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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1540/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di reclamo iscritto al n. r.g. 1540/2025 promosso
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BIANCHI MARCO, elettivamente domiciliato in LARGO CAMUSSI, 3 GALLARATE presso il difensore avv. BIANCHI MARCO
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PELLIZZATO MASSIMO, elettivamente domiciliato in CORSO pagina 1 di 6 MA 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PELLIZZATO MASSIMO Controparte_2
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALBE'
[...] P.IVA_1
ND, elettivamente domiciliato in VIA G. FERRARIS 7 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. ALBE' ND
RECLAMATI
avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia la Corte adita revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante. Voglia altresì porre a carico della in Liquidazione Giudiziale Controparte_1
(Liq. Giud. n. 32/2024) in persona del Curatore Dott. Controparte_3 le spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso che
[...] sarà liquidato al curatore Dott.ssa . Persona_1
Voglia altresì condannare la in Liquidazione Giudiziale (Liq. Controparte_1
Giud. n. 32/2024) in persona del Curatore Dott. alla Controparte_3 rifusione delle spese e compensi del presente giudizio.
Per Controparte_1
In via principale CONFERMARE la reclamata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 41/2025 del 23/04/2025, assolvendo nel miglior modo e la CP_1
Curatela di COSTRUZIONI da ogni avversaria pretesa;
In via subordinata comunque DICHIARARE l'apertura della dichiarazione giudiziale di
[...] con sede in Mornago (Va), Via Stazione 126, c.f. Parte_1
iscritta al n. REA VA-322648, PEC P.IVA_1 Emai_1
pagina 2 di 6 in persona dell'Amministratore Unico sig. Email_2 [...]
, c.f. , residente in [...] C.F._1
IC OC 38 Nelle spese: Con vittoria di spese, diritti onorari, sia della fase di reclamo che di quella precedente.
Per LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC.
[...]
S.R.L. Parte_1
La Liquidazione Giudiziale in persona del suo Curatore Parte_1 dott.ssa chiede il rigetto del reclamo e della domanda Controparte_5 cautelare, con ogni conseguenza per quanto concerne le spese processuali di soccombenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Con sentenza n. 41 del 17 aprile 2025 il Tribunale di Busto Arsizio, su
[...]
liquidazione giudiziale, creditore dell'importo di € 512.700,00 Parte_2 oltre iva, quale corrispettivo per l'esecuzione di opere edili, ha dichiarato la liquidazione giudiziale di non costituitasi nel giudizio di I Parte_1 grado. Avverso detta sentenza ha proposto reclamo Si sono Parte_1 costituiti sia il creditore istante che la liquidazione giudiziale. All'udienza del 10 luglio 2025, sentite le parti, la Corte si è riservata di decidere.
* La reclamante espone i seguenti motivi di reclamo I. Erroneità dell'esposizione debitoria. La reclamante eccepisce l'esistenza di un contro credito, comprovato oltre che dalla domanda di ammissione al passivo di Controparte_6 presentata da dalla fattura n. 1/2023 dell'importo di € Parte_1
492.134,15 per canoni di locazione (doc. 2), emessa dalla reclamante e rimasta inevasa. Sottolinea altresì che, riguardo alla propria domanda di ammissione al passivo, il GD si è riservato di ammettere al privilegio il proprio credito di € 15.000,00. Con riferimento invece agli altri debiti, il debito erariale era stato in parte oggetto di procedura di rottamazione le cui scadenze erano state sempre pagina 3 di 6 rispettate, così come quelle del piano di pagamento stabilite nell'ordinanza di conversione emessa nella procedura esecutiva immobiliare pendente. II. Inesistenza di una condizione di insolvenza La reclamante sostiene di essere perfettamente in grado di adempiere alle proprie obbligazioni circostanza che sarebbe desumibile dal patrimonio societario.
