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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott. Maria Mitola Presidente dott. Alessandra Piliego Consigliere dott. Maria Grazia Caserta Consigliere - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 903/2024 e promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONICELLI Parte_1 C.F._1
VINICIO e dell'avv. MASTRANGELO PIETRO ( VIA SAN LEONARDO, 30 C.F._2
MASSAFRA, elettivamente domiciliato in VIA ZAFFIRO, 4 70023 GIOIA DEL COLLE, presso il difensore avv. ANTONICELLI VINICIO
Attore, già appellante in riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FASANO MARIA, P_ C.F._3
Con elettivamente domiciliato in STUDIO LATINO VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N.4 70010
SAMMICHELE DI BARI, presso il difensore avv. FASANO MARIA
Convenuta, già appellata in riassunzione pagina 1 di 8 e con l'intervento del Sig. Procuratore Generale presso questa Corte che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello proposto dal con conseguente affermazione dell'insussistenza PT dell'obbligo di mantenimento nei confronti di e condanna della stessa al pagamento P_ delle spese processuali.
PER LA RIASSUNZIONE del giudizio sub 1236/19 R.G. Corte d'Appello di Bari a seguito e in virtù dell'ordinanza della Corte di
Cassazione, n. 11250, pubblicata il 26/04/2024, con la quale, accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, veniva annullata la sentenza n. 1318/2021 (R.G. cit.) pubblicata il 09/07/2021 dalla Corte d'Appello di Bari, di conferma della sentenza del Tribunale di Bari nr. 1654/2019, con rinvio a questa Corte in diversa composizione.
All'udienza collegiale del 12 febbraio 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
OGGETTO: “assegno di mantenimento del coniuge separato”
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1654 del 15/04/2019, il Tribunale di Bari dichiarava la separazione personale dei coniugi e che avevano contratto matrimonio in Monopoli in data Parte_1 P_
28/08/2008, rigettando la domanda di addebito della separazione al marito e prevedendo a carico di quest'ultimo la corresponsione di un contributo al mantenimento della moglie di €. 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente. Disponeva anche l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, cui assegnava la casa familiare, disciplinando le modalità di visita e di frequentazione della minore con il padre e prevedendo il versamento a carico di quest'ultimo di un contributo al mantenimento della figlia di €. 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Avverso tale pronuncia, proponeva appello, contestando la spettanza del contributo al Parte_1 mantenimento in favore della moglie ma, nel contraddittorio delle parti, l'impugnazione veniva respinta dalla Corte d'appello di Bari con sentenza n. 1318/2021 del 09/07/2021. ha, Parte_1 quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di impugnazione.
pagina 2 di 8 La Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso (rubricato «Nullità della sentenza per violazione del principio dell'onere della prova (ex art. 2697 c.c.) e del principio dispositivo (ex art.
115 c.p.c.), in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per omessa o, quanto meno, meramente apparente motivazione, in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c.»), ha cassato l'impugnata sentenza evidenziando che essa non aveva esplicitato le ragioni per cui i redditi attuali della erano stati ritenuti «verosimilmente» inferiori a quelli P_ attuali del marito, né aveva chiarito la ritenuta inadeguatezza delle condizioni di vita della moglie rispetto a quelle esistenti in costanza di matrimonio. Ha chiarito che questa Corte, “una volta provata la percezione da parte della moglie di entrate derivanti da attività lavorativa, ancorché sottratte al fisco”, … “avrebbe dovuto verificare se quest'ultima avesse fornito prova sufficiente della non adeguatezza delle proprie condizioni rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando conto, in motivazione, del risultato di tale accertamento.” (cfr. parte motiva ordinanza di rinvio).
2. Con l'atto di citazione introduttivo del presente processo in riassunzione, , dopo aver Parte_1 riepilogato, grado per grado, la controversia in esame, ha chiesto a questa Corte di Appello di:
“I. dichiarare che nulla è dovuto, a titolo di mantenimento, a da parte di P_ PT
; II. condannare al pagamento, a titolo restitutorio, a favore del , delle
[...] P_ PT somme versate per il pagamento delle spese del giudizio di appello, comprese quelle per il contributo unificato;
III. condannare al pagamento, sia delle spese dei giudizi di merito e di P_ legittimità e sia di quelle del presente giudizio di rinvio.” (cfr. dalle conclusioni del ricorso introduttivo).
