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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1341 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Parte_1
Michele Di Tommaso che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello----------------------------------------------------------appellante e
in persona del curatore avv. Michele Fabio Controparte_1
Marseglia, domiciliato in Foggia presso lo studio dell'avv. Barbara Straface che lo rappresenta e difende, giusta autorizzazione resa dal g.delegato il 23/03/2023, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello--------------------------------------------------------------appellato
nonchè
(già Controparte_2 CP_3
, domiciliata in Venezia-Marghera presso lo studio degli avv.ti Gianni
[...]
Solinas e Aldo Veglianiti che la rappresentano e difendono per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello ------------appellata
già ------------------------ Controparte_4 Controparte_5
------------------------------------------------------------------appellata contumace pagina 1 di 7 Conclusioni: all' udienza cartolare del 11/04/2025, le parti costituite hanno concluso come da rispettive note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 638/2022 emessa il 3/03/2022, il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione proposta da nei confronti del Controparte_5
revocato il d.i. opposto n. 1351/2016 in ragione Controparte_1 dell'intervenuto pagamento integrale, nelle more del giudizio, della somma ingiunta pari ad € 103.700 oltre interessi e spese, condannato la terza chiamata (rimasta contumace in primo grado) a pagare a Parte_1 la somma portata dal predetto d.i. a titolo di regresso ex art. 1950 CP_5
c.c., condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dal CP_5
e la a rifondere quelle anticipate da CP_1 Parte_1 CP_5
Con citazione notificata il 3/10/2022, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza la chiedendo, in riforma della Parte_1 stessa, l'accoglimento dell'opposizione proposta da con vittoria CP_5 delle spese del doppio grado.
Si è costituita (già , interventrice volontaria in CP_2 CP_3 primo grado, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348bis e 342 c.p.c. e, in ogni caso, la violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Si è costituito anche il che ha formulato le medesime Controparte_1 eccezioni sollevate da CP_2
È rimasta invece contumace Controparte_4
Con ordinanza del 14/04/2023, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 348bis c.p.c., riservando alla sentenza finale la decisione sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
All'udienza cartolare del 11/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_4 che, pur ritualmente evocata in causa quale società in cui si è fusa per
[...] incorporazione non si è costituita in giudizio. Controparte_5 pagina 2 di 7 Con un unico articolato motivo di appello, la rimasta Parte_1 contumace in primo grado, censura la sentenza impugnata, sostenendo l'erronea valutazione in termini di inadempimenti contrattuali dei comportamenti asseritamente abusivi tenuti dall'affittante
[...]
CP_1
L'appellante si duole, in particolare, del mancato accoglimento, da parte del primo giudice, dell'exceptio doli proposta dalla garante CP_5 sostenendo che la Curatela, nel tacere circostanze ad essa ben note, avrebbe indebitamente beneficiato di una garanzia rilasciata a fronte di un contratto di affitto ricomprendente anche beni di cui la concedente non era proprietaria e durato nella sostanza solo un mese, atteso che, anche dopo la revoca del sequestro conservativo del complesso turistico, essa affittuaria non sarebbe mai più stata messa in condizione di rientrare nell'effettiva disponibilità dei beni.
Sulla scorta di tanto, l'appellante ha così concluso:
“- in totale riforma della pronuncia impugnata, accogliere l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 1351/2016 concesso dal Controparte_5
Tribunale di Foggia e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o nullo e/o inefficace detto decreto e, in ogni caso, revocare il medesimo, perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, per i motivi tutti esposti, accertando che la opponente nulla deve alla Curatela opposta per i titoli e le ragioni di cui al richiamato decreto ingiuntivo;
- in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta la debenza di alcuna somma, limitare l'eventuale condanna ai soli importi accertati e provati, previa, in ogni caso, revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate di IVA, CPA e contributo forfettario come per legge”.
L'appello è inammissibile sotto vari profili in ragione della fondatezza delle eccezioni sollevate da entrambi gli appellati costituiti.
