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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6367 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC EM UI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5616 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 31/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con gli Parte_1 C.F._1 avvocati Carlo Vaudetti e Camilla Cappato, elettivamente domiciliato in Roma, via Gino Funaioli 54/56, presso lo studio dell'avv. Franco Muratori;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_1 Maria Donatella Beretta, elettivamente domiciliata sito in Roma, Via Marianna Dionigi 57, presso lo studio dell'avvocato Anna Bevilacqua;
PARTE APPELLATA
E
(P. IVA ), nella qualità di mandataria CP_2 P.IVA_2 di (C.F. ) e di (C.F. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
pag. 1 di 17 ), con l'avvocato Giancarlo Catavello nel cui studio in Milano, P.IVA_4 Via San Calimero 7 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA INTERVENUTA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1576 pubblicata il 23/1/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2016, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 14948/2016, emesso da questo Tribunale il 21 giugno 2016 su istanza della soc. con il quale gli era Controparte_1 stato ingiunto, quale fideiussore della soc. il pagamento Parte_2 della somma di €287.040,88#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni scaduti e non pagati relativi ad un contratto di leasing risolto per inadempimento dell'utilizzatrice. A fondamento dell'opposizione, l'attore ha dedotto che: a) gli oneri previsti e applicati nel corso del rapporto negoziale (tenendo conto in particolare degli interessi moratori) eccedevano la soglia usuraria, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1815, comma 2,- c.c., nessun interesse era dovuto e le somme già pagate a titolo di interessi avrebbero dovuto essere restituite dalla società concedente;
b) la pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente era insussistente o doveva comunque essere ridimensionata in quanto, stante il carattere traslativo del contratto di 'leasing, avrebbe dovuto trovare applicazione in via analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente diritto della parte utilizzatrice ad ottenere la restituzione di quanto versato, salvo soltanto il pagamento di un equo compenso in favore della concedente;
c) la penale prevista per il caso di risoluzione del contratto era manifestamente eccessiva e doveva essere ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c.; d) alcune delle voci di addebito contemplate nelle fatture azionate non erano dovute siccome non previste dal contratto;
e) la società concedente si era comportata in modo scorretto perché, pur in presenza di un perdurante inadempimento dell'utilizzatrice, aveva atteso molto tempo prima di agire per la risoluzione del contratto e non aveva reso edotti i garanti della situazione di inadempienza della debitrice principale. La soc. costituitasi, ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione sotto tutti i profili.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 liquidate in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “In via pregiudiziale deve rilevarsi che all'udienza odierna l'opponente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale
pag. 2 di 17 adito, spettando questa al Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005. L'eccezione è palesemente inammissibile, essendo stata sollevata ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c. Né potrebbe accogliersi l'istanza dell'opponente di essere rimesso in termini per la proposizione dell'eccezione a causa dell'overruling di recente operato dalla Corte di cassazione con la sentenza 16.1.2020, n. 742 che, discostandosi dal prevalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la qualità di consumatore o professionista del soggetto che presta fideiussione deve essere accertata secondo le regole ordinarie e non sulla base della mera qualità del debitore principale. Sul punto è sufficiente osservare che: a) la questione è da tempo discussa e anche la stessa Cassazione già aveva talvolta applicato l'orientamento ermeneutico seguito dalla pronuncia poc'anzi citata (v. Cass., 12.1.2005, n. 449) sicché l'opponente avrebbe ben potuto sollevare l'eccezione sin dall'inizio del giudizio facendo riferimento al sia pure minoritario indirizzo;
b) anche volendo ritenere ammissibile l'eccezione e anche volendo aderire all'interpretazione fatta propria dalla menzionata sentenza, l'eccezione andrebbe respinta poiché il ha sottoscritto il contratto di leasing quale Parte_1 amministratore della società utilizzatrice per cui può ben ritenersi che la garanzia da lui prestata in favore della società concedente sia stata comunque funzionale all'attività professionale svolta dal predetto, con conseguente esclusione dell'operatività della disciplina consumeristica. Venendo al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Da respingere sono innanzitutto le doglianze attoree in merito ad un'asserita applicazione di interessi usurari, doglianze che si appuntano specificamente sugli interessi di mora previsti nel contratto di leasing concluso tra la società concedente e quella utilizzatrice. Deve invero escludersi che questo tipo di interessi possa essere ricompreso nell'ambito applicativo delle disposizioni di legge in materia di usura. A ciò osta in primo luogo il criterio dell'interpretazione letterale atteso che l'art. 644, comma 1, c.p., recante la definizione legislativa dell'usura, espressamente discorre di colui che "si fa dare o promettere in corrispettivo di una prestazione di danaro interessi o altri vantaggi". Ed invero, gli interessi di mora, vista la loro tipica funzione risarcitoria, non possono avere rilievo nella valutazione di usurarietà la quale può invece riferirsi ai soli interessi corrispettivi, stante la necessaria e logica interdipendenza che esiste tra l'erogazione del credito e l'usura. Non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione sulla base della norma interpretativa di cui all'art. 1 d.l. 394/2000 secondo cui "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, q qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento ". Con l'inciso "a qualunque titolo la norma in questione si riferisce evidentemente a tutti gli oneri, comunque concepiti e denominati, che siano pur sempre in rapporto di corrispettività con la dazione di denaro o di altra utilità, mentre deve radicalmente escludersi che la detta locuzione comprenda anche gli interessi moratori poiché altrimenti pag. 3 di 17 risulterebbe del tutto stravolto il riferimento alla "corrispettività" contenuto nella norma oggetto di interpretazione. Non persuade a tal proposito quanto statuito dalla Corte di cassazione con ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27442, allorché afferma che l'art. 644 c.p., l'art. 1 del d.l. 394/2000 e l'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 non distinguono tra i vari tipi di interessi. a) Con riguardo all'art. 644 c.p. appare evidente come esso si riferisca apertis verbis agli interessi dati o promessi in corrispettivo di una prestazione di denaro. Il tenore letterale della norma rinviene d'altra parte la propria ratio nella considerazione che il fenomeno usurario che la legislazione nazionale intende contrastare è quello che si concreta nella fissazione, a carico di una delle parti negoziali, di una prestazione del tutto sproporzionata rispetto alla controprestazione dovutale dall'altro contraente, sicché è proprio alla prestazione originariamente prevista in contratto che deve essere circoscritto lo scrutinio di usurarietà e non già a quella (meramente eventuale e comunque dipendente dall'inadempimento o inesatto adempimento) dovuta quale risarcimento del danno da ritardo cagionato alla parte non inadempiente. Con la proibizione dell'usura si vuole cioè evitare che chi ha bisogno di un bene un servizio si trovi costretto, per procurarsene la disponibilità, a pagare un corrispettivo eccessivamente elevato ma, se tale è la ratio della norma proibitiva, è di tutta evidenza che gli di interessi di mora esulino completamente dallo spettro applicativo della predetta regola, trattandosi di somme che non sono necessariamente funzionali al bene o al servizio desiderato bensì dovute dal debitore per sua colpa, ovvero per essere incorso in un inadempimento che avrebbe potuto evitare. b) L'espressione "a qualunque titolo", contenuta nell'art. 1 del d.l. 394/2000, non costituisce prova dell'inclusione nella previsione sull'usura anche degli interessi contemplati a titolo di mora, al pari di quelli pattuiti a titolo di remunerazione per un prestito. Ciò in quanto il citato decreto sancisce una definizione ai fini applicativi dell'art. 644 c.p., che pure continua a richiamare alla lettera il concetto di interessi "corrispettivi" e che al comma quarto opera un riferimento, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, alle "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito", ossia ai costi effettivamente sostenuti (e non solo potenziali, come gli interessi dovuti per il caso di mora) in relazione all'elemento della "erogazione" del credito, in vista quindi del momento fisiologico della messa a disposizione del denaro. Va da sé allora che non è possibile ampliare l'ambito del significato proprio dell'articolo 644 c.p., posto che diversamente si finirebbe per giungere ad una interpretatio abrogans del riferimento al "corrispettivo". A diversa conclusione neppure conduce il richiamo del menzionato decreto legge all'art. 1815 c.c., atteso che il riferimento di tale disposizione ai soli interessi corrispettivi è incontestato in dottrina e giurisprudenza (la stessa ordinanza n. 27442/2018 della Corte di cassazione afferma che "l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi "). La Relazione governativa, che discorre della necessità di valutare l'usurarietà di qualunque tipo di tasso di interesse "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio", può illustrare l'intenzione del legislatore ma non può
pag. 4 di 17 certo integrare un testo legislativo che, per come strutturato, non si riferisce agli interessi moratori. c) Neppure è possibile pervenire ad una diversa conclusione argomentando a partire dall'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 atteso che tale disposizione, nel rinviare operativamente al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale quale limite oltre il quale "gli interessi sono sempre usurari " fa espresso riferimento all'art, 644 c.p., il quale a sua volta, come visto, discorre di interessi dati o promessi "in corrispettivo " di una prestazione di denaro. Anche argomenti di ordine sistematico conducono ad escludere che gli interessi moratori assumano rilievo ai fini della valutazione di usurarietà. Non può sul punto condividersi la menzionata ordinanza della Corte di cassazione ove afferma che "interessi corrispettivi ed interessi convenzionali moratori sono ambedue soggetti al divieto di interessi usurari, perché ambedue costituiscono la remunerazione d'un capitale di cui il creditore non ha goduto: nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente”. Disconoscere la differenza funzionale tra i due tipi di interessi condurrebbe infatti ad una serie di contraddizioni sul piano logico prima ancora che giuridico. Le argomentazioni dell'odierno opponente, così come il ragionamento seguito nella menzionata ordinanza, muovono dalla premessa che gli interessi corrispettivi e quelli moratori possono essere considerati in modo omogeneo in quanto entrambi rappresentano il costo del finanziamento, costituiscono cioè la remunerazione richiesta dal creditore per la rinuncia attuale alla propria liquidità. Appare tuttavia ben difficile considerare funzionalmente equivalente (e giuridicamente omogenea) la rinuncia volontaria e pianificata alla liquidità remunerata dagli interessi corrispettivi con la rinuncia imposta al creditore dal debitore inadempiente, che gli interessi moratori risarciscono in via forfettaria. In altri termini (ed anche alla luce dell' interpretazione finalistica delle norme sull'usura), il disvalore giuridico dell'usura sta proprio nella sproporzione tra prestazioni contrattuali corrispettive e non tocca il fenomeno degli interessi moratori la cui previsione è in buona sostanza qualificabile quale clausola penale la quale, come noto, ha tra l'altro una funzione di deterrenza all'inadempimento e di rafforzamento del vincolo contrattuale;
funzione che sarebbe ovviamente frustrata se la penale non potesse mai superare il limite stabilito per la prestazione principale. La considerazione da ultimo svolta consente peraltro di neutralizzare un 'altra delle argomentazioni poste dalla citata ordinanza a fondamento dell'inclusione degli interessi moratori nell'ambito operativo delle norme di legge in materia di usura. La pronuncia della Corte evidenzia come, sul piano storico, sia stato da sempre espresso dalla maggior parte degli ordinamenti ricompresi nella cultura giuridica occidentale un giudizio di disvalore nei confronti degli interessi eccessivi, corrispettivi o moratori che siano. L'assunto è senz'altro condivisibile ma non può non rilevarsi che, sul piano del diritto positivo vigente, il suddetto giudizio di riprovevolezza si esprime in modo diverso a seconda del tipo di interessi che viene in rilievo: per gli interessi corrispettivi (rectius, per le clausole che li prevedono) è prevista la sanzione della nullità ai sensi dell'art.
