Articolo 3 della Legge 29 luglio 1949, n. 507
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 agosto 1949
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 18 agosto 1949