Sentenza 4 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
Ordinanza collegiale 11 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 6 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 8 luglio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03394/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2023, proposto da
AN CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cannuli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Messina, Via Saccano n. 13 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
PA CI, non costituita in giudizio;
PA CI, non costituito in giudizio;
SA CI, non costituito in giudizio;
sull'inesatta ottemperanza
al giudicato della sentenza n. 3338/2021 del TAR di Catania pubblicata il 9.11.21, notificata in data 1.3.2023 e sentenza 81 2024 Tar Catania notificata in data 4 gennaio 2024 per la mancata restituzione del terreno occupato al momento della realizzazione dell'opera pari a 4020 mq giusto frazionamento in atto di divisione notar Minutoli repertorio 23401 del 2.3.2001 e non coincidente con quanto determinato nella relazione di stima dell'Ing. Lentini pari a 2453 mq;
e sulla declaratoria d'ufficio della nullità della delibera n. 1 del 16.5.2024 di acquisizione da parte della città Metropolitana di Messina in elusione del giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 81;
Viste le ordinanze T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 12 luglio 2024, n. 2553; Id., 11 ottobre 2024, n. 3368; Id., 6 febbraio 2025, n. 498 e Id., 8 luglio 2025, n. 2157;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. IO EP NI TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso iscritto al n. r.g. 1272/2023 il deducente, sig. AN CI, ha rappresentato che con precedente ricorso iscritto al n. r.g. 2802/2004 il medesimo esponente nonché i sigg.ri PA, PA e SA CI avevano chiesto la condanna della Provincia Regionale di Messina, oggi Città metropolitana di Messina, al risarcimento del danno per occupazione illegittima e irreversibile trasformazione del bene per la realizzazione della strada panoramica di Messina.
All’esito del relativo giudizio, con sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 novembre 2021, n. 3338, in accoglimento della domanda spiegata, il Tribunale adito ha condannato la Città Metropolitana di Messina alla restituzione del bene ovvero al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, disponendo che la stessa Città Metropolitana di Messina dovesse determinarsi in ordine alla restituzione o all'acquisizione del bene, salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo, entro il termine ivi stabilito.
Stante l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi nascenti dalla sopra richiamata sentenza, il deducente (con il ridetto ricorso iscritto al n. r.g. 1272/2023) ha chiesto - in particolare - di ordinare l’ottemperanza al giudicato della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione disponendo la restituzione del bene ed il pagamento del risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima ovvero ordinando che venga acquisito e corrisposto l'indennizzo di legge ed il risarcimento dei danni secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento del risarcimento dovuto con interessi e rivalutazione monetaria nonché di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta al fine di provvedere in via sostitutiva.
Con sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 81 il proposto ricorso è stato accolto, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto è stato ordinato alla Città Metropolitana di Messina, di dare esecuzione - entro il termine ivi stabilito - alla citata sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 novembre 2021, n. 3338 nei termini specificati e, per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato, quale commissario ad acta , il segretario generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, al fine di provvedere, entro il termine ivi fissato, a dare esecuzione al giudicato nei termini specificati; inoltre, la medesima Città Metropolitana di Messina è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre accessori di legge.
2. Con istanza ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. e per la sostituzione del commissario ad acta , notificata in data 25 giugno 2024 e depositata in data 26 giugno 2024, la parte ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
La parte ricorrente ha lamentato (in sintesi):
- il mancato insediamento del commissario ad acta .
Il deducente, dopo aver richiamato i fatti successivi alla sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 81, ha lamentato che con delibera n. 1 del 16 maggio 2024, in ritardo rispetto al termine assegnato, l'Ente intimato ha provveduto a dare seguito all'ottemperanza sul giudicato della sentenza n. 3338 del 2021 in modo inesatto, omettendo, in sede di notifica del provvedimento alle parti interessate, indicazioni essenziali (le particelle da acquisire), rendendo difficoltoso la verifica delle porzioni oggetto di acquisizione sanante ed inoltre che, nonostante il decorso di trenta giorni dalla medesima delibera, non era stato comunicato il deposito della somma indicata nella relazione di stima;
- la violazione dell'art. 21 septies legge 241 90 per omessa indicazione di un elemento essenziale nella notifica del provvedimento quale le particelle acquisite e-o Violazione del giudicato nella parte in cui l'Ente non restituisce o acquisisce la parte di terreno occupata al tempo del commesso illecito e ne esclude il pagamento del risarcimento dovuto e-o assenza di motivazione sulle osservazioni dell'Avv. Alessandro Cannuli e del ctp Ing. Aurelio Costa .
