Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41179
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla riferibilità degli abusi

    Il motivo è inammissibile in quanto volto a censurare la valutazione degli elementi di prova, superando i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Inoltre, la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica, avendo valutato razionalmente una serie di indizi (disponibilità del vano, possesso delle chiavi, vicinanza all'abitazione, dichiarazioni testimoniali) che sono gravi, precisi e concordanti, conformemente all'orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità del proprietario per abusi edilizi.

  • Rigettato
    Errata applicazione degli artt. 59 l. 689/81 e 545-bis cod. proc. pen. e vizio della motivazione sul diniego della sostituzione della pena

    Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza ammette il diniego della sostituzione della pena anche in presenza di disagiate condizioni economiche, qualora, sulla base di elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio negativo sulla capacità di adempiere. La Corte d'appello ha correttamente evidenziato elementi dimostrativi dell'insolvibilità dell'imputato (mancanza di fonti di reddito, stato di detenzione, precedenti penali), censurati dal ricorrente solo sul piano del merito, inammissibilmente nel giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41179
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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