pag. 5 di 17 1815, comma 2, c.c. ove travalichino la soglia usuraria, per gli interessi moratori, come detto riconducibili alla figura della penale, è invece stabilita la possibilità per il giudice, ove ne ravvisi la manifesta eccessività, di ridurli ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. La norma testé menzionata permette così di graduare la risposta giudiziale ad una penale eccessiva, valorizzando le peculiarità del caso concreto, ossia la gravità della violazione e l'interesse del creditore all' adempimento dell'obbligazione. Non può d'altra parte condivisibilmente affermarsi che "tanto gli interessi compensativi (così nel testo), quanto quelli convenzionali moratori ristorano dunque il differimento nel tempo del godimento d'un capitale: essi differiscono dunque nella fonte (solo il contratto nel primo caso, il contratto e la mora nel secondo) e nella decorrenza (immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi), ma non nella funzione ". Una simile prospettiva induce a considerare come costo del finanziamento un quid che dipende unicamente dalla condotta imputabile al debitore, e non certo al creditore, vale a dire il ritardo nel pagamento. Portando alle logiche conseguenze l'argomento qui avversato, il debitore potrebbe aver interesse a provocare una sorta di "inadempimento efficiente del contratto" e a far maturare gli interessi di mora, in modo da determinare il superamento del tasso soglia (scegliendo anche il momento più opportuno in cui rendersi inadempiente alla luce del piano di ammortamento e dell'andamento del tasso soglia). Tale osservazione conduce ad una immediatamente successiva. Mentre la remunerazione del denaro mutuato, costituente l'interesse corrispettivo, è predeterminabile ex ante al momento del perfezionamento del contratto, altrettanto non può dirsi con riguardo agli interessi di mora. Essi, infatti, poiché non rappresentano il costo del denaro mutuato e la relativa incidenza, oltre a essere evidentemente solo eventuali, in quanto dipendenti da un eventuale inadempimento, non sono preventivamente quantificabili anche nella loro incidenza, non potendo le parti sapere al momento della conclusione del contratto se e per quanto tempo il mutuatario sarà inadempiente e, quindi, per quanto tempo decorreranno gli interessi di mora. Inoltre, non può certo obliterarsi che è la stessa legge a stabilire, nell'ambito delle transazioni commerciali quale quella conclusa tra le parti di causa, la debenza di interessi moratori ad una misura che può essere superiore rispetto alla soglia usuraria (v. artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 in base ai quali, in ipotesi di ritardo nei pagamenti, sono dovuti interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti percentuali). Ad esempio, il tasso degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 a marzo 2004, data di stipula del contratto, era del 9,02% e quindi superiore rispetto alla soglia usuraria per le operazioni di leasing immobiliare oltre i 50.000,00 euro che a quell'epoca, stando alle allegazioni attoree, era dell'8,655%. Sarebbe dunque paradossale ritenere invalida una clausola che determini gli interessi moratori in una misura superiore rispetto al tasso-soglia ma di contro ritenere dovuti, in mancanza di una pattuizione negoziale sul punto, gli interessi moratori che la stessa legge fissa oltre la predetta soglia. Non è sul punto condivisibile la menzionata ordinanza n. 27442/2018 della Corte di cassazione, alla cui stregua "La circostanza che, per effetto del fluttuare pag. 6 di 17 dei saggi previsti rispettivamente dalla legge antiusura e da quella contro il ritardo nei pagamenti, il tasso soglia antiusura possa risultare nel caso specifico inferiore al tasso di mora previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 non è dunque una "irrazionalità" intrinseca nel sistema della legge, ma una eventualità accidentale che può in concreto accadere, e che non basta di per sé a bollare come "irrazionale quel sistema ". Tanto implicherebbe infatti che nel vigente ordinamento giuridico, in cui tra l'altro l'usura è repressa anche penalmente, la stessa legge possa prevedere un tasso usurario, abilitando il creditore a richiedere (e costringendo il debitore a prestare) un interesse che al di fuori dell'alveo applicativo del decreto determinerebbe la commissione di un reato e avrebbe per conseguenza la nullità della clausola sugli interessi. E' evidente che un tasso di interesse o è usurario o non lo è, e non è persuasivo, se non a prezzo di un' esiziale incoerenza sistematica, predicare che talune categorie di debitori possano subire l'imposizione per legge di un interesse altrimenti usurario. Non è dunque ammissibile altra conseguenza logica che ritenere gli interessi moratori, cui si riferisce il d.lgs. 231/2002, alla stregua degli argomenti logici e giuridici sopra esaminati, estranei alla valutazione di usurarietà. Ciò posto, la necessità di escludere gli interessi di mora dalla valutazione di usurarietà discende dalla stessa conclusione cui perviene l'ordinanza n. 27442/2018 della Suprema Corte, ove afferma che "nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale”. Non appare infatti condivisibile discorrere di identità di funzione tra interessi moratori e corrispettivi proprio mentre se ne afferma la diversità di causa, che al profilo funzionale ha riguardo come specifico elemento distintivo. D'altra parte, proprio la circostanza che l'art. 1815 c.c., nel disciplinare le conseguenze civilistiche dell'usura, trascuri gli interessi di mora milita nel senso che il vigente sistema normativo tiene ben distinti i due tipi di interessi, alla luce della loro ontologica diversità, non giustificandosi altrimenti una tale diversità di trattamento giuridico pur a fronte di una omogeneità strutturale e della pretesa inclusione anche degli interessi di mora nella valutazione di usurarietà. Inoltre va rilevato che, anche aderendo all'orientamento espresso nella più volte citata ordinanza della Cassazione, la domanda attorea non potrebbe trovare accoglimento in quanto quell'orientamento fa comunque salvo, anche in presenza di pattuizione di interessi moratori superiori al tasso-soglia, il diritto della parte concedente al pagamento di interessi di mora al saggio legale e, a maggior ragione, al pagamento degli interessi corrispettivi;
sicché, non risultando che l'utilizzatrice abbia pagato interessi moratori nel corso del rapporto negoziale, qualsiasi pretesa restitutoria non può che essere disattesa. Esclusa dunque la lamentata invalidità delle clausole negoziali relative agli interessi, può affermarsi che il (pacifico) mancato pagamento dei canoni di leasing a partire dal settembre 2010 abbia legittimato la società concedente a risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui pag. 7 di 17 all'art. 17 delle condizioni generali. Da quanto detto deriva l'obbligo del fideiussore di corrispondere al lessor l'importo dei canoni Parte_1 periodici maturati fino al momento della risoluzione;
importo che risulta correttamente determinato dall'ingiungente stante l'infondatezza della già esaminate contestazioni contabili. Anche le contestazioni relative alla mancata produzione di documenti giustificativi di alcuni costi accessori addebitati alla parte utilizzatrice (in particolare le voci di "rivalsa Imu" e "servizi leasing IM"), sono state superate mediante la produzione da parte dell'opposta, unitamente alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n, 2 c.p.c., delle fatture comprovanti il sostenimento dei relativi costi (v. doc. 15 produzione opposta). Per quanto concerne la pretesa di restituzione dei canoni di leasing già pagati, avanzata dall'opponente in applicazione dell'art. 1526 c.c. nel presupposto della natura traslativa della locazione finanziaria de qua, essa è infondata per una pluralità di ragioni. Questo giudicante non ignora certo il diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui dovrebbe distinguersi tra leasing di godimento e leasing traslativo e cosi applicare analogicamente a quest'ultimo la disciplina della vendita con riserva di proprietà e, più in particolare, l'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore (cfr., tra le tantissime, Cass., sez. un., 7.1.1993, n. 65). Ritiene tuttavia che tale orientamento non sia meritevole di adesione, difettando tra le due fattispecie (leasing e vendita con riserva di proprietà) quella eadem ratio che giustifica il ricorso all'analogia. In particolare deve osservarsi che nella vendita con riserva di proprietà l'effetto traslativo del diritto dominicale è l'obiettivo indefettibile del negozio e la sua realizzazione. è necessariamente connessa all'adempimento dell'obbligazione del compratore tant'è che quest'ultimo acquista la proprietà della cosa nel momento in cui paga l'ultima rata di prezzo, ossia con il completo adempimento dell'obbligazione a suo carico. Di contro, nel leasing il programma negoziale prevede, almeno come ipotesi "normale", che al momento del pagamento dell'ultimo canone, cioè con la definitiva estinzione delle obbligazioni di pagamento a carico dell'utilizzatore, quest'ultimo restituisca il bene locato alla parte concedente;
