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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/11/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3262/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3262/2022 tra
.IM Pt_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 novembre 2025 ad ore 14,00, innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
Per nessuno compare Pt_1
Per l'avv. MARONI FRANCESCO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni
Parte convenuta conclude come da memoria riepilogativa depositata riportandosi a tutti i propri atti
Dopo breve discussione orale, Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice rinvia la camera di consiglio alla fine dell'udienza odierna
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 14 novembre 2025, il Tribunale, nella persona del GOP dott. Andrea Mattielli entrato in camera di consiglio alle ore 14,30 ed uscito dalla camera di consiglio alle ore 17,00 pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3262/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAULI CARLO, elettivamente domiciliato Pt_1 P P.IVA_1
ONDI 21 FORLI' ITALIA presso il difensore avv. ZAULI CARLO
ATTORE/I opponente contro
.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARONI Controparte_1 P.IVA_2 to i PPE GARIBALDI 31 47039 SAVGNANO SUL RUBICONE presso il difensore avv. MARONI FRANCESCO
CONVENUTO/I opposto
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da propri atti per l'opponente: – ACCOGLIERE l'opposizione .. ACCOGLIERE tutti i motivi prospettati;
quindi pregiudizialmente:– DICHIARARE e/o RITENERE o/e AFFERMARE il ricorso per decreto ingiuntivo inammissibile e/o improponibile e/o i DICHIARARE la competenza territoriale del Tribunale di Forlì avendo la società la propria sede legale a Cesena ed essendo Pt_1 CP_2
l'amministratrice unica sempre residen cia di -C .. cautelarmente: – NON concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
– NON concedere la provvisoria esecutorietà per le ragioni addotte;
– NON concedere la provvisoria esecutorietà perché non esiste il presupposto giuridico né altro elemento;
• E nel merito:– ACCOGLIERE il primo motivo dichiarando il l'improponibilità e/o inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso;
– ACCOGLIERE il secondo motivo dichiarando la violazione di norme imperative;
– ACCOGLIERE il terzo motivo dichiarando la contraddittorietà della domanda e l'insussistenza di motivazione;
– ACCOGLIERE dal quarto al sesto motivo nonché l'ottavo ed il nono motivo per nullità della delibera del 30.04.2022; – ACCOGLIERE il settimo motivo dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di spec a – ACCOGLIERE il decimo motivo dichiarando un grave pregiudizio a carico della Pt_1 CP_2 amento ed esercizio arbitrario del diritto .. CONDANNARE i
[...] al rimborso cdel danno da lite temeraria, abusiva e prevaricatoria C CP_3 anto stabilisce l'Osservatorio sulla Giustizia di Milano.
pagina 2 Per l'opposta: In via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo sollevata dall'opponente in favore del Tribunale di Forlì per incompletezza della formulazione e per la sua infondatezza alla luce dell'art. 23 C.p.c. e per l'effetto accertare e dichiarare che la causa è stata correttamente radicata d i al Tribunale di Arezzo;
In via principale e nel merito: rigettare integralmente l'opposizione di .Im per inammissibilità dei motivi dedotti e/o per infondatezza della Pt_1 stessa sia in fatto che in dir .. confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo tel emesso il 10/12/2022 dal Tribunale di Arezzo, .. condannare il condomino società . Pt_1 al pagamento, in favore dell'odierno condominio opposto, della complessiva so i CP_2
35== per spese condominiali maturate e non pagate oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo effettivo;
In via subordinata e nel merito: Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto i ertare e dichiarare che, per le c di cui al presente procedimento, ha diritto al pagamento, da parte di . , della complessiva Controparte_1 Pt_1 C somma di €.= ondominiali maturate e non pagate teressi di mora dalle singole scadenze al saldo effettivo oppure di quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto dovuto;
In ogni caso condannare l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96, nonché alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 7.12.22 la ingiuntivo emesso da Tribunale di Pt_3
Arezzo nei suoi confronti, richiest per mancato pagamento di oneri Controparte_1 condominiali per oltre 70.000 euro contest la società aveva presentato istanza di liquidazione per sovraindebitamento, istanza che era stata rigettata e che erano state presentate osservazioni;
che le assemblee che avevano approvato i bilanci erano state co e in giorni e orari non consoni e con deleghe non precisate;
che gli immobili della erano risultati
