Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 795 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 795/2024 tra
nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CASADIO CECILIA
- ricorrente
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
residente in [...] con il patrocinio dell'avv. BENINI PIER PAOLO
- resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In punto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato il 23.07.2024 e confermate all'udienza del 27.3.2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 07/04/2024, per come di seguito integralmente trascritte: -i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio assumendo di comune accordo le Persona_1 decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed Persona_1 aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e
1
LI (FC) nell'abitazione familiare sita ín Via Roma n.9; il padre quale genitore non collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, personali e ludico-ricreativi di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio non meno di due pomeriggi a settimana e di due weekend al mese, dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica;
due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, periodo che i genitori si impegnano a scegliere e concordare entro il 31 maggio di ogni anno, e sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno i giorni 25 e
26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1 gennaio, tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedi dell'Angelo, i getliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia, da concordare preferibilmente in relazione ai turni lavorativi dei genitori, salvo diverso accordo fra i genitori;
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Per_1 Per_
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , l'importo mensile di Euro 350,00 Parte_1 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dall'art. 15 dei
"Protocollo di intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia"; - l'assegno unico erogato da verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra e a tal riguardo il CP_2 Parte_1
Sig. dichiara di nulla opporre o pretendere;
- la casa coniugale sita in LI (FC), Per_1
Via Roma n.9, in immobile di proprietà del sig. condotto in comodato d'uso gratuito ex CP_3 art. 1810 c.c., resta assegnata alla Sig.ra presso la quale è collocato il figlio minore, Parte_1 con ogni arredo e corredo, dandosi atto che il Sig. ha già rilasciato l'immobile; -i coniugi si Per_1 dichiarano economicamente autosufficienti, potendo godere entrambi di un regolare rapporto di lavoro e rinunciano, pertanto, a richieste reciproche di mantenimento;
-i coniugi si impegnano a portarsi reciprocamente rispetto e a non interferire l'uno nella vita dall'altra e si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto;
- le spese legali e giudiziarie saranno compensate e ciascuna parte si farà carico delle spese del proprio difensore, con rinuncia dei professionisti alla solidarietà.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/04/2024, chiedeva la separazione da Parte_1
premettendo che prima del matrimonio, celebrato a LI il 11.04.2010 CP_1
(Anno 2010, n. 4, Parte I), era nato il figlio in data 19/10/2009, attualmente minorenne e Per_1
pertanto non autosufficiente. In particolare, la ricorrente chiedeva di stabilire l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, alla quale andava conseguentemente assegnata la casa familiare, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per il figlio quali istruzione, educazione e salute, siano assunte congiuntamente, mentre quelle quotidiane e urgenti vengano esercitate di volta in volta dal genitore che ha presso di sé il figlio, regolamentando il diritto di visita dello stesso con il padre, anche in relazione alle festività. Chiedeva, inoltre, che il padre versi un contributo al mantenimento ordinario del figlio di € 450,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.7.2024 si costituiva in giudizio rappresentando che nelle more del giudizio i coniugi avevano raggiunto un CP_1
accordo.
All'udienza del 27/03/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 23.07.2024, dunque precisavano le conclusioni come da accordo raggiunto alle condizioni come da trascrizione in epigrafe.
Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico;
visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 15/04/2023;
ritenuto che le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico
Ministero in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
20/04/1977, e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_1
matrimonio il 11/04/2010 a LI (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2010 Atto n° 4 Parte I
recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
3 manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 29/04/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice estensore dott.ssa Serena CHIMICHI
4