è fatta salva la possibilità dell'utilizzatore di esercitare un'opzione di acquisto e diventare cosi, con il pagamento di un'ulteriore somma, proprietario del bene ma un siffatto esito è rimesso ad una scelta discrezionale (opzionale, appunto) del contraente e non è certo, a differenza dell'altra fattispecie, la conseguenza giuridicamente necessaria dell'adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento a carico di una delle parti. Alla luce di quanto esposto è di tutta evidenza che l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. al leasing anche a quello caratterizzato da elementi che secondo l'indirizzo prevalente consentirebbero di sussumerlo nel genere del "leasing traslativo" — darebbe luogo a risultati paradossali. Invero, nel caso di cui l'utilizzatore abbia pagato tutti i canoni e, al termine del contratto, non eserciti l'opzione di acquisto — ipotesi che peraltro non può considerarsi di scuola, essendo già venuta all'attenzione di questo Ufficio in più di un'occasione (si pensi ad un'improvvisa crisi di liquidità) — l'art. 1526 c.c. non potrebbe operare, trovando esso applicazione nei soli casi di risoluzione del contratto (evidentemente non' ipotizzabile allorché tutti i canoni siano stati pagati), mentre tale disposizione pag. 8 di 17 si applicherebbe qualora l'utilizzatore si trovi ad essere inadempiente nel pagamento dei canoni periodici. Con la conseguenza, appunto paradossale, di "premiare" il contraente inadempiente e di penalizzare quello fedele. E dunque più corretto escludere l'applicazione analogica dell'art. 1526. Ma anche qualora volesse aderirsi al diverso orientamento ermeneutico, qualificare il contratto di leasing per cui è causa come "traslativo" e dunque applicare in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, il diritto della società concedente di acquisire integralmente i canoni scaduti fino al momento della risoluzione del contratto discenderebbe comunque dalla clausola di cui all'art. 17 della locazione finanziaria la quale trova a sua volta il suo fondamento normativo proprio nell'art. 1526, comma 2, c.c. che espressamente prevede la possibilità delle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore/concedente. Le obiezioni in merito all'eccessiva onerosità della penale contrattuale sono invece del tutto irrilevanti dal momento che la penale non ha formato oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta. Le considerazioni circa la mancata conoscenza da parte dell'opponente della situazione debitoria della società utilizzatrice sono ininfluenti, non potendo tale circostanza elidere la pretesa creditoria della società concedente. Né può rimproverarsi alla società concedente di non essersi avvalsa prima della clausola risolutiva espressa giacché, anche se avesse risolto il contratto anteriormente, avrebbe comunque avuto diritto ad ottenere (anche nei confronti del fideiussore) la penale contrattuale commisurata all'entità dei canoni ancora a scadere. All'udienza odierna l'opponente ha infine denunciato la nullità del contratto di garanzia da lui stipulato per contrasto con norme imperative di ordine pubblico, cioè per essere esso conforme allo schema ABI 2002, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. A tal fine hanno richiamato recente giurisprudenza di legittimità in materia (in particolare Cass. n. 29810/2017). Orbene, anche a prescindere da qualsiasi considerazione in merito all'orientamento di recente assunto dalla Suprema Corte sull'argomento di cui trattasi, deve osservarsi che nella specie l'opponente non ha prodotto lo schema ABI cui ha fatto riferimento e pertanto, sebbene la nullità sia rilevabile anche d'ufficio, è in radice preclusa qualsiasi verifica circa l'effettiva corrispondenza a questo schema del contratto di garanzia per cui è causa. Ma anche qualora lo schema ABI 2002 fosse stato prodotto e volesse considerarsi utilizzabile ai fini decisori, la contestazione del'opponente non potrebbe avere miglior sorte giacché l'invalidità del menzionato schema contrattuale quale sancita dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 riguarda la sola ipotesi in cui le disposizioni controverse vengano applicate dalla singola banca in modo uniforme e non già meramente occasionale mentre nelle specie non vi è alcuna prova (il cui onere gravava evidentemente sull'attore) che lo schema utilizzato dalla per la prestazione della Controparte_1 fideiussione sia stato oggetto di un uso generalizzato ed uniforme (in questo cfr. Cass., 28.11.2018, n. 30818). Senza peraltro obliterare che non vi è alcuna prova che l'odierna opposta sia parte dell'Associazione bancaria italiana e abbia dunque predisposto l'atto di fideiussione in aderenza a quanto stabilito in sede associativa.
pag. 9 di 17 L'eccepita decadenza dal diritto di garanzia ex art. 1957 c.c. va esclusa avendo il fideiussore espressamente rinunciato a sollevare eccezioni ai sensi della richiamata disposizione codicistica (v. art. 2 del contratto di fideiussione sub doc. 13-11 fascicolo opposta nonché, in termini più generali, quanto alla possibilità di escludere convenzionalmente la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., Cass., • 11.1.2006, n. 394). Non può peraltro mancarsi di rilevare che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., non essendo rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere eccepita dall'opponente nello stesso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo mentre egli l'ha fatta valere solo all'ultima udienza (v. Cass., 17.6.1963, n. 1613). Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata. Deve poi respingersi la domanda diretta alla condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. giacché di tali danni — a prescindere da ogni altra considerazione sulla sussistenza degli altri presupposti legali della responsabilità aggravata — non vi è prova di sorta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, previ gli incombenti e le declaratorie del caso, in riforma della Sentenza qui impugnata del Tribunale di Roma, sezione VIII civile (giudice dott. UI D'Alessandro) n. 1576/2020, fra le parti emessa e pubblicata in data 23/1/2020, a conclusione del procedimento di primo grado rubricato al RG n. 60596/2016 In via istruttoria per quanto occorrer possa, ammettere le istanze istruttorie attoree di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in primo grado di giudizio Nel merito In principalità ➢ Accertare e dichiarare che, in ragione della risoluzione retroattiva del contratto di leasing (art. 1526 C.c.), non ha titolo per pretendere l'adempimento Controparte_1 del contratto stesso, seppur anche solo con riferimento al periodo precedente alla sua risoluzione;
accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1
con riferimento alle domande da questa azionate in sede
Controparte_1 monitoria. Accertare e dichiarare la novità e conseguente inammissibilità di eventuali domande di volte a qualificare la domanda di
Controparte_1 pagamento dei canoni e accessori scaduti fino alla risoluzione del contratto in termini di esercizio di clausola penale o altra clausola contrattuale in tema, non già di adempimento del contratto, ma di risarcimento del danno per il suo inadempimento. In subordine, e salvo gravame ➢ Ridurre equamente ex art. 1384 C.c. le eventuali clausole penali azionate da e comunque
Controparte_1 accertare e dichiarare a questa non dovuti gli importi ritraibili dall'applicazione delle clausole contrattuali in tema di inadempimento dell'utilizzatore del leasing (con particolare riferimento alla clausola 17 del contratto di leasing), anche in termini di accertamento dell'abuso e di violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede da parte di medesima. ➢ Previa
Controparte_1 declaratoria dell'usurarietà degli interessi moratori relativi al leasing, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi medesimi nella misura richiesta da
[...]
. ➢ Accertare e dichiarare non dovuti a gli CP_1 CP_1 CP_1 importi privi di prova di cui alla parte motiva, con particolare riferimento alle voci
“rivalsa IMU” e “servizi leasing IM”, “rivalsa imposta di registro, “rimborsi pag. 10 di 17 spese legali immobiliare”, “recupero spese varie immobiliare”. ➢ Accertare e dichiarare non dovuti a , da parte di , Controparte_1 Parte_1 tra il resto: a) i canoni maturati successivamente all'accertanda data, successiva a settembre 2010, in cui avrebbe potuto avvedersi dell'insolvenza di CP_1 [...]
b) gli interessi e gli ulteriori accessori maturati successivamente Parte_2 ad allora, fino alla data di notifica del Decreto Ingiuntivo opposto (27/6/2016); c) le spese liquidate in Ingiunzione;
e ciò, anche in termini di accertamento dell'abuso e di violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede da parte di verso . ➢ Accertare e dichiarare il Controparte_1 Parte_1 saldo contabile relativo al rapporto di leasing e al rapporto tra Controparte_1
e in ragione dei pagamenti intervenuti da parte
[...] Parte_1 dell'utilizzatore e delle statuizioni di cui sopra;
con riferimento alle pretese di oggetto di causa, accertare e dichiarare che Controparte_1 Parte_1
nulla deve;
in subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare la minor
[...] somma dovuta rispetto a quella oggetto di domanda. In ogni caso ➢ Annullare e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto. ➢ Accertare e dichiarare tenuti a rifondere a le liquidande spese di Controparte_1 Parte_1 lite per entrambi i gradi di giudizio. Distrarre dette spese in favore dei difensori procuratori di ex art. 93 C.p.c.”. Parte_1
Ha resistito nei confronti di Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare: NEL MERITO: Rigettare l'appello avversario e le domande ex adverso proposte, sia di merito che processuali, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto per i motivi tutti innanzi spiegati;
Confermare la sentenza n. 1576/2020 emessa in data 23/1/20, pubblicata in pari data dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Designato dott. UI D'Alessandro, nel procedimento RG 60596/2016; Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Ha resistito nella qualità di mandataria di CP_2 [...] e di rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3 Controparte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare l'appello avversario e le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in atti;
confermare la sentenza n. 1576/2020 emessa in data 23.1.2020, pubblicata in pari data dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott. UI D'Alessandro, nel procedimento R.G. 60596/2016; Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali”.
La causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 1/4/2025, che provvedeva anche al mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza la causa era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto pag. 11 di 17 dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene cinque motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “L'inderogabile applicabilità dell'art. 1526 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe negato la natura traslativa del leasing stipulato il 26/3/2004, sul presupposto che al concedente spetta di acquisire i canoni scaduti fino alla risoluzione del leasing in forza dell'art. 17 del contratto il cui contenuto è riproduttivo dell'art. 1526 comma 2 c.c., trascurando che avrebbe tardivamente CP_1 giustificato il credito per rate scadute con l'applicazione della clausola penale dell'art. 17, mai prima dedotta come causa petendi della domanda monitoria, mentre il leasing sarebbe stato palesemente traslativo, così da impedire ad semmai tenuta a restituire le rate riscosse, di esigere CP_1 il pagamento dei canoni maturati prima della risoluzione, potendo essa pretendere il solo equo compenso per l'uso del bene.
Il secondo motivo è intitolato: “La riduzione dell'ipotetica penale ex art. 1384 e 1526 ”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, giustificando il pagamento delle rate scadute con l'applicazione della clausola penale, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riduzione equitativa della stessa, trascurando che essa prevederebbe per la facoltà di ritenere CP_1 l'immobile e le rate incassate, oltre alla possibilità di esigere quelle a scadere fino alla risoluzione, senza tener conto dell'utile derivante dalla ricollocazione del bene.