Pt_3 commercialmente invendibili quindi l'amministratore avrebbe dovuto i e le sp l condominio;
che il cond aveva con più delibere deciso di non fare azioni contro la
Pt_3 perché insolvibile;
che la non era stata convocata ad alcune assemblee;
che vi erano va i
Pt_3 nelle deleg il DI ente di motivazione;
che vi era stata una disparità di trattamento nei confronti di;
chiedeva quindi l'accoglimento dell'opposizione con condanna per lite temeraria
Pt_3
Dopo rinvio per sospensiva da calamità naturali, si costituiva il Condominio contestando la richiesta avversaria di incompetenza territoriale formulata solo nelle conclusioni in quanto inammissibile e errata per la competenza speciale del condominio ex art 23 cpc;
che tutti i motivi di opposizione erano, al più, utili all'annullabilità delle delibere ma non ad una dichiarazione di nullità delle stesse e dunque ormai tard e il procedimento di sovraindebitamento non impediva le azioni dei creditori e comunque non era stata ammessa;
che nessuna norma giorni ed orari delle lee;
Pt_3 che la ma ommerciabilità degli immobili non esimeva dai pagamenti;
che era Pt_3 Pt_3 stata sempre regolarmente convocata;
che le deleghe erano ins l verbale e non vi era lcun superamento dei limiti di delega comunque che trattasi di ipotesi di annullabilità e non suscitabile dal ino estraneo alla delega stessa;
che anche il bilancio preventivo era idoneo per il DI e che non aveva mai impugnato nei termini alcuna delib i bilanci;
che gli altri condomini Pt_3
o richiesto un piano di rientro, contrariamente da;
chiedeva la condanna per lite Pt_3 temeraria e il rigetto di tutte le eccezioni in rito e nel merito c erma del DI con richiesta di rinvio per procedere alla mediazione obbligatoria
Le parti chiedevano quindi alcuni rinvii con salvezza dei diritti di prima udienza per trattative
Quindi procedevano con la mediazione che aveva esito negativo pagina 3 L'opponente chiedeva poi rinvii in attesa dell'esito della procedura di composizione della crisi ed il GI fissava termini per memorie 183 cpc (vecchio rito), rinunciando l'opposta alla richiesta di provvisoria esecuzione
Le memorie venivano depositate solo dall'opposta, che dava atto che la richiesta di esdebitazione della controparte era stata rigettata ed alla successiva udienza le parti insistevano nelle proprie richieste istruttorie
Con ordinanza fuori udienza il GI rigettava le richieste istruttorie dell'opponente e fissava udienza di discussione ex art 281 sexies cpc, svoltasi in data odierna
Motivi della decisione
L'opposizione va rigettata con condanna per lite temeraria all'opponente
Va rigettata la eccezione (peraltro non chiaramente espressa, così come non chiaro appare tutto l'atto di opposizione) di incompetenza territoriale posto che in tema di condominio l'art 23 cpc pone come Tribunale competente quello del luogo dove è posto l'immobile
Va confermato il rigetto delle istanze istruttorie avanzate come da ordinanza
è l ne dell'opposta quanto alla inammissibilità della totalità delle contestazioni Tes_1
da al la interpretazione della Corte Cassazione che, pur ultimamente Pt_3 ampliando il del all'impugnazione della delibera all'interno dell'opposizione al DI CP_1
(possibilità prima negat nque specificato che ciò è possibile solo ove si contesti la nullità della delibera a base del DI opposto.
Ricordiamo (conclusivamente) che la stessa Cassazione ha definito i confini tra nullità ed annullabilità in questi termini (Cass. civ., SS.UU., sentenza n. 9839/2021) “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'“ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ .. In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.”.
Dunque tutte le contestazioni avanzate da su elementi formali delle assemblee (deleghe, Pt_3 convocazioni, date/orari, etc) sono da reputar e tardive e non incidenti sulla validità del decreto ingiuntivo.
Nel merito esse appaiono poi assolutamente inconferenti.
Sulle carenze delle deleghe, che costituiscono gran parte delle contestazioni, la Cassazione ha precisato che solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a fare pagina 4 valere gli eventuali vizi della delega e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (Cass. civ. 2218/13 e Cass. 12466/04)
Per le presunte mancate convocazioni, il condominio ha depositato documentazione non contestata
Sugli orari e le date delle assemblee, la contestazione appare destituita di qualunque supporto normativo
Ugualmente prive di qualunque appiglio giuridico risultano l stazioni in ordine a presunte disparità di trattamento o azioni di carattere punitivo. La stessa non contesta mai la debenza Pt_3 degli oneri condominiali (tanto che li inserisce nelle poste passive omanda di conciliazione della crisi) e l'amministratore nel nuovo quadro delineato dalla riforma è personalmente responsabile ove non persegua i condomini morosi con azioni adeguate, come da decisioni dell'assemblea.
