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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/09/2025, n. 13244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13244 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Giudice designato Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3908 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 02.07.2025 e vertente
TRA
, con l' Avv. Gianluca Cracas;
Parte_1
ATTORI
E in persona l.r.p.t., con l'avv. Domitilla Nicolò Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
, con l'Avv. Domitilla Nicolò Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento in materia di R.C.A.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Parte_1 Parte_1
e , nella rispettiva qualità di assicuratore per la rca e Controparte_1 Controparte_2 responsabile civile del veicolo Renault AF targato FJ294FM, affinché – previa declaratoria di responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto a Roma il 05.03.2018 - fossero condannati al risarcimento dei danni subiti. A fondamento delle domande proposte, gli attori hanno dedotto che, nella predetta data, alle ore 15,10 circa, percorreva, alla guida del motociclo Parte_1
Honda SH 150 targato DY76528, di proprietà di , via Pietro Barbieri. Giunta Parte_1 all'intersezione con via Giuseppe Romita, la conducente, dopo essersi accertata che non sopraggiungessero veicoli e, quindi, dopo aver osservato la dovuta precedenza, impegnava il summenzionato incrocio al fine di proseguire la marcia su via Cernaia. Dopo aver oltrepassato
1 l'intersezione, il motoveicolo Honda SH 150 veniva urtato, sulla parte postero laterale destra, dal veicolo Renault AF targato FJ294FM, condotto da che, ad elevata velocità, Parte_2 sopraggiungeva su via Giuseppe Romita, in direzione via Parigi.
Per effetto del sinistro, subiva lesioni personali ed il motoveicolo Honda SH 150 Parte_1 riportava danni materiali quantificati in euro 2.203,00, come da preventivo di riparazione emesso dalla . Il proprietario del motoveicolo Honda SH 150 Segna Alberto, sosteneva, altresì, Parte_3 una spesa di euro 231, 80 per il soccorso e la custodia del mezzo presso la depositeria Controparte_3 come da fattura n. 290/2018, nonché la spesa di euro 42,00 per il trasporto del mezzo medesimo operato dalla ” presso la . CP_4 Parte_3
Con distinti patrocini, si costituivano in giudizio la n.q. di Controparte_5 mandataria della e , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 Controparte_2 domande proposte da parte attrice in quanto infondate, per essere il sinistro integralmente ascrivibile alla responsabilità di controparte. I convenuti hanno altresì contestato la quantificazione dei danni non patrimoniali riportati da nonché quella dei danni patrimoniali Parte_1 riportati dal motoveicolo Honda SH 150 e prospettata dal proprietario del medesimo . Parte_1
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c..
Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali, escussioni testimoniali ed espletamento di CTU medico – legale sulla persona di è stata trattenuta in decisione Parte_1 all'udienza del giorno 13 novembre 2024.
Con provvedimento del 9 aprile 2025 veniva dichiarata la carenza di legittimazione processuale della in quanto il mandato invocato dalla mandataria non era Controparte_5 estensibile all'azione ex art. 148 del D.L.vo n. 205/2006, e venivano, pertanto, concessi termini per la costituzione dell'assicuratore mandante, rimettendo la causa sul ruolo ai sensi dell'art. 279 c.p.c..
Si costituiva, pertanto, la società assicuratrice che, associandosi alle conclusioni Controparte_1 rassegnate dal convenuto , si opponeva alle domande avanzate da parte attrice, Controparte_2 deducendone l'infondatezza sia in punto di an debeatur che di quantum debeatur.
Quindi, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione senza assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia dei difensori.
****
1. Occorre, innanzitutto, soffermarsi sulla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
Dal verbale predisposto dalla Polizia di Roma Capitale, intervenuta a circa trenta minuti dall'incidente, si evince che il sinistro per cui è causa è avvenuto il 05.3.2018, alle ore 15,10 circa in Roma, in via Giuseppe Romita, all'intersezione con Via Pietro Barbieri. Giunti sul posto, gli
2 agenti di polizia constatavano che il motociclo Honda SH 150, si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e, precisamente, sul lato destro della carreggiata, come riportato nello schizzo planimetrico allegato al verbale;
diversamente, il veicolo Renault
AF, che all'esito dell'urto era già stato rimosso, si arrestava all'interno dell'area di incrocio in linea con il motoveicolo.
