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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1704/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1704/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ZISA STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. ALFANO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 11/12/2025 la causa è stata rimessa al Collegio su domanda congiunta delle parti, avendo le stesse raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, come da verbale in atti.
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a GENOVA in data 15/09/2002, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di GENOVA al Numero
437, Parte II, Serie A, dell'anno 2002. Da tale unione sono nati in costanza di matrimonio i figli
, il 11/04/2004, , il 5/10/2006, e l'8/08/2013. Per_1 Per_2 Per_3
Dai documenti agli atti risulta che i coniugi sono comparsi davanti al Giudice delegato il 31/05/2024 nel giudizio di separazione, concluso con sentenza n. 1294/2024 del 31/07/2024, che ha omologato le condizioni di separazione proposte congiuntamente dalle parti.
In data 12/06/2025 ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio;
si è costituito con memoria difensiva , resistendo in giudizio. Controparte_1
Ricorrono pertanto le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto la comparizione dei coniugi innanzi al giudice nel procedimento di separazione è avvenuta oltre dodici mesi prima della domanda e la protrazione ininterrotta della separazione per tutto il periodo successivo deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione dal convenuto.
All'udienza del 11/12/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto la modifica del procedimento in consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c., avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, sottoscritto da entrambe le parti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Le condizioni sono le seguenti:
- affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_4 collocazione presso la casa coniugale, abitazione di residenza della madre, intimando a quest'ultima di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza o domicilio;
- disporre che la casa coniugale di proprietà comune dei due coniugi venga assegnata alla moglie sino al raggiungimento della indipendenza economica della due figlie ( e , Persona_4 Persona_5 di 19 anni) e che venga successivamente venduta con attribuzione del ricavato in proporzione alle quote di proprietà;
- disporre che il sig. OR, alla luce delle sue attuali condizioni economiche, come meglio specificate nella memoria difensiva di costituzione, corrisponda alla signora , a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento delle due figlie, la complessiva somma di € 2.500,00 a titolo di arretrati, da versarsi in ratei mensili di importo non inferiore ad € 200,00, nonché la complessiva somma mensile di € 400,00
(euro 200 per ciascuna delle due figlie), per le mensilità decorrenti da dicembre 2025 in poi. Nulla
pagina 2 di 4 disporre per il mantenimento della moglie e del figlio più grande , essendo gli stessi Per_1 economicamente indipendenti;
- disporre che l'assegno unico in favore dei figli ed ogni altro eventuale beneficio economico che lo
Stato dovesse prevedere in favore della prole, venga richiesto ed incassato dalla sig.ra prestando Pt_1 all'uopo il sig. OR sin d'ora espresso consenso;
- in ragione delle predette precarie condizioni economiche del sig. OR e degli impegni economici dallo stesso assunti in costanza di matrimonio, meglio specificati nella memoria difensiva di costituzione, non disporre alcuna compartecipazione in merito alle spese straordinarie relative alle due figlie;
- disporre che la sig.ra ove non abbia già provveduto, esegua la voltura a proprio nome del Pt_1 contratto per la fornitura idrica, nonché la anagrafica liberando da ogni obbligo il sig. OR;
Per_6
- ferma la libertà dei figli maggiorenni di incontrare il padre quando vorranno e potranno ed il diritto del sig. OR di continuare ad avere rapporti significativi con i figli, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minorenne ogni volta che vorrà e potrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e lavorativi dello stesso, Per_3 anche in considerazione della sua attuale residenza fuori regione. In ogni caso, disporre che lo stesso possa incontrare e tenere con sé i figli anche per più giorni consecutivi nei periodi di vacanza scolastica e/o di sue ferie lavorative.
Il Collegio, preso atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, ritiene che possa recepirsi il suddetto accordo, non essendo in contrasto con l'interesse dei figli o con diritti indisponibili.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1704/2025 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in GENOVA in data 15/09/2002, trascritto nel registro dello stato civile degli atti
[...] di matrimonio del Comune di GENOVA al Numero 437, Parte II, Serie A, dell'anno 2002; omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ragusa il 11/12/2025.
Il Giudice relatore dott. Claudio Maggioni
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1704/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ZISA STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. ALFANO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 11/12/2025 la causa è stata rimessa al Collegio su domanda congiunta delle parti, avendo le stesse raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, come da verbale in atti.
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a GENOVA in data 15/09/2002, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di GENOVA al Numero
437, Parte II, Serie A, dell'anno 2002. Da tale unione sono nati in costanza di matrimonio i figli
, il 11/04/2004, , il 5/10/2006, e l'8/08/2013. Per_1 Per_2 Per_3
Dai documenti agli atti risulta che i coniugi sono comparsi davanti al Giudice delegato il 31/05/2024 nel giudizio di separazione, concluso con sentenza n. 1294/2024 del 31/07/2024, che ha omologato le condizioni di separazione proposte congiuntamente dalle parti.
In data 12/06/2025 ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio;
si è costituito con memoria difensiva , resistendo in giudizio. Controparte_1
Ricorrono pertanto le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto la comparizione dei coniugi innanzi al giudice nel procedimento di separazione è avvenuta oltre dodici mesi prima della domanda e la protrazione ininterrotta della separazione per tutto il periodo successivo deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione dal convenuto.
All'udienza del 11/12/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto la modifica del procedimento in consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c., avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, sottoscritto da entrambe le parti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Le condizioni sono le seguenti:
- affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_4 collocazione presso la casa coniugale, abitazione di residenza della madre, intimando a quest'ultima di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza o domicilio;
- disporre che la casa coniugale di proprietà comune dei due coniugi venga assegnata alla moglie sino al raggiungimento della indipendenza economica della due figlie ( e , Persona_4 Persona_5 di 19 anni) e che venga successivamente venduta con attribuzione del ricavato in proporzione alle quote di proprietà;
- disporre che il sig. OR, alla luce delle sue attuali condizioni economiche, come meglio specificate nella memoria difensiva di costituzione, corrisponda alla signora , a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento delle due figlie, la complessiva somma di € 2.500,00 a titolo di arretrati, da versarsi in ratei mensili di importo non inferiore ad € 200,00, nonché la complessiva somma mensile di € 400,00
(euro 200 per ciascuna delle due figlie), per le mensilità decorrenti da dicembre 2025 in poi. Nulla
pagina 2 di 4 disporre per il mantenimento della moglie e del figlio più grande , essendo gli stessi Per_1 economicamente indipendenti;
- disporre che l'assegno unico in favore dei figli ed ogni altro eventuale beneficio economico che lo
Stato dovesse prevedere in favore della prole, venga richiesto ed incassato dalla sig.ra prestando Pt_1 all'uopo il sig. OR sin d'ora espresso consenso;
- in ragione delle predette precarie condizioni economiche del sig. OR e degli impegni economici dallo stesso assunti in costanza di matrimonio, meglio specificati nella memoria difensiva di costituzione, non disporre alcuna compartecipazione in merito alle spese straordinarie relative alle due figlie;
- disporre che la sig.ra ove non abbia già provveduto, esegua la voltura a proprio nome del Pt_1 contratto per la fornitura idrica, nonché la anagrafica liberando da ogni obbligo il sig. OR;
Per_6
- ferma la libertà dei figli maggiorenni di incontrare il padre quando vorranno e potranno ed il diritto del sig. OR di continuare ad avere rapporti significativi con i figli, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minorenne ogni volta che vorrà e potrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e lavorativi dello stesso, Per_3 anche in considerazione della sua attuale residenza fuori regione. In ogni caso, disporre che lo stesso possa incontrare e tenere con sé i figli anche per più giorni consecutivi nei periodi di vacanza scolastica e/o di sue ferie lavorative.
Il Collegio, preso atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, ritiene che possa recepirsi il suddetto accordo, non essendo in contrasto con l'interesse dei figli o con diritti indisponibili.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1704/2025 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in GENOVA in data 15/09/2002, trascritto nel registro dello stato civile degli atti
[...] di matrimonio del Comune di GENOVA al Numero 437, Parte II, Serie A, dell'anno 2002; omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ragusa il 11/12/2025.
Il Giudice relatore dott. Claudio Maggioni
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
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