Per l’esponente, la delibera di acquisizione sanante - notificata senza indicare le particelle - stabilisce che l'Ente provvederà al compimento dei successivi atti conseguenziali, trascrizioni e volture su una superficie di mq. 2.453, enormemente minore rispetto agli atti di causa; l’Ente intimato, per la parte ricorrente, ha dunque eluso il giudicato indicando una superficie diversa rispetto a quella della data del commesso illecito pari a mq 4.020, giusto verbale di immissione in possesso.
Per il deducente, unico atto che fa fede al momento della determinazione della superficie di terreno occupata è il verbale di consistenza, sottoscritto unitamente al tecnico incaricato L’Ente (che indica una superficie di mq 4.020).
Per il ricorrente, dunque, che l’Ente intimato dovrà determinarsi ad acquisire anche tale porzione di terreno ovvero dovrà restituirlo corrispondendo il doveroso risarcimento per occupazione illegittima sulla parte non acquisita e determinarne il risarcimento.
L’esponente si è poi soffermato sulla stima operata L’Ente (in relazione alla quale è pendente giudizio davanti alla Corte d'appello sulla quantificazione della somma di euro 70 mq, oltre che sulla modalità di calcolo dell'interesse compensativo del 5%).
Infine, il deducente ha lamentato che sono stati esclusi l'esborso per le spese di registro della sentenza (per la quale è stata emessa cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate) nonché il contributo unificato ed ogni interesse di mora dovuto sugli onorari di giudizio dovuti per legge dalla diffida.
In conclusione, l’istante ha chiesto al Tribunale adito di:
a) sostituire il commissario ad acta o autorizzare la delega richiesta dal medesimo;
b) in via incidentale quale giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.:
- accertare d'ufficio la mancata esatta esecuzione da parte dell'Ente per violazione del giudicato nella parte in cui non si determina a restituire o acquisire l'esatta porzione di terreno occupata oggetto di causa e l'omessa indicazione nel provvedimento notificato di un elemento essenziale quale le particelle acquisite con conseguente nullità della deliberazione n. 1 del 16 maggio 2024 resa in violazione dell'art. 21-septies legge 241/1990 ovvero, diversamente, convertire l'azione innanzi al giudice ritenuto competente, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.;
- accertare il mancato insediamento del commissario ad acta e sostituirlo per l'esecuzione puntuale della sentenza nella parte in cui non viene restituita o acquisita l'esatta porzione di terreno occupato e indicare le modalità di esecuzione per l’emanazione del decreto di acquisizione stesso in luogo dell’Amministrazione con riguardo all'intera superficie occupata al tempo del commesso illecito e indicata nel verbale di occupazione nella misura di mq. 4.020 ed il corretto calcolo del risarcimento del danno da occupazione illegittima ovvero determinarsi alla restituzione del terreno non oggetto di acquisizione determinando il risarcimento per l'occupazione dovuto;
- ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. accertare che la delibera è stata effettuata dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza in modo non puntuale attesa la discrepanza con gli atti di causa e perfino in misura minore alla superficie tassata dall'Agenzia delle Entrate e conseguentemente determinare un risarcimento del danno nella misura che ritenuta congrua o commisurata all'interesse moratorio sul pagamento delle somme determinate in sede di ottemperanza e rimaste insolute per le sentenze T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 novembre 2021, n. 3338 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 81.
3. Con ordinanza 12 luglio 2024, n. 2553 è stato assegnato al ricorrente un termine per notificare l’istanza ai sig.ri SA, PA e PA CI nonché al Comune di Messina, ed un successivo termine per il deposito nel fascicolo del giudizio della prova dell’avvenuta notificazione.
Con la stessa ordinanza, inoltre, sono stati disposti incombenti istruttori a carico della Città Metropolitana di Messina.
4. Con ordinanza 11 ottobre 2024, n. 3368, stante l’inottemperanza da parte della Città Metropolitana di Messina in ordine al sopra richiamato adempimento istruttorio, è stato nominato quale commissario ad acta il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina (con facoltà di delega) al fine di provvedere al reperimento della deliberazione n. 1 del 16 maggio 2024, in forma integrale e senza omissis , e ad effettuarne il deposito nel fascicolo del giudizio, entro il termine ivi stabilito.
5. Con ordinanza 6 febbraio 2025, n. 498 sono stati disposti ulteriori incombenti istruttori a carico della Città Metropolitana di Messina.
6. Con ordinanza 8 luglio 2025, n. 2157 sono stati disposti adempimenti istruttori a carico di entrambe le parti (ricorrente e Città Metropolitana di Messina).
7. Alla camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, preliminarmente il Collegio ha ribadito l’avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. (già espresso nel corso dell’udienza camerale del 4 dicembre 2024), in merito a possibili profili di parziale inammissibilità del ricorso, limitatamente alla questione dell’aspetto patrimoniale del provvedimento ex art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’istanza notificata in data 25 giugno 2024 e depositata in data 26 giugno 2024 merita di essere accolta solo in parte, nei termini di seguito specificati, mentre per altra parte va respinta e per la residua parte va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.
