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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/09/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1052/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORINI ALESSIA Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto-contumace
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 24-9-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avvocato ha proposto opposizione al decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Parte_1 penale di Ferrara del 30/04/2025, depositato in cancelleria in data 6/05/2025, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'E.cc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore dell'Avv. l'importo richiesto dal medesimo difensore nell'istanza di liquidazione per le Parte_1 ragioni sopra indicate, ovvero il diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia in applicazione del D.M. Giustizia n.55/2014. Anticipazioni, spese, competenze rifuse.”.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
pagina 1 di 4 A fondamento della domanda proposta ha dedotto quanto segue:
- l'Avv. ha difeso, in qualità di difensore di fiducia, nell'ambito del procedimento penale Pt_1
n.30/2023 RGNR e n.2117/2024 R.G. DIB., il signor nato a [...], CP_2 il 30/06/1992, C.F. , residente in [...], C.F._2 attualmente ristretto presso la casa circondariale di Parma e ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato – PSS con decreto emesso il 10/01/2025 a firma del Giudice penale S. Lepore
(DOC. 1);
- - in data 13/02/2025 il difensore depositava istanza di liquidazione delle proprie spese e competenze maturate nell'ambito del procedimento penale n.30/2023 NR e n.2117/2024 R.G.
DIB., tramite piattaforma SIAMM, dopo l'udienza, in quanto si era ancora in attesa del decreto di ammissione al PSS (DOC. 2);
- con il decreto impugnato il Giudice, Dott.ssa Lepore, disponeva non luogo a provvedere rilevando che alcuna attività professionale meritevole di liquidazione fosse stata svolta (DOC.
3);
- l'istanza di liquidazione è stata redatta in base al Protocollo vigente siglato in data 26/09/2023 di concerto tra: il Tribunale di Ferrara, l'Ordine degli Avvocati di Ferrara e la Camera Penale di
Ferrara; sebbene tale protocollo non sia stato aggiornato a seguito dell'introduzione, con la
Riforma Cartabia, dell'Udienza Predibattimentale, il difensore ha utilizzato la voce più similare all'attività difensiva in concreto svolta, così contenendo il proprio compenso, in particolare valutando l'ipotesi e) del medesimo Protocollo (cfr.: pag. 27, DOC. 4). Gli importi indicati nel predetto Protocollo sono già decurtati di un terzo, in virtù di quanto disposto dall'art. 106-bis
D.P.R. n.115/2002, secondo cui “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”.
(cfr.: par 3.1, pag. 17, DOC. 4);
- il difensore di fiducia dell'imputato, del foro di Pavia, ha svolto attività difensiva: in particolare ha affrontato la trasferta per presenziare, unitamente all'imputato presente come da verbale
(cfr.: DOC. 1), all'udienza del 12/11/2024 nel corso della quale, sebbene non si possa evincere dal sintetico verbale stilato, non si è limitato a sollevare l'eccezione, ma a fronte dell'opposizione del PM ha dibattuto sulla questione implicante la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio argomentandola in modo approfondito, tanto che il Giudice stesso l'ha ritenuta meritevole di accoglimento riprendendo nel provvedimento proprio l'argomentazione proposta dalla difesa dell'imputato; pagina 2 di 4 - solo il difensore dell'imputato e solo in tale udienza avrebbe potuto sollevare tale eccezione di nullità nell'interesse dell'imputato. Attività che ha indubbiamente comportato il previo studio dell'atto introduttivo del giudizio notificato all'imputato e il successivo dibattimento in aula.
Alla suddetta attività difensiva è conseguita la pronuncia di remissione degli atti alla Procura, che comporta, di fatto, la conclusione della fase processuale svoltasi all'udienza del 12/11/2024
e, pertanto, legittima il difensore a chiedere la liquidazione del proprio compenso relativamente a tale fase;
- il predetto Protocollo infatti, richiamando l'art. 83, comma 2 D.P.R. n.115/2002 dispone che
“La liquidazione [degli onorari e delle spese] è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico.”.
***
Nel merito, parte ricorrente ha fornito prova di aver svolto attività difensiva nella fase predibattimentale in favore dell'assistito, ammesso al gratuito patrocinio.
