udienza a trattazione scritta del 26.11.2025, precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, innanzitutto, evidenziare che si è formato il giudicato sull'accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto di donazione a rogito del notaio dell'08.10.2014, trascritto nei Per_3
Registri Immobiliari della Conservatoria di Lecce in data 06.11.2014 (reg. gen. n.34900, reg. part. n. 28936), a mezzo del quale aveva donato alla figlia Persona_1 Controparte_3
la piena proprietà dell'abitazione sita in LI (LE), distinta in catasto al fg. 11, p.lla
[...]
1103, sub 1, del locale garage in LI (LE) distinto in catasto al fg. 11, p.lla 1103 sub 2 e del terreno agricolo in LI (LE) distinto in catasto al fg. 11, p.lla 1107., di cui al punto 1) lett. b del dispositivo della sentenza appellata. L'appello è stato, infatti, proposto solo da Parte_1
(soggetto terzo rispetto al capo succitato) e limitatamente all'atto di donazione del
[...]
15.03.2012 da parte di in favore di dei diritti pari a ¼ della Persona_1 Parte_1 piena proprietà degli immobili.
Tanto premesso, può passarsi all'esame dell'appello.
1. - Con il primo motivo di appello la difesa di contesta la violazione dell'art. Parte_1
2901 c.c., per l'asserita insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria riguardo alla domanda di e di dichiarare inefficace e Controparte_5 Controparte_1 conseguentemente revocare, ex art. 2901 c.c., l'atto a rogito del notaio del Per_2
15.03.2012. Parte appellante sostiene sul punto che la domanda in esame sia stata accolta dal
Giudice di prime cure «con una motivazione mancante e assolutamente contraddittoria e non condivisibile», che rende il detto capo della decisione «ingiusto, illogico, erroneo e contraddittorio nonché basato su una ricostruzione dei fatti errata e non rispondente al vero,
e su circostanze rimaste del tutto sfornite di prova». Più nel dettaglio, secondo parte appellante difetterebbero:
- 1) il requisito dell'anteriorità del credito in quanto «l'atto di donazione per notar Per_2 del 15.03.2012 è precedente sia al contratto di finanziamento chirografario n. 741650697 acceso presso la filiale MPS di Racale in data 17.09.2013 della somma di euro 70.000,00 e pagina 4 di 14 sia al conto corrente di corrispondenza n. 24035, acceso presso la filiale di Racale, entrambi rapporti bancari intrattenuti tra e Controparte_5 [...]
(debitore) garantiti da fideiussione prestata da »; CP_4 Persona_1
- 2) la scientia damni cioè la consapevolezza da parte del debitore-fideiussore, Per_1
di arrecare pregiudizio al creditore, dal momento che l'atto di disposizione per notar
[...]
del 15.03.2012 «è successivo solo alla prestazione di garanzia per due Per_2 finanziamenti erogati dalla;
non vi è la Controparte_5 consapevolezza da parte del debitore-fideiussore di arrecare pregiudizio al creditore, in quanto il primo finanziamento veniva completamente pagato ed estinto e per l'altro le rate mensili venivano - almeno fino all'epoca dell'atto di disposizione e anche successivamente - puntualmente pagate»;
- 3) il consilium fraudis, ossia la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo, che non può desumersi in via presuntiva dai rapporti di parentela esistenti tra le parti ed atteso che l'atto di donazione del 15.03.2012 costituirebbe attuazione di un piano con cui i fratelli Per_1 avevano convenuto di procedere ad una divisione amichevole degli immobili, ricevuti per successione legittima e testamentaria, mediante atti di donazione reciproci;
- 4) l'eventus damni, in quanto dalle risultanze della CTU emergerebbe che «il patrimonio residuo di dopo l'atto di donazione del 2012 era tale da soddisfare le ragioni Persona_1 del creditore, tanto che la stessa BANCA attrice successivamente a tale atto ha ritenuto di concedere al debitore, , altri due finanziamenti, garantiti sempre da Controparte_4
». Persona_1
Parte appellata eccepisce l'infondatezza del suesposto motivo di gravame, sostenendo che
«l'appellante si è limitata ad individuare le statuizioni concretamente impugnate senza indicare, però, con “sufficiente grado di specificità” le ragioni su cui si fonda il proprio gravame: manca, in altri termini, una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017): invero, dopo aver riportato i capi della sentenza riferiti all'accoglimento della domanda revocatoria avverso
l'atto di donazione per notar del 15.03.2012, l'appellante ha riproposto Per_2 pedissequamente le (infondate) argomentazioni esposte nel primo grado di giudizio». Più nel dettaglio, sostiene che il motivo legato al difetto di anteriorità del Controparte_1 credito sia infondato in diritto, in quanto «ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., il credito non deve essere necessariamente anteriore all'atto dispositivo, ben pagina 5 di 14 potendo essere successivo», ed in fatto «perché, come documentato in atti, le garanzie rilasciate da risultano precedenti all'atto dispositivo in contestazione, Persona_1 unitamente a tre rapporti garantiti, conclusi tra il debitore principale e Controparte_4
BANCA MPS, ossia il contratto di finanziamento ipotecario del 28.01.2005, il contratto di mutuo fondiario del 15.05.2007 ed il rapporto di conto corrente n. 24035 acceso nel 2010 presso la filiale di Racale».