1.1. In via preliminare, come da avvisi ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. (cfr. i verbali delle udienze camerali 4 dicembre 2024 e 22 ottobre 2025), esulano dalla giurisdizione del plesso adito le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione del bene utilizzato dall'Autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto devolute al giudice ordinario e alla Corte di Appello, in unico grado, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un “ unicum ” non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse (cfr., ex plurimis , Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2025, n. 1000).
Ne consegue che le agitate questioni relative all’indennizzo e al risarcimento dovuti nonché le tematiche pertinenti le stesse questioni, non possono essere esaminate nella presente sede (sul punto, ferma la disciplina dettata L’art. 11 cod. proc. amm., il Collegio rileva che la stessa parte ricorrente ha rappresentato che è pendente un giudizio davanti alla Corte d’Appello).
1.2. Quanto al primo motivo articolato con l’istanza in esame, l’esponente ha lamentato che la contestata deliberazione n. 1 del 16 maggio 2024 della Città Metropolitana di Messina è stata adottata in ritardo rispetto al termine assegnato.
A giudizio del Collegio la contestazione è priva di base atteso che (anche) la nomina, da parte del giudice, del commissario ad acta non determina di per sé l'esaurimento della competenza della Amministrazione sostituita a provvedere; invero, è indifferente per il privato che il giudicato sia eseguito dall'Amministrazione, piuttosto che dal commissario ad acta , perché l'attività di entrambi resta comunque egualmente soggetta al controllo del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 4 luglio 2023, n. 6537).
Quanto all’ulteriore contestazione concernente l’omissione, in sede di notifica del provvedimento, delle indicazioni essenziali (le particelle da acquisire), a giudizio del Collegio la stessa non è idonea a sorreggere un giudizio di invalidità dell’atto avversato; ed invero, le dette particelle risultano racchiuse nella detta delibera (versione originale), successivamente acquisita agli atti.
Inoltre, l’omissione de qua non ha comunque precluso al ricorrente di articolare l’impianto censorio avverso la stessa deliberazione (come bene evidenziato dal successivo motivo).
Infine, quanto alla ulteriore contestazione riguardante l’omessa comunicazione del deposito della somma indicata nella relazione di stima il Collegio rileva che la disposizione invocata dal deducente era racchiusa nell’art. 43, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, disposizione (per intero) dichiarata costituzionalmente illegittima (cfr. Corte cost., 8 ottobre 2010, n. 293).
1.3. In ordine al secondo motivo il Collegio rileva quanto segue.
La contestata deliberazione n. 1 del 16 maggio 2024 ha disposto l'acquisizione sanante al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana di Messina delle aree meglio ivi identificate (a seguito di frazionamento eseguito su incarico della medesima Città Metropolitana di Messina, contraddistinte dal numero di foglio 44, particelle 1644 e 1823; va opportunamente precisato che con nota depositata in data 26 febbraio 2025 la Città Metropolitana di Messina ha chiarito che la particella indicata nella detta deliberazione per mero errore materiale con il n. 1823 deve intendersi, invece, n. 1833), per una superficie di mq. 2.453,00 (come da relazione dell’Ing. Lentini datata 11 marzo 2024 prot. n. 11682/24; nella precedente relazione prot. n. 27721 dell'8 agosto 2023 del medesimo Ing. Lentini la superficie originariamente occupata era stata determinata in mq. 2.567,00).
La parte ricorrente ha però ben evidenziato – nonché comprovato - che l’originale “ Stato di consistenza e verbale di immissione in possesso ” del 21 gennaio 1988 prevedeva l’occupazione di un’area (foglio 44) di mq. 660 (particella 223) e di mq. 3360 (particelle 1176, 1175, 226 e 1174), per un totale di mq. 4.020 di superficie.
Pertanto, da un lato, la contestata deliberazione n. 1 del 16 maggio 2024 appare elusiva del giudicato nella parte in cui - ferma la disposta acquisizione sanante al patrimonio indisponibile della superficie di mq. 2.453,00 - nulla ha disposto in ordine alla “sorte” della restante parte del terreno (in somma sintesi, restituzione ovvero acquisizione ovvero ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso), posto che il citato “ Stato di consistenza e verbale di immissione in possesso ” del 21 gennaio 1988 prevedeva l’occupazione di una superficie totale di mq. 4.020 (dovendosi comunque sul punto evidenziare che relazioni tecniche di professionisti di fiducia della stessa parte ricorrente indicano la superficie di interesse non in mq. 4.020, bensì in una misura inferiore: cfr. le relazioni dell’Ing. Costa del 2023 e quella dell’Ing. Denaro del 1999, versate in atti. Peraltro, nella memoria depositata in data 8 settembre 2025, lo stesso difensore della parte ricorrente ha argomentato che “ l'ente per conformarsi al giudicato avrebbe dovuto acquisire interamente la superficie effettivamente trasformata di 3153 mq ” e, quindi, una superficie inferiore rispetto a quella indicata nello “ Stato di consistenza e verbale di immissione in possesso ”: cfr. pag. 4).