L'insufficienza di elementi oggettivi non consentiva agli agenti di individuare, con esattezza, la localizzazione del punto d'urto ed il suolo, bagnato dalla pioggia in atto, non riportava tracce visibili di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti. Si evidenziava, altresì, a verbale, che sull'area dell'incrocio, dal lato via Pietro Barbieri, era presente segnaletica di “dare precedenza”. Dalla spontanea dichiarazione rilasciata dal conducente del veicolo Renault AF, presente sul luogo dell'incidente e riportata a verbale, si legge che questi, proveniente da Piazza della Repubblica con direzione Via Parigi, percorreva Via Romita e, giunto all'incrocio con via
Pietro Barbieri, improvvisamente vedeva provenire, dalla sua sinistra, un motoveicolo che non aveva rispettato la precedenza: a quel punto, pur frenando istintivamente, non poteva evitare la collisione a causa del manto stradale bagnato dalla pioggia.
Quanto ai danni materiali, gli agenti di polizia hanno constatato che il motoveicolo HONDA SH
150 riportava “rottura parabrezza anteriore, rottura leva freno destra, rottura cavalletto centrale e pedana poggiapiedi lato destro, abrasioni su tutto il lato destro, distacco della sella” mentre il veicolo Renault AF “parziale distacco paraurti anteriore, distacco targa e modanatura in gomma sotto il paraurti, ammaccatura intro cofano motore e abrasione cofano, paraurti anteriore e parafango anteriore sinistro”.
Nel corso dell'istruttoria del presente procedimento sono stati escussi due testi.
La teste escussa all'udienza del 03.11.2022, che al momento del sinistro Testimone_1 percorreva via Pietro Barbieri sul lato sinistro della strada, in direzione via Cernaia, ha dichiarato che, giunta all'incrocio tra via Pietro Barbieri e via Giuseppe Romita, dopo essersi fermata, vedeva innanzi a sé due motorini, anch'essi fermi, per dare la precedenza: a quel punto, essendo Via Romita libera, uno dei due motorini - quello condotto da parte attrice-, nell'impegnare l'incrocio, veniva impattato da un Minivan proveniente a velocità sostenuta dalla sua destra;
in particolare, “l'urto avveniva tra la parte anteriore destra del minivan, in particolare con il paraurti, e la parte posteriore laterale destra del motorino che, a seguito dell'urto, veniva proiettato sull'angolo opposto dell'incrocio insieme alla Signora… l'impatto è avvenuto quando il motorino aveva oltrepassato la metà dell'incrocio e aveva quasi ultimato l'attraversamento dell'incrocio… l'altro motorino di cui ho parlato era fermo al momento dell'impatto o si stava facendo leggermente
3 avanti. Io ero ancora ferma. Non posso dire di aver guardato la signora davanti a me girare la testa, ma ricordo ce non passava nessuno su via Romita, la strada era vuota.”
Il teste , escusso all'udienza del 22.03.2023, ha dichiarato che, mentre era alla Testimone_2 guida del proprio motoveicolo procedendo su via Barbieri, in direzione di via Cernaia, vedeva innanzi a sé uno scooter che si era fermato all'intersezione con via Romita, sulla parte destra della corsia: precisamente, il teste ha chiarito che, nell'atto di arrestarsi in prossimità dell'intersezione, vedeva che lo scooter che lo precedeva era ripartito per attraversare l'incrocio ed “in tale frangente, quando l'incrocio era stato quasi completamente attraversato, è sopraggiunto sulla via Romita un altro veicolo, proveniente da Piazza della Repubblica, mi pare un furgone o un van, di colore nero,
a forte velocità, che ha urtato lo scooter sul lato posteriore destro, all'incirca all'altezza tra la sella
e il bauletto. A seguito dell'urto la conducente è stata sbalzata. In particolare, al momento dell'urto lo scooter continuava a procedere mantenendo la destra e a seguito dell'urto è finita sul lato sinistro, sul marciapiede dalla parte di Via Romita”.
2. La ricostruzione della dinamica del sinistro alla luce delle dichiarazioni rese dai testi appare attendibile e coerente con i rilievi eseguiti dalla Polizia di Roma Capitale relativamente ai danni subiti dai veicoli coinvolti e alla posizione assunta dal motoveicolo Honda SH 150 per effetto dell'urto. Tuttavia, nessun elemento certo è emerso in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Renault AF nella causazione del sinistro, come dedotto da parte attrice.