Il terzo motivo è intitolato: “La non debenza degli interessi moratori usurari”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe respinto l'eccezione di usurarietà degli interessi, sull'erroneo presupposto che agli interessi moratori non sarebbe applicabile la disciplina antiusura, trascurando che la questione sarebbe stata definitivamente chiarita da Cass., Sez. Un., 19597/2020 in favore dell'assoggettamento degli interessi di mora alla normativa antiusura, con l'effetto che essi, per l'importo di complessivi
€ 109.303,94 non sarebbe stato esigibile, avuto riguardo alla palese pattuizione di interessi pari al 9,053% a fronte della soglia fissata all'8,655%, ancora equivocando sulla domanda il Tribunale, il quale aveva negato il diritto alla restituzione anche sul presupposto che non fossero stati pagati interessi di mora.
pag. 12 di 17 Il quarto motivo è intitolato: “Il difetto di prova”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che le fatture prodotte da provassero il CP_1 sostentamento dei costi extra canoni per “rivalsa IMU” e “servizi leasing IM”, trascurando che queste non proverebbero nulla non trattandosi di quietanze di versamenti all'Erario, ma di documenti contabili unilateralmente determinati.
Il quinto motivo è intitolato: “La scorrettezza del contegno del creditore verso il garante”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante la mancata informazione di in ordine alla CP_1 morosità di e in ordine alla ritardata risoluzione, Parte_2 trascurando che la Banca avrebbe in modo abusivo e scorretto risolto il leasing un anno e mezzo dopo l'inizio della morosità, regolando a suo piacimento la misura della responsabilità del fideiussore, che non ebbe neppure notizia della risoluzione.
§ 5.2 – I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi.
§ 5.3 – Preliminarmente deve prendersi atto della riproposizione ex art. 346 c.p.c. da parte di dell'eccezione di merito di Controparte_1 inammissibilità delle domande di fondata sulla Parte_1 riqualificazione in contratto autonomo di garanzia dell' “Atto di fideiussione” del 1/4/2004, con l'effetto che il garante non sarebbe legittimato ad opporre al creditore, ex art. 1945, c.c., le eccezioni spettanti al debitore principale. Tale riproposizione impegna questa Corte ad esaminare l'eccezione, perché non si scorge nella sentenza impugnata alcun accenno alla questione pure sollevata in primo grado da , ed è noto che quando Controparte_1 l'eccezione di merito non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, non può ritenersi formato il giudicato interno ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c. ed è sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione ex art. 346 c.p.c., laddove la necessità dell'appello incidentale si palesa soltanto nel caso in cui l'eccezione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza (Cass. Sezioni Unite n. 11799 del 12/5/2017). Occorre, pertanto, stabilire se la garanzia prestata da Parte_1 a beneficio dell'allora debba esser qualificata quale Controparte_5 semplice fideiussione o quale contratto autonomo di garanzia. La principale differenza tra i due istituti consiste nel fatto che, mentre con la fideiussione si garantisce l'adempimento di un'altrui pag. 13 di 17 obbligazione, con il contratto autonomo di garanzia si assicura al beneficiario il soddisfacimento del proprio interesse economico. Tale sfumatura definitoria sta ad indicare che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322, c.c., è privo del carattere dell'accessorietà rispetto all'obbligazione garantita, elemento proprio della fideiussione. Ne discende che, salvo patto contrario, il fideiussore, ex art. 1945, c.c., potrà sollevare tutte le eccezioni esperibili dal debitore principale, mentre il garante autonomo solo quelle derivanti dal contratto sottoscritto, e non quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, pure con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l' exceptio doli, e delle eccezioni di nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti la garanzia ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 26262/2007). Stante la similarità dei due istituti, sulla scia delle Sez. Un. della Cass., le quali con sent. n. 3947 del 2010 hanno affermato che
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
“a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione…”, la successiva giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire e precisare, che la presenza di siffatte clausole è solo un elemento dal quale presumere la natura autonoma del negozio di garanzia prestato, in quanto, sempre essendo possibile una diversa volontà delle parti, ai fini dell'interpretazione del contratto, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4717/2019; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 8926/2017; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12152/2016). Ciò considerato, dall'analisi del contratto del 1/4/2004 emerge che si sia impegnato ad un pagamento a semplice richiesta scritta Parte_1 di con rinuncia espressa ad opporre le eccezioni spettanti CP_5 all'utilizzatore (art. 3), anche nel caso in cui le obbligazioni assunte dall'utilizzatore fossero dichiarate invalide o comunque nulle (art. 4), rinunziando ad invocare ogni forma di liberazione dalle obbligazioni assunte per fatto addebitabile all'utilizzatore (art. 6), e assicurando il pagamento di qualsiasi somma dovuta anche nel caso in cui si verificasse una dichiarazione di annullamento o di revoca di pagamenti già eseguiti e da chiunque effettuati (art. 8). Tali previsioni indicano che le parti abbiano inteso assicurare al beneficiario il soddisfacimento del proprio interesse economico e non garantire l'adempimento dell'altrui obbligazione, rendendo l'obbligazione garantita priva del carattere dell'accessorietà.
pag. 14 di 17 Non vale obiettare che la locuzione “in dipendenza del contratto di locazione finanziaria” dell'art. 3 riferirebbe gli importi dovuti al contratto principale, escludendo una determinazione rimessa alla dichiarazione del garantito, con l'effetto di legare indissolubilmente i due contratti. In realtà, alla luce del complessivo tenore delle clausole nn. 3, 4, 6 e 8, sopra riportate, il riferimento alla locazione finanziaria è circoscritto alla mera quantificazione delle somme dovute, non già alla fonte dell'obbligazione di garanzia, limitandosi così a porre a carico del garante le conseguenze dell'inadempimento principale e non la medesima prestazione del debitore principale. ha accettato di rispondere di obbligazione Parte_1 qualitativamente diversa da quella principale, che stralcia il rapporto di accessorietà tipico della fideiussione, non avendo le parti inteso collegare la garanzia alle sorti dell'obbligazione principale. Ne discende che il contratto in oggetto è non qualificabile come fideiussione ma come contratto autonomo di garanzia e il garante non è, pertanto, legittimato, ex art. 1945, c.c., ad opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale. La conseguenza è che l'appellante non può opporsi al pagamento dei canoni scaduti fino alla risoluzione del leasing, eccependone la natura traslativa che abiliterebbe il concedente a pretendere il solo equo compenso per l'uso del bene, perché tale eccezione spetta al solo utilizzatore. Analogamente, potrebbe semmai il debitore principale, ma non il mero garante, eccepire il diritto alla riduzione della penale, che avesse fondato il diritto del concedente di esigere il corrispettivo delle rate scadute, trovando l'eccezione causa nel contratto di leasing. Parimenti è propria del debitore principale l'eccezione di difetto di prova dei costi extra canoni per “rivalsa IMU” e “servizi leasing IMU”, che sarebbero stati suffragati da semplici fatture.
Al contrario, meritano di essere scrutinati nel merito il terzo e il quinto motivo, quest'ultimo perché attinente ad una eccezione propria della garanzia, e il primo perché deduce la contrarietà del contratto garantito a norme imperative e l'abusività della pretesa verso il garante. Con riguardo all'eccezione di usurarietà degli interessi moratori pattuiti, è vero che la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito la loro assoggettabilità alla normativa antiusura, ed è pure vero che CP_1
pretenda dal garante il pagamento delle rate scadute maggiorate di
[...] tali interessi moratori, a nulla rilevando che fino ad ora non sarebbero stati corrisposti, tuttavia l'appellante, che pure calcola correttamente nella misura del 9,053% il tasso pattuito, sbaglia nel prendere in considerazione il tasso soglia dell'8,655%, proprio degli interessi corrispettivi, e non degli interessi moratori. Più segnatamente, la soglia dell'8,655% propria degli interessi corrispettivi non tiene conto della maggiorazione stabilita per i casi di pag. 15 di 17 ritardato pagamento, che è mediamente pari a 2,1 punti percentuali, sicchè pure il tasso del 9,053% finisce per essere contenuto entro la soglia 10,76%, data dalla somma di 8,655% e di 2,1%. Invero, lo stesso arresto nomofilattico citato dall'appellante (Cass. sez . Uni. 19597/2020), a conforto dell'indirizzo per cui la valutazione di usurarietà deve riguardare anche agli interessi di mora, stabilisce che essa non possa essere parametrata al tasso soglia individuato per gli interessi corrispettivi, ma debba essere comparata con il tasso soglia costituito dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della L. n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della L. n. 108/1996. Vero è che l'allegazione di usurarietà da parte di ha Parte_1 assunto il superamento del tasso soglia senza individuare l'esatto limite dato dalla maggiorazione stabilita per i casi di ritardato pagamento. Da ultimo, non può dolersi di non essere stato Parte_1 informato della morosità della perché, al di là Parte_2 dell'irrilevanza, già segnalata dal primo giudice, della circostanza rispetto al debito escutibile a prima richiesta, non è predicabile un obbligo del concedente di segnalare la morosità, ma semmai il peggioramento delle condizioni economiche tutte le volte che l'ulteriore credito abbia l'effetto di aggravare gli obblighi per il garante, ipotesi qui non ricorrente. D'altra parte, non può neppure lamentare che il Parte_1 leasing sia stato risolto in ritardo, perché l'attesa di un anno e mezzo circa prima di risolvere il contratto è un tempo normale per leasing del valore di oltre un milione di euro, per i quali sarebbe semmai colpevole la rinuncia a tentativi volti a sanare la morosità, ma soprattutto perché, come ha ricordato il primo giudice sul punto non criticato, tale attesa non aggrava la posizione del garante, comunque tenuto a pagare somme corrispondenti non soltanto ai canoni scaduti ma anche ai canoni ancora a scadere, restando per lui sostanzialmente indifferente l'eventuale ritardo nella attivazione della clausola risolutiva espressa. Quanto, infine, alla mancata notizia della risoluzione, neppure necessaria per l'obbligato a prima richiesta, per aver trasferito la propria residenza, è di tutta evidenza che lo stesso vi abbia dato Parte_1 causa, avendo egli avuto l'onere di informare la Banca di tale trasferimento, dopo aver nel contratto eletto domicilio per ogni comunicazione al precedente indirizzo.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00 di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa,
pag. 16 di 17 secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
nella qualità di mandataria di e di CP_2 Controparte_3 [...] contro la sentenza n. 1576 pubblicata il 23/1/2020 resa tra CP_4 le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma, in parte con altra motivazione, la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di e di Controparte_1 CP_2
nella qualità di mandataria di e di
[...] Controparte_3 [...] liquidate, per ciascuna parte costituita, in CP_4 complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, €
2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025.