Costituitasi, ha chiesto di confermare la sentenza impugnata con l'atto di appello, con P_ vittoria delle spese.
All'udienza dell'11.02.205, la causa era riservata per la decisione con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di memorie conclusionali e di 20 giorni per il deposito di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'ordinanza di rinvio, la Suprema Corte di Cassazione ha tracciato il perimetro della cognizione di questa Corte di merito chiamata (col primo motivo accolto) a riesaminare le condizioni reddituali della convenuta in riassunzione dal momento che <<… Ciò che rileva, per la determinazione dell'assegno in questione, è l'accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della pagina 3 di 8 separazione…>> tenendo conto del fatto che <<… Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi
i coniugi) non è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita, a volte particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007;
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022)…>> (cfr. testualmente ordinanza di rinvio cit.);
Ha spiegato che la valutazione di <<… spettanza dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato presuppone l'accertamento del tenore di vita condotto dai coniugi quando vivevano insieme,
a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco…>> (cfr. cit.).
pagina 4 di 8 E' dunque questo il confine entro cui va nuovamente scrutinato l'appello di che (con Parte_1 un primo motivo rubricato “a) Violazione e falsa applicazione dei principi relativi alla prova presuntiva, di cui agli artt. 2727 e segg. (per quanto riguarda la determinazione del reddito dell'appellante). b) Nullità della sentenza per difetto di motivazione o quanto meno per motivazione meramente apparente (per quanto riguarda la comparazione dei due redditi e la valutazione relativa alla disparità degli stessi e alla inadeguatezza della appellata). c) Violazione e falsa applicazione del principio dell'onere della prova (per quanto riguarda la situazione reddituale dell'appellata e la inadeguatezza della stessa). d) Violazione e falsa applicazione del principio di solidarietà di cui agli artt. 2 e 53 Cost.”) aveva sostanzialmente censurato la sentenza di prime cure per la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del suo reddito e alla comparazione con il reddito della
(vi è anche un secondo motivo con cui si doleva della statuizione sulle spese processuali). P_
Come accennato, la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha fatto buon governo delle regole per l'accertamento della situazione patrimoniale delle parti, ai fini della valutazione di sussistenza del diritto all'assegno (primo motivo cit.).
Di conseguenza, questa Corte è tenuta al riesame delle risultanze istruttorie ritenute di rilievo decisivo dal Giudice del rinvio.
Ebbene, anzitutto, va evidenziato che dal complesso degli scritti difensivi e delle emergenze istruttorie delle parti, si ricava che:
1) può ritenersi coperto dal giudicato (riveniente dalla sentenza di prime cure visto che la sentenza di appello è stata cassata) lo svolgimento di attività lavorativa di 'parrucchiera itinerante' della
, dal momento che la sentenza di prime cure che l'ha affermato non è stata sul punto P_ oggetto di impugnazione e a conferma dell'attività lavorativa svolta vi sono le dichiarazioni dei testi e escussi dal Tribunale all'udienza del 12.06.2014; Tes_1 Tes_2
2) che, come evidenziato dal Tribunale, non è possibile comunque provare con certezza l'ammontare dei relativi introiti né, in tal senso, è stata svolta apposita attività istruttoria da parte dell'appellante/attore in riassunzione: in definitiva risulta provato lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ma non altrettanto lo è l'ammontare degli introiti da P_ essa derivanti;
3) il reddito del invece, al momento della proposizione dell'appello era determinato in PT circa 25.000,00 euro annui: pagina 5 di 8 4) la circostanza dello svolgimento di attività lavorativa da parte della , se per un verso P_ dimostra che essa aveva qualche introito, per altro verso non è idonea a dimostrarne l'entità;
5) di sicuro, però, appare provato che la sebbene non fosse proprietaria di beni immobili, P_ al pari del in ogni caso beneficiava della casa coniugale quale coniuge collocatario PT della figlia nata dal matrimonio e, come attestato dalla certificazione del PRA di Brindisi, nel
2016 aveva acquistato un'auto nuova del costo di euro 9.900,00;
6) non poteva ritenersi inabile al lavoro ma che, valutati complessivamente gli elementi di cui sopra, non era possibile concludere per una condizione economica analoga a quella del marito;