Il difensore di fiducia dell'imputato, del foro di Pavia, ha presenziato infatti, unitamente all'imputato
(presente come da verbale in atti DOC. 1), all'udienza del 12/11/2024 svoltasi a Ferrara, nel corso della quale ha sollevato un'eccezione processuale e, a fronte dell'opposizione del PM, ha dibattuto sulla questione implicante la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio argomentandola, tanto che il giudice l'ha ritenuta meritevole di accoglimento riprendendo nel provvedimento proprio l'argomentazione proposta dalla difesa dell'imputato.
Solo il difensore dell'imputato e solo in tale udienza avrebbe potuto sollevare tale eccezione di nullità nell'interesse dell'imputato. Attività che ha indubbiamente comportato il previo studio dell'atto introduttivo del giudizio notificato all'imputato e il successivo dibattimento in aula. Alla suddetta attività difensiva è conseguita infatti la pronuncia di remissione degli atti alla Procura, che comporta la conclusione della fase processuale svoltasi all'udienza del 12/11/2024 e, pertanto, legittima il difensore a chiedere la liquidazione del proprio compenso relativamente a tale fase.
Con l'istanza di liquidazione allegata la ricorrente ha richiesto l'applicazione della tabella E del
Protocollo di Ferrara in materia di Patrocinio a spese dello Stato in ambito penale che prevede le c.d.
“ipotesi ulteriori – ipotesi 1 sentenza ex art. 129 cpp o emesse in 1 udienza”, più simili all'attività difensiva svolta nella specie, ossia un provvedimento giudiziale conclusivo di una fase emesso in un'unica udienza.
Trattandosi nella specie della fase predibattimentale, conclusasi con una mera remissione degli atti alla pagina 3 di 4 Procura e considerata la limitata attività in concreto svolta dal difensore possono tuttavia riconoscersi, unicamente, la fase di studio ed introduttiva, con esclusione della fase strettamente decisoria, non intervenuta, così per complessivi euro 522,00 al quale è già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 DPR
n. 115/2002.
Le spese di lite, stante la mancata opposizione del che non ha inteso costituirsi in giudizio e CP_1 la parziale soccombenza reciproca, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
- revoca il decreto opposto;
- liquida in favore dell'Avvocato difensore di fiducia dell'imputato nel Parte_1 CP_2 procedimento penale n. 30/2023, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la somma di €
522,00 per compensi professionali, già operata la riduzione, oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge se dovuti;
- spese di lite compensate.
Ferrara, 29 settembre 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1052/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORINI ALESSIA Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto-contumace
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 24-9-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avvocato ha proposto opposizione al decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Parte_1 penale di Ferrara del 30/04/2025, depositato in cancelleria in data 6/05/2025, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'E.cc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore dell'Avv. l'importo richiesto dal medesimo difensore nell'istanza di liquidazione per le Parte_1 ragioni sopra indicate, ovvero il diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia in applicazione del D.M. Giustizia n.55/2014. Anticipazioni, spese, competenze rifuse.”.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
pagina 1 di 4 A fondamento della domanda proposta ha dedotto quanto segue:
- l'Avv. ha difeso, in qualità di difensore di fiducia, nell'ambito del procedimento penale Pt_1
n.30/2023 RGNR e n.2117/2024 R.G. DIB., il signor nato a [...], CP_2 il 30/06/1992, C.F. , residente in [...], C.F._2 attualmente ristretto presso la casa circondariale di Parma e ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato – PSS con decreto emesso il 10/01/2025 a firma del Giudice penale S. Lepore
(DOC. 1);
- - in data 13/02/2025 il difensore depositava istanza di liquidazione delle proprie spese e competenze maturate nell'ambito del procedimento penale n.30/2023 NR e n.2117/2024 R.G.
DIB., tramite piattaforma SIAMM, dopo l'udienza, in quanto si era ancora in attesa del decreto di ammissione al PSS (DOC. 2);
- con il decreto impugnato il Giudice, Dott.ssa Lepore, disponeva non luogo a provvedere rilevando che alcuna attività professionale meritevole di liquidazione fosse stata svolta (DOC.
3);
- l'istanza di liquidazione è stata redatta in base al Protocollo vigente siglato in data 26/09/2023 di concerto tra: il Tribunale di Ferrara, l'Ordine degli Avvocati di Ferrara e la Camera Penale di
Ferrara; sebbene tale protocollo non sia stato aggiornato a seguito dell'introduzione, con la
Riforma Cartabia, dell'Udienza Predibattimentale, il difensore ha utilizzato la voce più similare all'attività difensiva in concreto svolta, così contenendo il proprio compenso, in particolare valutando l'ipotesi e) del medesimo Protocollo (cfr.: pag. 27, DOC. 4). Gli importi indicati nel predetto Protocollo sono già decurtati di un terzo, in virtù di quanto disposto dall'art. 106-bis
D.P.R. n.115/2002, secondo cui “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”.