Ed invero, la circostanza che la conducente del motoveicolo Honda SH 150 avesse oltrepassato l'incrocio al momento dell'urto, non è idonea a fugare i dubbi circa la diligente osservanza da parte di costei dell'obbligo di dare la precedenza: in particolare, sebbene dalle dichiarazioni rese dai testimoni sia emerso che l'area dell'incrocio fosse libera al momento in cui parte attrice si accingeva ad impegnarlo, l'essere venuta a collisione con il veicolo proveniente da destra rende plausibile, in ossequio al principio del “più probabile che non”, che l'obbligo summenzionato non sia stato correttamente rispettato. In tal senso, appaiono decisivi, peraltro, i medesimi riscontri testimoniali offerti dalla sig.ra e dal Sig. , i quali, pur Testimone_1 Testimone_2 trovandosi fermi nella stessa direzione di marcia del motoveicolo Honda Sh 150, ove insisteva la segnaletica di “dare precedenza”, riferivano di aver visto il mezzo citato prendere la marcia per primo in direzione dell'intersezione e, quindi, in un momento in cui gli stessi, onerati dell'obbligo medesimo di dare la precedenza, erano ancora fermi.
D'altro canto, la circostanza che il conducente del veicolo Renault AF guidasse il proprio mezzo ad elevata velocità, appare corroborata, oltre che dalle dichiarazioni testimoniale, dal fatto di non aver potuto, il conducente medesimo, evitare lo scontro rallentando la marcia: pur essendo il manto stradale bagnato, una condotta di guida rispondente ai canoni di cautela e prudenza avrebbe
4 consentito di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità prevista dalla norma di cui all'art. 2054, co. 2, c.c..
3. Giova al riguardo rammentare che, in materia di scontro tra veicoli, la norma summenzionata stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli, si presume che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno, a meno che uno non riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, la presunzione di colpa può essere superata solo con la prova rigorosa che si è agito con la massima diligenza e che l'incidente è stato causato esclusivamente dall'altro conducente.
La giurisprudenza di legittimità, ha, al riguardo, affermato che “in tema di circolazione stradale,
l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché
l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione (Corte di Cass. Civ. Ord.18 gennaio 2024| n. 1992)
Ebbene, nel caso di specie, la ricostruzione dell'occorso sinistro per come emersa alla luce del compendio probatorio, consente a questo giudicante di ritenere adeguata l'applicazione dell'art. 2054, comma secondo, c.c., non essendo emersi elementi decisivi che consentano di attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti: ed invero, risulta possibile affermare che entrambi i conducenti abbiano violato la disposizione generale di cui all'art. 145 c.d.s. secondo cui
“i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”: invero, l'impossibilità, per il conducente del veicolo Renault AF, di evitare lo scontro attraverso una decelerazione, impone di ritenere violata la disposizione di cui all'art. 141
c.d.s. secondo cui “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo […] alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza d i qualsiasi natura sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Parimenti, l'evenienza che la conducente il motoveicolo Honda SH 150 si sia imbattuta in uno scontro con veicolo proveniente dalla direzione favorita dalla precedenza, induce a ritenere carente
5 la prova circa un effettivo e rigoroso rispetto dell'obbligo di precedenza su di essa incombente, sub specie di errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione.
Avuto riguardo alle circostanze concrete del caso in esame, va, dunque, affermata la corresponsabilità della sig.ra e del sig. in ordine all'accaduto. Ne Parte_1 Parte_2 consegue che la domanda deve essere in parte accolta, riconoscendo un grado di pari responsabilità imputabile ai soggetti coinvolti nel sinistro.
4. Occorre passare alla quantificazione del danno.
4.1. L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto del sinistro.
La consulenza medico legale svolta, ha evidenziato con chiarezza la sussistenza di lesioni causalmente collegate al sinistro, rappresentate da “frattura della branca ileo ed ischio pubica destra, frattura pilastro acetabolo dx, contusione cranica, distrazione dei muscoli lunghi del collo…rottura intracapsulare impianto protesico mammario a destra con linfoadenomegalie a verosimile contenuto siliconico nel cavo ascellare destro” in soggetto non affetto da precedenti e successivi eventi morbosi influenti sulla validità al momento del sinistro. Tali postumi sono inquadrabili in termini di danno biologico, secondo quanto chiarito dal CTU, nella misura del punto di invalidità dell'15%.
Il CTU ha altresì evidenziato un danno biologico da invalidità temporanea assoluta per giorni 60 e da invalidità temporanea nella misura del 50% per giorni 40.