Inaccoglibile risulta altresì la contestazione su una presunta carenza di elementi del DI, in quanto lo stesso è stato concesso sulla base di bilanci (anche preventivi, come da giurisprudenza) tutti regolarmente approvati
Conclusivamente, l'opponente ha più volte chiesto rinvio e posto eccezi endo riferimento ad una contemporanea procedura di composizione della crisi depositata dalla avanti altro Tribunale. Pt_3
Tale circostanza si è rivelata inconsistente in quanto la prima richiesta er già rigettata al momento dell'instaurazione del presente giudizio e nessuna prova è stata fornita di ulteriori iniziative in tal senso. Comunque l'eventuale accesso alla procedura avrebbe comportato solo una sospensione dell'attività esecutiva.
Questo giudicante ritiene che l'aver avanzato opposizione su contestazioni tutte chiaramente infondate ed il comportamento processuale tenuto (la parte non ha depositato nulla oltre l'iniziale citazione) evidenzino un comportamento contrario alla buona fede processuale e meramente dilatorio, contrario al principio di giusta durata del processo e pertanto meritevole di condanna ex art 96 I e III c cpc per responsabilità processuale aggravata
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione al DI avanzata da in quanto fondata su eccezioni di annullabilità delle Pt_3 delibere non tempestivamente impugnate rigetta l'eccezione di competenza territoriale avanzata da in quanto errata Pt_3 rigetta le motivazioni dell'opposizione in quanto non fondate in fatto e/o in diritto come specificato nella parte motiva e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico n.973/2022 emesso il 10/12/2022 dal Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice Dr. Fabrizio Pieschi, e depositato il 12/10/2022 nel procedimento recante il n. di R.G. 2621/2022 e la relativa condanna al pagamento della complessiva somma di €.==72.238,35== per spese condominiali maturate e non pagate oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo effettivo
Condanna l leg rapp.te p.t. per lite temeraria ex art 96 cpc al pagamento in Parte_4 favore del in persona dell'amm p.t. dell'importo risarcitorio equitativamente Controparte_1 determinat spese di lite
Condanna ex art 96 IV c cpc al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di € 500,00 Pt_3
pagina 5 altresì in persona del leg rapp.te p.t. al pagamento in favore del Parte_4 CP_1
in pers m p.t. delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per co
[...] aglione 52/260 valore minimo) oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Arezzo, 14 novembre 2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3262/2022 tra
.IM Pt_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 novembre 2025 ad ore 14,00, innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
Per nessuno compare Pt_1
Per l'avv. MARONI FRANCESCO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni
Parte convenuta conclude come da memoria riepilogativa depositata riportandosi a tutti i propri atti
Dopo breve discussione orale, Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice rinvia la camera di consiglio alla fine dell'udienza odierna
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 14 novembre 2025, il Tribunale, nella persona del GOP dott. Andrea Mattielli entrato in camera di consiglio alle ore 14,30 ed uscito dalla camera di consiglio alle ore 17,00 pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3262/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAULI CARLO, elettivamente domiciliato Pt_1 P P.IVA_1
ONDI 21 FORLI' ITALIA presso il difensore avv. ZAULI CARLO
ATTORE/I opponente contro
.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARONI Controparte_1 P.IVA_2 to i PPE GARIBALDI 31 47039 SAVGNANO SUL RUBICONE presso il difensore avv. MARONI FRANCESCO
CONVENUTO/I opposto
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da propri atti per l'opponente: – ACCOGLIERE l'opposizione .. ACCOGLIERE tutti i motivi prospettati;
quindi pregiudizialmente:– DICHIARARE e/o RITENERE o/e AFFERMARE il ricorso per decreto ingiuntivo inammissibile e/o improponibile e/o i DICHIARARE la competenza territoriale del Tribunale di Forlì avendo la società la propria sede legale a Cesena ed essendo Pt_1 CP_2
l'amministratrice unica sempre residen cia di -C .. cautelarmente: – NON concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
– NON concedere la provvisoria esecutorietà per le ragioni addotte;
– NON concedere la provvisoria esecutorietà perché non esiste il presupposto giuridico né altro elemento;
• E nel merito:– ACCOGLIERE il primo motivo dichiarando il l'improponibilità e/o inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso;
– ACCOGLIERE il secondo motivo dichiarando la violazione di norme imperative;
– ACCOGLIERE il terzo motivo dichiarando la contraddittorietà della domanda e l'insussistenza di motivazione;
– ACCOGLIERE dal quarto al sesto motivo nonché l'ottavo ed il nono motivo per nullità della delibera del 30.04.2022; – ACCOGLIERE il settimo motivo dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di spec a – ACCOGLIERE il decimo motivo dichiarando un grave pregiudizio a carico della Pt_1 CP_2 amento ed esercizio arbitrario del diritto .. CONDANNARE i
[...] al rimborso cdel danno da lite temeraria, abusiva e prevaricatoria C CP_3 anto stabilisce l'Osservatorio sulla Giustizia di Milano.