Sull'assenza della scientia damni, parte appellata ritiene «inverosimile che Persona_1 non fosse in grado di conoscere il pregiudizio che l'atto di donazione per notar del Per_2
15.03.2012 avrebbe arrecato alle ragioni creditorie di BANCA MPS, considerato che
l'elaborato peritale ha stimato in euro 21.492,44 il patrimonio residuato a seguito di tale atto dispositivo». Inoltre, la tesi secondo cui la donazione in esame costituirebbe parziale esecuzione di una divisione amichevole concordata tra i germani non sarebbe stata Per_1 provata.
La ricorrenza dell'eventus damni sarebbe dimostrata dal fatto che – secondo le risultanze della
CTU - a seguito dell'atto dispositivo del 15.03.2012, i beni residuati in capo a Persona_1 avrebbero un valore pari a €. 21.492,44, a fronte di una prestata garanzia per complessivi €.
350.000,00. Non varrebbe ad escludere il detto presupposto oggettivo il fatto che «a distanza di tempo, abbia potuto accrescere il proprio patrimonio (per poi trasferirlo Persona_1 alla figlia , attraverso l'atto di donazione per notar Controparte_3 Per_3 dell'8.11.2014, pure oggetto del primo grado di giudizio), atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'eventus damni deve sussistere al momento di compimento dell'atto e si sostanzia nelle conseguenze di questo sul patrimonio del debitore che costituisce la garanzia dei creditori». Inoltre, la circostanza in esame, oltre che irrilevante, sarebbe tardiva per essere stata addotta solo in appello.
2. - Con il secondo motivo di gravame parte appellante contesta la violazione dell'art. 1158
c.c. in ordine all'eccezione di intervenuta usucapione in favore di dei beni Parte_1 immobili – il fabbricato sito in LI alla località “Giannipero” e il terreno agricolo denominato “Cornolelle”- oggetto dell'atto di donazione per notar del Per_2
15.03.2012, rep. n. 202 e racc. n. 152. La proprietà dei suddetti immobili sarebbe stata acquisita per usucapione da in virtù del possesso esclusivo, continuo, pacifico e Parte_1 non viziato da violenza o clandestinità per oltre venti anni, come sarebbe dimostrato dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale.
pagina 6 di 14 Parte appellata eccepisce l'infondatezza del suesposto motivo di gravame, sull'assunto che l'eccepita usucapione non assumerebbe alcun rilievo rispetto al creditore terzo che agisce in revocatoria, e sarebbe comunque rimasta non provata in giudizio.
3. - Si impone in via preliminare l'esame dell'implicita eccezione, sollevata da
[...]
di inammissibilità dell'appello perché non avrebbe indicato con CP_1 Parte_1
“sufficiente grado di specificità” le ragioni su cui si fonda il gravame.
L'eccezione è infondata.
L'appellante, infatti, ha articolato due motivi di gravame, indicando non solo i capi della sentenza impugnati, ma anche le ragioni in fatto ed in diritto che, secondo la prospettazione della stessa parte, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado. Ritiene la
Corte che sia stato invece soddisfatto il principio espresso dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (cfr. Cass. Sez.
U - Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018;
Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). L'atto di appello in esame soddisfa i menzionati requisiti: in esso sono stati effettivamente specificati i punti contestati della sentenza di primo grado e prospettate le pertinenti doglianze – a prescindere dall'accoglibilità delle stesse, tema che afferisce, invece, al diverso e logicamente successivo piano della fondatezza del gravame.
4. - Passando all'esame del merito, il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, infatti, sussistono tutti i presupposti per l'actio pauliana, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
L'argomento per il quale non sussisterebbe l'anteriorità del credito, che si atteggerebbe a presupposto per l'esperibilità dell'azione revocatoria non può essere condiviso. In primis
l'assunto di parte appellante è smentito dalla formulazione dell'art. 2901 c.c., ove pagina 7 di 14 espressamente si contempla che l'atto dispositivo possa essere anche anteriore al sorgere del credito;
in secundis, esso contrasta con la documentazione in atti.
