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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/11/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 2792/2023
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Benedetto Sieff Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa IC LI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 2792 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SABINE RUEDL, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4,
c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “in via principale: annullare il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione di permesso per protezione speciale ex art 19 co. 1 e 1.1 D.
Lgs 286.1998 (ante decreto ) dd 22.10.2022, (doc. 01), data di conoscenza Per_1
02.10.2023, accertando e dichiarando il diritto del Ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.1 ed 1.1 del D. Lgs. 286/1998 e ordinando al Questore di
il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32 c.3 CP_1 del D. Lgs. 25/2008 e art 19 co. 1 e 1.1 D. Lgs 286.1998 o qualsiasi altra forma di protezione ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge”;
per parte resistente: “Respingere il ricorso. Spese vinte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso Contr di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv.
l. n. 50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando il parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona assunto nella seduta del 28-10-2022 (doc. 2 attore).
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dal ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) un soggiorno nel territorio nazionale che perdura da oltre 5 anni (come risulta dal rilascio di permesso di soggiorno per richiedente asilo del 22-7-2019: doc. 5);
pag. 2/3 b) lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell'anno 2023 (docc. 6 e 7) e da ultimo con assunzione a tempo indeterminato a far data dall'11-7-2025 (docc. 16
e 18), risultando altresì prodotte buste paga relative a rapporto con il medesimo datore di lavoro per il periodo da gennaio ad aprile 2025 (doc. 15);
c) la frequenza di un corso di lingua italiana (doc. 12);
d) la partecipazione a corsi di formazione in ambito lavorativo (doc. 8 e 13).
Vi sono dunque fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, recidendo il percorso di crescita professionale e la rete di relazioni umane costruite sul territorio. Non risultano agli atti elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute.
3. Nulla deve disporsi in questa sede in punto spese, essendo il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e risultando infine vittorioso contro un'amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012 e Cass. n. 30876 del 2018).
p.q.m.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1. accerta il diritto del ricorrente (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...], alla protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1,
T.U.I.;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, 30/10/2025
Il Giudice relatore
IC LI
Il Presidente
Dott. Benedetto Sieff
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 2792/2023
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Benedetto Sieff Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa IC LI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 2792 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SABINE RUEDL, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4,
c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “in via principale: annullare il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione di permesso per protezione speciale ex art 19 co. 1 e 1.1 D.
Lgs 286.1998 (ante decreto ) dd 22.10.2022, (doc. 01), data di conoscenza Per_1
02.10.2023, accertando e dichiarando il diritto del Ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.1 ed 1.1 del D. Lgs. 286/1998 e ordinando al Questore di
il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32 c.3 CP_1 del D. Lgs. 25/2008 e art 19 co. 1 e 1.1 D. Lgs 286.1998 o qualsiasi altra forma di protezione ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge”;
per parte resistente: “Respingere il ricorso. Spese vinte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso Contr di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv.
l. n. 50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando il parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona assunto nella seduta del 28-10-2022 (doc. 2 attore).
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dal ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) un soggiorno nel territorio nazionale che perdura da oltre 5 anni (come risulta dal rilascio di permesso di soggiorno per richiedente asilo del 22-7-2019: doc. 5);
pag. 2/3 b) lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell'anno 2023 (docc. 6 e 7) e da ultimo con assunzione a tempo indeterminato a far data dall'11-7-2025 (docc. 16
e 18), risultando altresì prodotte buste paga relative a rapporto con il medesimo datore di lavoro per il periodo da gennaio ad aprile 2025 (doc. 15);
c) la frequenza di un corso di lingua italiana (doc. 12);
d) la partecipazione a corsi di formazione in ambito lavorativo (doc. 8 e 13).
Vi sono dunque fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, recidendo il percorso di crescita professionale e la rete di relazioni umane costruite sul territorio. Non risultano agli atti elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute.
3. Nulla deve disporsi in questa sede in punto spese, essendo il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e risultando infine vittorioso contro un'amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012 e Cass. n. 30876 del 2018).
p.q.m.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1. accerta il diritto del ricorrente (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...], alla protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1,
T.U.I.;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, 30/10/2025
Il Giudice relatore
IC LI
Il Presidente
Dott. Benedetto Sieff
pag. 3/3