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno.
Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare lo stesso sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma come richiesto da parte attrice e tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro il danneggiato aveva 56 anni, in un ammontare pari all'importo di € 34.905,60.
Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso.
A tale riguardo si liquida l'ulteriore somma di € 10.420,00 (130,25x60=7.815,00 +
65,12x40=2.605,00) per inabilità temporanea, sia assoluta che relativa.
Questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto il C.T.U. per la scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi così acquisiti;
d'altra parte, non risultano contestazioni di carattere tecnico.
6 Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata di € 5.250,00 (pari a circa il 15% del danno biologico da invalidità assoluta) in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Non risultano, invece, elementi concreti per procedere ad una personalizzazione, anche alla luce della sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
Compete, altresì, alla istante il rimborso di € 12.776,00 per spese mediche necessarie.
Complessivamente, il danno non patrimoniale e per spese mediche, ammonta complessivamente, in moneta attuale, ad € 63.351,60 (€ 34.905,60 per IP + € 10.420,00 per ITA + € 5.250,00 per danno morale + € 12.776,00 per spese mediche), riconoscibile a parte attrice nella misura del 50% in ragione della colpa concorsuale per un totale complessivo residuo di € 31.675,80, in moneta attuale.
4.2. Riguardo il danno materiale, deve essere preso in considerazione il preventivo di riparazione emesso dalla , ove viene indicato l'importo pari ad euro 2.203,00 nonché la fattura n. Parte_3
290/2018 attestante le spese sostenute dal proprietario del motoveicolo Honda SH 150 per il soccorso e la custodia presso la depositeria pari € 231,80, unitamente alla spesa pari Controparte_3 all'importo di € 42,00 per il trasporto del mezzo presso la ” come da fattura n. Parte_3
200/2018.
Quanto al preventivo di riparazione, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
“il preventivo di spesa prodotto in giudizio dalla parte danneggiata non ha alcun valore di prova se non sussistono ulteriori elementi a sostegno, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio, le fotografie oppure la fattura emessa a seguito della prestazione”, eccettuati i casi in cui, il preventivo medesimo, non sia oggetto di specifica contestazione, nel qual caso, assume valore probatorio limitatamente all'importo ivi indicato.
Il preventivo di spesa, dunque, da solo non è sufficiente a provare il danno;
esso può fungere al massimo da argomento di prova (cioè, come indizio) utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa. (Cass., sent. n. 26693 del 28 novembre 2013)
Ritiene questo giudicante che, nel caso in esame, il preventivo di spesa, pur non seguito da fattura attestante l'avvenuta riparazione con relativa spesa sostenuta da parte attrice, costituisca argomento
7 di prova utilizzabile ai fini di una liquidazione equitativa, tenuto conto del listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio e delle fotografie allegate ritraenti i danni riportati dal motoveicolo.
In ragione del concorso di colpa come accertato si liquida, dunque, un totale dovuto di € 1.061,90.
Deve, invece, rigettarsi la richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo non avendo l'attore dimostrato lo stesso.
4.3. Conclusivamente, e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannate in solido a corrispondere a e rispettivamente la Parte_1 Parte_1 somma, in moneta attuale, di € 31.675,80 e di € 1.061,90.
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezione Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino al pagamento del primo acconto, sulla differenza per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fin al pagamento del secondo acconto e sull'ulteriore residuo per il periodo che va dal pagamento del secondo acconto fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per
8 effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
5. In ragione del concorso di colpa, le spese di lite vanno compensate per la metà mentre per la rimanente metà seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 tenendo conto del risarcimento effettivamente riconosciuto.
Analogamente, le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, devono essere poste a carico di parte attrice per la metà e a carico solidale dei convenuti per la rimanete metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che il sinistro di cui in citazione - fatto che ai soli fini fiscali si dichiara astrattamente configurante il reato di lesioni colpose - si è verificato per colpa concorrente e paritaria dei conducenti;
b) condanna in solido e a pagare a favore di Controparte_1 Controparte_2
e rispettivamente la somma, in moneta attuale, di € 31.675,80 e di Parte_1 Parte_1
€ 1.061,90, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
c) compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna in solido in solido
[...]
e a pagare a favore di parte attrice della rimanente quota delle Controparte_1 Controparte_2 spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice per la metà e a carico solidale dei convenuti per la rimanete metà.
Così deciso in Roma addì, 19/09/2025.