L'estensore Il presidente
RC EM UI CI EL ZZ
pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC EM UI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5616 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 31/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con gli Parte_1 C.F._1 avvocati Carlo Vaudetti e Camilla Cappato, elettivamente domiciliato in Roma, via Gino Funaioli 54/56, presso lo studio dell'avv. Franco Muratori;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_1 Maria Donatella Beretta, elettivamente domiciliata sito in Roma, Via Marianna Dionigi 57, presso lo studio dell'avvocato Anna Bevilacqua;
PARTE APPELLATA
E
(P. IVA ), nella qualità di mandataria CP_2 P.IVA_2 di (C.F. ) e di (C.F. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
pag. 1 di 17 ), con l'avvocato Giancarlo Catavello nel cui studio in Milano, P.IVA_4 Via San Calimero 7 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA INTERVENUTA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1576 pubblicata il 23/1/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2016, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 14948/2016, emesso da questo Tribunale il 21 giugno 2016 su istanza della soc. con il quale gli era Controparte_1 stato ingiunto, quale fideiussore della soc. il pagamento Parte_2 della somma di €287.040,88#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni scaduti e non pagati relativi ad un contratto di leasing risolto per inadempimento dell'utilizzatrice. A fondamento dell'opposizione, l'attore ha dedotto che: a) gli oneri previsti e applicati nel corso del rapporto negoziale (tenendo conto in particolare degli interessi moratori) eccedevano la soglia usuraria, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1815, comma 2,- c.c., nessun interesse era dovuto e le somme già pagate a titolo di interessi avrebbero dovuto essere restituite dalla società concedente;
b) la pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente era insussistente o doveva comunque essere ridimensionata in quanto, stante il carattere traslativo del contratto di 'leasing, avrebbe dovuto trovare applicazione in via analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente diritto della parte utilizzatrice ad ottenere la restituzione di quanto versato, salvo soltanto il pagamento di un equo compenso in favore della concedente;
c) la penale prevista per il caso di risoluzione del contratto era manifestamente eccessiva e doveva essere ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c.; d) alcune delle voci di addebito contemplate nelle fatture azionate non erano dovute siccome non previste dal contratto;
e) la società concedente si era comportata in modo scorretto perché, pur in presenza di un perdurante inadempimento dell'utilizzatrice, aveva atteso molto tempo prima di agire per la risoluzione del contratto e non aveva reso edotti i garanti della situazione di inadempienza della debitrice principale. La soc. costituitasi, ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione sotto tutti i profili.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 liquidate in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “In via pregiudiziale deve rilevarsi che all'udienza odierna l'opponente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale
pag. 2 di 17 adito, spettando questa al Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005. L'eccezione è palesemente inammissibile, essendo stata sollevata ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c. Né potrebbe accogliersi l'istanza dell'opponente di essere rimesso in termini per la proposizione dell'eccezione a causa dell'overruling di recente operato dalla Corte di cassazione con la sentenza 16.1.2020, n. 742 che, discostandosi dal prevalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la qualità di consumatore o professionista del soggetto che presta fideiussione deve essere accertata secondo le regole ordinarie e non sulla base della mera qualità del debitore principale. Sul punto è sufficiente osservare che: a) la questione è da tempo discussa e anche la stessa Cassazione già aveva talvolta applicato l'orientamento ermeneutico seguito dalla pronuncia poc'anzi citata (v. Cass., 12.1.2005, n. 449) sicché l'opponente avrebbe ben potuto sollevare l'eccezione sin dall'inizio del giudizio facendo riferimento al sia pure minoritario indirizzo;
b) anche volendo ritenere ammissibile l'eccezione e anche volendo aderire all'interpretazione fatta propria dalla menzionata sentenza, l'eccezione andrebbe respinta poiché il ha sottoscritto il contratto di leasing quale Parte_1 amministratore della società utilizzatrice per cui può ben ritenersi che la garanzia da lui prestata in favore della società concedente sia stata comunque funzionale all'attività professionale svolta dal predetto, con conseguente esclusione dell'operatività della disciplina consumeristica. Venendo al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Da respingere sono innanzitutto le doglianze attoree in merito ad un'asserita applicazione di interessi usurari, doglianze che si appuntano specificamente sugli interessi di mora previsti nel contratto di leasing concluso tra la società concedente e quella utilizzatrice. Deve invero escludersi che questo tipo di interessi possa essere ricompreso nell'ambito applicativo delle disposizioni di legge in materia di usura. A ciò osta in primo luogo il criterio dell'interpretazione letterale atteso che l'art. 644, comma 1, c.p., recante la definizione legislativa dell'usura, espressamente discorre di colui che "si fa dare o promettere in corrispettivo di una prestazione di danaro interessi o altri vantaggi". Ed invero, gli interessi di mora, vista la loro tipica funzione risarcitoria, non possono avere rilievo nella valutazione di usurarietà la quale può invece riferirsi ai soli interessi corrispettivi, stante la necessaria e logica interdipendenza che esiste tra l'erogazione del credito e l'usura. Non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione sulla base della norma interpretativa di cui all'art. 1 d.l. 394/2000 secondo cui "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, q qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento ". Con l'inciso "a qualunque titolo la norma in questione si riferisce evidentemente a tutti gli oneri, comunque concepiti e denominati, che siano pur sempre in rapporto di corrispettività con la dazione di denaro o di altra utilità, mentre deve radicalmente escludersi che la detta locuzione comprenda anche gli interessi moratori poiché altrimenti pag. 3 di 17 risulterebbe del tutto stravolto il riferimento alla "corrispettività" contenuto nella norma oggetto di interpretazione. Non persuade a tal proposito quanto statuito dalla Corte di cassazione con ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27442, allorché afferma che l'art. 644 c.p., l'art. 1 del d.l. 394/2000 e l'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 non distinguono tra i vari tipi di interessi. a) Con riguardo all'art. 644 c.p. appare evidente come esso si riferisca apertis verbis agli interessi dati o promessi in corrispettivo di una prestazione di denaro. Il tenore letterale della norma rinviene d'altra parte la propria ratio nella considerazione che il fenomeno usurario che la legislazione nazionale intende contrastare è quello che si concreta nella fissazione, a carico di una delle parti negoziali, di una prestazione del tutto sproporzionata rispetto alla controprestazione dovutale dall'altro contraente, sicché è proprio alla prestazione originariamente prevista in contratto che deve essere circoscritto lo scrutinio di usurarietà e non già a quella (meramente eventuale e comunque dipendente dall'inadempimento o inesatto adempimento) dovuta quale risarcimento del danno da ritardo cagionato alla parte non inadempiente. Con la proibizione dell'usura si vuole cioè evitare che chi ha bisogno di un bene un servizio si trovi costretto, per procurarsene la disponibilità, a pagare un corrispettivo eccessivamente elevato ma, se tale è la ratio della norma proibitiva, è di tutta evidenza che gli di interessi di mora esulino completamente dallo spettro applicativo della predetta regola, trattandosi di somme che non sono necessariamente funzionali al bene o al servizio desiderato bensì dovute dal debitore per sua colpa, ovvero per essere incorso in un inadempimento che avrebbe potuto evitare. b) L'espressione "a qualunque titolo", contenuta nell'art. 1 del d.l. 394/2000, non costituisce prova dell'inclusione nella previsione sull'usura anche degli interessi contemplati a titolo di mora, al pari di quelli pattuiti a titolo di remunerazione per un prestito. Ciò in quanto il citato decreto sancisce una definizione ai fini applicativi dell'art. 644 c.p., che pure continua a richiamare alla lettera il concetto di interessi "corrispettivi" e che al comma quarto opera un riferimento, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, alle "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito", ossia ai costi effettivamente sostenuti (e non solo potenziali, come gli interessi dovuti per il caso di mora) in relazione all'elemento della "erogazione" del credito, in vista quindi del momento fisiologico della messa a disposizione del denaro. Va da sé allora che non è possibile ampliare l'ambito del significato proprio dell'articolo 644 c.p., posto che diversamente si finirebbe per giungere ad una interpretatio abrogans del riferimento al "corrispettivo". A diversa conclusione neppure conduce il richiamo del menzionato decreto legge all'art. 1815 c.c., atteso che il riferimento di tale disposizione ai soli interessi corrispettivi è incontestato in dottrina e giurisprudenza (la stessa ordinanza n. 27442/2018 della Corte di cassazione afferma che "l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi "). La Relazione governativa, che discorre della necessità di valutare l'usurarietà di qualunque tipo di tasso di interesse "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio", può illustrare l'intenzione del legislatore ma non può
pag. 4 di 17 certo integrare un testo legislativo che, per come strutturato, non si riferisce agli interessi moratori. c) Neppure è possibile pervenire ad una diversa conclusione argomentando a partire dall'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 atteso che tale disposizione, nel rinviare operativamente al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale quale limite oltre il quale "gli interessi sono sempre usurari " fa espresso riferimento all'art, 644 c.p., il quale a sua volta, come visto, discorre di interessi dati o promessi "in corrispettivo " di una prestazione di denaro. Anche argomenti di ordine sistematico conducono ad escludere che gli interessi moratori assumano rilievo ai fini della valutazione di usurarietà. Non può sul punto condividersi la menzionata ordinanza della Corte di cassazione ove afferma che "interessi corrispettivi ed interessi convenzionali moratori sono ambedue soggetti al divieto di interessi usurari, perché ambedue costituiscono la remunerazione d'un capitale di cui il creditore non ha goduto: nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente”. Disconoscere la differenza funzionale tra i due tipi di interessi condurrebbe infatti ad una serie di contraddizioni sul piano logico prima ancora che giuridico. Le argomentazioni dell'odierno opponente, così come il ragionamento seguito nella menzionata ordinanza, muovono dalla premessa che gli interessi corrispettivi e quelli moratori possono essere considerati in modo omogeneo in quanto entrambi rappresentano il costo del finanziamento, costituiscono cioè la remunerazione richiesta dal creditore per la rinuncia attuale alla propria liquidità. Appare tuttavia ben difficile considerare funzionalmente equivalente (e giuridicamente omogenea) la rinuncia volontaria e pianificata alla liquidità remunerata dagli interessi corrispettivi con la rinuncia imposta al creditore dal debitore inadempiente, che gli interessi moratori risarciscono in via forfettaria. In altri termini (ed anche alla luce dell' interpretazione finalistica delle norme sull'usura), il disvalore giuridico dell'usura sta proprio nella sproporzione tra prestazioni contrattuali corrispettive e non tocca il fenomeno degli interessi moratori la cui previsione è in buona sostanza qualificabile quale clausola penale la quale, come noto, ha tra l'altro una funzione di deterrenza all'inadempimento e di rafforzamento del vincolo contrattuale;
funzione che sarebbe ovviamente frustrata se la penale non potesse mai superare il limite stabilito per la prestazione principale. La considerazione da ultimo svolta consente peraltro di neutralizzare un 'altra delle argomentazioni poste dalla citata ordinanza a fondamento dell'inclusione degli interessi moratori nell'ambito operativo delle norme di legge in materia di usura. La pronuncia della Corte evidenzia come, sul piano storico, sia stato da sempre espresso dalla maggior parte degli ordinamenti ricompresi nella cultura giuridica occidentale un giudizio di disvalore nei confronti degli interessi eccessivi, corrispettivi o moratori che siano. L'assunto è senz'altro condivisibile ma non può non rilevarsi che, sul piano del diritto positivo vigente, il suddetto giudizio di riprovevolezza si esprime in modo diverso a seconda del tipo di interessi che viene in rilievo: per gli interessi corrispettivi (rectius, per le clausole che li prevedono) è prevista la sanzione della nullità ai sensi dell'art.