pagina 2 Per l'opposta: In via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo sollevata dall'opponente in favore del Tribunale di Forlì per incompletezza della formulazione e per la sua infondatezza alla luce dell'art. 23 C.p.c. e per l'effetto accertare e dichiarare che la causa è stata correttamente radicata d i al Tribunale di Arezzo;
In via principale e nel merito: rigettare integralmente l'opposizione di .Im per inammissibilità dei motivi dedotti e/o per infondatezza della Pt_1 stessa sia in fatto che in dir .. confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo tel emesso il 10/12/2022 dal Tribunale di Arezzo, .. condannare il condomino società . Pt_1 al pagamento, in favore dell'odierno condominio opposto, della complessiva so i CP_2
35== per spese condominiali maturate e non pagate oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo effettivo;
In via subordinata e nel merito: Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto i ertare e dichiarare che, per le c di cui al presente procedimento, ha diritto al pagamento, da parte di . , della complessiva Controparte_1 Pt_1 C somma di €.= ondominiali maturate e non pagate teressi di mora dalle singole scadenze al saldo effettivo oppure di quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto dovuto;
In ogni caso condannare l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96, nonché alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 7.12.22 la ingiuntivo emesso da Tribunale di Pt_3
Arezzo nei suoi confronti, richiest per mancato pagamento di oneri Controparte_1 condominiali per oltre 70.000 euro contest la società aveva presentato istanza di liquidazione per sovraindebitamento, istanza che era stata rigettata e che erano state presentate osservazioni;
che le assemblee che avevano approvato i bilanci erano state co e in giorni e orari non consoni e con deleghe non precisate;
che gli immobili della erano risultati
Pt_3 commercialmente invendibili quindi l'amministratore avrebbe dovuto i e le sp l condominio;
che il cond aveva con più delibere deciso di non fare azioni contro la
Pt_3 perché insolvibile;
che la non era stata convocata ad alcune assemblee;
che vi erano va i
Pt_3 nelle deleg il DI ente di motivazione;
che vi era stata una disparità di trattamento nei confronti di;
chiedeva quindi l'accoglimento dell'opposizione con condanna per lite temeraria
Pt_3
Dopo rinvio per sospensiva da calamità naturali, si costituiva il Condominio contestando la richiesta avversaria di incompetenza territoriale formulata solo nelle conclusioni in quanto inammissibile e errata per la competenza speciale del condominio ex art 23 cpc;
che tutti i motivi di opposizione erano, al più, utili all'annullabilità delle delibere ma non ad una dichiarazione di nullità delle stesse e dunque ormai tard e il procedimento di sovraindebitamento non impediva le azioni dei creditori e comunque non era stata ammessa;
che nessuna norma giorni ed orari delle lee;
Pt_3 che la ma ommerciabilità degli immobili non esimeva dai pagamenti;
che era Pt_3 Pt_3 stata sempre regolarmente convocata;
che le deleghe erano ins l verbale e non vi era lcun superamento dei limiti di delega comunque che trattasi di ipotesi di annullabilità e non suscitabile dal ino estraneo alla delega stessa;
che anche il bilancio preventivo era idoneo per il DI e che non aveva mai impugnato nei termini alcuna delib i bilanci;
che gli altri condomini Pt_3
o richiesto un piano di rientro, contrariamente da;
chiedeva la condanna per lite Pt_3 temeraria e il rigetto di tutte le eccezioni in rito e nel merito c erma del DI con richiesta di rinvio per procedere alla mediazione obbligatoria
Le parti chiedevano quindi alcuni rinvii con salvezza dei diritti di prima udienza per trattative
Quindi procedevano con la mediazione che aveva esito negativo pagina 3 L'opponente chiedeva poi rinvii in attesa dell'esito della procedura di composizione della crisi ed il GI fissava termini per memorie 183 cpc (vecchio rito), rinunciando l'opposta alla richiesta di provvisoria esecuzione
Le memorie venivano depositate solo dall'opposta, che dava atto che la richiesta di esdebitazione della controparte era stata rigettata ed alla successiva udienza le parti insistevano nelle proprie richieste istruttorie
Con ordinanza fuori udienza il GI rigettava le richieste istruttorie dell'opponente e fissava udienza di discussione ex art 281 sexies cpc, svoltasi in data odierna
Motivi della decisione
L'opposizione va rigettata con condanna per lite temeraria all'opponente
Va rigettata la eccezione (peraltro non chiaramente espressa, così come non chiaro appare tutto l'atto di opposizione) di incompetenza territoriale posto che in tema di condominio l'art 23 cpc pone come Tribunale competente quello del luogo dove è posto l'immobile
Va confermato il rigetto delle istanze istruttorie avanzate come da ordinanza
è l ne dell'opposta quanto alla inammissibilità della totalità delle contestazioni Tes_1
da al la interpretazione della Corte Cassazione che, pur ultimamente Pt_3 ampliando il del all'impugnazione della delibera all'interno dell'opposizione al DI CP_1
(possibilità prima negat nque specificato che ciò è possibile solo ove si contesti la nullità della delibera a base del DI opposto.