Diversamente da quanto prospettato da parte appellante, infatti, nella documentazione di causa vi è prova dell'anteriorità del credito (cfr. allegati 1, 2 e 3 dell'atto di citazione in primo grado di , atteso che: 1°) il contratto di finanziamento Controparte_5 chirografario acceso in data 17/09/2013 e il conto corrente di corrispondenza n. 24035, acceso nel 2010, erano garantiti da fideiussione omnibus dei coniugi e Persona_4 Per_1
prestata in data 29/04/2008, sino alla concorrenza di €. 90.000,00; 2°) il contratto di
[...] finanziamento ipotecario del 28/01/2005 era garantito da specifica fideiussione, fino alla concorrenza dell'importo massimo di €. 100.000,00, rilasciata con il medesimo atto dai coniugi e 3°) il contratto di mutuo di credito fondiario del Persona_4 Persona_1
15/05/2007 era garantito da fideiussione sino all'importo di €. 160.000,00, sempre rilasciata con il medesimo atto. Ne consegue, quindi, che già in data 29/04/2008 si fosse Persona_1 costituita garante delle esposizioni debitorie del figlio nei confronti di Controparte_4
, sino alla concorrenza di complessivi €. 350.000,00. Controparte_5
Corretta ed esente da censure è la decisione del Tribunale nella parte in cui, dopo aver ricostruito l'esposizione debitoria e le annesse garanzie offerte dalla fideiubente, ha ritenuto non condivisibili le eccezioni sollevate da , la quale ha eccepito che, al Parte_1 momento della donazione del 15/03/2012, i rapporti di cui al contratto di finanziamento ipotecario del 28/01/2005 ed al contratto di mutuo di credito fondiario del 15/05/2007 fossero caratterizzati da un andamento regolare e che, dunque, il debito non fosse ancora sorto. Deve considerarsi, infatti, che, con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. scientia damni); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 03676 15 febbraio 2011 Rv. 616596 - 01; Cass. n. 20376 del 09 ottobre 2015 pagina 8 di 14 Rv. 637463 - 01 e, da ultimo, Cass. n. 10522 del 3 giugno 2020 Rv. 658031 - 01)» (cfr. Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 10 gennaio 2023 n. 330; Corte di cassazione civile, Sez. 3,
Sentenza n. 3676 del 15/02/2011).
L'atto di disposizione a titolo gratuito di cui si discorre è pacificamente successivo alla prestazione della garanzia, in quanto datato 15/03/2012.
Altrettanto corretta ed incensurabile è la valutazione del Tribunale sulla sussistenza dell'eventus damni. Il Giudice di prime cure, infatti, ha adeguatamente valorizzato il mutamento quantitativo e qualitativo apportato al patrimonio della debitrice attraverso gli atti dispositivi oggetto di azione revocatoria. Se si considerano le risultanze dell'integrazione di
CTU disposta in primo grado, depositata il 14/03/2022, emerge come – successivamente alla donazione del 15/03/2012, fosse rimasta proprietaria: Persona_1
- della quota di 1/4 dell'abitazione, con annesso garage al piano interrato, sita alla Marina di
LI in via Giannipero, identificata nel NCEU al foglio 11, particella 1103 sub 1-2, del valore di €. 19.388,75;
- della quota di 1/4 del terreno sito nella Marina di LI in via Giannipero, in zona agricola
E2, identificato nel NCT al foglio 11, particella 1107, del valore di €. 178,69;
- della quota del 50% del terreno sito nel comune di Racale, in località denominata “Macchie”, identificato nel NCT al foglio 4, costituito da tre particelle 16 - 432 – 433, del valore di €.
1.925,00.
Pertanto, anche a voler considerare esclusivamente la donazione del 15/03/2012 – essendo il capo della sentenza relativo all'atto a rogito del notaio dell'08/10/2014 ormai coperto Per_3 da giudicato – il patrimonio di a seguito dell'atto dispositivo in esame Persona_1 annoverava beni immobili del valore complessivo di appena €. 21.492,44. È indubbio, quindi, che con detta donazione avesse depauperato le garanzie sulla cui Persona_1 scorta si era determinata a concedere i citati finanziamenti al Controparte_5 di lei figlio . Sul punto è opportuno richiamare Cass. Sez.