L'opinione della Corte Il reclamo non è fondato. Premesso che il credito fatto valere da non è Controparte_6 oggetto di contestazione né nell'an né nel quantum, con riferimento alla eccezione di compensazione prospettata dalla reclamante, la delibazione sommaria che questa Corte è chiamata ad effettuare incidentalmente sui fatti e sulle allegazioni difensive di entrambe le parti non conduce nel senso auspicato dalla reclamante. In primo luogo, con riferimento all'ammissione al passivo, la compensazione potrebbe operare nei limiti dell'importo di € 15.000,00 e dunque nella sostanza non comporterebbe alcuna variazione di rilievo nella posizione debitoria di nei confronti di . Parte_1 Controparte_6
Il credito di € 492.134,15 di cui alla fattura n. 1/2023 per canoni di locazione non è stato oggetto di domanda di insinuazione al passivo, con la conseguenza che, allo stato attuale, la pretesa creditoria di non risulta Parte_1 assistita da un sufficiente grado di verosimiglianza per potere essere posta in compensazione. In ogni caso, e ciò è assorbente rispetto a tutte le difese svolte dalla liquidazione giudiziale della creditrice in ordine alla insussistenza di un contro Controparte_6 credito, anche a volere in linea puramente teorica riconoscere l'intero importo vantato da residuerebbe comunque un credito non Parte_1 soddisfatto in favore di in liquidazione di € 5.565,85 (512.700- Controparte_6
492.134,15-15.000), il che conferma la legittimazione del creditore a proporre ricorso per la liquidazione giudiziale di Parte_1
Va altresì rilevato che la platea dei creditori e la conseguente esposizione debitoria della reclamante è ben più ampia di quella descritta nell'impugnazione. La liquidazione giudiziale di ha documentato: a. Parte_1
l'esistenza di un debito erariale scaduto e non rottamato già presente al momento dell'apertura della liquidazione pari a € 66.525,97 (doc. 2); b. di avere pagina 4 di 6 ricevuto domande di insinuazione al passivo per € 107.379,17 per imposte comunali non pagate e spese condominiali (docc. 4-10). L'entità dei debiti della società reclamante preesistenti alla fase pre liquidatoria, oltre a comprovare il superamento delle soglie di cui all'art. 49, co. 5 CCII, denota l'esistenza dell'ulteriore presupposto di cui all'art. 121 CCII, ossia lo stato di insolvenza. A fronte di una serie di chiari e univoci indicatori quali il mancato pagamento di ingenti crediti scaduti, l'esistenza di varie procedure esecutive (doc. 11 ), il mancato Controparte_7 deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023, la reclamante non fornisce alcun elemento in base al quale fondatamente ritenere che si tratti di una condizione di difficoltà meramente transeunte. Occorre infatti interrogarsi se attualmente il debitore dimostri di possedere le capacità per far fronte ai propri debiti con l'uso di mezzi ordinari di pagamento e senza la distruzione dei propri beni. Le circostanze evidenziate non consentono di effettuare una prognosi favorevole. Occorre peraltro sottolineare che lo stato attuale dei debiti, per come ricostruito dalla stessa resistente nelle situazioni economico patrimoniali depositate in atti, che indicano un passivo di oltre un milione di euro, conferma una condizione di sofferenza importante e senza prospettive risolutive. Il reclamo va dunque respinto e condannata a rifondere Parte_1 alle controparti le spese di lite liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile e della scarsa complessità delle questioni trattate. La manifesta infondatezza del reclamo denota la mala fede del legale rappresentante che, conseguentemente, deve essere condannato ai sensi dell'art. 51 co. 15 CCII a rifondere solidalmente con la società le spese processuali, oltre che al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sul reclamo proposto avverso Parte_1 la sentenza n. 41/2025 del Tribunale di Busto Arsizio:
1. rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza n. 41/2025 del Tribunale di Busto Arsizio;
2. condanna la reclamante in solido con il proprio legale rappresentante a rifondere le spese di lite alle parti reclamate Controparte_4 liquidate per ciascuna posizione nell'importo di euro 3.476,00 per pagina 5 di 6 compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante e del legale rappresentante Controparte_4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte del 10 luglio 2025
La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Maria Teresa Brena
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di reclamo iscritto al n. r.g. 1540/2025 promosso
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BIANCHI MARCO, elettivamente domiciliato in LARGO CAMUSSI, 3 GALLARATE presso il difensore avv. BIANCHI MARCO
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PELLIZZATO MASSIMO, elettivamente domiciliato in CORSO pagina 1 di 6 MA 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PELLIZZATO MASSIMO Controparte_2
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALBE'
[...] P.IVA_1
ND, elettivamente domiciliato in VIA G. FERRARIS 7 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. ALBE' ND
RECLAMATI
avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia la Corte adita revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante. Voglia altresì porre a carico della in Liquidazione Giudiziale Controparte_1
(Liq. Giud. n. 32/2024) in persona del Curatore Dott. Controparte_3 le spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso che
[...] sarà liquidato al curatore Dott.ssa . Persona_1
Voglia altresì condannare la in Liquidazione Giudiziale (Liq. Controparte_1
Giud. n. 32/2024) in persona del Curatore Dott. alla Controparte_3 rifusione delle spese e compensi del presente giudizio.