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Giudice designato Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3908 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 02.07.2025 e vertente
TRA
, con l' Avv. Gianluca Cracas;
Parte_1
ATTORI
E in persona l.r.p.t., con l'avv. Domitilla Nicolò Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
, con l'Avv. Domitilla Nicolò Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento in materia di R.C.A.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Parte_1 Parte_1
e , nella rispettiva qualità di assicuratore per la rca e Controparte_1 Controparte_2 responsabile civile del veicolo Renault AF targato FJ294FM, affinché – previa declaratoria di responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto a Roma il 05.03.2018 - fossero condannati al risarcimento dei danni subiti. A fondamento delle domande proposte, gli attori hanno dedotto che, nella predetta data, alle ore 15,10 circa, percorreva, alla guida del motociclo Parte_1
Honda SH 150 targato DY76528, di proprietà di , via Pietro Barbieri. Giunta Parte_1 all'intersezione con via Giuseppe Romita, la conducente, dopo essersi accertata che non sopraggiungessero veicoli e, quindi, dopo aver osservato la dovuta precedenza, impegnava il summenzionato incrocio al fine di proseguire la marcia su via Cernaia. Dopo aver oltrepassato
1 l'intersezione, il motoveicolo Honda SH 150 veniva urtato, sulla parte postero laterale destra, dal veicolo Renault AF targato FJ294FM, condotto da che, ad elevata velocità, Parte_2 sopraggiungeva su via Giuseppe Romita, in direzione via Parigi.
Per effetto del sinistro, subiva lesioni personali ed il motoveicolo Honda SH 150 Parte_1 riportava danni materiali quantificati in euro 2.203,00, come da preventivo di riparazione emesso dalla . Il proprietario del motoveicolo Honda SH 150 Segna Alberto, sosteneva, altresì, Parte_3 una spesa di euro 231, 80 per il soccorso e la custodia del mezzo presso la depositeria Controparte_3 come da fattura n. 290/2018, nonché la spesa di euro 42,00 per il trasporto del mezzo medesimo operato dalla ” presso la . CP_4 Parte_3
Con distinti patrocini, si costituivano in giudizio la n.q. di Controparte_5 mandataria della e , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 Controparte_2 domande proposte da parte attrice in quanto infondate, per essere il sinistro integralmente ascrivibile alla responsabilità di controparte. I convenuti hanno altresì contestato la quantificazione dei danni non patrimoniali riportati da nonché quella dei danni patrimoniali Parte_1 riportati dal motoveicolo Honda SH 150 e prospettata dal proprietario del medesimo . Parte_1
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c..
Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali, escussioni testimoniali ed espletamento di CTU medico – legale sulla persona di è stata trattenuta in decisione Parte_1 all'udienza del giorno 13 novembre 2024.
Con provvedimento del 9 aprile 2025 veniva dichiarata la carenza di legittimazione processuale della in quanto il mandato invocato dalla mandataria non era Controparte_5 estensibile all'azione ex art. 148 del D.L.vo n. 205/2006, e venivano, pertanto, concessi termini per la costituzione dell'assicuratore mandante, rimettendo la causa sul ruolo ai sensi dell'art. 279 c.p.c..
Si costituiva, pertanto, la società assicuratrice che, associandosi alle conclusioni Controparte_1 rassegnate dal convenuto , si opponeva alle domande avanzate da parte attrice, Controparte_2 deducendone l'infondatezza sia in punto di an debeatur che di quantum debeatur.
Quindi, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione senza assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia dei difensori.
****
1. Occorre, innanzitutto, soffermarsi sulla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
Dal verbale predisposto dalla Polizia di Roma Capitale, intervenuta a circa trenta minuti dall'incidente, si evince che il sinistro per cui è causa è avvenuto il 05.3.2018, alle ore 15,10 circa in Roma, in via Giuseppe Romita, all'intersezione con Via Pietro Barbieri. Giunti sul posto, gli
2 agenti di polizia constatavano che il motociclo Honda SH 150, si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e, precisamente, sul lato destro della carreggiata, come riportato nello schizzo planimetrico allegato al verbale;
diversamente, il veicolo Renault
AF, che all'esito dell'urto era già stato rimosso, si arrestava all'interno dell'area di incrocio in linea con il motoveicolo.