Il Tribunale, dopo aver qualificato il rapporto intercorso tra opponente ed opposto, sulla scorta dei principi affermati da Cass. SS.UU. 2010/n. 3947, come contratto autonomo di garanzia che, caratterizzandosi per essere del tutto svincolato dal rapporto principale garantito, inibisce al garante ogni pagina 3 di 7 possibilità di muovere eccezioni inerenti a quest'ultimo, ha escluso la prova pronta e liquida di una condotta abusiva del creditore e della causa illecita del rapporto e ha motivatamente respinto sia l'eccezione di nullità del contratto per impossibilità materiale dell'oggetto sia l'eccezione di risoluzione del contratto per mancata attivazione, da parte della Curatela, della clausola risolutiva espressa sia quella di scioglimento consensuale del rapporto per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam.
Ha, più in particolare, osservato che l'impossibilità materiale dell'oggetto ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui è diretta e non anche quando insorgano ostacoli all'esecuzione della stessa;
che, quando l'immobile concesso in locazione non sia utilizzabile per lo scopo in vista del quale è stato concesso in godimento, vi è un semplice inadempimento contrattuale del locatore rilevante sotto il profilo di cui all'art. 1575 n. 2 c.c., escludendolo tuttavia nella fattispecie in ragione delle previsioni contrattuali che ponevano a carico dell'affittuaria l'obbligo di attivare il procedimento finalizzato alla regolarizzazione imposta dalla normativa anti-incendio.
Quanto invece alla domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti della garantita il primo giudice ne ha rilevato la Parte_1 fondatezza ai sensi dell'art. 1950 c.c., stante l'impossibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante e di eccepire alcunchè, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento.
Ora, nessuna delle plurime argomentazioni spese dal primo giudice a fondamento del rigetto dell'exceptio doli è stata specificamente criticata dall'odierna appellante che, nonostante abbia riconosciuto la regolarità della notifica effettuata nei suoi confronti in primo grado (ove è rimasta contumace), tenta di recuperare in questa sede, agendo peraltro per interposta persona in violazione dell'art. 81 c.p.c., un riesame dell'opposizione proposta da (sull'implicito presupposto che ciò travolgerebbe di CP_5 conseguenza anche la statuizione, non espressamente impugnata, sulla domanda di regresso ex art. 1950 c.c. accolta in proprio danno) sulla base di una nuova ricostruzione dello svolgimento del rapporto fondata su documenti prodotti per la prima volta solo in questo grado di giudizio.
Il gravame viola innanzitutto il disposto dell'art. 342 c.p.c. che, com'è noto, benchè non imponga pacificamente l'uso di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di pagina 4 di 7 primo grado, richiede comunque la delimitazione del quantum devolutum con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura, posto che solo affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice si può giungere ad una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze (cfr. Cass. sez. un. 27199/17; 2028/18; 13535/18; sez. un. 36481/22).
Tale inammissibilità non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione, né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (cfr. Cass. 2022/n. 10930). L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio.
L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (cfr. Cass. 19989/17).
Tanto non ha fatto l'appellante, il quale, prescindendo del tutto dalle motivazioni espresse dal Tribunale, non ha introdotto specifiche ragioni di dissenso idonee a confutarle, sicché la sua censura va dichiarata inammissibile, per violazione del canone di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.
Ma vi è di più.
pagina 5 di 7 L'appellante non solo ha prodotto in questa sede, a supporto dei propri assunti, documenti mai depositati in primo grado (vista la sua mancata costituzione in quella sede), ma ha introdotto eccezioni e difese parzialmente nuove (mancanza di titolo di proprietà, in capo al fallimento, di alcuni dei beni concessi in affitto, esecuzione del contratto per un solo mese, etc.), prospettando una nuova ricostruzione dello svolgimento del rapporto, in evidente violazione del divieto dei nova in appello.
Anche sotto questo ulteriore profilo, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.
È noto invero che “il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. 2022/n. 9211; conf. Cass. 2018/n. 2529).
La declaratoria di inammissibilità del gravame fa sì che le spese del presente grado di giudizio -liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22 in relazione allo scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000- seguano la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 3/10/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la CP_1 CP_2 Controparte_4 sentenza n. 638/2022 emessa il 3/03/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere agli appellati costituiti,
[...]
e le spese del presente grado di giudizio, CP_1 CP_2 liquidandole in € 14.317 ciascuno, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-===================================================== pagina 6 di 7 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1341 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Parte_1
Michele Di Tommaso che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello----------------------------------------------------------appellante e
in persona del curatore avv. Michele Fabio Controparte_1
Marseglia, domiciliato in Foggia presso lo studio dell'avv. Barbara Straface che lo rappresenta e difende, giusta autorizzazione resa dal g.delegato il 23/03/2023, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello--------------------------------------------------------------appellato
nonchè
(già Controparte_2 CP_3
, domiciliata in Venezia-Marghera presso lo studio degli avv.ti Gianni
[...]
Solinas e Aldo Veglianiti che la rappresentano e difendono per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello ------------appellata
già ------------------------ Controparte_4 Controparte_5
------------------------------------------------------------------appellata contumace pagina 1 di 7 Conclusioni: all' udienza cartolare del 11/04/2025, le parti costituite hanno concluso come da rispettive note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 638/2022 emessa il 3/03/2022, il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione proposta da nei confronti del Controparte_5
revocato il d.i. opposto n. 1351/2016 in ragione Controparte_1 dell'intervenuto pagamento integrale, nelle more del giudizio, della somma ingiunta pari ad € 103.700 oltre interessi e spese, condannato la terza chiamata (rimasta contumace in primo grado) a pagare a Parte_1 la somma portata dal predetto d.i. a titolo di regresso ex art. 1950 CP_5
c.c., condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dal CP_5
e la a rifondere quelle anticipate da CP_1 Parte_1 CP_5
Con citazione notificata il 3/10/2022, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza la chiedendo, in riforma della Parte_1 stessa, l'accoglimento dell'opposizione proposta da con vittoria CP_5 delle spese del doppio grado.
Si è costituita (già , interventrice volontaria in CP_2 CP_3 primo grado, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348bis e 342 c.p.c. e, in ogni caso, la violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Si è costituito anche il che ha formulato le medesime Controparte_1 eccezioni sollevate da CP_2
È rimasta invece contumace Controparte_4
Con ordinanza del 14/04/2023, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 348bis c.p.c., riservando alla sentenza finale la decisione sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
All'udienza cartolare del 11/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_4 che, pur ritualmente evocata in causa quale società in cui si è fusa per
[...] incorporazione non si è costituita in giudizio. Controparte_5 pagina 2 di 7 Con un unico articolato motivo di appello, la rimasta Parte_1 contumace in primo grado, censura la sentenza impugnata, sostenendo l'erronea valutazione in termini di inadempimenti contrattuali dei comportamenti asseritamente abusivi tenuti dall'affittante
[...]
CP_1
L'appellante si duole, in particolare, del mancato accoglimento, da parte del primo giudice, dell'exceptio doli proposta dalla garante CP_5 sostenendo che la Curatela, nel tacere circostanze ad essa ben note, avrebbe indebitamente beneficiato di una garanzia rilasciata a fronte di un contratto di affitto ricomprendente anche beni di cui la concedente non era proprietaria e durato nella sostanza solo un mese, atteso che, anche dopo la revoca del sequestro conservativo del complesso turistico, essa affittuaria non sarebbe mai più stata messa in condizione di rientrare nell'effettiva disponibilità dei beni.
Sulla scorta di tanto, l'appellante ha così concluso:
“- in totale riforma della pronuncia impugnata, accogliere l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 1351/2016 concesso dal Controparte_5
Tribunale di Foggia e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o nullo e/o inefficace detto decreto e, in ogni caso, revocare il medesimo, perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, per i motivi tutti esposti, accertando che la opponente nulla deve alla Curatela opposta per i titoli e le ragioni di cui al richiamato decreto ingiuntivo;
- in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta la debenza di alcuna somma, limitare l'eventuale condanna ai soli importi accertati e provati, previa, in ogni caso, revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate di IVA, CPA e contributo forfettario come per legge”.
L'appello è inammissibile sotto vari profili in ragione della fondatezza delle eccezioni sollevate da entrambi gli appellati costituiti.