7) come evidenziato nel provvedimento di questa Corte, emesso nel contesto del giudizio divorzile nel frattempo instaurato, provvedimento prodotto in allegato alla comparsa di costituzione della a fronte di una unione coniugale durata meno di tre anni, la ha beneficiato PT P_ dell'assegno di mantenimento per ben 12 anni durante i quali, sia pure dedicandosi alla cura della casa e all'accudimento della figlia (ormai nel pieno dell'adolescenza), non pare si sia impegnata per affrancarsi dalla dipendenza dal marito in ossequio ai principi di libertà e di autoresponsabilità. Difatti, la circostanza per cui ella si sia iscritta nelle liste di collocamento soltanto nel 2022, ossia pochi mesi prima che il marito proponesse il ricorso per divorzio, non fa altro che dar contezza dell'immobilismo nel quale ha vissuto fin dalla fase della separazione e ciò in disparte la circostanza che la donna, comunque, per quanto emerso in modo chiaro nell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di separazione, svolgeva attività di parrucchiera itinerante in tal modo guadagnando introiti non tracciabili, sottratti all'imposizione e, soprattutto, al confronto con quanto invece percepito dal a titolo di pensione e, perciò, PT quantificato (cfr. ordinanza cit.);
8) non vi sono elementi atti a far ritenere che la reclamante abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune o di quello del se non con la temporanea e breve collaborazione PT nell'attività commerciale di questi, da tempo dismessa;
9) dal complesso delle risultanze istruttorie e a fronte di una valutazione certa della situazione reddituale e patrimoniale del D'Amico non altrettanto può dirsi della cui, però, non può P_ riconoscersi il diritto alla integrale percezione del detto assegno visto che, risulta accertato che, solo nel 2022 ella si è attivata per darsi a proficuo lavoro;
pagina 6 di 8 10) pertanto, se è vero che in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. Sez. 1, 21/07/2021, n. 20866, Rv. 661970 - 01);
11) in definitiva, non risulta provata una netta disparità patrimoniale tra i due ex coniugi quanto, piuttosto, lo svolgimento di attività lavorativa occulta da parte della (è documentato, P_ cfr. testimonianze, che la è capace di lavorare tanto che risultava svolgere l'attività di P_ parrucchiera itinerante) e la mancata segnalazione al fisco dei suoi introiti, in uno alla sua manifestata disponibilità al lavoro solo a partire dal 2022 fatto che elide, quantomeno parzialmente, il dovere di solidarietà nei termini di cui sub nr. 10;
12) proprio tale ultimo aspetto rappresenta uno di quegli elementi, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, e tale da far ritenere che, non essendosi attivata per trovare proficuo lavoro, è logico ritenere che la P_ avesse comunque autonome disponibilità reddituali non potendo credere che ella potesse vivere con il solo contributo dato dall'ex coniuge;
13) Comunque, quantomeno sul piano delle disponibilità immobiliari, può ritenersi accertata la sproporzione patrimoniale tra le parti, sproporzione ricavabile dal fatto che la non P_ possiede un patrimonio immobiliare (accertato) come quello del e ciò di sicuro non PT pone la in una posizione di primazia economica rispetto a lui tanto più che tale P_ circostanza, ove sussistente, andava dimostrata dal;
PT
14) il fatto che comunque ella si è dedicata all'accudimento della minore, come detto, non permette di ritenere che fosse totalmente autonoma economicamente avendo dovuto dedicare molto tempo alla figlia minore, ora adolescente sicché, dovendo ridimensionare il dovuto, alla luce dei sopra esposti criteri da ponderare complessivamente, appare congruo riconoscere la riduzione del detto assegno, nella misura di euro 150,00 con conseguente, parziale accoglimento dell'appello proposto dall'attore in riassunzione. pagina 7 di 8 4. Circa il carico delle spese processuali, il parziale accoglimento nel merito del proposto gravame, a fronte della richiesta di rigetto, consente di ritenere integrata un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione prima civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza deduzione, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 11250, pubblicata il
26/04/2024, con la quale veniva annullata la sentenza n. 1318/2021 della Corte d'Appello di Bari emessa sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Parte_1 P_
Tribunale di Bari nr. 1654/2019, in parziale riforma dell'impugnata sentenza così provvede:
1) riduce ad euro 150,00 il contributo al mantenimento in favore di P_
2) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quelle del giudizio di Cassazione;
3) conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello Bari, il 24 giugno 2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott. Maria Mitola Presidente dott. Alessandra Piliego Consigliere dott. Maria Grazia Caserta Consigliere - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 903/2024 e promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONICELLI Parte_1 C.F._1
VINICIO e dell'avv. MASTRANGELO PIETRO ( VIA SAN LEONARDO, 30 C.F._2
MASSAFRA, elettivamente domiciliato in VIA ZAFFIRO, 4 70023 GIOIA DEL COLLE, presso il difensore avv. ANTONICELLI VINICIO
Attore, già appellante in riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FASANO MARIA, P_ C.F._3
Con elettivamente domiciliato in STUDIO LATINO VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N.4 70010
SAMMICHELE DI BARI, presso il difensore avv. FASANO MARIA
Convenuta, già appellata in riassunzione pagina 1 di 8 e con l'intervento del Sig. Procuratore Generale presso questa Corte che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello proposto dal con conseguente affermazione dell'insussistenza PT dell'obbligo di mantenimento nei confronti di e condanna della stessa al pagamento P_ delle spese processuali.