Sul punto, invero, specie a fronte di un verbale che indicava, illo tempore , una precisa superficie oggetto di occupazione era necessario un più approfondito apparato motivazionale che illustrasse le ragioni del divario rispetto alla superficie acquisita (in particolare, dando conto, in modo documentato, di una eventuale divergenza fra l’occupazione prevista e quella eseguita).
Coglie nel segno, inoltre, l’argomentazione difensiva del ricorrente secondo cui - nella relazione dell’Ing. Lentini del 12 marzo 2024, richiamata espressamente nella deliberazione contestata - sono stati sottratti dalla superficie calcolata (mq 3.153,00) mq. 700, in quanto porzione dell'originaria particella 223 “ già espropriata da parte del Comune di Messina per la realizzazione dell'acquedotto comunale ”: ed invero, a giudizio del Collegio, dalla piana lettura dell’originale “ Stato di consistenza e verbale di immissione in possesso ” del 21 gennaio 1988 si ricava che la superficie di mq. 700 occupata dal Comune di Messina per la costruzione dell'acquedotto è diversa e ulteriore rispetto alla superficie di mq. 660 occupata dalla Provincia di Messina per la costruzione della strada panoramica.
In definitiva, la Città Metropolitana di Messina ha omesso di illustrare nel corredo motivazionale della avversata deliberazione le ragioni che hanno condotto alla determinazione della superficie così acquisita, passando dalla originaria superficie totale di mq. 4.020 a quella di mq. 2.453,00 e, conseguenzialmente, senza nulla disporre (in somma sintesi, restituzione ovvero acquisizione ovvero ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso) della residua superficie.
In conclusione, alla Città Metropolitana di Messina deve essere ordinato di adottare una deliberazione, che prenda in specifico esame - con adeguato corredo motivazionale, in relazione ai profili sopra indicati - l’anzidetta residua superficie, e ciò al fine di dare esecuzione al titolo in epigrafe, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
Per il caso di inottemperanza alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni ora visto il Collegio ribadisce, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., la nomina del commissario ad acta individuato nel segretario generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ente in possesso della necessaria professionalità, che darà corso all’adempimento in questione entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato alla Città Metropolitana di Messina.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Prima di questo Tribunale.
1.4. Infine, per quanto riguarda le spese successive al titolo in epigrafe, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente delle spese accessorie: infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al titolo sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. cod. proc. civ.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi L’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore; ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 12 febbraio 2024, n. 1031). Ne consegue che le dette spese accessorie, nei termini sopra precisati - ove debitamente documentate - sono dovute alla parte ricorrente, ove nelle more non già versate.
1.5. Quanto, infine, alla proposta domanda risarcitoria, il Collegio rileva che del danno derivante dal provvedimento adottato in elusione o violazione di giudicato deve essere data debita prova (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 6 marzo 2017, n. 1291), ciò che non è avvenuto nel caso in esame.
2. In conclusione, l’istanza notificata in data 25 giugno 2024 e depositata in data 26 giugno 2024 merita di essere accolta solo in parte, nei termini sopra specificati, mentre per altra parte va respinta e per la residua parte va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione (in relazione a detto ultimo profilo resta ferma la disciplina dettata L’art. 11 cod. proc. amm., in disparte la già evidenziata - dalla parte ricorrente - pendenza del giudizio davanti alla Corte d’Appello).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sull’istanza notificata in data 25 giugno 2024 e depositata in data 26 giugno 2024, come in epigrafe proposta, così provvede:
- accoglie l’istanza solo in parte, nei termini sopra specificati, e per l’effetto ordina alla Città Metropolitana di Messina di adottare una deliberazione al fine di dare esecuzione al titolo in epigrafe, secondo quanto precisato ed entro il termine sopra stabilito e, per il caso di inottemperanza, ribadisce la nomina del commissario ad acta individuato nel segretario generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ente in possesso della necessaria professionalità, che darà corso all’adempimento in questione entro l’ulteriore termine sopra stabilito;
- per altra parte respinge l’istanza;
- per la residua parte dichiara l’istanza inammissibile per difetto di giurisdizione.
Condanna la Città Metropolitana di Messina al pagamento delle spese di fase in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN MA ST, Presidente
IO EP NI TO, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO EP NI TO | AN MA ST |
IL SEGRETARIO