Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Dott.ssa Silvia Bianchi Presidente relatore
Dott.ssa Ivana Morandin Giudice
Dott.ssa Sara Pitinari Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da con l'ausilio dell'OCC dott. Federico Mion, per la Parte_1
apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Mirano (VE);
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig.
versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali Parte_1
maggiori, tenuto conto che la società di cui l'istante era socio illimitatamente responsabile è stata cancellata dal registro imprese nel 2019 ed è inattiva dal 2016;
1
rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che lo stesso dispone di una pensione mensile netta pari a circa € 2.307,36;
osservato che l'istante non possiede beni immobili o mobili;
ritenuto che, quindi, il sig. non è nelle condizioni di fare fronte, con quanto percepisce a Parte_1
titolo di pensione, agli ingenti debiti maturati (circa € 380.000,00);
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensili dell'istante, il quale è l'unico componente del proprio nucleo familiare, che ogni decisione circa la parte della pensione da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di nato a Parte_1
Venezia il 22.11.1958;
nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;
nomina Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Federico Mion;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
2 assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146
DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al dott. Mion.
Venezia, 19.3.2025
Il Presidente relatore
O. 66/2025
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Dott.ssa Silvia Bianchi Presidente relatore
Dott.ssa Ivana Morandin Giudice
Dott.ssa Sara Pitinari Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da con l'ausilio dell'OCC dott. Federico Mion, per la Parte_1
apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Mirano (VE);
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig.
versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali Parte_1
maggiori, tenuto conto che la società di cui l'istante era socio illimitatamente responsabile è stata cancellata dal registro imprese nel 2019 ed è inattiva dal 2016;
letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4 rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che lo stesso dispone di una pensione mensile netta pari a circa € 2.307,36;
osservato che l'istante non possiede beni immobili o mobili;
ritenuto che, quindi, il sig. non è nelle condizioni di fare fronte, con quanto percepisce a Parte_1
titolo di pensione, agli ingenti debiti maturati (circa € 380.000,00);
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensili dell'istante, il quale è l'unico componente del proprio nucleo familiare, che ogni decisione circa la parte della pensione da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di nato a Parte_1
Venezia il 22.11.1958;
nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;
nomina Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Federico Mion;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
5 con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146
DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al dott. Mion.
Venezia, 19.3.2025
Il Presidente relatore
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