PER LA RIASSUNZIONE del giudizio sub 1236/19 R.G. Corte d'Appello di Bari a seguito e in virtù dell'ordinanza della Corte di
Cassazione, n. 11250, pubblicata il 26/04/2024, con la quale, accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, veniva annullata la sentenza n. 1318/2021 (R.G. cit.) pubblicata il 09/07/2021 dalla Corte d'Appello di Bari, di conferma della sentenza del Tribunale di Bari nr. 1654/2019, con rinvio a questa Corte in diversa composizione.
All'udienza collegiale del 12 febbraio 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
OGGETTO: “assegno di mantenimento del coniuge separato”
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1654 del 15/04/2019, il Tribunale di Bari dichiarava la separazione personale dei coniugi e che avevano contratto matrimonio in Monopoli in data Parte_1 P_
28/08/2008, rigettando la domanda di addebito della separazione al marito e prevedendo a carico di quest'ultimo la corresponsione di un contributo al mantenimento della moglie di €. 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente. Disponeva anche l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, cui assegnava la casa familiare, disciplinando le modalità di visita e di frequentazione della minore con il padre e prevedendo il versamento a carico di quest'ultimo di un contributo al mantenimento della figlia di €. 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Avverso tale pronuncia, proponeva appello, contestando la spettanza del contributo al Parte_1 mantenimento in favore della moglie ma, nel contraddittorio delle parti, l'impugnazione veniva respinta dalla Corte d'appello di Bari con sentenza n. 1318/2021 del 09/07/2021. ha, Parte_1 quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di impugnazione.
pagina 2 di 8 La Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso (rubricato «Nullità della sentenza per violazione del principio dell'onere della prova (ex art. 2697 c.c.) e del principio dispositivo (ex art.
115 c.p.c.), in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per omessa o, quanto meno, meramente apparente motivazione, in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c.»), ha cassato l'impugnata sentenza evidenziando che essa non aveva esplicitato le ragioni per cui i redditi attuali della erano stati ritenuti «verosimilmente» inferiori a quelli P_ attuali del marito, né aveva chiarito la ritenuta inadeguatezza delle condizioni di vita della moglie rispetto a quelle esistenti in costanza di matrimonio. Ha chiarito che questa Corte, “una volta provata la percezione da parte della moglie di entrate derivanti da attività lavorativa, ancorché sottratte al fisco”, … “avrebbe dovuto verificare se quest'ultima avesse fornito prova sufficiente della non adeguatezza delle proprie condizioni rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando conto, in motivazione, del risultato di tale accertamento.” (cfr. parte motiva ordinanza di rinvio).
2. Con l'atto di citazione introduttivo del presente processo in riassunzione, , dopo aver Parte_1 riepilogato, grado per grado, la controversia in esame, ha chiesto a questa Corte di Appello di:
“I. dichiarare che nulla è dovuto, a titolo di mantenimento, a da parte di P_ PT
; II. condannare al pagamento, a titolo restitutorio, a favore del , delle
[...] P_ PT somme versate per il pagamento delle spese del giudizio di appello, comprese quelle per il contributo unificato;
III. condannare al pagamento, sia delle spese dei giudizi di merito e di P_ legittimità e sia di quelle del presente giudizio di rinvio.” (cfr. dalle conclusioni del ricorso introduttivo).
