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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5278 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.4489/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 4489/2025 R.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno al C.so Vittorio E studio dell'avv. Carmen Maria Piscitelli che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], C Controparte_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Pellezzano (SA) alla Via Padre Barone n. 8 presso lo studio dell'avv. Maria Sangianantoni che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTI NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 17 giugno 2025, premetteva Parte_2 che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 404 nunciato la cessazione degli effetti civili dallo stesso contratto con e aveva CP_1 disposto, in conformità dell'accordo raggiunto dalle pa proprio carico di corrispondere all'ex moglie la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli (24.08.2001) e Per_1 CP_2
(12.12.2003) e di € 100,00 a titolo di assegno di . In particolare, il ricorrente chiedeva la revoca dell'obbligo posto a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento del figlio deducendo la CP_2 raggiunto indipendenza economica dello stesso, e della so olo di assegno divorzile, rilevando che l'ex moglie viveva nella casa familiare, di sua proprietà, unitamente ai figli che le fornivano un sostegno economico. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano e CP_1 che contestavano quanto dedotto dal ricorre o Controparte_2 costanze sopravvenute legittimanti la richiesta revoca, atteso che era già stato assunto come chef al tempo della pronuncia di divorzio CP_2
e l continuava a svolgere unicamente lavori saltuari e occasionali;
CP_1 inolt chiedeva, in via riconvenzionale, un aumento a € 300,00 della CP_1 somma a ssegno divorzile. 2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006). Tanto premesso, occorre in primo luogo valutare la domanda avanzata dal ricorrente della revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento del figlio CP_2
Al riguardo, si evidenzia che l udenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Orbene, occorre premettere che, all'udienza di comparizione, è comparso personalmente che ha dichiarato di lavorare con un contratto Controparte_2
a tempo indete i gennaio 2024 con una retribuzione di circa € 1.780,00 mensili e che, nel maggio 2023, era stato già assunto a tempo determinato (cfr. verbale di udienza). Nel caso di specie, il Tribunale osserva che, successivamente alla pronuncia di divorzio, ha definitivamente raggiunto la propria indipendenza CP_2 economic in grado con la propria retribuzione di provvedere a tutte le sue esigenze ordinarie e straordinarie. Pertanto, a parziale modifica della sentenza n. 4047/2023 del Tribunale di Salerno, si dispone la revoca l'obbligo a carico di di Parte_2 corrispondere a la somma mensile di € 150,0 nto CP_1 del figlio CP_2
Deve, in tarsi la richiesta di revoca dell'obbligo di corrispondere all'ex moglie la somma a titolo di assegno divorzile atteso che il ricorrente, a fondamento della propria domanda, non ha dedotto alcun mutamento della situazione preesistente, considerato che, negli accordi di divorzio, le parti hanno espressamente pattuito l'assegnazione della casa familiare alla CP_1 circostanza dunque tenuta in considerazione in sede di accordo indipendentemente dalla raggiunta autosufficienza economica di uno dei due figli. Infine, non sussistono i presupposti per un aumento della misura dell'assegno divorzile, così come richiesto dalla resistente considerato che la stessa non ha fornito la prova del peggioramento della propria condizione economica rispetto al tempo del divorzio, avendo prodotto soltanto documentazione attestante lo svolgimento di un'attività lavorativa da febbraio 2024 a novembre 2024 (cfr. documentazione in atti) e, dunque, nelle more dei due giudizi. Pertanto, la domanda deve essere rigettata. Spese di lite In considerazione della natura della controversia e della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 4047/2023 del Tribunale di Salerno, dispone la revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a la somma Parte_2 CP_1 mensile di ntenimento del figli CP_2
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzil dal ricorrente;
- rigetta la domanda di aumento della misura dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente;
- dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 4489/2025 R.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno al C.so Vittorio E studio dell'avv. Carmen Maria Piscitelli che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], C Controparte_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Pellezzano (SA) alla Via Padre Barone n. 8 presso lo studio dell'avv. Maria Sangianantoni che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTI NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 17 giugno 2025, premetteva Parte_2 che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 404 nunciato la cessazione degli effetti civili dallo stesso contratto con e aveva CP_1 disposto, in conformità dell'accordo raggiunto dalle pa proprio carico di corrispondere all'ex moglie la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli (24.08.2001) e Per_1 CP_2
(12.12.2003) e di € 100,00 a titolo di assegno di . In particolare, il ricorrente chiedeva la revoca dell'obbligo posto a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento del figlio deducendo la CP_2 raggiunto indipendenza economica dello stesso, e della so olo di assegno divorzile, rilevando che l'ex moglie viveva nella casa familiare, di sua proprietà, unitamente ai figli che le fornivano un sostegno economico. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano e CP_1 che contestavano quanto dedotto dal ricorre o Controparte_2 costanze sopravvenute legittimanti la richiesta revoca, atteso che era già stato assunto come chef al tempo della pronuncia di divorzio CP_2
e l continuava a svolgere unicamente lavori saltuari e occasionali;
CP_1 inolt chiedeva, in via riconvenzionale, un aumento a € 300,00 della CP_1 somma a ssegno divorzile. 2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006). Tanto premesso, occorre in primo luogo valutare la domanda avanzata dal ricorrente della revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento del figlio CP_2
Al riguardo, si evidenzia che l udenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Orbene, occorre premettere che, all'udienza di comparizione, è comparso personalmente che ha dichiarato di lavorare con un contratto Controparte_2
a tempo indete i gennaio 2024 con una retribuzione di circa € 1.780,00 mensili e che, nel maggio 2023, era stato già assunto a tempo determinato (cfr. verbale di udienza). Nel caso di specie, il Tribunale osserva che, successivamente alla pronuncia di divorzio, ha definitivamente raggiunto la propria indipendenza CP_2 economic in grado con la propria retribuzione di provvedere a tutte le sue esigenze ordinarie e straordinarie. Pertanto, a parziale modifica della sentenza n. 4047/2023 del Tribunale di Salerno, si dispone la revoca l'obbligo a carico di di Parte_2 corrispondere a la somma mensile di € 150,0 nto CP_1 del figlio CP_2
Deve, in tarsi la richiesta di revoca dell'obbligo di corrispondere all'ex moglie la somma a titolo di assegno divorzile atteso che il ricorrente, a fondamento della propria domanda, non ha dedotto alcun mutamento della situazione preesistente, considerato che, negli accordi di divorzio, le parti hanno espressamente pattuito l'assegnazione della casa familiare alla CP_1 circostanza dunque tenuta in considerazione in sede di accordo indipendentemente dalla raggiunta autosufficienza economica di uno dei due figli. Infine, non sussistono i presupposti per un aumento della misura dell'assegno divorzile, così come richiesto dalla resistente considerato che la stessa non ha fornito la prova del peggioramento della propria condizione economica rispetto al tempo del divorzio, avendo prodotto soltanto documentazione attestante lo svolgimento di un'attività lavorativa da febbraio 2024 a novembre 2024 (cfr. documentazione in atti) e, dunque, nelle more dei due giudizi. Pertanto, la domanda deve essere rigettata. Spese di lite In considerazione della natura della controversia e della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 4047/2023 del Tribunale di Salerno, dispone la revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a la somma Parte_2 CP_1 mensile di ntenimento del figli CP_2
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzil dal ricorrente;
- rigetta la domanda di aumento della misura dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente;
- dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi