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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 906/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 906/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
IPPOLITO D'ASTE 3/3 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che la CP_1 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._2
CAIROLI N. 18 GENOVA presso lo studio dell'Avv. FEDERICA ADORNI che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Genova, in accoglimento della domanda attorea ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema
Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16292 pubblicata il 12/6/2024: - condannare, la Signora
al pagamento, in favore della Signora della somma di Euro CP_2 Parte_1
1 5.721,07, o del maggiore o minore importo meglio visto, oltre interessi legali, sino al saldo e rivalutazione, come per legge;
- condannare la Signora a restituire all'esponente le CP_2 spese legali corrispostele, per il primo grado del giudizio, in Euro 2.884,53, o nella somma meglio vista, e del secondo grado del giudizio, in Euro 2.755,54, o nella somma meglio vista, nonché a rimborsarle gli importi relativi all'imposta di registro sui provvedimenti di primo e secondo grado;
- condannare la Signora a rifondere all'esponente le spese legali del primo e del CP_2 secondo grado del giudizio, nonché le spese del giudizio rescindente, svoltosi nanti alla Corte di
Cassazione. Con vittoria delle spese del presente giudizio”;
Per parte convenuta in riassunzione ““La Corte d'Appello di Genova, previe le pronunce più opportune, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respinga l'appello proposto avverso l'ordinanza 18/11/2014, relativa al procedimento R.G.A.C. 10275/2014, così come riassunto a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 16292/2024, confermando la pronuncia di reiezione della domanda anche alla luce delle produzioni dell'appellante riassumente, ritenute ammissibili, ma inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda. Respinga le domande rimborso e/o restituzione di somme relative alle precedenti fasi di giudizio, in ragione della soccombenza dell'attrice appellante-riassumente, con vittoria delle spese di lite nel giudizio rescindente e del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio avanti il Parte_1 CP_2
Tribunale di Genova al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma di € 5.721,07 deducendo: che le parti erano comproprietarie dell'immobile sito in Genova via Asilo di Murta n. 16, e, in particolare, la era proprietaria del piano terreno, mentre la del piano primo e del Pt_1 CP_2 sottotetto;
che con preliminare di compravendita in data 14/9/2011, la le aveva promesso in vendita una CP_2 porzione del piano primo della villa, previo frazionamento in due distinte unità immobiliari a sua cura e spese;
che, a tal fine, la doveva avviare una pratica amministrativa, presso il Comune di Genova, CP_2 per ottenere l'autorizzazione al frazionamento;
che veniva depositata la relativa Denuncia di Inizio Attività, in cui la richiedeva anche il CP_2 permesso per la ristrutturazione, con recupero, del vano sottotetto, che era di sua proprietà esclusiva;
2 che la DIA presentata al Comune di Genova, per il frazionamento del piano primo e recupero del sottotetto veniva firmata anche dalla poiché consisteva in una variante dell'originario Pt_1 permesso a costruire intestato ad entrambe;
che aveva integralmente versato la somma di € 5.721,07, richiesta dal Comune per l'approvazione di quanto richiesto con la DIA, poiché la non aveva disponibilità economica per tale spesa. CP_2
2. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'intervenuta estinzione del debito, in CP_2 quanto “assolto il pagamento della somma di € 5.721,07, con i pagamenti già effettuati a terzi e di cui alla scrittura privata 1/10/2014”, ossia nella medesima data del rogito di vendita, da cui risultava l'avvenuto versamento della somma di € 23.724,50, comprensiva anche dell'importo oggetto di causa. In via subordinata, chiedeva di accertare “la condominialità delle spese sostenute dalle parti per la realizzazione delle opere a beneficio del caseggiato, determinandone all'occorrenza la ripartizione”, poiché il frazionamento del piano primo era stato realizzato anche nell'interesse della attrice e del marito acquirente dell'immobile frazionato di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna della attrice al pagamento di € 3.500,00 a saldo del prezzo di compravendita della porzione di immobile posto al piano primo.
3. Con ordinanza ex art. 702 ter cpc in data 18/11/2014, il Tribunale di Genova, rigettata l'istanza per chiamata di terzo e la domanda riconvenzionale formulate dalla , in quanto fondate su un CP_2 contratto di compravendita immobiliare intercorso tra la ed il estraneo quindi alla CP_2 Per_1 ed all'oggetto del giudizio, rigettava altresì la domanda formulata dall'attrice rilevando che Pt_1 il rimborso degli oneri versati per la Dia non erano avvenuti nell'esclusivo interesse della convenuta, in quanto erano compresi lavori di ristrutturazione del sottotetto, che, come tali, avevano carattere condominiale;
che in forza della scrittura privata dell'1/10/2014, tra la ed il CP_2
, risultava la prova dell'avvenuto pagamento della somma oggetto di causa dovendo essere Per_1 ricompresa tra le spese relative ai lavori di ristrutturazione scomputate dal prezzo in mancanza di specificazione. Condannava la attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta nella misura di € 1.800,00 oltre accessori di legge.
4. proponeva appello avverso detta ordinanza, proponendo due motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c., poiché il
Tribunale non aveva tenuto conto della non contestazione dei fatti da parte della convenuta, formulando solo un'eccezione di pagamento, e chiedendo, in via subordinata l'accertamento “della condominialità delle spese sostenute dalle parti per la realizzazione delle opere a beneficio del
3 caseggiato, determinandone all'occorrenza la ripartizione”, senza contestare che fossero state sostenute in relazione agli immobili di sua proprietà esclusiva.
Con il secondo motivo, lamentava la violazione dell'art. 113 c.p.c. e degli artt. 1372 c.c., 2702 c.c. e
2697 c.c., poiché il Tribunale aveva ritenuto provata l'eccezione di intervenuto pagamento sulla scorta della scrittura privata dell'1/10/2014 sottoscritta tra la ed il , in cui davano CP_2 Per_1 atto che, dal prezzo dell'immobile venduto era stata scontata la somma di € 23.724,50, scrittura inefficace nei confronti della e che nulla provava con riferimento alla somma di causa. A Pt_1 prova contraria, la produceva fax datato 30/9/2014 (doc. C) e una fattura della ditta GSE del Pt_1
9/11/2012 (doc. D), ai sensi e nei limiti dell'art. 702 quater cpc assumendone la rilevanza per la decisione.
5. Si costituiva nel giudizio di appello la quale chiedeva la conferma dell'ordinanza CP_2 impugnata.
5. Con la sentenza n. 1180 del 9/12/2020, la Corte di Appello di Genova dichiarava inammissibili le produzioni documentali effettuate in secondo grado dall'appellante e respingeva il primo motivo di gravame sul presupposto della presunzione di condominialità delle opere e della mancanza di prova che fossero state realizzate nell'esclusivo interesse della , assorbito il secondo motivo di CP_2 gravame, confermando la decisione di primo grado.
6. proponeva ricorso in Cassazione avverso detta sentenza formulando tre motivi: Parte_1 primo motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. I, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché agli artt. 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c., nonché 1101
c.c. e 1104 c.c.: per non avere la Corte di Appello posto a fondamento della decisione i fatti dedotti e non contestati dalle parti;
per aver violato l'onere della prova e le regole probatorie in materia di presunzioni, in relazione alle eccezioni formulate dalle parti;
per avere violato le norme che presiedono alla ripartizione delle spese nella comunione di immobile. Specificava il ricorrente che la convenuta non aveva contestato i fatti posti a fondamento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., CP_2 ossia il pagamento degli oneri ad opera della e la proprietà esclusiva in capo alla Pt_1 CP_2 degli immobili per cui tali oneri erano stati pagati;
che la Corte di Appello aveva ritenuto esistere una presunzione circa il carattere condominiale delle spese, senza considerare che la convenuta non aveva contestato che le spese fossero state sostenute per immobili di sua esclusiva proprietà, e non esisteva presunzione alcuna che la ricorrente dovesse vincere, circa il carattere condominiale di tale spese;
secondo motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. I, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché agli artt. 2697 c.c., 1372 c.c., 2704 c.c., 2721 c.c. e 2726
4 c.c.: per non avere la Corte di Appello posto a fondamento della decisione i fatti dedotti e non contestati dalle parti;
per aver violato l'onere della prova e le regole probatorie in relazione alla prova dell'accordo contrattuale, alla data certa della scrittura privata, rispetto ai terzi ed alla prova del pagamento;
per avere violato l'art. 1372 c.c., in relazione ai limiti di efficacia del contratto rispetto a terzi. La ricorrente deduceva che la Corte aveva omesso di esaminare il motivo di appello relativo alla prova dell'avvenuta restituzione della somma da parte della ponendo il relativo CP_2 onere della prova a carico della appellante;
che la Corte aveva anche omesso di rilevare l'inidoneità delle prove dedotte a sostegno del pagamento, che non ne costituivano specifica prova scritta e che non erano opponibili alla Pt_1 terzo motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. I, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 702 quater c.p.c. e 132 c.p.c.: per avere la Corte di Appello violato l'obbligo di motivare la sentenza, in relazione all'applicazione del secondo comma dell'art. 702 quater c.p.c. La ricorrente deduceva che la produzione del fax datato 30 settembre 2014 (doc. C) e della fattura della ditta GSE del 9 novembre 2012 (doc. D), effettuata ai sensi e nei limiti dell'art. 702 quater cpc era rilevante come espressamente motivato dalla parte era stata dichiarata inammissibile da parte della
Corte in violazione del combinato disposto degli artt. 702 quater e 132 cod. proc. civ., essendo possibile la produzione di nuovi documenti in fase di impugnazione, nel giudizio svoltosi in primo grado secondo il rito sommario di cognizione (ex art. 702 bis e ss. cod. proc. civ.), non solo se il documento non si aver potuto produrre prima, ma anche nel caso in cui fosse ritenuto indispensabile dalla Corte, valutazione nella specie non avvenuta.
6. Si costituiva, nel giudizio in Cassazione, resistendo. CP_2
7 Con ordinanza n. 16292/2024 in data 12/06/2024 la Corte di Cassazione accoglieva il terzo motivo del ricorso, esaminandolo in via preliminare e ritenendo assorbiti gli altri motivi cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
In particolare, la Corte di Cassazione statuiva che “Nel procedimento sommario di cognizione, in appello sono ammessi nuovi documenti, ai sensi dell'art. 702-quater cod. proc. civ., quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento di primo grado per causa ad essa non imputabile. In alternativa alla valutazione di indispensabilità, l'art. 702-quater cod. proc. civ. consente
l'ammissione di nuovi documenti che la parte non abbia potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass., sez. II, 10 marzo 2023, n. 7193). Ai sensi dell'art.
702 quater cod. proc. civ., sono considerati nuovi mezzi di prova o documenti indispensabili per la
5 decisione, quelli idonei a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata senza lasciare margini di dubbio, ovvero quelli che provano quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado (Cass., sez. VI, 6 maggio 2021, n.11867).
Nella specie, la Corte di appello ha dichiarato semplicemente inammissibile la produzione documentale, ritenendo che fosse tardiva, trattandosi di documenti anteriori all'ordinanza e che non fosse stata fornita da prova della mancata produzione per causa non imputabile. Nessun apprezzamento risulta dunque essere stato effettuato sulla non indispensabilità. Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa (Cass., sez. IV, 27 novembre 2023, n. 32815). Nel caso di specie, come evidenziato da parte ricorrente, si può rilevare che nel fax datato 30 settembre 2014 vengono dettagliati importi relativi ai rapporti intercorsi tra le parti (euro 10,900,00 alla ditta CSA per serramenti, euro 11.625,50 per pagamenti impianto fotovoltaico con pratiche GSE, Arch. Per_2
Tesla e fari, euro 1.200,00, versati al boscaiolo/taglialegna, la cui somma dà il risultato di
23.725,50), che appaiono indispensabili ai fini del decidere, potendo avere incidenza sull'individuazione della somma richiesta per gli oneri accessori (euro 5.721,07), ritenuta dal
Tribunale oggetto di compensazione. La Corte d'appello avrebbe dovuto dunque ammettere la produzione documentale e valutarne l'incidenza all'interno del compendio probatorio”.
11. riassumeva il giudizio con atto di citazione in riassunzione del 7/10/2024 con il Parte_2 quale reiterava le deduzioni svolte nel giudizio di primo grado assumendo che la non aveva CP_2 contestato i fatti posti a fondamento della domanda formulando in primo luogo eccezione di estinzione per intervenuto pagamento della somma producendo la scrittura privata dell'1/10/2014.
La appellante in riassunzione deduceva che la scrittura, oltre a non costituire prova dell'estinzione del debito, era smentita dai documenti prodotti in secondo grado sub C e D (fax datato 30/9/2014 ed fattura della ditta GSE del 9/11/2012) ex art. 702 quater indispensabili al fine del decidere e quindi ammissibili come indicato dalla Corte di Cassazione.
In secondo luogo, deduceva l'infondatezza dell'eccezione del carattere condominiale/comune delle spese pagate al Comune di Genova per la DIA, sia per mancata contestazione circa la natura delle spese per beni di esclusiva proprietà, sia per mancata prova del carattere condominiale delle medesime fatta derivare dalla , al fatto che l'immobile era di proprietà della , ma CP_2 CP_2
6 promesso in vendita alla e poi venduto al di lei marito, così andando la spesa, di fatto, a loro Pt_1 beneficio. Deduceva inoltre che in caso di riconoscimento di condominialità dovevano essere imputate pro quota alle parti.
Chiedeva quindi la condanna della al pagamento della somma indicata oltre interessi legali e CP_2 alle spese di tutti i gradi di giudizio.
12. Si costituiva nel giudizio in riassunzione la quale rilevava che la scrittura del CP_2
1/10/2014 era stata prodotta dalla stessa attrice per cui non poteva ritenerla inefficace nei suoi confronti, che i documenti prodotti in grado di appello erano tardivi e che comunque non risultava la prova di ricezione del fax inviato apparentemente solo al difensore e non alla parte e che non era stata esaminata nel merito la eccezione di condominialità dei beni interessati dalle opere.
13. All'udienza del 1077/2025, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 40 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
14. L'appello va parzialmente accolto.
14.1 Preliminarmente deve essere dichiarata la ammissibilità dei documenti prodotti da parte appellante in riassunzione ex art. 702 quater cpc.
Sul punto la corte di Cassazione ha rilevato, come sopra detto, che “Nel caso di specie, come evidenziato da parte ricorrente, si può rilevare che nel fax datato 30 settembre 2014 vengono dettagliati importi relativi ai rapporti intercorsi tra le parti (euro 10,900,00 alla ditta CSA per serramenti, euro 11.625,50 per pagamenti impianto fotovoltaico con pratiche GSE, Arch. Per_2
Tesla e fari, euro 1.200,00, versati al boscaiolo/taglialegna, la cui somma dà il risultato di
23.725,50), che appaiono indispensabili ai fini del decidere, potendo avere incidenza sull'individuazione della somma richiesta per gli oneri accessori (euro 5.721,07), ritenuta dal
Tribunale oggetto di compensazione. La Corte d'appello avrebbe dovuto dunque ammettere la produzione documentale e valutarne l'incidenza all'interno del compendio probatorio”.
Deve quindi essere svolto giudizio di prova indispensabile di tali documenti essendo volti ad interpretare la volontà delle parti ed il contenuto della scrittura privata 1/10/2014 e quindi a valutarne l'efficacia probatoria.
14.2 Si rileva infatti, che il Tribunale di Genova ha affermato che la somma di € 23.725,50, dedotta dal prezzo di vendita dalla , comprenderebbe anche la somma di € 5.721,07, relativa agli CP_2 oneri inerenti la DIA in base al principio per cui seppure non specificatamente indicata sarebbe ricompresa nelle spese tecniche ai professionisti indicati non giustificandosi altrimenti la loro esclusione.
7 L'art. 4 della scrittura dispone che “Le parti dichiarano inoltre pacifico che il Signor , Per_1 ovvero la Signora coniuge dello stesso, abbiano effettuato per conto integrale della Parte_1
Signora pagamenti a terzi, in conto lavori per Euro 23.724,50, da dedursi dal prezzo”. CP_2
La appellante ha prodotto al fine di smentire tale ricostruzione probatoria i documenti sub C e D, rispettivamente un fax datato 30/9/2014 ed una fattura della ditta GSE del 9/11/2012.
Nel fax, inviato dall'allora al difensore della vengono indicati gli Controparte_3 Pt_1
“ulteriori acconti eseguiti mediante saldi di spese comuni: Euro 10.900,00 alla ditta CSA per serramenti;
Euro 11.625,50 per pagamenti impianto fotovoltaico con pratiche GSE, Arch. Per_3
Tesla e fari;
Euro 30,00 per proroga al progetto;
Euro 1.200,00, versati al boscaiolo/ taglialegna” per un totale di € 23.755,50.
Tale importo è sostanzialmente corrispondente all'importo dedotto dal saldo prezzo di cui alla scrittura dell'1/10/2014 e non sono incluse le spese per la DIA non espressamente indicate.
La doglianza pertanto è fondata.
14.3 Alla luce del documento indicato e della fattura sub D della ditta GSE che fa riferimento alle spese relative al Decreto Del Ministro Dello Sviluppo Economico, 5 luglio 2012 di Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, deve infatti escludersi che le spese per la DIA siano state oggetto di restituzione mediante compensazione con il prezzo di vendita.
14.4 Peraltro, le eccezioni svolte da parte appellata sulla ammissibilità del documento sono infondate: quanto alla indispensabilità si è espressa la Corte di Cassazione e comunque deriva dalla pronuncia del Tribunale costituendo prova contraria delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata del 1/10/2014; quanto alla provenienza si tratta di documento redatto dalla difesa della né la parte può dolersi che non vi sia la prova della ricezione da parte del difensore di CP_2 controparte, trattandosi di produzione della parte interessata.
Ugualmente non è fondata l'eccezione di inefficacia della scrittura nei suoi confronti sollevata dalla avendola prodotta in giudizio al fine di provare il fondamento della propria domanda. Pt_1
13.5 In conclusione non è contestato che la somma sia quella derivante dagli oneri concessori
(DIA); che tale somma sia stata versata dalla come anche provato dai docc. 7, 8, e 9 prod Pt_1 appello parte appellante in riassunzione;
che gli oneri concessori erano inerenti al frazionamento del primo piano e al riutilizzo del sottotetto;
che il sottotetto è di proprietà della in virtù di atto di CP_2 permuta in data 6/9/2007 (doc 2 prod parte appellante in riassunzione); che la porzione del primo piano derivante dal frazionamento, anch'esso di proprietà della è stato venduto al sig. CP_2
, marito della Per_1 Pt_1
8 A fronte della prova della sussistenza del credito, l'eccezione di estinzione dell'obbligazione non era quindi fondata e deve essere rigettata.
14. Ciò posto occorre valutare la fondatezza dell'eccezione di condominialità delle opere e, conseguentemente dell'onere di ripartizione delle spese secondo i millesimi di proprietà.
Anche tale eccezione è infondata.
14.1 Si osserva, infatti, che le opere hanno interessato il sottotetto, al fine di renderlo fruibile che è di proprietà della in virtù dell'atto di divisione citato. Né le opere di coibentazione del tetto, CP_2 peraltro allegate ma non provate, possono rilevare trattandosi di spese per le quali non è specificata la necessità di autorizzazione edilizia e che non paiono pertinenti alla pratica edilizia per cui è chiesto il rimborso che riguarda il “riutilizzo del sottotetto”.
14.2 Quanto al frazionamento seppure sia vero che è stato necessario per entrambe le parti della compravendita per addivenire alla vendita, è altresì vero che la convenuta non ne ha contestato la debenza eccependo solamente l'avvenuto adempimento e la condominialità, che vanno esclusi. Né risulta provato alcun accordo circa la divisione di tali spese tra parte venditrice ed acquirente e comunque acquirente non era la ma il marito, soggetto terzo alla causa. Pt_1
15. Pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore di della CP_2 Parte_1 somma di € 5.721,07 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo.
16. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata per tutti i gradi di giudizio e vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato, complessità bassa, valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, tabelle vigenti alla data delle rispettive pronunce.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: in accoglimento dell'atto di citazione in riassunzione proposto da ed in riforma Parte_1 della ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Genova del 18/11/2014
1) Condanna al pagamento in favore di della CP_2 Parte_1 somma di € 5.721,07 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 Pt_1 dei seguenti gradi di giudizio che liquida:
[...]
- Per il primo grado di giudizio in € 2.738,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
9 - Per il secondo grado di giudizio in € 3.118,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
- Per il giudizio di Cassazione in € 1.541,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
- Per il giudizio di rinvio in € 2.906,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge.
Genova, 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 906/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
IPPOLITO D'ASTE 3/3 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che la CP_1 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._2
CAIROLI N. 18 GENOVA presso lo studio dell'Avv. FEDERICA ADORNI che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Genova, in accoglimento della domanda attorea ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema
Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16292 pubblicata il 12/6/2024: - condannare, la Signora
al pagamento, in favore della Signora della somma di Euro CP_2 Parte_1
1 5.721,07, o del maggiore o minore importo meglio visto, oltre interessi legali, sino al saldo e rivalutazione, come per legge;
- condannare la Signora a restituire all'esponente le CP_2 spese legali corrispostele, per il primo grado del giudizio, in Euro 2.884,53, o nella somma meglio vista, e del secondo grado del giudizio, in Euro 2.755,54, o nella somma meglio vista, nonché a rimborsarle gli importi relativi all'imposta di registro sui provvedimenti di primo e secondo grado;
- condannare la Signora a rifondere all'esponente le spese legali del primo e del CP_2 secondo grado del giudizio, nonché le spese del giudizio rescindente, svoltosi nanti alla Corte di
Cassazione. Con vittoria delle spese del presente giudizio”;
Per parte convenuta in riassunzione ““La Corte d'Appello di Genova, previe le pronunce più opportune, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respinga l'appello proposto avverso l'ordinanza 18/11/2014, relativa al procedimento R.G.A.C. 10275/2014, così come riassunto a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 16292/2024, confermando la pronuncia di reiezione della domanda anche alla luce delle produzioni dell'appellante riassumente, ritenute ammissibili, ma inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda. Respinga le domande rimborso e/o restituzione di somme relative alle precedenti fasi di giudizio, in ragione della soccombenza dell'attrice appellante-riassumente, con vittoria delle spese di lite nel giudizio rescindente e del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio avanti il Parte_1 CP_2
Tribunale di Genova al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma di € 5.721,07 deducendo: che le parti erano comproprietarie dell'immobile sito in Genova via Asilo di Murta n. 16, e, in particolare, la era proprietaria del piano terreno, mentre la del piano primo e del Pt_1 CP_2 sottotetto;
che con preliminare di compravendita in data 14/9/2011, la le aveva promesso in vendita una CP_2 porzione del piano primo della villa, previo frazionamento in due distinte unità immobiliari a sua cura e spese;
che, a tal fine, la doveva avviare una pratica amministrativa, presso il Comune di Genova, CP_2 per ottenere l'autorizzazione al frazionamento;
che veniva depositata la relativa Denuncia di Inizio Attività, in cui la richiedeva anche il CP_2 permesso per la ristrutturazione, con recupero, del vano sottotetto, che era di sua proprietà esclusiva;
2 che la DIA presentata al Comune di Genova, per il frazionamento del piano primo e recupero del sottotetto veniva firmata anche dalla poiché consisteva in una variante dell'originario Pt_1 permesso a costruire intestato ad entrambe;
che aveva integralmente versato la somma di € 5.721,07, richiesta dal Comune per l'approvazione di quanto richiesto con la DIA, poiché la non aveva disponibilità economica per tale spesa. CP_2
2. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'intervenuta estinzione del debito, in CP_2 quanto “assolto il pagamento della somma di € 5.721,07, con i pagamenti già effettuati a terzi e di cui alla scrittura privata 1/10/2014”, ossia nella medesima data del rogito di vendita, da cui risultava l'avvenuto versamento della somma di € 23.724,50, comprensiva anche dell'importo oggetto di causa. In via subordinata, chiedeva di accertare “la condominialità delle spese sostenute dalle parti per la realizzazione delle opere a beneficio del caseggiato, determinandone all'occorrenza la ripartizione”, poiché il frazionamento del piano primo era stato realizzato anche nell'interesse della attrice e del marito acquirente dell'immobile frazionato di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna della attrice al pagamento di € 3.500,00 a saldo del prezzo di compravendita della porzione di immobile posto al piano primo.
3. Con ordinanza ex art. 702 ter cpc in data 18/11/2014, il Tribunale di Genova, rigettata l'istanza per chiamata di terzo e la domanda riconvenzionale formulate dalla , in quanto fondate su un CP_2 contratto di compravendita immobiliare intercorso tra la ed il estraneo quindi alla CP_2 Per_1 ed all'oggetto del giudizio, rigettava altresì la domanda formulata dall'attrice rilevando che Pt_1 il rimborso degli oneri versati per la Dia non erano avvenuti nell'esclusivo interesse della convenuta, in quanto erano compresi lavori di ristrutturazione del sottotetto, che, come tali, avevano carattere condominiale;
che in forza della scrittura privata dell'1/10/2014, tra la ed il CP_2
, risultava la prova dell'avvenuto pagamento della somma oggetto di causa dovendo essere Per_1 ricompresa tra le spese relative ai lavori di ristrutturazione scomputate dal prezzo in mancanza di specificazione. Condannava la attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta nella misura di € 1.800,00 oltre accessori di legge.
4. proponeva appello avverso detta ordinanza, proponendo due motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c., poiché il
Tribunale non aveva tenuto conto della non contestazione dei fatti da parte della convenuta, formulando solo un'eccezione di pagamento, e chiedendo, in via subordinata l'accertamento “della condominialità delle spese sostenute dalle parti per la realizzazione delle opere a beneficio del
3 caseggiato, determinandone all'occorrenza la ripartizione”, senza contestare che fossero state sostenute in relazione agli immobili di sua proprietà esclusiva.
Con il secondo motivo, lamentava la violazione dell'art. 113 c.p.c. e degli artt. 1372 c.c., 2702 c.c. e
2697 c.c., poiché il Tribunale aveva ritenuto provata l'eccezione di intervenuto pagamento sulla scorta della scrittura privata dell'1/10/2014 sottoscritta tra la ed il , in cui davano CP_2 Per_1 atto che, dal prezzo dell'immobile venduto era stata scontata la somma di € 23.724,50, scrittura inefficace nei confronti della e che nulla provava con riferimento alla somma di causa. A Pt_1 prova contraria, la produceva fax datato 30/9/2014 (doc. C) e una fattura della ditta GSE del Pt_1
9/11/2012 (doc. D), ai sensi e nei limiti dell'art. 702 quater cpc assumendone la rilevanza per la decisione.
5. Si costituiva nel giudizio di appello la quale chiedeva la conferma dell'ordinanza CP_2 impugnata.
5. Con la sentenza n. 1180 del 9/12/2020, la Corte di Appello di Genova dichiarava inammissibili le produzioni documentali effettuate in secondo grado dall'appellante e respingeva il primo motivo di gravame sul presupposto della presunzione di condominialità delle opere e della mancanza di prova che fossero state realizzate nell'esclusivo interesse della , assorbito il secondo motivo di CP_2 gravame, confermando la decisione di primo grado.
6. proponeva ricorso in Cassazione avverso detta sentenza formulando tre motivi: Parte_1 primo motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. I, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché agli artt. 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c., nonché 1101
c.c. e 1104 c.c.: per non avere la Corte di Appello posto a fondamento della decisione i fatti dedotti e non contestati dalle parti;
per aver violato l'onere della prova e le regole probatorie in materia di presunzioni, in relazione alle eccezioni formulate dalle parti;
per avere violato le norme che presiedono alla ripartizione delle spese nella comunione di immobile. Specificava il ricorrente che la convenuta non aveva contestato i fatti posti a fondamento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., CP_2 ossia il pagamento degli oneri ad opera della e la proprietà esclusiva in capo alla Pt_1 CP_2 degli immobili per cui tali oneri erano stati pagati;
che la Corte di Appello aveva ritenuto esistere una presunzione circa il carattere condominiale delle spese, senza considerare che la convenuta non aveva contestato che le spese fossero state sostenute per immobili di sua esclusiva proprietà, e non esisteva presunzione alcuna che la ricorrente dovesse vincere, circa il carattere condominiale di tale spese;
secondo motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. I, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché agli artt. 2697 c.c., 1372 c.c., 2704 c.c., 2721 c.c. e 2726
4 c.c.: per non avere la Corte di Appello posto a fondamento della decisione i fatti dedotti e non contestati dalle parti;
per aver violato l'onere della prova e le regole probatorie in relazione alla prova dell'accordo contrattuale, alla data certa della scrittura privata, rispetto ai terzi ed alla prova del pagamento;
per avere violato l'art. 1372 c.c., in relazione ai limiti di efficacia del contratto rispetto a terzi. La ricorrente deduceva che la Corte aveva omesso di esaminare il motivo di appello relativo alla prova dell'avvenuta restituzione della somma da parte della ponendo il relativo CP_2 onere della prova a carico della appellante;
che la Corte aveva anche omesso di rilevare l'inidoneità delle prove dedotte a sostegno del pagamento, che non ne costituivano specifica prova scritta e che non erano opponibili alla Pt_1 terzo motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. I, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 702 quater c.p.c. e 132 c.p.c.: per avere la Corte di Appello violato l'obbligo di motivare la sentenza, in relazione all'applicazione del secondo comma dell'art. 702 quater c.p.c. La ricorrente deduceva che la produzione del fax datato 30 settembre 2014 (doc. C) e della fattura della ditta GSE del 9 novembre 2012 (doc. D), effettuata ai sensi e nei limiti dell'art. 702 quater cpc era rilevante come espressamente motivato dalla parte era stata dichiarata inammissibile da parte della
Corte in violazione del combinato disposto degli artt. 702 quater e 132 cod. proc. civ., essendo possibile la produzione di nuovi documenti in fase di impugnazione, nel giudizio svoltosi in primo grado secondo il rito sommario di cognizione (ex art. 702 bis e ss. cod. proc. civ.), non solo se il documento non si aver potuto produrre prima, ma anche nel caso in cui fosse ritenuto indispensabile dalla Corte, valutazione nella specie non avvenuta.
6. Si costituiva, nel giudizio in Cassazione, resistendo. CP_2
7 Con ordinanza n. 16292/2024 in data 12/06/2024 la Corte di Cassazione accoglieva il terzo motivo del ricorso, esaminandolo in via preliminare e ritenendo assorbiti gli altri motivi cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
In particolare, la Corte di Cassazione statuiva che “Nel procedimento sommario di cognizione, in appello sono ammessi nuovi documenti, ai sensi dell'art. 702-quater cod. proc. civ., quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento di primo grado per causa ad essa non imputabile. In alternativa alla valutazione di indispensabilità, l'art. 702-quater cod. proc. civ. consente
l'ammissione di nuovi documenti che la parte non abbia potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass., sez. II, 10 marzo 2023, n. 7193). Ai sensi dell'art.
702 quater cod. proc. civ., sono considerati nuovi mezzi di prova o documenti indispensabili per la
5 decisione, quelli idonei a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata senza lasciare margini di dubbio, ovvero quelli che provano quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado (Cass., sez. VI, 6 maggio 2021, n.11867).
Nella specie, la Corte di appello ha dichiarato semplicemente inammissibile la produzione documentale, ritenendo che fosse tardiva, trattandosi di documenti anteriori all'ordinanza e che non fosse stata fornita da prova della mancata produzione per causa non imputabile. Nessun apprezzamento risulta dunque essere stato effettuato sulla non indispensabilità. Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa (Cass., sez. IV, 27 novembre 2023, n. 32815). Nel caso di specie, come evidenziato da parte ricorrente, si può rilevare che nel fax datato 30 settembre 2014 vengono dettagliati importi relativi ai rapporti intercorsi tra le parti (euro 10,900,00 alla ditta CSA per serramenti, euro 11.625,50 per pagamenti impianto fotovoltaico con pratiche GSE, Arch. Per_2
Tesla e fari, euro 1.200,00, versati al boscaiolo/taglialegna, la cui somma dà il risultato di
23.725,50), che appaiono indispensabili ai fini del decidere, potendo avere incidenza sull'individuazione della somma richiesta per gli oneri accessori (euro 5.721,07), ritenuta dal
Tribunale oggetto di compensazione. La Corte d'appello avrebbe dovuto dunque ammettere la produzione documentale e valutarne l'incidenza all'interno del compendio probatorio”.
11. riassumeva il giudizio con atto di citazione in riassunzione del 7/10/2024 con il Parte_2 quale reiterava le deduzioni svolte nel giudizio di primo grado assumendo che la non aveva CP_2 contestato i fatti posti a fondamento della domanda formulando in primo luogo eccezione di estinzione per intervenuto pagamento della somma producendo la scrittura privata dell'1/10/2014.
La appellante in riassunzione deduceva che la scrittura, oltre a non costituire prova dell'estinzione del debito, era smentita dai documenti prodotti in secondo grado sub C e D (fax datato 30/9/2014 ed fattura della ditta GSE del 9/11/2012) ex art. 702 quater indispensabili al fine del decidere e quindi ammissibili come indicato dalla Corte di Cassazione.
In secondo luogo, deduceva l'infondatezza dell'eccezione del carattere condominiale/comune delle spese pagate al Comune di Genova per la DIA, sia per mancata contestazione circa la natura delle spese per beni di esclusiva proprietà, sia per mancata prova del carattere condominiale delle medesime fatta derivare dalla , al fatto che l'immobile era di proprietà della , ma CP_2 CP_2
6 promesso in vendita alla e poi venduto al di lei marito, così andando la spesa, di fatto, a loro Pt_1 beneficio. Deduceva inoltre che in caso di riconoscimento di condominialità dovevano essere imputate pro quota alle parti.
Chiedeva quindi la condanna della al pagamento della somma indicata oltre interessi legali e CP_2 alle spese di tutti i gradi di giudizio.
12. Si costituiva nel giudizio in riassunzione la quale rilevava che la scrittura del CP_2
1/10/2014 era stata prodotta dalla stessa attrice per cui non poteva ritenerla inefficace nei suoi confronti, che i documenti prodotti in grado di appello erano tardivi e che comunque non risultava la prova di ricezione del fax inviato apparentemente solo al difensore e non alla parte e che non era stata esaminata nel merito la eccezione di condominialità dei beni interessati dalle opere.
13. All'udienza del 1077/2025, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 40 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
14. L'appello va parzialmente accolto.
14.1 Preliminarmente deve essere dichiarata la ammissibilità dei documenti prodotti da parte appellante in riassunzione ex art. 702 quater cpc.
Sul punto la corte di Cassazione ha rilevato, come sopra detto, che “Nel caso di specie, come evidenziato da parte ricorrente, si può rilevare che nel fax datato 30 settembre 2014 vengono dettagliati importi relativi ai rapporti intercorsi tra le parti (euro 10,900,00 alla ditta CSA per serramenti, euro 11.625,50 per pagamenti impianto fotovoltaico con pratiche GSE, Arch. Per_2
Tesla e fari, euro 1.200,00, versati al boscaiolo/taglialegna, la cui somma dà il risultato di
23.725,50), che appaiono indispensabili ai fini del decidere, potendo avere incidenza sull'individuazione della somma richiesta per gli oneri accessori (euro 5.721,07), ritenuta dal
Tribunale oggetto di compensazione. La Corte d'appello avrebbe dovuto dunque ammettere la produzione documentale e valutarne l'incidenza all'interno del compendio probatorio”.
Deve quindi essere svolto giudizio di prova indispensabile di tali documenti essendo volti ad interpretare la volontà delle parti ed il contenuto della scrittura privata 1/10/2014 e quindi a valutarne l'efficacia probatoria.
14.2 Si rileva infatti, che il Tribunale di Genova ha affermato che la somma di € 23.725,50, dedotta dal prezzo di vendita dalla , comprenderebbe anche la somma di € 5.721,07, relativa agli CP_2 oneri inerenti la DIA in base al principio per cui seppure non specificatamente indicata sarebbe ricompresa nelle spese tecniche ai professionisti indicati non giustificandosi altrimenti la loro esclusione.
7 L'art. 4 della scrittura dispone che “Le parti dichiarano inoltre pacifico che il Signor , Per_1 ovvero la Signora coniuge dello stesso, abbiano effettuato per conto integrale della Parte_1
Signora pagamenti a terzi, in conto lavori per Euro 23.724,50, da dedursi dal prezzo”. CP_2
La appellante ha prodotto al fine di smentire tale ricostruzione probatoria i documenti sub C e D, rispettivamente un fax datato 30/9/2014 ed una fattura della ditta GSE del 9/11/2012.
Nel fax, inviato dall'allora al difensore della vengono indicati gli Controparte_3 Pt_1
“ulteriori acconti eseguiti mediante saldi di spese comuni: Euro 10.900,00 alla ditta CSA per serramenti;
Euro 11.625,50 per pagamenti impianto fotovoltaico con pratiche GSE, Arch. Per_3
Tesla e fari;
Euro 30,00 per proroga al progetto;
Euro 1.200,00, versati al boscaiolo/ taglialegna” per un totale di € 23.755,50.
Tale importo è sostanzialmente corrispondente all'importo dedotto dal saldo prezzo di cui alla scrittura dell'1/10/2014 e non sono incluse le spese per la DIA non espressamente indicate.
La doglianza pertanto è fondata.
14.3 Alla luce del documento indicato e della fattura sub D della ditta GSE che fa riferimento alle spese relative al Decreto Del Ministro Dello Sviluppo Economico, 5 luglio 2012 di Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, deve infatti escludersi che le spese per la DIA siano state oggetto di restituzione mediante compensazione con il prezzo di vendita.
14.4 Peraltro, le eccezioni svolte da parte appellata sulla ammissibilità del documento sono infondate: quanto alla indispensabilità si è espressa la Corte di Cassazione e comunque deriva dalla pronuncia del Tribunale costituendo prova contraria delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata del 1/10/2014; quanto alla provenienza si tratta di documento redatto dalla difesa della né la parte può dolersi che non vi sia la prova della ricezione da parte del difensore di CP_2 controparte, trattandosi di produzione della parte interessata.
Ugualmente non è fondata l'eccezione di inefficacia della scrittura nei suoi confronti sollevata dalla avendola prodotta in giudizio al fine di provare il fondamento della propria domanda. Pt_1
13.5 In conclusione non è contestato che la somma sia quella derivante dagli oneri concessori
(DIA); che tale somma sia stata versata dalla come anche provato dai docc. 7, 8, e 9 prod Pt_1 appello parte appellante in riassunzione;
che gli oneri concessori erano inerenti al frazionamento del primo piano e al riutilizzo del sottotetto;
che il sottotetto è di proprietà della in virtù di atto di CP_2 permuta in data 6/9/2007 (doc 2 prod parte appellante in riassunzione); che la porzione del primo piano derivante dal frazionamento, anch'esso di proprietà della è stato venduto al sig. CP_2
, marito della Per_1 Pt_1
8 A fronte della prova della sussistenza del credito, l'eccezione di estinzione dell'obbligazione non era quindi fondata e deve essere rigettata.
14. Ciò posto occorre valutare la fondatezza dell'eccezione di condominialità delle opere e, conseguentemente dell'onere di ripartizione delle spese secondo i millesimi di proprietà.
Anche tale eccezione è infondata.
14.1 Si osserva, infatti, che le opere hanno interessato il sottotetto, al fine di renderlo fruibile che è di proprietà della in virtù dell'atto di divisione citato. Né le opere di coibentazione del tetto, CP_2 peraltro allegate ma non provate, possono rilevare trattandosi di spese per le quali non è specificata la necessità di autorizzazione edilizia e che non paiono pertinenti alla pratica edilizia per cui è chiesto il rimborso che riguarda il “riutilizzo del sottotetto”.
14.2 Quanto al frazionamento seppure sia vero che è stato necessario per entrambe le parti della compravendita per addivenire alla vendita, è altresì vero che la convenuta non ne ha contestato la debenza eccependo solamente l'avvenuto adempimento e la condominialità, che vanno esclusi. Né risulta provato alcun accordo circa la divisione di tali spese tra parte venditrice ed acquirente e comunque acquirente non era la ma il marito, soggetto terzo alla causa. Pt_1
15. Pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore di della CP_2 Parte_1 somma di € 5.721,07 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo.
16. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata per tutti i gradi di giudizio e vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato, complessità bassa, valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, tabelle vigenti alla data delle rispettive pronunce.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: in accoglimento dell'atto di citazione in riassunzione proposto da ed in riforma Parte_1 della ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Genova del 18/11/2014
1) Condanna al pagamento in favore di della CP_2 Parte_1 somma di € 5.721,07 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 Pt_1 dei seguenti gradi di giudizio che liquida:
[...]
- Per il primo grado di giudizio in € 2.738,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
9 - Per il secondo grado di giudizio in € 3.118,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
- Per il giudizio di Cassazione in € 1.541,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
- Per il giudizio di rinvio in € 2.906,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge.
Genova, 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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