pag. 5 di 17 1815, comma 2, c.c. ove travalichino la soglia usuraria, per gli interessi moratori, come detto riconducibili alla figura della penale, è invece stabilita la possibilità per il giudice, ove ne ravvisi la manifesta eccessività, di ridurli ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. La norma testé menzionata permette così di graduare la risposta giudiziale ad una penale eccessiva, valorizzando le peculiarità del caso concreto, ossia la gravità della violazione e l'interesse del creditore all' adempimento dell'obbligazione. Non può d'altra parte condivisibilmente affermarsi che "tanto gli interessi compensativi (così nel testo), quanto quelli convenzionali moratori ristorano dunque il differimento nel tempo del godimento d'un capitale: essi differiscono dunque nella fonte (solo il contratto nel primo caso, il contratto e la mora nel secondo) e nella decorrenza (immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi), ma non nella funzione ". Una simile prospettiva induce a considerare come costo del finanziamento un quid che dipende unicamente dalla condotta imputabile al debitore, e non certo al creditore, vale a dire il ritardo nel pagamento. Portando alle logiche conseguenze l'argomento qui avversato, il debitore potrebbe aver interesse a provocare una sorta di "inadempimento efficiente del contratto" e a far maturare gli interessi di mora, in modo da determinare il superamento del tasso soglia (scegliendo anche il momento più opportuno in cui rendersi inadempiente alla luce del piano di ammortamento e dell'andamento del tasso soglia). Tale osservazione conduce ad una immediatamente successiva. Mentre la remunerazione del denaro mutuato, costituente l'interesse corrispettivo, è predeterminabile ex ante al momento del perfezionamento del contratto, altrettanto non può dirsi con riguardo agli interessi di mora. Essi, infatti, poiché non rappresentano il costo del denaro mutuato e la relativa incidenza, oltre a essere evidentemente solo eventuali, in quanto dipendenti da un eventuale inadempimento, non sono preventivamente quantificabili anche nella loro incidenza, non potendo le parti sapere al momento della conclusione del contratto se e per quanto tempo il mutuatario sarà inadempiente e, quindi, per quanto tempo decorreranno gli interessi di mora. Inoltre, non può certo obliterarsi che è la stessa legge a stabilire, nell'ambito delle transazioni commerciali quale quella conclusa tra le parti di causa, la debenza di interessi moratori ad una misura che può essere superiore rispetto alla soglia usuraria (v. artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 in base ai quali, in ipotesi di ritardo nei pagamenti, sono dovuti interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti percentuali). Ad esempio, il tasso degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 a marzo 2004, data di stipula del contratto, era del 9,02% e quindi superiore rispetto alla soglia usuraria per le operazioni di leasing immobiliare oltre i 50.000,00 euro che a quell'epoca, stando alle allegazioni attoree, era dell'8,655%. Sarebbe dunque paradossale ritenere invalida una clausola che determini gli interessi moratori in una misura superiore rispetto al tasso-soglia ma di contro ritenere dovuti, in mancanza di una pattuizione negoziale sul punto, gli interessi moratori che la stessa legge fissa oltre la predetta soglia. Non è sul punto condivisibile la menzionata ordinanza n. 27442/2018 della Corte di cassazione, alla cui stregua "La circostanza che, per effetto del fluttuare pag. 6 di 17 dei saggi previsti rispettivamente dalla legge antiusura e da quella contro il ritardo nei pagamenti, il tasso soglia antiusura possa risultare nel caso specifico inferiore al tasso di mora previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 non è dunque una "irrazionalità" intrinseca nel sistema della legge, ma una eventualità accidentale che può in concreto accadere, e che non basta di per sé a bollare come "irrazionale quel sistema ". Tanto implicherebbe infatti che nel vigente ordinamento giuridico, in cui tra l'altro l'usura è repressa anche penalmente, la stessa legge possa prevedere un tasso usurario, abilitando il creditore a richiedere (e costringendo il debitore a prestare) un interesse che al di fuori dell'alveo applicativo del decreto determinerebbe la commissione di un reato e avrebbe per conseguenza la nullità della clausola sugli interessi. E' evidente che un tasso di interesse o è usurario o non lo è, e non è persuasivo, se non a prezzo di un' esiziale incoerenza sistematica, predicare che talune categorie di debitori possano subire l'imposizione per legge di un interesse altrimenti usurario. Non è dunque ammissibile altra conseguenza logica che ritenere gli interessi moratori, cui si riferisce il d.lgs. 231/2002, alla stregua degli argomenti logici e giuridici sopra esaminati, estranei alla valutazione di usurarietà. Ciò posto, la necessità di escludere gli interessi di mora dalla valutazione di usurarietà discende dalla stessa conclusione cui perviene l'ordinanza n. 27442/2018 della Suprema Corte, ove afferma che "nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale”. Non appare infatti condivisibile discorrere di identità di funzione tra interessi moratori e corrispettivi proprio mentre se ne afferma la diversità di causa, che al profilo funzionale ha riguardo come specifico elemento distintivo. D'altra parte, proprio la circostanza che l'art. 1815 c.c., nel disciplinare le conseguenze civilistiche dell'usura, trascuri gli interessi di mora milita nel senso che il vigente sistema normativo tiene ben distinti i due tipi di interessi, alla luce della loro ontologica diversità, non giustificandosi altrimenti una tale diversità di trattamento giuridico pur a fronte di una omogeneità strutturale e della pretesa inclusione anche degli interessi di mora nella valutazione di usurarietà. Inoltre va rilevato che, anche aderendo all'orientamento espresso nella più volte citata ordinanza della Cassazione, la domanda attorea non potrebbe trovare accoglimento in quanto quell'orientamento fa comunque salvo, anche in presenza di pattuizione di interessi moratori superiori al tasso-soglia, il diritto della parte concedente al pagamento di interessi di mora al saggio legale e, a maggior ragione, al pagamento degli interessi corrispettivi;
sicché, non risultando che l'utilizzatrice abbia pagato interessi moratori nel corso del rapporto negoziale, qualsiasi pretesa restitutoria non può che essere disattesa. Esclusa dunque la lamentata invalidità delle clausole negoziali relative agli interessi, può affermarsi che il (pacifico) mancato pagamento dei canoni di leasing a partire dal settembre 2010 abbia legittimato la società concedente a risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui pag. 7 di 17 all'art. 17 delle condizioni generali. Da quanto detto deriva l'obbligo del fideiussore di corrispondere al lessor l'importo dei canoni Parte_1 periodici maturati fino al momento della risoluzione;
importo che risulta correttamente determinato dall'ingiungente stante l'infondatezza della già esaminate contestazioni contabili. Anche le contestazioni relative alla mancata produzione di documenti giustificativi di alcuni costi accessori addebitati alla parte utilizzatrice (in particolare le voci di "rivalsa Imu" e "servizi leasing IM"), sono state superate mediante la produzione da parte dell'opposta, unitamente alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n, 2 c.p.c., delle fatture comprovanti il sostenimento dei relativi costi (v. doc. 15 produzione opposta). Per quanto concerne la pretesa di restituzione dei canoni di leasing già pagati, avanzata dall'opponente in applicazione dell'art. 1526 c.c. nel presupposto della natura traslativa della locazione finanziaria de qua, essa è infondata per una pluralità di ragioni. Questo giudicante non ignora certo il diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui dovrebbe distinguersi tra leasing di godimento e leasing traslativo e cosi applicare analogicamente a quest'ultimo la disciplina della vendita con riserva di proprietà e, più in particolare, l'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore (cfr., tra le tantissime, Cass., sez. un., 7.1.1993, n. 65). Ritiene tuttavia che tale orientamento non sia meritevole di adesione, difettando tra le due fattispecie (leasing e vendita con riserva di proprietà) quella eadem ratio che giustifica il ricorso all'analogia. In particolare deve osservarsi che nella vendita con riserva di proprietà l'effetto traslativo del diritto dominicale è l'obiettivo indefettibile del negozio e la sua realizzazione. è necessariamente connessa all'adempimento dell'obbligazione del compratore tant'è che quest'ultimo acquista la proprietà della cosa nel momento in cui paga l'ultima rata di prezzo, ossia con il completo adempimento dell'obbligazione a suo carico. Di contro, nel leasing il programma negoziale prevede, almeno come ipotesi "normale", che al momento del pagamento dell'ultimo canone, cioè con la definitiva estinzione delle obbligazioni di pagamento a carico dell'utilizzatore, quest'ultimo restituisca il bene locato alla parte concedente;
