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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa RInna Lopiano presidente dott.ssa RI SA Barbato giudice relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3331/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Marilisa Somma C.F._1
(C.F. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di C.F._2
Stabia (NA) alla Via Cosenza n. 53
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Elisabetta Buldo C.F._3
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno (SA) alla Via C.F._4
AF CO n. 17
RESISTENTE
1
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 16.07.2024, chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio concordatario in Sant'Antonio Abate (NA) in data 17.06.2017 (atto n. 15, parte II, serie
A, anno 2017). Dall'unione delle parti nascevano 2 figlie: il 13.09.2017 e Per_1 Persona_2
l'08.02.2019
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa del marito ed accusava quest'ultimo di violenza fisica, psicologica, verbale ed economica ai suoi danni, di dipendenza dall'alcol e dal gioco per i quali aveva depauperato il patrimonio familiare, di numerosi tradimenti e di non provvedere alla cura ed al mantenimento delle figlie. Tali condotte del marito inducevano pertanto la a denunciarlo per i reati di cui agli artt. 572 c.p.c. 1 e 2 e Parte_1 art. 570 c. 2 n. 2 c.p. Parte ricorrente riferiva altresì che ad agosto 2023, a seguito dell'ennesimo litigio, il si allontanava dalla casa familiare ed andava a vivere con la sua nuova compagna CP_1 lasciando la moglie, sua madre e le figlie senza denaro e senz'auto. Tanto premesso, Parte_1
RI SA concludeva chiedendo: di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
di assegnare alla medesima la casa coniugale sita in TT (NA) alla Via
Saletta n. 141 ove la ricorrente convive con le figlie minori;
di disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, sospendendo le frequentazioni del padre ed autorizzandolo ad effettuare solo visite protette senza possibilità di pernotto e prescrivendo percorsi a sostegno della genitorialità e di fuoriuscita dalla violenza e dalla ludopatia ed altre dipendenze;
in via subordinata, di affidare le figlie ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre in modalità protetta in ragione di una o due volte la settimana ad orario da stabilirsi;
a seguito dell'idoneità del resistente riconosciuta dagli assistenti sociali, di prevedere la facoltà del padre di tenere con sé le figlie per un pomeriggio a settimana (dall'uscita di scuola e fino alle 19.00)
e weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato (o dall'uscita di scuola del sabato) alle ore 19.00 della
2 domenica;
di porre a carico di l'obbligo di versare a , a titolo CP_1 Parte_1 di concorso per il mantenimento ordinario delle figlie, quanto meno la somma di euro 500,00 (euro
250,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Disposta con decreto del 25.07.2024 la comparizione dei coniugi per l'udienza del 13.01.2025, il ricorso ed il decreto venivano regolarmente notificati al resistente. Con il medesimo provvedimento, in ragione delle allegazioni della ricorrente concernenti la condizione di ludopatia e alcolismo del e le condotte vessatorie da questi perpetrate nel corso della vita familiare, i Servizi Sociali CP_1 di TT (luogo in cui i minori vivono con la madre) e di CA E' RR (luogo in cui è domiciliato il , venivano incaricati del monitoraggio del nucleo familiare. CP_1
Si costituiva in giudizio, in data 13.12.2024, non opponendosi alla domanda di CP_1 separazione ma contestando i fatti posti dalla ricorrente a fondamento della stessa. In particolare, il resistente negava gli episodi di violenza, la dipendenza dall'alcol e dal gioco e di aver sperperato il denaro di famiglia. Al contrario, il imputava la crisi coniugale ad incompatibilità CP_1 caratteriali che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e lo avevano costretto, per volontà della moglie, a lasciare la casa coniugale nel settembre 2023. Quanto alle figlie, deduceva di aver con loro un buon rapporto e di essersi sempre occupato personalmente e quotidianamente della cura delle bambine ma che la di loro madre stava perpetrando un'opera di denigrazione del padre e della sua attuale compagna ed ostacolava il rapporto con le minori. Infine, dal punto di vista patrimoniale, riferiva di aver iniziato a lavorare presso la ditta RCM Costruzioni con uno stipendio di 1.500,00 euro mensili.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: di pronunciare la separazione personale dei CP_1 coniugi;
di affidare le figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre cui assegnare la casa coniugale sita in TT (NA) alla Via Saletta n. 141 limitatamente ai piani I,
II e III;
di disciplinare il diritto di visita del padre secondo regime ordinario;
di porre a proprio carico un assegno mensile di non più di euro 300,00 (euro 150,00 cadauno) per il mantenimento delle figlie minori, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso dell'udienza di comparizione del 13.01.2025 il giudice delegato dal Presidente procedeva all'ascolto delle parti ed all'esperimento dell'infruttuoso tentativo di conciliazione.