Il Tribunale, dopo aver qualificato il rapporto intercorso tra opponente ed opposto, sulla scorta dei principi affermati da Cass. SS.UU. 2010/n. 3947, come contratto autonomo di garanzia che, caratterizzandosi per essere del tutto svincolato dal rapporto principale garantito, inibisce al garante ogni pagina 3 di 7 possibilità di muovere eccezioni inerenti a quest'ultimo, ha escluso la prova pronta e liquida di una condotta abusiva del creditore e della causa illecita del rapporto e ha motivatamente respinto sia l'eccezione di nullità del contratto per impossibilità materiale dell'oggetto sia l'eccezione di risoluzione del contratto per mancata attivazione, da parte della Curatela, della clausola risolutiva espressa sia quella di scioglimento consensuale del rapporto per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam.
Ha, più in particolare, osservato che l'impossibilità materiale dell'oggetto ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui è diretta e non anche quando insorgano ostacoli all'esecuzione della stessa;
che, quando l'immobile concesso in locazione non sia utilizzabile per lo scopo in vista del quale è stato concesso in godimento, vi è un semplice inadempimento contrattuale del locatore rilevante sotto il profilo di cui all'art. 1575 n. 2 c.c., escludendolo tuttavia nella fattispecie in ragione delle previsioni contrattuali che ponevano a carico dell'affittuaria l'obbligo di attivare il procedimento finalizzato alla regolarizzazione imposta dalla normativa anti-incendio.
Quanto invece alla domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti della garantita il primo giudice ne ha rilevato la Parte_1 fondatezza ai sensi dell'art. 1950 c.c., stante l'impossibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante e di eccepire alcunchè, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento.
Ora, nessuna delle plurime argomentazioni spese dal primo giudice a fondamento del rigetto dell'exceptio doli è stata specificamente criticata dall'odierna appellante che, nonostante abbia riconosciuto la regolarità della notifica effettuata nei suoi confronti in primo grado (ove è rimasta contumace), tenta di recuperare in questa sede, agendo peraltro per interposta persona in violazione dell'art. 81 c.p.c., un riesame dell'opposizione proposta da (sull'implicito presupposto che ciò travolgerebbe di CP_5 conseguenza anche la statuizione, non espressamente impugnata, sulla domanda di regresso ex art. 1950 c.c. accolta in proprio danno) sulla base di una nuova ricostruzione dello svolgimento del rapporto fondata su documenti prodotti per la prima volta solo in questo grado di giudizio.
Il gravame viola innanzitutto il disposto dell'art. 342 c.p.c. che, com'è noto, benchè non imponga pacificamente l'uso di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di pagina 4 di 7 primo grado, richiede comunque la delimitazione del quantum devolutum con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura, posto che solo affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice si può giungere ad una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze (cfr. Cass. sez. un. 27199/17; 2028/18; 13535/18; sez. un. 36481/22).
Tale inammissibilità non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione, né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (cfr. Cass. 2022/n. 10930). L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio.
L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (cfr. Cass. 19989/17).
Tanto non ha fatto l'appellante, il quale, prescindendo del tutto dalle motivazioni espresse dal Tribunale, non ha introdotto specifiche ragioni di dissenso idonee a confutarle, sicché la sua censura va dichiarata inammissibile, per violazione del canone di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.
Ma vi è di più.
pagina 5 di 7 L'appellante non solo ha prodotto in questa sede, a supporto dei propri assunti, documenti mai depositati in primo grado (vista la sua mancata costituzione in quella sede), ma ha introdotto eccezioni e difese parzialmente nuove (mancanza di titolo di proprietà, in capo al fallimento, di alcuni dei beni concessi in affitto, esecuzione del contratto per un solo mese, etc.), prospettando una nuova ricostruzione dello svolgimento del rapporto, in evidente violazione del divieto dei nova in appello.
Anche sotto questo ulteriore profilo, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.
È noto invero che “il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. 2022/n. 9211; conf. Cass. 2018/n. 2529).
La declaratoria di inammissibilità del gravame fa sì che le spese del presente grado di giudizio -liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22 in relazione allo scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000- seguano la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 3/10/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la CP_1 CP_2 Controparte_4 sentenza n. 638/2022 emessa il 3/03/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere agli appellati costituiti,
[...]
e le spese del presente grado di giudizio, CP_1 CP_2 liquidandole in € 14.317 ciascuno, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-===================================================== pagina 6 di 7 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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