Costituitasi, ha chiesto di confermare la sentenza impugnata con l'atto di appello, con P_ vittoria delle spese.
All'udienza dell'11.02.205, la causa era riservata per la decisione con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di memorie conclusionali e di 20 giorni per il deposito di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'ordinanza di rinvio, la Suprema Corte di Cassazione ha tracciato il perimetro della cognizione di questa Corte di merito chiamata (col primo motivo accolto) a riesaminare le condizioni reddituali della convenuta in riassunzione dal momento che <<… Ciò che rileva, per la determinazione dell'assegno in questione, è l'accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della pagina 3 di 8 separazione…>> tenendo conto del fatto che <<… Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi
i coniugi) non è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita, a volte particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007;
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022)…>> (cfr. testualmente ordinanza di rinvio cit.);
Ha spiegato che la valutazione di <<… spettanza dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato presuppone l'accertamento del tenore di vita condotto dai coniugi quando vivevano insieme,
a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco…>> (cfr. cit.).
pagina 4 di 8 E' dunque questo il confine entro cui va nuovamente scrutinato l'appello di che (con Parte_1 un primo motivo rubricato “a) Violazione e falsa applicazione dei principi relativi alla prova presuntiva, di cui agli artt. 2727 e segg. (per quanto riguarda la determinazione del reddito dell'appellante). b) Nullità della sentenza per difetto di motivazione o quanto meno per motivazione meramente apparente (per quanto riguarda la comparazione dei due redditi e la valutazione relativa alla disparità degli stessi e alla inadeguatezza della appellata). c) Violazione e falsa applicazione del principio dell'onere della prova (per quanto riguarda la situazione reddituale dell'appellata e la inadeguatezza della stessa). d) Violazione e falsa applicazione del principio di solidarietà di cui agli artt. 2 e 53 Cost.”) aveva sostanzialmente censurato la sentenza di prime cure per la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del suo reddito e alla comparazione con il reddito della
(vi è anche un secondo motivo con cui si doleva della statuizione sulle spese processuali). P_
Come accennato, la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha fatto buon governo delle regole per l'accertamento della situazione patrimoniale delle parti, ai fini della valutazione di sussistenza del diritto all'assegno (primo motivo cit.).
Di conseguenza, questa Corte è tenuta al riesame delle risultanze istruttorie ritenute di rilievo decisivo dal Giudice del rinvio.
Ebbene, anzitutto, va evidenziato che dal complesso degli scritti difensivi e delle emergenze istruttorie delle parti, si ricava che:
1) può ritenersi coperto dal giudicato (riveniente dalla sentenza di prime cure visto che la sentenza di appello è stata cassata) lo svolgimento di attività lavorativa di 'parrucchiera itinerante' della
, dal momento che la sentenza di prime cure che l'ha affermato non è stata sul punto P_ oggetto di impugnazione e a conferma dell'attività lavorativa svolta vi sono le dichiarazioni dei testi e escussi dal Tribunale all'udienza del 12.06.2014; Tes_1 Tes_2
2) che, come evidenziato dal Tribunale, non è possibile comunque provare con certezza l'ammontare dei relativi introiti né, in tal senso, è stata svolta apposita attività istruttoria da parte dell'appellante/attore in riassunzione: in definitiva risulta provato lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ma non altrettanto lo è l'ammontare degli introiti da P_ essa derivanti;
3) il reddito del invece, al momento della proposizione dell'appello era determinato in PT circa 25.000,00 euro annui: pagina 5 di 8 4) la circostanza dello svolgimento di attività lavorativa da parte della , se per un verso P_ dimostra che essa aveva qualche introito, per altro verso non è idonea a dimostrarne l'entità;
5) di sicuro, però, appare provato che la sebbene non fosse proprietaria di beni immobili, P_ al pari del in ogni caso beneficiava della casa coniugale quale coniuge collocatario PT della figlia nata dal matrimonio e, come attestato dalla certificazione del PRA di Brindisi, nel
2016 aveva acquistato un'auto nuova del costo di euro 9.900,00;
6) non poteva ritenersi inabile al lavoro ma che, valutati complessivamente gli elementi di cui sopra, non era possibile concludere per una condizione economica analoga a quella del marito;