L'insufficienza di elementi oggettivi non consentiva agli agenti di individuare, con esattezza, la localizzazione del punto d'urto ed il suolo, bagnato dalla pioggia in atto, non riportava tracce visibili di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti. Si evidenziava, altresì, a verbale, che sull'area dell'incrocio, dal lato via Pietro Barbieri, era presente segnaletica di “dare precedenza”. Dalla spontanea dichiarazione rilasciata dal conducente del veicolo Renault AF, presente sul luogo dell'incidente e riportata a verbale, si legge che questi, proveniente da Piazza della Repubblica con direzione Via Parigi, percorreva Via Romita e, giunto all'incrocio con via
Pietro Barbieri, improvvisamente vedeva provenire, dalla sua sinistra, un motoveicolo che non aveva rispettato la precedenza: a quel punto, pur frenando istintivamente, non poteva evitare la collisione a causa del manto stradale bagnato dalla pioggia.
Quanto ai danni materiali, gli agenti di polizia hanno constatato che il motoveicolo HONDA SH
150 riportava “rottura parabrezza anteriore, rottura leva freno destra, rottura cavalletto centrale e pedana poggiapiedi lato destro, abrasioni su tutto il lato destro, distacco della sella” mentre il veicolo Renault AF “parziale distacco paraurti anteriore, distacco targa e modanatura in gomma sotto il paraurti, ammaccatura intro cofano motore e abrasione cofano, paraurti anteriore e parafango anteriore sinistro”.
Nel corso dell'istruttoria del presente procedimento sono stati escussi due testi.
La teste escussa all'udienza del 03.11.2022, che al momento del sinistro Testimone_1 percorreva via Pietro Barbieri sul lato sinistro della strada, in direzione via Cernaia, ha dichiarato che, giunta all'incrocio tra via Pietro Barbieri e via Giuseppe Romita, dopo essersi fermata, vedeva innanzi a sé due motorini, anch'essi fermi, per dare la precedenza: a quel punto, essendo Via Romita libera, uno dei due motorini - quello condotto da parte attrice-, nell'impegnare l'incrocio, veniva impattato da un Minivan proveniente a velocità sostenuta dalla sua destra;
in particolare, “l'urto avveniva tra la parte anteriore destra del minivan, in particolare con il paraurti, e la parte posteriore laterale destra del motorino che, a seguito dell'urto, veniva proiettato sull'angolo opposto dell'incrocio insieme alla Signora… l'impatto è avvenuto quando il motorino aveva oltrepassato la metà dell'incrocio e aveva quasi ultimato l'attraversamento dell'incrocio… l'altro motorino di cui ho parlato era fermo al momento dell'impatto o si stava facendo leggermente
3 avanti. Io ero ancora ferma. Non posso dire di aver guardato la signora davanti a me girare la testa, ma ricordo ce non passava nessuno su via Romita, la strada era vuota.”
Il teste , escusso all'udienza del 22.03.2023, ha dichiarato che, mentre era alla Testimone_2 guida del proprio motoveicolo procedendo su via Barbieri, in direzione di via Cernaia, vedeva innanzi a sé uno scooter che si era fermato all'intersezione con via Romita, sulla parte destra della corsia: precisamente, il teste ha chiarito che, nell'atto di arrestarsi in prossimità dell'intersezione, vedeva che lo scooter che lo precedeva era ripartito per attraversare l'incrocio ed “in tale frangente, quando l'incrocio era stato quasi completamente attraversato, è sopraggiunto sulla via Romita un altro veicolo, proveniente da Piazza della Repubblica, mi pare un furgone o un van, di colore nero,
a forte velocità, che ha urtato lo scooter sul lato posteriore destro, all'incirca all'altezza tra la sella
e il bauletto. A seguito dell'urto la conducente è stata sbalzata. In particolare, al momento dell'urto lo scooter continuava a procedere mantenendo la destra e a seguito dell'urto è finita sul lato sinistro, sul marciapiede dalla parte di Via Romita”.
2. La ricostruzione della dinamica del sinistro alla luce delle dichiarazioni rese dai testi appare attendibile e coerente con i rilievi eseguiti dalla Polizia di Roma Capitale relativamente ai danni subiti dai veicoli coinvolti e alla posizione assunta dal motoveicolo Honda SH 150 per effetto dell'urto. Tuttavia, nessun elemento certo è emerso in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Renault AF nella causazione del sinistro, come dedotto da parte attrice.