è fatta salva la possibilità dell'utilizzatore di esercitare un'opzione di acquisto e diventare cosi, con il pagamento di un'ulteriore somma, proprietario del bene ma un siffatto esito è rimesso ad una scelta discrezionale (opzionale, appunto) del contraente e non è certo, a differenza dell'altra fattispecie, la conseguenza giuridicamente necessaria dell'adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento a carico di una delle parti. Alla luce di quanto esposto è di tutta evidenza che l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. al leasing anche a quello caratterizzato da elementi che secondo l'indirizzo prevalente consentirebbero di sussumerlo nel genere del "leasing traslativo" — darebbe luogo a risultati paradossali. Invero, nel caso di cui l'utilizzatore abbia pagato tutti i canoni e, al termine del contratto, non eserciti l'opzione di acquisto — ipotesi che peraltro non può considerarsi di scuola, essendo già venuta all'attenzione di questo Ufficio in più di un'occasione (si pensi ad un'improvvisa crisi di liquidità) — l'art. 1526 c.c. non potrebbe operare, trovando esso applicazione nei soli casi di risoluzione del contratto (evidentemente non' ipotizzabile allorché tutti i canoni siano stati pagati), mentre tale disposizione pag. 8 di 17 si applicherebbe qualora l'utilizzatore si trovi ad essere inadempiente nel pagamento dei canoni periodici. Con la conseguenza, appunto paradossale, di "premiare" il contraente inadempiente e di penalizzare quello fedele. E dunque più corretto escludere l'applicazione analogica dell'art. 1526. Ma anche qualora volesse aderirsi al diverso orientamento ermeneutico, qualificare il contratto di leasing per cui è causa come "traslativo" e dunque applicare in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, il diritto della società concedente di acquisire integralmente i canoni scaduti fino al momento della risoluzione del contratto discenderebbe comunque dalla clausola di cui all'art. 17 della locazione finanziaria la quale trova a sua volta il suo fondamento normativo proprio nell'art. 1526, comma 2, c.c. che espressamente prevede la possibilità delle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore/concedente. Le obiezioni in merito all'eccessiva onerosità della penale contrattuale sono invece del tutto irrilevanti dal momento che la penale non ha formato oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta. Le considerazioni circa la mancata conoscenza da parte dell'opponente della situazione debitoria della società utilizzatrice sono ininfluenti, non potendo tale circostanza elidere la pretesa creditoria della società concedente. Né può rimproverarsi alla società concedente di non essersi avvalsa prima della clausola risolutiva espressa giacché, anche se avesse risolto il contratto anteriormente, avrebbe comunque avuto diritto ad ottenere (anche nei confronti del fideiussore) la penale contrattuale commisurata all'entità dei canoni ancora a scadere. All'udienza odierna l'opponente ha infine denunciato la nullità del contratto di garanzia da lui stipulato per contrasto con norme imperative di ordine pubblico, cioè per essere esso conforme allo schema ABI 2002, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. A tal fine hanno richiamato recente giurisprudenza di legittimità in materia (in particolare Cass. n. 29810/2017). Orbene, anche a prescindere da qualsiasi considerazione in merito all'orientamento di recente assunto dalla Suprema Corte sull'argomento di cui trattasi, deve osservarsi che nella specie l'opponente non ha prodotto lo schema ABI cui ha fatto riferimento e pertanto, sebbene la nullità sia rilevabile anche d'ufficio, è in radice preclusa qualsiasi verifica circa l'effettiva corrispondenza a questo schema del contratto di garanzia per cui è causa. Ma anche qualora lo schema ABI 2002 fosse stato prodotto e volesse considerarsi utilizzabile ai fini decisori, la contestazione del'opponente non potrebbe avere miglior sorte giacché l'invalidità del menzionato schema contrattuale quale sancita dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 riguarda la sola ipotesi in cui le disposizioni controverse vengano applicate dalla singola banca in modo uniforme e non già meramente occasionale mentre nelle specie non vi è alcuna prova (il cui onere gravava evidentemente sull'attore) che lo schema utilizzato dalla per la prestazione della Controparte_1 fideiussione sia stato oggetto di un uso generalizzato ed uniforme (in questo cfr. Cass., 28.11.2018, n. 30818). Senza peraltro obliterare che non vi è alcuna prova che l'odierna opposta sia parte dell'Associazione bancaria italiana e abbia dunque predisposto l'atto di fideiussione in aderenza a quanto stabilito in sede associativa.
pag. 9 di 17 L'eccepita decadenza dal diritto di garanzia ex art. 1957 c.c. va esclusa avendo il fideiussore espressamente rinunciato a sollevare eccezioni ai sensi della richiamata disposizione codicistica (v. art. 2 del contratto di fideiussione sub doc. 13-11 fascicolo opposta nonché, in termini più generali, quanto alla possibilità di escludere convenzionalmente la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., Cass., • 11.1.2006, n. 394). Non può peraltro mancarsi di rilevare che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., non essendo rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere eccepita dall'opponente nello stesso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo mentre egli l'ha fatta valere solo all'ultima udienza (v. Cass., 17.6.1963, n. 1613). Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata. Deve poi respingersi la domanda diretta alla condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. giacché di tali danni — a prescindere da ogni altra considerazione sulla sussistenza degli altri presupposti legali della responsabilità aggravata — non vi è prova di sorta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, previ gli incombenti e le declaratorie del caso, in riforma della Sentenza qui impugnata del Tribunale di Roma, sezione VIII civile (giudice dott. UI D'Alessandro) n. 1576/2020, fra le parti emessa e pubblicata in data 23/1/2020, a conclusione del procedimento di primo grado rubricato al RG n. 60596/2016 In via istruttoria per quanto occorrer possa, ammettere le istanze istruttorie attoree di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in primo grado di giudizio Nel merito In principalità ➢ Accertare e dichiarare che, in ragione della risoluzione retroattiva del contratto di leasing (art. 1526 C.c.), non ha titolo per pretendere l'adempimento Controparte_1 del contratto stesso, seppur anche solo con riferimento al periodo precedente alla sua risoluzione;
accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1
con riferimento alle domande da questa azionate in sede
Controparte_1 monitoria. Accertare e dichiarare la novità e conseguente inammissibilità di eventuali domande di volte a qualificare la domanda di
Controparte_1 pagamento dei canoni e accessori scaduti fino alla risoluzione del contratto in termini di esercizio di clausola penale o altra clausola contrattuale in tema, non già di adempimento del contratto, ma di risarcimento del danno per il suo inadempimento. In subordine, e salvo gravame ➢ Ridurre equamente ex art. 1384 C.c. le eventuali clausole penali azionate da e comunque
Controparte_1 accertare e dichiarare a questa non dovuti gli importi ritraibili dall'applicazione delle clausole contrattuali in tema di inadempimento dell'utilizzatore del leasing (con particolare riferimento alla clausola 17 del contratto di leasing), anche in termini di accertamento dell'abuso e di violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede da parte di medesima. ➢ Previa
Controparte_1 declaratoria dell'usurarietà degli interessi moratori relativi al leasing, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi medesimi nella misura richiesta da
[...]
. ➢ Accertare e dichiarare non dovuti a gli CP_1 CP_1 CP_1 importi privi di prova di cui alla parte motiva, con particolare riferimento alle voci
“rivalsa IMU” e “servizi leasing IM”, “rivalsa imposta di registro, “rimborsi pag. 10 di 17 spese legali immobiliare”, “recupero spese varie immobiliare”. ➢ Accertare e dichiarare non dovuti a , da parte di , Controparte_1 Parte_1 tra il resto: a) i canoni maturati successivamente all'accertanda data, successiva a settembre 2010, in cui avrebbe potuto avvedersi dell'insolvenza di CP_1 [...]
b) gli interessi e gli ulteriori accessori maturati successivamente Parte_2 ad allora, fino alla data di notifica del Decreto Ingiuntivo opposto (27/6/2016); c) le spese liquidate in Ingiunzione;
e ciò, anche in termini di accertamento dell'abuso e di violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede da parte di verso . ➢ Accertare e dichiarare il Controparte_1 Parte_1 saldo contabile relativo al rapporto di leasing e al rapporto tra Controparte_1
e in ragione dei pagamenti intervenuti da parte
[...] Parte_1 dell'utilizzatore e delle statuizioni di cui sopra;
con riferimento alle pretese di oggetto di causa, accertare e dichiarare che Controparte_1 Parte_1
nulla deve;
in subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare la minor
[...] somma dovuta rispetto a quella oggetto di domanda. In ogni caso ➢ Annullare e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto. ➢ Accertare e dichiarare tenuti a rifondere a le liquidande spese di Controparte_1 Parte_1 lite per entrambi i gradi di giudizio. Distrarre dette spese in favore dei difensori procuratori di ex art. 93 C.p.c.”. Parte_1
Ha resistito nei confronti di Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare: NEL MERITO: Rigettare l'appello avversario e le domande ex adverso proposte, sia di merito che processuali, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto per i motivi tutti innanzi spiegati;
Confermare la sentenza n. 1576/2020 emessa in data 23/1/20, pubblicata in pari data dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Designato dott. UI D'Alessandro, nel procedimento RG 60596/2016; Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Ha resistito nella qualità di mandataria di CP_2 [...] e di rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3 Controparte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare l'appello avversario e le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in atti;
confermare la sentenza n. 1576/2020 emessa in data 23.1.2020, pubblicata in pari data dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott. UI D'Alessandro, nel procedimento R.G. 60596/2016; Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali”.
La causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 1/4/2025, che provvedeva anche al mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza la causa era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto pag. 11 di 17 dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene cinque motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “L'inderogabile applicabilità dell'art. 1526 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe negato la natura traslativa del leasing stipulato il 26/3/2004, sul presupposto che al concedente spetta di acquisire i canoni scaduti fino alla risoluzione del leasing in forza dell'art. 17 del contratto il cui contenuto è riproduttivo dell'art. 1526 comma 2 c.c., trascurando che avrebbe tardivamente CP_1 giustificato il credito per rate scadute con l'applicazione della clausola penale dell'art. 17, mai prima dedotta come causa petendi della domanda monitoria, mentre il leasing sarebbe stato palesemente traslativo, così da impedire ad semmai tenuta a restituire le rate riscosse, di esigere CP_1 il pagamento dei canoni maturati prima della risoluzione, potendo essa pretendere il solo equo compenso per l'uso del bene.
Il secondo motivo è intitolato: “La riduzione dell'ipotetica penale ex art. 1384 e 1526 ”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, giustificando il pagamento delle rate scadute con l'applicazione della clausola penale, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riduzione equitativa della stessa, trascurando che essa prevederebbe per la facoltà di ritenere CP_1 l'immobile e le rate incassate, oltre alla possibilità di esigere quelle a scadere fino alla risoluzione, senza tener conto dell'utile derivante dalla ricollocazione del bene.