Ricordiamo (conclusivamente) che la stessa Cassazione ha definito i confini tra nullità ed annullabilità in questi termini (Cass. civ., SS.UU., sentenza n. 9839/2021) “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'“ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ .. In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.”.
Dunque tutte le contestazioni avanzate da su elementi formali delle assemblee (deleghe, Pt_3 convocazioni, date/orari, etc) sono da reputar e tardive e non incidenti sulla validità del decreto ingiuntivo.
Nel merito esse appaiono poi assolutamente inconferenti.
Sulle carenze delle deleghe, che costituiscono gran parte delle contestazioni, la Cassazione ha precisato che solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a fare pagina 4 valere gli eventuali vizi della delega e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (Cass. civ. 2218/13 e Cass. 12466/04)
Per le presunte mancate convocazioni, il condominio ha depositato documentazione non contestata
Sugli orari e le date delle assemblee, la contestazione appare destituita di qualunque supporto normativo
Ugualmente prive di qualunque appiglio giuridico risultano l stazioni in ordine a presunte disparità di trattamento o azioni di carattere punitivo. La stessa non contesta mai la debenza Pt_3 degli oneri condominiali (tanto che li inserisce nelle poste passive omanda di conciliazione della crisi) e l'amministratore nel nuovo quadro delineato dalla riforma è personalmente responsabile ove non persegua i condomini morosi con azioni adeguate, come da decisioni dell'assemblea.
Inaccoglibile risulta altresì la contestazione su una presunta carenza di elementi del DI, in quanto lo stesso è stato concesso sulla base di bilanci (anche preventivi, come da giurisprudenza) tutti regolarmente approvati
Conclusivamente, l'opponente ha più volte chiesto rinvio e posto eccezi endo riferimento ad una contemporanea procedura di composizione della crisi depositata dalla avanti altro Tribunale. Pt_3
Tale circostanza si è rivelata inconsistente in quanto la prima richiesta er già rigettata al momento dell'instaurazione del presente giudizio e nessuna prova è stata fornita di ulteriori iniziative in tal senso. Comunque l'eventuale accesso alla procedura avrebbe comportato solo una sospensione dell'attività esecutiva.
Questo giudicante ritiene che l'aver avanzato opposizione su contestazioni tutte chiaramente infondate ed il comportamento processuale tenuto (la parte non ha depositato nulla oltre l'iniziale citazione) evidenzino un comportamento contrario alla buona fede processuale e meramente dilatorio, contrario al principio di giusta durata del processo e pertanto meritevole di condanna ex art 96 I e III c cpc per responsabilità processuale aggravata
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione al DI avanzata da in quanto fondata su eccezioni di annullabilità delle Pt_3 delibere non tempestivamente impugnate rigetta l'eccezione di competenza territoriale avanzata da in quanto errata Pt_3 rigetta le motivazioni dell'opposizione in quanto non fondate in fatto e/o in diritto come specificato nella parte motiva e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico n.973/2022 emesso il 10/12/2022 dal Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice Dr. Fabrizio Pieschi, e depositato il 12/10/2022 nel procedimento recante il n. di R.G. 2621/2022 e la relativa condanna al pagamento della complessiva somma di €.==72.238,35== per spese condominiali maturate e non pagate oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo effettivo
Condanna l leg rapp.te p.t. per lite temeraria ex art 96 cpc al pagamento in Parte_4 favore del in persona dell'amm p.t. dell'importo risarcitorio equitativamente Controparte_1 determinat spese di lite
Condanna ex art 96 IV c cpc al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di € 500,00 Pt_3
pagina 5 altresì in persona del leg rapp.te p.t. al pagamento in favore del Parte_4 CP_1
in pers m p.t. delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per co
[...] aglione 52/260 valore minimo) oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Arezzo, 14 novembre 2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 6