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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n° 930/2023
in data 10/02/2023, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nevio Brunetta
parte attrice appellante
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Zaniol
parte convenuta in appello
avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
(es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
trattenuta in decisione sule seguenti CONCLUSIONI
per parte appellante:
“ In via preliminare di rito
-Sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado n. 1094/2022, RG 5830/2021, cron. N. 8005/2022,
rep. n. 1407/2022 del Giudice di Pace di Treviso, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. in quanto sussistono gravi e fondati motivi per ritenere che, qualora l'appellante pagasse l'importo a cui è stato condannato in primo grado, in caso di accoglimento del presente atto di appello e conseguente riforma della pronuncia di prime cure, la sig.ra non restituisca quanto pagato dall'appellante, CP_1
essendo la medesima nullatenente.
2) Nel merito in via principale
-Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1094/2022, RG 5830/2021,
cron. N. 8005/2022, rep. n. 1407/2022 del Giudice di Pace di Treviso nel giudizio recante R.G 5830/2022, emessa in data 12 dicembre 2022, depositata in cancelleria in data 13
dicembre 2022 e comunicata alle parti a mezzo pec in data
22 dicembre 2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall'appellante principale che qui si intendono integralmente richiamate e, per l'effetto,
dichiarare che nulla è dovuto da parte del sig. Parte_1
a titolo di rimborso spese straordinarie, con
[...]
particolare riferimento alle spese relative alla manutenzione ed alla gestione del motociclo e
Pag. 2 di 10 dell'automobile, nonché a quelle sostenute per la patente di guida e per l'acquisto degli occhiali, per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo del giudizio di appello
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
per parte convenuta:
“In via preliminare
Rigettarsi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1094/2022 cron. 8005/2022, rep. 1407/2022 del Giudice di Pace di Treviso emessa il 12
dicembre 2022 e depositata in cancelleria in data 13
dicembre 2022, non sussistendo i gravi e fondati motivi per la sospensione.
Nel merito in via principale
Rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1094/2022 cron.
8005/2022, rep. 1407/2022 del Giudice di Pace di Treviso emessa il 12 dicembre 2022 e depositata in cancelleria in data 13 dicembre 2022
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi, oltre CPA,
IVA (se dovuta) e 15% spese generali”.
Pag. 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha impugnato la sentenza con Parte_1
la quale il giudice di pace, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla SI lo ha CP_1
condannato al pagamento di euro 2.886,82 oltre interessi –
oltre rifusione del 50% delle spese di lite – a titolo di rifusione di spese straordinarie sostenute dalla SI
per il loro figlio;
il giudice ha ritenuto CP_1 Per_1
dovute dal sig per il 50%, le spese relative Parte_1
alla gestione e manutenzione del motociclo del ragazzo, le spese di gestione dell'automobile del ragazzo, le spese per la scuola guida e per l'acquisto di occhiali.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza:
-per avere il giudice ritenuto che le spese relative alla gestione del motociclo e dell'automobile debbano essere rifuse per il 50% in quanto rientrano tra le “spese
obbligatorie per le quali non è prevista la preventiva
concertazione tra i coniugi”, secondo il protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso;
il protocollo, al contrario, fa rientrare tali spese tra quelle per le quali è necessaria la previa concertazione che nel caso di specie è mancata. Inoltre il giudice si è
contraddetto ove ha poi stabilito che, invece, la decisione di acquistare l'auto si doveva prendere di comune accordo;
Pag. 4 di 10 -per avere il giudice violato il protocollo nella parte relativa alle spese sostenute per scuola guida e occhiali,
stabilendo che, pur in assenza di preventivo accordo, tali spese andavano, pro quota, rifuse perché non ne era stato manifestato il dissenso: anche per tali spese, invece, il protocollo richiede il preventivo accordo.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarato che nulla era dovuto per spese relative alla manutenzione e alla gestione del motociclo e dell'automobile, né per patente di guida e acquisto di occhiali.
La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello perchè il giudice aveva correttamente applicato il protocollo della famiglia;
invocava comunque il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità
in base al quale “Non è configurabile a carico del coniuge
affidatario un obbligo di informazione e di concertazione
preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle
spese straordinarie, trattandosi di decisione di “maggiore
interesse” per il figlio e, sussistendo, pertanto, a carico
del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora
non abbia tempestivamente addotto validi motivi di
dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata
concertazione e di rifiuto di provvedere al rimborso della
quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha
Pag. 5 di 10 effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza
delle spese all'interesse del minore mediante la
valutazione della commisurazione dell'entità della stessa
rispetto all'utilità e delle sostenibilità della spesa
stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”
(Cass. Civ. 5059/2021).