3 - Ordinanza Controparte_4
n. 10298 del 18/04/2025, che ha affermato: «in tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità». pagina 9 di 14 Non corrisponde al vero la circostanza, riferita da parte appellante, secondo cui, a seguito della donazione del 15/03/2012, il patrimonio di ammontasse a complessivi €. Persona_1
78.269,78: intanto tale dato è smentito dalle risultanze della CTU e non tiene conto della proprietà solo pro quota dei beni indicati, ma per di più parte appellante non chiarisce secondo quali valutazioni/calcoli sarebbe possibile ritenere che il patrimonio residuo di Per_1
pur dopo l'atto di donazione del 2012, fosse comunque tale da soddisfare le ragioni
[...] della Banca. Deve infatti considerarsi che, nel proprio atto di citazione in primo grado, alla pag. 2, punto 3, ha rappresentato che, alla data del Controparte_5
19/12/2016, l'esposizione del debitore principale e dei fideiussori, Controparte_4
e ammontasse ad €. 165.485,97. Tale circostanza è Persona_4 Persona_1 rimasta non specificamente contestata dalla difesa di e dimostra la sussistenza Parte_1 dell'eventus damni.
Non vale a ritenere assolto l'onere di prova contraria, imposto a parte appellante ex art. 2697 co. 2 c.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019), quanto affermato nell'appello per cui « attrice successivamente a tale atto ha ritenuto di concedere al CP_5 debitore, , altri due finanziamenti, garantiti sempre da Controparte_4
. Tale circostanza, oltre ad essere neutra rispetto alla valutazione Persona_1 dell'eventus damni, ossia del carattere pregiudizievole in sé dell'atto dispositivo, è stata smentita dalla difesa di parte appellata, che ha documentalmente dimostrato che il conto corrente di corrispondenza n. 24035 fosse stato aperto già a far data dal maggio 2010 (due anni prima dell'atto dispositivo) e che il finanziamento concesso da Controparte_5 ad il 17/09/2013 fosse altresì assistito da
[...] Controparte_4 [...]
CONCESSA ALLE Controparte_6 CP_7
CONCORRENZE DI EURO 56.000,00 PARI ALL'80% DELL'IMPORTO DEL MUTUO
EROGATO (…)”.
Trattandosi di atto a titolo gratuito, anteriore al sorgere del credito della Controparte_5 nei confronti di è necessaria e sufficiente, ai fini della
[...] Persona_1 revocatoria, la scientia fraudis in capo a quest'ultima. Per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tale elemento soggettivo «si atteggia propriamente come semplice, «mera conoscenza» delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n.
17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio
2010, n. 12045). Si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la pagina 10 di 14 semplice «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n.
15310/2007)» (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021).
Orbene, anche sotto il profilo della valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla fideiubente, la sentenza di primo grado è esente da critiche. Non può, infatti, ragionevolmente sostenersi che costituitasi garante dei debiti del figlio Persona_1
con la sino all'importo complessivo di Controparte_4 Controparte_5 ben €. 350.000,00, non fosse in grado di apprezzare la portata potenzialmente dannosa – per le ragioni della Banca garantita – degli atti di disposizione patrimoniale che si accingeva a realizzare. Né a conclusioni differenti può pervenirsi considerando – come suggerisce parte appellante – che le suddette donazioni fossero parte di un disegno volto a realizzare la
“divisione amichevole”, tra i fratelli , dei beni immobili loro pervenuti in virtù di Per_1 precedenti successioni legittime e testamentarie. In disparte il fatto che tale circostanza sia rimasta solo affermata e non dimostrata, l'assunto francamente non persuade: non convince che il piano di divisione sia stato attuato solo nell'anno 2012, a fronte di diritti incamerati per successioni – legittime e testamentarie – risalenti addirittura al 1958 e al 1976. Inoltre, sebbene l'appellante riferisca che «con atto del 30.05.2012 trascritto il 25.06.2012 ai nn.21085/16973 già titolare della sola quota di ¼ le veniva donata dagli Persona_1 altri fratelli germani, tra cui anche , la piena proprietà per la quota di Parte_1
1000/1000 dell'abitazione in LI con annesso box - autorimessa (distinti in catasto al foglio 11 p.lla 1103 sub. 1 e 2 nonché del terreno distinto in catasto al foglio 11 p.lla 1107)», da tanto non può escludersi – contrariamente a quanto sostenuto nell'appello – la sussistenza dell'eventus damni. Infatti, pur a non volersi focalizzare sul solo atto dispositivo del
15/03/2012, e immaginando – per mera ed insussistente ipotesi – di accedere alla prospettata
(sebbene indimostrata) tesi di una complessiva operazione di “divisione amichevole”, sussisterebbe comunque l'eventus damni, posto che il medesimo cespite è stato poi donato da alla figlia con atto a rogito del notaio Persona_1 Controparte_3 Per_3 dell'08.10.2014, pure oggetto di revocatoria.