Con successiva ordinanza del 21.01.2025 il giudice delegato adottava i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti e dunque: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva, in via provvisoria, l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocazione privilegiata presso la madre con la quale già convivevano presso la casa familiare sita
3 in TT (NA) alla Via Salette n. 141 che alla stessa veniva assegnata;
disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di TT e di CA dei RR;
disponeva che
, in una prima fase, potesse incontrare le figlie minori per un giorno a settimana in CP_1 presenza del personale dei Servizi Sociali del Comune di TT e/o CA dei RR secondo orari e tempi da concordarsi con le strutture medesime e per un secondo giorno, che in mancanza di accordo delle parti si individuava nel sabato o nella domenica, liberamente, rimettendo ai competenti Servizi Sociali l'opportunità di procedere progressivamente alla completa liberalizzazione degli incontri, prevedendo, in tal caso, che le visite paterne avvenissero, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori e quelle lavorative del padre, due pomeriggi a settimana, che in mancanza di accordo si individuavano nel martedì e nel giovedì, dal termine dell'orario lavorativo del padre alle ore 20.00, nonché a week -end alterni dalle ore 13.00 del sabato o comunque dall'uscita da scuola alle ore 19.00 della domenica;
durante le festività natalizie e pasquali alternativamente con l'altro genitore, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in albis, durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'importo di euro 400,00 (euro 200,00 per ogni figlia)– da rivalutare annualmente in base agli indici
Istat – a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie per le stesse figlie occorrenti, previamente concordate e documentate.
Nel corso dell'udienza del 29.10.2025 si procedeva all'interrogatorio formale ed al libero interrogatorio di ed all'escussione di due testi di parte ricorrente;
all'esito il resistente CP_1 chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status con rinuncia ai termini e la ricorrente non si opponeva.
Dunque, all'esito dell'udienza, con ordinanza del 03.12.2025, in aggiunta alla disciplina del diritto di visita già prevista con ordinanza resa in data 21.01.2025, veniva disposta l'attivazione di un ciclo di incontri monitorati tra il padre e le minori a cura dei servizi sociali delegati di TT e di Sarno, anche attraverso videochiamata, e contestualmente il prosieguo del monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei predetti Servizi Sociali.
Inoltre, con il medesimo provvedimento, in ragione della concorde volontà delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la preliminare decisione sulla questione di status, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza. Quest'ultimo, in data
10.12.2025 esprimeva parere favorevole alla pronuncia di separazione.
4 Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, le reciproche accuse, il fatto che i coniugi abbiano fissato da tempo il proprio domicilio in città differenti, la nuova relazione intrapresa dal resistente ed il fallimento del tentativo di conciliazione, nonché la condotta tenuta dalle parti durante tutto l'iter giudiziario ed in particolare la ferma e comune volontà di mettere fine all'unione coniugale.
Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione.
Del resto, entrambe le parti hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis durante tutto l'iter giudiziario insistendo concordemente per la pronuncia di separazione.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori domande ed alle questioni accessorie inerenti alle figlie minori, queste non risultano ancora mature per la decisione e, pertanto, la causa va rimessa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._3 contratto matrimonio concordatario in Sant'Antonio Abate (NA) in data 17.06.2017 (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2017)
5 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Sant'Antonio Abate per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2
e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4) spese al definitivo;
5) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa RI SA Barbato dott.ssa RInna Lopiano
6