Ed invero, la circostanza che la conducente del motoveicolo Honda SH 150 avesse oltrepassato l'incrocio al momento dell'urto, non è idonea a fugare i dubbi circa la diligente osservanza da parte di costei dell'obbligo di dare la precedenza: in particolare, sebbene dalle dichiarazioni rese dai testimoni sia emerso che l'area dell'incrocio fosse libera al momento in cui parte attrice si accingeva ad impegnarlo, l'essere venuta a collisione con il veicolo proveniente da destra rende plausibile, in ossequio al principio del “più probabile che non”, che l'obbligo summenzionato non sia stato correttamente rispettato. In tal senso, appaiono decisivi, peraltro, i medesimi riscontri testimoniali offerti dalla sig.ra e dal Sig. , i quali, pur Testimone_1 Testimone_2 trovandosi fermi nella stessa direzione di marcia del motoveicolo Honda Sh 150, ove insisteva la segnaletica di “dare precedenza”, riferivano di aver visto il mezzo citato prendere la marcia per primo in direzione dell'intersezione e, quindi, in un momento in cui gli stessi, onerati dell'obbligo medesimo di dare la precedenza, erano ancora fermi.
D'altro canto, la circostanza che il conducente del veicolo Renault AF guidasse il proprio mezzo ad elevata velocità, appare corroborata, oltre che dalle dichiarazioni testimoniale, dal fatto di non aver potuto, il conducente medesimo, evitare lo scontro rallentando la marcia: pur essendo il manto stradale bagnato, una condotta di guida rispondente ai canoni di cautela e prudenza avrebbe
4 consentito di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità prevista dalla norma di cui all'art. 2054, co. 2, c.c..
3. Giova al riguardo rammentare che, in materia di scontro tra veicoli, la norma summenzionata stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli, si presume che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno, a meno che uno non riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, la presunzione di colpa può essere superata solo con la prova rigorosa che si è agito con la massima diligenza e che l'incidente è stato causato esclusivamente dall'altro conducente.
La giurisprudenza di legittimità, ha, al riguardo, affermato che “in tema di circolazione stradale,
l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché
l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione (Corte di Cass. Civ. Ord.18 gennaio 2024| n. 1992)
Ebbene, nel caso di specie, la ricostruzione dell'occorso sinistro per come emersa alla luce del compendio probatorio, consente a questo giudicante di ritenere adeguata l'applicazione dell'art. 2054, comma secondo, c.c., non essendo emersi elementi decisivi che consentano di attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti: ed invero, risulta possibile affermare che entrambi i conducenti abbiano violato la disposizione generale di cui all'art. 145 c.d.s. secondo cui
“i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”: invero, l'impossibilità, per il conducente del veicolo Renault AF, di evitare lo scontro attraverso una decelerazione, impone di ritenere violata la disposizione di cui all'art. 141
c.d.s. secondo cui “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo […] alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza d i qualsiasi natura sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Parimenti, l'evenienza che la conducente il motoveicolo Honda SH 150 si sia imbattuta in uno scontro con veicolo proveniente dalla direzione favorita dalla precedenza, induce a ritenere carente
5 la prova circa un effettivo e rigoroso rispetto dell'obbligo di precedenza su di essa incombente, sub specie di errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione.
Avuto riguardo alle circostanze concrete del caso in esame, va, dunque, affermata la corresponsabilità della sig.ra e del sig. in ordine all'accaduto. Ne Parte_1 Parte_2 consegue che la domanda deve essere in parte accolta, riconoscendo un grado di pari responsabilità imputabile ai soggetti coinvolti nel sinistro.
4. Occorre passare alla quantificazione del danno.
4.1. L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto del sinistro.
La consulenza medico legale svolta, ha evidenziato con chiarezza la sussistenza di lesioni causalmente collegate al sinistro, rappresentate da “frattura della branca ileo ed ischio pubica destra, frattura pilastro acetabolo dx, contusione cranica, distrazione dei muscoli lunghi del collo…rottura intracapsulare impianto protesico mammario a destra con linfoadenomegalie a verosimile contenuto siliconico nel cavo ascellare destro” in soggetto non affetto da precedenti e successivi eventi morbosi influenti sulla validità al momento del sinistro. Tali postumi sono inquadrabili in termini di danno biologico, secondo quanto chiarito dal CTU, nella misura del punto di invalidità dell'15%.
Il CTU ha altresì evidenziato un danno biologico da invalidità temporanea assoluta per giorni 60 e da invalidità temporanea nella misura del 50% per giorni 40.