Respinta dal giudice l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
Si discute della pretesa della SI di vedere CP_1
rifuse al 50%, da parte del sig alcune spese Parte_1
straordinarie (spese documentate in giudizio) che ella ha sostenuto in favore del figlio tra il 2013 e il Per_1
febbraio 2019 , in forza del provvedimento 10/3/2006 con il quale il Tribunale di Treviso, a modifica delle condizioni di divorzio risalenti al 2005, poneva a carico del sig l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1
nella misura di euro 250 mensili, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per il fatto che questa avrebbe male interpretato o applicato il c.d. protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale
di Treviso: le spese straordinarie sostenute dalla SI
, che il giudice ha ritenuto siano incluse tra quelle CP_1
Pag. 6 di 10 per le quali non è necessario il previo accordo tra genitori, in realtà rientrano tra le spese straordinarie per le quali si richiede la previa concertazione.
L'argomento non è utile alla riforma della sentenza.
Il giudice ha valutato l'obbligo posto a carico del sig con la sentenza del 2005 sulla base di un Parte_1
successivo protocollo, con il quale il Tribunale ha elencato e “qualificato” una serie di spese auspicando che le parti e il giudice ne facciano riferimento nei propri atti, così da evitare future incertezze.
Ma, nel caso di specie, tale valutazione va effettuata considerando il contenuto della sentenza.
La sentenza di divorzio del 13/1/2005, recependo le condizioni proposte dai coniugi, ha affidato il figlio alla
SI e ha posto a carico del sig un CP_1 Parte_1
assegno mensile di euro 300 (poi diminuito ad euro 250) per il mantenimento del figlio;
oltre al “ 50% delle Per_1
spese mediche e terapeutiche, anche specialistiche, non
erogate a carico del S.S.N., e di tutte quelle scolastiche
e, comunque, di ogni spesa straordinaria che si dovesse
rendere necessaria per il figlio, spese che dovranno essere
documentate”.
Il successivo provvedimento del 10/3/2006, con il quale il contributo al mantenimento ordinario è stato ridotto ad euro 250 mensili, non ha toccato la sentenza in punto spese
Pag. 7 di 10 straordinarie.
Per valutare l'obbligo del sig rispetto alle Parte_1
spese straordinarie per il figlio, occorre pertanto stabilire se le spese delle quali la SI chiede CP_1
rifusione possano ritenersi “necessarie” e nell'interesse del figlio;
questione alla quale la SI ha fatto CP_1
riferimento già in primo grado e anche nel costituirsi in appello richiamando Cass. Civ. 5059/2021 sopra indicata.
Tali possono senz'altro ritenersi (tra quelle contestate dall'appellante) le spese per gli occhiali.
Quanto alle spese relative a motociclo e auto, compreso il costo di scuola guida, va innanzitutto evidenziato che non
è ora in discussione la spesa per l'acquisto dell'auto che
è rimasta totalmente a carico della SI perché la CP_1
sentenza non è stata impugnata sul punto.
L'auto è stata acquistata dalla madre, unica affidataria,
nel 2016, quando il ragazzo aveva quasi 19 anni, quale auto usata al prezzo di euro 3.500; il costo, come detto, rimane a carico della SI, ma le spese relative alla gestione dell'auto fino al 2019 (da allora il padre non è più
obbligato alle spese straordinarie) si ritiene debbano essere ripartite tra i genitori al 50%, trattandosi di spese che – considerato che non è stata addotta alcuna ragione contraria, quanto alla capacità economica del sig
– possono ritenersi ora necessarie e comunque Parte_1
Pag. 8 di 10 nell'interesse del figlio, anche in considerazione degli importi non particolarmente elevati.
Lo stesso vale per le precedenti spese relative al motociclo.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza nr 1094/2022 del giudice di pace di Treviso,
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione Parte_1
delle spese di lite in favore di spese che CP_1
si liquidano in euro 1.700 per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
3.dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante
[...]
, pari al contributo unificato, ex art 13 comma Parte_1
1-quater DPR 115/2002.
Così deciso a Treviso, 12/04/2025
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- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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