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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, alla scadenza del termine del 26.3.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 238 /2024 RCL promossa con ricorso depositato il 06/02/2024 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione
da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
MANISCALCO MARIA, ROSA NI, GANCI FA, MICELI WALTER, RINALDI
GIOVANNI, ZAMPIERI IC, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1 Email_2
e Email_3 Email_4 Email_5
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contro
(C.F. ), ONroparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex ONroparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_7
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 6.2.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo indeterminato ONroparte_1
(1.9.2023) e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
1 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita
l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4
e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo
ON indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 condannarsi il ON
. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”.
2.Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri ONroparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento
2 non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto CP_1 vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
5.Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata
3 di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
6.Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Il riferimento all'anno 2023 è ambiguo, trattandosi di un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare: va evidenziato tuttavia che la norma non può disporre che per il futuro, ossia per l'a.s.
2023/2024, tanto più che riconoscere il beneficio a fine anno scolastico avrebbe poco senso in relazione alla ratio della norma che mira a garantire la formazione continua e in corso di anno scolastico dei docenti. Non appare pertanto possibile dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla resistente.
7. La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo indeterminato attualmente in corso (dal 1.9.2023), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
8. Il diritto al primo dei predetti anni risulta tuttavia prescritto e pertanto l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal va accolta. CP_1
La ricorrente ha documentato l'invio di una diffida (doc. 7), atto recettizio che, ai fini sostanziali dell'interruzione della prescrizione, produce effetto dal momento della sua ricezione (cfr. SSUU
24822/2015 e successive conformi), avvenuta il 28.9.2023. Secondo l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG 1838/2023, in senso analogo Corte
d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent. 720/2024, 99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 96/2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale del diritto in questione decorre ordinariamente dal 1.9 o dalla data successiva del contratto a termine e nel caso di specie dal
17.9.2018, quindi l'atto interruttivo richiamato è tardivo, risultando il diritto prescritto alla data del 17.9.2023.
4 9. Con riferimento all'eccezione sollevata dal in merito alla mancanza di titolo di CP_1
specializzazione per il sostegno per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, come più volte affermato da questo Tribunale: “Non rileva il fatto che la supplenza sia stata svolta dalla ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno, atteso che la normativa disciplinante le modalità di assegnazione dei posti di sostegno non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, consentendo piuttosto
l'assegnazione anche a docenti privi del titolo specializzante, il quale ultimo costituisce mero titolo di precedenza. Il possesso dello specifico titolo di specializzazione è pertanto un elemento inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione resa” (cfr. da ultimo sentenza
609/2023 del 15.11.2023).
10. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
11. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, oltre maggiorazione del 10% ex art. 4, co.1bis DM
55/14 s.m.i., oltre IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 49,00, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Verona, 27.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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