Come logicamente sostenuto dal Tribunale «la donazione della parte economicamente più rilevante del proprio patrimonio in favore della germana, , e della figlia, Parte_1
, vale senz'altro a costituire un comportamento da valutare sotto il Controparte_3 profilo della consequenzialità diretta e cronologica che può legare il compimento degli atti agli effetti pregiudizievoli che gli stessi possono sortire sulle ragioni creditorie dei terzi, pagina 11 di 14 circostanza che, nel caso di specie, non poteva sfuggire a per quanto Persona_1 evidenziato».
Ma vi è di più, dagli atti emerge un quadro diverso ove si consideri : 1) la tempistica degli atti dispositivi funzionali alla pretesa “divisione amichevole”, posti in essere a distanza di ben 54 e
36 anni rispetto alle date di apertura di due delle tre successioni che ne costituirebbero il presupposto;
2) l'assenza di prova delle contropartite ricevute dai germani e Parte_2
, contrariamente a quello che sarebbe logico attendersi in attuazione di un Persona_5 complessivo progetto improntato a un do ut des, sebbene secondo la tesi di parte appellante il piano di “divisione amichevole” avrebbe coinvolto i quattro fratelli . Appare, Per_1 pertanto, evidente che consapevole delle difficoltà economiche del figlio Persona_1
, di cui si era costituita garante con il proprio patrimonio, abbia cercato di Controparte_4 limitare le perdite, ponendo in essere atti di disposizione a titolo gratuito in favore della sorella e della figlia, non aggredibili da perché estranee ai rapporti Controparte_5 obbligatori con la stessa.
La Banca creditrice ha quindi dimostrato in giudizio la sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'actio pauliana, senza che l'appellante abbia offerto validi argomenti per confutarli, per cui il primo motivo di appello non può essere accolto.
5. - Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Corretta ed incensurabile è la sentenza di primo grado sul punto, ove si afferma: «quanto all'eccezione di intervenuta usucapione, rileva questo giudicante come parte convenuta non abbia fornito supporti probatori tali far ritenere che essa abbia esplicato una piena e continuativa signoria sull'immobile oggetto dell'atto per notar del 15.03.2012, non Per_2 potendosi, neppure, giungere a siffatta conclusione dall'analisi delle testimonianze rese in corso di causa». Ed infatti, deve premettersi che oggetto della pretesa usucapione sarebbero gli immobili donati il 15/03/2012. Prima del detto atto di donazione, era Parte_1 proprietaria pro quota degli stessi beni. È noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui «in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa
pagina 12 di 14 considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune» (cfr., ex plurimis, Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 6452 del 11/03/2025).
Ebbene, nessuna delle circostanze riferite sul punto nell'atto di appello è idonea a dimostrare che abbia goduto degli immobili in esame in modo inconciliabile con la Parte_1 possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possederli uti dominus e non più uti condominus. L'aver sostenuto il costo delle maestranze, l'aver presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria, sono tutte circostanze non univoche, e tali rimangono anche ove lette in combinazione con le testimonianze assunte in primo grado che, per il loro intrinseco contenuto, sono inidonee a dimostrare l'animus excludendi degli altri parenti comproprietari in capo a . Vale sul punto, infatti, l'insegnamento della Parte_1
Suprema Corte, che ha avuto modo di chiarire che «in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo» (Cass. Sez.
2 - Ordinanza
n. 11315 del 10/05/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015).
In ogni caso, ad escludere categoricamente il possesso uti dominus dei suddetti immobili, funzionale alla loro usucapione, è stata la stessa che, accettando la donazione Parte_1 del 15/03/2012, ha dimostrato per facta concludentia di riconoscere il diritto di proprietà in capo ai parenti comproprietari donanti. Diversamente opinando, non avrebbe Parte_1 certo accettato la donazione, accollandosi per di più il relativo costo, ma si sarebbe limitata ad eccepire di essere già l'unica proprietaria dei suddetti beni.
Per le ragioni dianzi esposte l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 1366/2023 del
04.05.2023, pubblicata in data 09.05.2023, del Tribunale di Lecce deve essere confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi tariffari, tenendo conto dell'impegno che la controversia ha comportato in grado di appello.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1366/2023 del Tribunale di Lecce del Parte_1
04.05.2023, pubblicata il 09.05.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese del presente grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 9.900,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci;
- dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di
Lecce, 15 dicembre 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio Dott.
Vittorio OL, sotto la direzione del Presidente Relatore Dott.ssa Anna Rita Pasca.
pagina 14 di 14