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno.
Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare lo stesso sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma come richiesto da parte attrice e tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro il danneggiato aveva 56 anni, in un ammontare pari all'importo di € 34.905,60.
Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso.
A tale riguardo si liquida l'ulteriore somma di € 10.420,00 (130,25x60=7.815,00 +
65,12x40=2.605,00) per inabilità temporanea, sia assoluta che relativa.
Questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto il C.T.U. per la scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi così acquisiti;
d'altra parte, non risultano contestazioni di carattere tecnico.
6 Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata di € 5.250,00 (pari a circa il 15% del danno biologico da invalidità assoluta) in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Non risultano, invece, elementi concreti per procedere ad una personalizzazione, anche alla luce della sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
Compete, altresì, alla istante il rimborso di € 12.776,00 per spese mediche necessarie.
Complessivamente, il danno non patrimoniale e per spese mediche, ammonta complessivamente, in moneta attuale, ad € 63.351,60 (€ 34.905,60 per IP + € 10.420,00 per ITA + € 5.250,00 per danno morale + € 12.776,00 per spese mediche), riconoscibile a parte attrice nella misura del 50% in ragione della colpa concorsuale per un totale complessivo residuo di € 31.675,80, in moneta attuale.
4.2. Riguardo il danno materiale, deve essere preso in considerazione il preventivo di riparazione emesso dalla , ove viene indicato l'importo pari ad euro 2.203,00 nonché la fattura n. Parte_3
290/2018 attestante le spese sostenute dal proprietario del motoveicolo Honda SH 150 per il soccorso e la custodia presso la depositeria pari € 231,80, unitamente alla spesa pari Controparte_3 all'importo di € 42,00 per il trasporto del mezzo presso la ” come da fattura n. Parte_3
200/2018.
Quanto al preventivo di riparazione, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
“il preventivo di spesa prodotto in giudizio dalla parte danneggiata non ha alcun valore di prova se non sussistono ulteriori elementi a sostegno, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio, le fotografie oppure la fattura emessa a seguito della prestazione”, eccettuati i casi in cui, il preventivo medesimo, non sia oggetto di specifica contestazione, nel qual caso, assume valore probatorio limitatamente all'importo ivi indicato.
Il preventivo di spesa, dunque, da solo non è sufficiente a provare il danno;
esso può fungere al massimo da argomento di prova (cioè, come indizio) utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa. (Cass., sent. n. 26693 del 28 novembre 2013)
Ritiene questo giudicante che, nel caso in esame, il preventivo di spesa, pur non seguito da fattura attestante l'avvenuta riparazione con relativa spesa sostenuta da parte attrice, costituisca argomento
7 di prova utilizzabile ai fini di una liquidazione equitativa, tenuto conto del listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio e delle fotografie allegate ritraenti i danni riportati dal motoveicolo.
In ragione del concorso di colpa come accertato si liquida, dunque, un totale dovuto di € 1.061,90.
Deve, invece, rigettarsi la richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo non avendo l'attore dimostrato lo stesso.
4.3. Conclusivamente, e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannate in solido a corrispondere a e rispettivamente la Parte_1 Parte_1 somma, in moneta attuale, di € 31.675,80 e di € 1.061,90.
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezione Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino al pagamento del primo acconto, sulla differenza per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fin al pagamento del secondo acconto e sull'ulteriore residuo per il periodo che va dal pagamento del secondo acconto fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per
8 effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
5. In ragione del concorso di colpa, le spese di lite vanno compensate per la metà mentre per la rimanente metà seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 tenendo conto del risarcimento effettivamente riconosciuto.
Analogamente, le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, devono essere poste a carico di parte attrice per la metà e a carico solidale dei convenuti per la rimanete metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che il sinistro di cui in citazione - fatto che ai soli fini fiscali si dichiara astrattamente configurante il reato di lesioni colpose - si è verificato per colpa concorrente e paritaria dei conducenti;
b) condanna in solido e a pagare a favore di Controparte_1 Controparte_2
e rispettivamente la somma, in moneta attuale, di € 31.675,80 e di Parte_1 Parte_1
€ 1.061,90, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
c) compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna in solido in solido
[...]
e a pagare a favore di parte attrice della rimanente quota delle Controparte_1 Controparte_2 spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice per la metà e a carico solidale dei convenuti per la rimanete metà.
Così deciso in Roma addì, 19/09/2025.
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
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