(cfr.: par 3.1, pag. 17, DOC. 4);
- il difensore di fiducia dell'imputato, del foro di Pavia, ha svolto attività difensiva: in particolare ha affrontato la trasferta per presenziare, unitamente all'imputato presente come da verbale
(cfr.: DOC. 1), all'udienza del 12/11/2024 nel corso della quale, sebbene non si possa evincere dal sintetico verbale stilato, non si è limitato a sollevare l'eccezione, ma a fronte dell'opposizione del PM ha dibattuto sulla questione implicante la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio argomentandola in modo approfondito, tanto che il Giudice stesso l'ha ritenuta meritevole di accoglimento riprendendo nel provvedimento proprio l'argomentazione proposta dalla difesa dell'imputato; pagina 2 di 4 - solo il difensore dell'imputato e solo in tale udienza avrebbe potuto sollevare tale eccezione di nullità nell'interesse dell'imputato. Attività che ha indubbiamente comportato il previo studio dell'atto introduttivo del giudizio notificato all'imputato e il successivo dibattimento in aula.
Alla suddetta attività difensiva è conseguita la pronuncia di remissione degli atti alla Procura, che comporta, di fatto, la conclusione della fase processuale svoltasi all'udienza del 12/11/2024
e, pertanto, legittima il difensore a chiedere la liquidazione del proprio compenso relativamente a tale fase;
- il predetto Protocollo infatti, richiamando l'art. 83, comma 2 D.P.R. n.115/2002 dispone che
“La liquidazione [degli onorari e delle spese] è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico.”.
***
Nel merito, parte ricorrente ha fornito prova di aver svolto attività difensiva nella fase predibattimentale in favore dell'assistito, ammesso al gratuito patrocinio.
Il difensore di fiducia dell'imputato, del foro di Pavia, ha presenziato infatti, unitamente all'imputato
(presente come da verbale in atti DOC. 1), all'udienza del 12/11/2024 svoltasi a Ferrara, nel corso della quale ha sollevato un'eccezione processuale e, a fronte dell'opposizione del PM, ha dibattuto sulla questione implicante la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio argomentandola, tanto che il giudice l'ha ritenuta meritevole di accoglimento riprendendo nel provvedimento proprio l'argomentazione proposta dalla difesa dell'imputato.
Solo il difensore dell'imputato e solo in tale udienza avrebbe potuto sollevare tale eccezione di nullità nell'interesse dell'imputato. Attività che ha indubbiamente comportato il previo studio dell'atto introduttivo del giudizio notificato all'imputato e il successivo dibattimento in aula. Alla suddetta attività difensiva è conseguita infatti la pronuncia di remissione degli atti alla Procura, che comporta la conclusione della fase processuale svoltasi all'udienza del 12/11/2024 e, pertanto, legittima il difensore a chiedere la liquidazione del proprio compenso relativamente a tale fase.
Con l'istanza di liquidazione allegata la ricorrente ha richiesto l'applicazione della tabella E del
Protocollo di Ferrara in materia di Patrocinio a spese dello Stato in ambito penale che prevede le c.d.
“ipotesi ulteriori – ipotesi 1 sentenza ex art. 129 cpp o emesse in 1 udienza”, più simili all'attività difensiva svolta nella specie, ossia un provvedimento giudiziale conclusivo di una fase emesso in un'unica udienza.
Trattandosi nella specie della fase predibattimentale, conclusasi con una mera remissione degli atti alla pagina 3 di 4 Procura e considerata la limitata attività in concreto svolta dal difensore possono tuttavia riconoscersi, unicamente, la fase di studio ed introduttiva, con esclusione della fase strettamente decisoria, non intervenuta, così per complessivi euro 522,00 al quale è già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 DPR
n. 115/2002.
Le spese di lite, stante la mancata opposizione del che non ha inteso costituirsi in giudizio e CP_1 la parziale soccombenza reciproca, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
- revoca il decreto opposto;
- liquida in favore dell'Avvocato difensore di fiducia dell'imputato nel Parte_1 CP_2 procedimento penale n. 30/2023, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la somma di €
522,00 per compensi professionali, già operata la riduzione, oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge se dovuti;
- spese di lite compensate.
Ferrara, 29 settembre 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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