Il terzo motivo è intitolato: “La non debenza degli interessi moratori usurari”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe respinto l'eccezione di usurarietà degli interessi, sull'erroneo presupposto che agli interessi moratori non sarebbe applicabile la disciplina antiusura, trascurando che la questione sarebbe stata definitivamente chiarita da Cass., Sez. Un., 19597/2020 in favore dell'assoggettamento degli interessi di mora alla normativa antiusura, con l'effetto che essi, per l'importo di complessivi
€ 109.303,94 non sarebbe stato esigibile, avuto riguardo alla palese pattuizione di interessi pari al 9,053% a fronte della soglia fissata all'8,655%, ancora equivocando sulla domanda il Tribunale, il quale aveva negato il diritto alla restituzione anche sul presupposto che non fossero stati pagati interessi di mora.
pag. 12 di 17 Il quarto motivo è intitolato: “Il difetto di prova”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che le fatture prodotte da provassero il CP_1 sostentamento dei costi extra canoni per “rivalsa IMU” e “servizi leasing IM”, trascurando che queste non proverebbero nulla non trattandosi di quietanze di versamenti all'Erario, ma di documenti contabili unilateralmente determinati.
Il quinto motivo è intitolato: “La scorrettezza del contegno del creditore verso il garante”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante la mancata informazione di in ordine alla CP_1 morosità di e in ordine alla ritardata risoluzione, Parte_2 trascurando che la Banca avrebbe in modo abusivo e scorretto risolto il leasing un anno e mezzo dopo l'inizio della morosità, regolando a suo piacimento la misura della responsabilità del fideiussore, che non ebbe neppure notizia della risoluzione.
§ 5.2 – I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi.
§ 5.3 – Preliminarmente deve prendersi atto della riproposizione ex art. 346 c.p.c. da parte di dell'eccezione di merito di Controparte_1 inammissibilità delle domande di fondata sulla Parte_1 riqualificazione in contratto autonomo di garanzia dell' “Atto di fideiussione” del 1/4/2004, con l'effetto che il garante non sarebbe legittimato ad opporre al creditore, ex art. 1945, c.c., le eccezioni spettanti al debitore principale. Tale riproposizione impegna questa Corte ad esaminare l'eccezione, perché non si scorge nella sentenza impugnata alcun accenno alla questione pure sollevata in primo grado da , ed è noto che quando Controparte_1 l'eccezione di merito non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, non può ritenersi formato il giudicato interno ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c. ed è sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione ex art. 346 c.p.c., laddove la necessità dell'appello incidentale si palesa soltanto nel caso in cui l'eccezione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza (Cass. Sezioni Unite n. 11799 del 12/5/2017). Occorre, pertanto, stabilire se la garanzia prestata da Parte_1 a beneficio dell'allora debba esser qualificata quale Controparte_5 semplice fideiussione o quale contratto autonomo di garanzia. La principale differenza tra i due istituti consiste nel fatto che, mentre con la fideiussione si garantisce l'adempimento di un'altrui pag. 13 di 17 obbligazione, con il contratto autonomo di garanzia si assicura al beneficiario il soddisfacimento del proprio interesse economico. Tale sfumatura definitoria sta ad indicare che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322, c.c., è privo del carattere dell'accessorietà rispetto all'obbligazione garantita, elemento proprio della fideiussione. Ne discende che, salvo patto contrario, il fideiussore, ex art. 1945, c.c., potrà sollevare tutte le eccezioni esperibili dal debitore principale, mentre il garante autonomo solo quelle derivanti dal contratto sottoscritto, e non quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, pure con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l' exceptio doli, e delle eccezioni di nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti la garanzia ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 26262/2007). Stante la similarità dei due istituti, sulla scia delle Sez. Un. della Cass., le quali con sent. n. 3947 del 2010 hanno affermato che
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
“a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione…”, la successiva giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire e precisare, che la presenza di siffatte clausole è solo un elemento dal quale presumere la natura autonoma del negozio di garanzia prestato, in quanto, sempre essendo possibile una diversa volontà delle parti, ai fini dell'interpretazione del contratto, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4717/2019; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 8926/2017; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12152/2016). Ciò considerato, dall'analisi del contratto del 1/4/2004 emerge che si sia impegnato ad un pagamento a semplice richiesta scritta Parte_1 di con rinuncia espressa ad opporre le eccezioni spettanti CP_5 all'utilizzatore (art. 3), anche nel caso in cui le obbligazioni assunte dall'utilizzatore fossero dichiarate invalide o comunque nulle (art. 4), rinunziando ad invocare ogni forma di liberazione dalle obbligazioni assunte per fatto addebitabile all'utilizzatore (art. 6), e assicurando il pagamento di qualsiasi somma dovuta anche nel caso in cui si verificasse una dichiarazione di annullamento o di revoca di pagamenti già eseguiti e da chiunque effettuati (art. 8). Tali previsioni indicano che le parti abbiano inteso assicurare al beneficiario il soddisfacimento del proprio interesse economico e non garantire l'adempimento dell'altrui obbligazione, rendendo l'obbligazione garantita priva del carattere dell'accessorietà.
pag. 14 di 17 Non vale obiettare che la locuzione “in dipendenza del contratto di locazione finanziaria” dell'art. 3 riferirebbe gli importi dovuti al contratto principale, escludendo una determinazione rimessa alla dichiarazione del garantito, con l'effetto di legare indissolubilmente i due contratti. In realtà, alla luce del complessivo tenore delle clausole nn. 3, 4, 6 e 8, sopra riportate, il riferimento alla locazione finanziaria è circoscritto alla mera quantificazione delle somme dovute, non già alla fonte dell'obbligazione di garanzia, limitandosi così a porre a carico del garante le conseguenze dell'inadempimento principale e non la medesima prestazione del debitore principale. ha accettato di rispondere di obbligazione Parte_1 qualitativamente diversa da quella principale, che stralcia il rapporto di accessorietà tipico della fideiussione, non avendo le parti inteso collegare la garanzia alle sorti dell'obbligazione principale. Ne discende che il contratto in oggetto è non qualificabile come fideiussione ma come contratto autonomo di garanzia e il garante non è, pertanto, legittimato, ex art. 1945, c.c., ad opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale. La conseguenza è che l'appellante non può opporsi al pagamento dei canoni scaduti fino alla risoluzione del leasing, eccependone la natura traslativa che abiliterebbe il concedente a pretendere il solo equo compenso per l'uso del bene, perché tale eccezione spetta al solo utilizzatore. Analogamente, potrebbe semmai il debitore principale, ma non il mero garante, eccepire il diritto alla riduzione della penale, che avesse fondato il diritto del concedente di esigere il corrispettivo delle rate scadute, trovando l'eccezione causa nel contratto di leasing. Parimenti è propria del debitore principale l'eccezione di difetto di prova dei costi extra canoni per “rivalsa IMU” e “servizi leasing IMU”, che sarebbero stati suffragati da semplici fatture.
Al contrario, meritano di essere scrutinati nel merito il terzo e il quinto motivo, quest'ultimo perché attinente ad una eccezione propria della garanzia, e il primo perché deduce la contrarietà del contratto garantito a norme imperative e l'abusività della pretesa verso il garante. Con riguardo all'eccezione di usurarietà degli interessi moratori pattuiti, è vero che la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito la loro assoggettabilità alla normativa antiusura, ed è pure vero che CP_1
pretenda dal garante il pagamento delle rate scadute maggiorate di
[...] tali interessi moratori, a nulla rilevando che fino ad ora non sarebbero stati corrisposti, tuttavia l'appellante, che pure calcola correttamente nella misura del 9,053% il tasso pattuito, sbaglia nel prendere in considerazione il tasso soglia dell'8,655%, proprio degli interessi corrispettivi, e non degli interessi moratori. Più segnatamente, la soglia dell'8,655% propria degli interessi corrispettivi non tiene conto della maggiorazione stabilita per i casi di pag. 15 di 17 ritardato pagamento, che è mediamente pari a 2,1 punti percentuali, sicchè pure il tasso del 9,053% finisce per essere contenuto entro la soglia 10,76%, data dalla somma di 8,655% e di 2,1%. Invero, lo stesso arresto nomofilattico citato dall'appellante (Cass. sez . Uni. 19597/2020), a conforto dell'indirizzo per cui la valutazione di usurarietà deve riguardare anche agli interessi di mora, stabilisce che essa non possa essere parametrata al tasso soglia individuato per gli interessi corrispettivi, ma debba essere comparata con il tasso soglia costituito dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della L. n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della L. n. 108/1996. Vero è che l'allegazione di usurarietà da parte di ha Parte_1 assunto il superamento del tasso soglia senza individuare l'esatto limite dato dalla maggiorazione stabilita per i casi di ritardato pagamento. Da ultimo, non può dolersi di non essere stato Parte_1 informato della morosità della perché, al di là Parte_2 dell'irrilevanza, già segnalata dal primo giudice, della circostanza rispetto al debito escutibile a prima richiesta, non è predicabile un obbligo del concedente di segnalare la morosità, ma semmai il peggioramento delle condizioni economiche tutte le volte che l'ulteriore credito abbia l'effetto di aggravare gli obblighi per il garante, ipotesi qui non ricorrente. D'altra parte, non può neppure lamentare che il Parte_1 leasing sia stato risolto in ritardo, perché l'attesa di un anno e mezzo circa prima di risolvere il contratto è un tempo normale per leasing del valore di oltre un milione di euro, per i quali sarebbe semmai colpevole la rinuncia a tentativi volti a sanare la morosità, ma soprattutto perché, come ha ricordato il primo giudice sul punto non criticato, tale attesa non aggrava la posizione del garante, comunque tenuto a pagare somme corrispondenti non soltanto ai canoni scaduti ma anche ai canoni ancora a scadere, restando per lui sostanzialmente indifferente l'eventuale ritardo nella attivazione della clausola risolutiva espressa. Quanto, infine, alla mancata notizia della risoluzione, neppure necessaria per l'obbligato a prima richiesta, per aver trasferito la propria residenza, è di tutta evidenza che lo stesso vi abbia dato Parte_1 causa, avendo egli avuto l'onere di informare la Banca di tale trasferimento, dopo aver nel contratto eletto domicilio per ogni comunicazione al precedente indirizzo.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00 di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa,
pag. 16 di 17 secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
nella qualità di mandataria di e di CP_2 Controparte_3 [...] contro la sentenza n. 1576 pubblicata il 23/1/2020 resa tra CP_4 le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma, in parte con altra motivazione, la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di e di Controparte_1 CP_2
nella qualità di mandataria di e di
[...] Controparte_3 [...] liquidate, per ciascuna parte costituita, in CP_4 complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, €
2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025.
L'estensore Il presidente
RC EM UI CI EL ZZ
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