7) come evidenziato nel provvedimento di questa Corte, emesso nel contesto del giudizio divorzile nel frattempo instaurato, provvedimento prodotto in allegato alla comparsa di costituzione della a fronte di una unione coniugale durata meno di tre anni, la ha beneficiato PT P_ dell'assegno di mantenimento per ben 12 anni durante i quali, sia pure dedicandosi alla cura della casa e all'accudimento della figlia (ormai nel pieno dell'adolescenza), non pare si sia impegnata per affrancarsi dalla dipendenza dal marito in ossequio ai principi di libertà e di autoresponsabilità. Difatti, la circostanza per cui ella si sia iscritta nelle liste di collocamento soltanto nel 2022, ossia pochi mesi prima che il marito proponesse il ricorso per divorzio, non fa altro che dar contezza dell'immobilismo nel quale ha vissuto fin dalla fase della separazione e ciò in disparte la circostanza che la donna, comunque, per quanto emerso in modo chiaro nell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di separazione, svolgeva attività di parrucchiera itinerante in tal modo guadagnando introiti non tracciabili, sottratti all'imposizione e, soprattutto, al confronto con quanto invece percepito dal a titolo di pensione e, perciò, PT quantificato (cfr. ordinanza cit.);
8) non vi sono elementi atti a far ritenere che la reclamante abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune o di quello del se non con la temporanea e breve collaborazione PT nell'attività commerciale di questi, da tempo dismessa;
9) dal complesso delle risultanze istruttorie e a fronte di una valutazione certa della situazione reddituale e patrimoniale del D'Amico non altrettanto può dirsi della cui, però, non può P_ riconoscersi il diritto alla integrale percezione del detto assegno visto che, risulta accertato che, solo nel 2022 ella si è attivata per darsi a proficuo lavoro;
pagina 6 di 8 10) pertanto, se è vero che in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. Sez. 1, 21/07/2021, n. 20866, Rv. 661970 - 01);
11) in definitiva, non risulta provata una netta disparità patrimoniale tra i due ex coniugi quanto, piuttosto, lo svolgimento di attività lavorativa occulta da parte della (è documentato, P_ cfr. testimonianze, che la è capace di lavorare tanto che risultava svolgere l'attività di P_ parrucchiera itinerante) e la mancata segnalazione al fisco dei suoi introiti, in uno alla sua manifestata disponibilità al lavoro solo a partire dal 2022 fatto che elide, quantomeno parzialmente, il dovere di solidarietà nei termini di cui sub nr. 10;
12) proprio tale ultimo aspetto rappresenta uno di quegli elementi, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, e tale da far ritenere che, non essendosi attivata per trovare proficuo lavoro, è logico ritenere che la P_ avesse comunque autonome disponibilità reddituali non potendo credere che ella potesse vivere con il solo contributo dato dall'ex coniuge;
13) Comunque, quantomeno sul piano delle disponibilità immobiliari, può ritenersi accertata la sproporzione patrimoniale tra le parti, sproporzione ricavabile dal fatto che la non P_ possiede un patrimonio immobiliare (accertato) come quello del e ciò di sicuro non PT pone la in una posizione di primazia economica rispetto a lui tanto più che tale P_ circostanza, ove sussistente, andava dimostrata dal;
PT
14) il fatto che comunque ella si è dedicata all'accudimento della minore, come detto, non permette di ritenere che fosse totalmente autonoma economicamente avendo dovuto dedicare molto tempo alla figlia minore, ora adolescente sicché, dovendo ridimensionare il dovuto, alla luce dei sopra esposti criteri da ponderare complessivamente, appare congruo riconoscere la riduzione del detto assegno, nella misura di euro 150,00 con conseguente, parziale accoglimento dell'appello proposto dall'attore in riassunzione. pagina 7 di 8 4. Circa il carico delle spese processuali, il parziale accoglimento nel merito del proposto gravame, a fronte della richiesta di rigetto, consente di ritenere integrata un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione prima civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza deduzione, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 11250, pubblicata il
26/04/2024, con la quale veniva annullata la sentenza n. 1318/2021 della Corte d'Appello di Bari emessa sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Parte_1 P_
Tribunale di Bari nr. 1654/2019, in parziale riforma dell'impugnata sentenza così provvede:
1) riduce ad euro 150,00 il contributo al mantenimento in favore di P_
2) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quelle del giudizio di Cassazione;
3) conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello Bari, il 24 giugno 2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
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