Per Controparte_1
In via principale CONFERMARE la reclamata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 41/2025 del 23/04/2025, assolvendo nel miglior modo e la CP_1
Curatela di COSTRUZIONI da ogni avversaria pretesa;
In via subordinata comunque DICHIARARE l'apertura della dichiarazione giudiziale di
[...] con sede in Mornago (Va), Via Stazione 126, c.f. Parte_1
iscritta al n. REA VA-322648, PEC P.IVA_1 Emai_1
pagina 2 di 6 in persona dell'Amministratore Unico sig. Email_2 [...]
, c.f. , residente in [...] C.F._1
IC OC 38 Nelle spese: Con vittoria di spese, diritti onorari, sia della fase di reclamo che di quella precedente.
Per LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC.
[...]
S.R.L. Parte_1
La Liquidazione Giudiziale in persona del suo Curatore Parte_1 dott.ssa chiede il rigetto del reclamo e della domanda Controparte_5 cautelare, con ogni conseguenza per quanto concerne le spese processuali di soccombenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Con sentenza n. 41 del 17 aprile 2025 il Tribunale di Busto Arsizio, su
[...]
liquidazione giudiziale, creditore dell'importo di € 512.700,00 Parte_2 oltre iva, quale corrispettivo per l'esecuzione di opere edili, ha dichiarato la liquidazione giudiziale di non costituitasi nel giudizio di I Parte_1 grado. Avverso detta sentenza ha proposto reclamo Si sono Parte_1 costituiti sia il creditore istante che la liquidazione giudiziale. All'udienza del 10 luglio 2025, sentite le parti, la Corte si è riservata di decidere.
* La reclamante espone i seguenti motivi di reclamo I. Erroneità dell'esposizione debitoria. La reclamante eccepisce l'esistenza di un contro credito, comprovato oltre che dalla domanda di ammissione al passivo di Controparte_6 presentata da dalla fattura n. 1/2023 dell'importo di € Parte_1
492.134,15 per canoni di locazione (doc. 2), emessa dalla reclamante e rimasta inevasa. Sottolinea altresì che, riguardo alla propria domanda di ammissione al passivo, il GD si è riservato di ammettere al privilegio il proprio credito di € 15.000,00. Con riferimento invece agli altri debiti, il debito erariale era stato in parte oggetto di procedura di rottamazione le cui scadenze erano state sempre pagina 3 di 6 rispettate, così come quelle del piano di pagamento stabilite nell'ordinanza di conversione emessa nella procedura esecutiva immobiliare pendente. II. Inesistenza di una condizione di insolvenza La reclamante sostiene di essere perfettamente in grado di adempiere alle proprie obbligazioni circostanza che sarebbe desumibile dal patrimonio societario.
L'opinione della Corte Il reclamo non è fondato. Premesso che il credito fatto valere da non è Controparte_6 oggetto di contestazione né nell'an né nel quantum, con riferimento alla eccezione di compensazione prospettata dalla reclamante, la delibazione sommaria che questa Corte è chiamata ad effettuare incidentalmente sui fatti e sulle allegazioni difensive di entrambe le parti non conduce nel senso auspicato dalla reclamante. In primo luogo, con riferimento all'ammissione al passivo, la compensazione potrebbe operare nei limiti dell'importo di € 15.000,00 e dunque nella sostanza non comporterebbe alcuna variazione di rilievo nella posizione debitoria di nei confronti di . Parte_1 Controparte_6
Il credito di € 492.134,15 di cui alla fattura n. 1/2023 per canoni di locazione non è stato oggetto di domanda di insinuazione al passivo, con la conseguenza che, allo stato attuale, la pretesa creditoria di non risulta Parte_1 assistita da un sufficiente grado di verosimiglianza per potere essere posta in compensazione. In ogni caso, e ciò è assorbente rispetto a tutte le difese svolte dalla liquidazione giudiziale della creditrice in ordine alla insussistenza di un contro Controparte_6 credito, anche a volere in linea puramente teorica riconoscere l'intero importo vantato da residuerebbe comunque un credito non Parte_1 soddisfatto in favore di in liquidazione di € 5.565,85 (512.700- Controparte_6
492.134,15-15.000), il che conferma la legittimazione del creditore a proporre ricorso per la liquidazione giudiziale di Parte_1
Va altresì rilevato che la platea dei creditori e la conseguente esposizione debitoria della reclamante è ben più ampia di quella descritta nell'impugnazione. La liquidazione giudiziale di ha documentato: a. Parte_1
l'esistenza di un debito erariale scaduto e non rottamato già presente al momento dell'apertura della liquidazione pari a € 66.525,97 (doc. 2); b. di avere pagina 4 di 6 ricevuto domande di insinuazione al passivo per € 107.379,17 per imposte comunali non pagate e spese condominiali (docc. 4-10). L'entità dei debiti della società reclamante preesistenti alla fase pre liquidatoria, oltre a comprovare il superamento delle soglie di cui all'art. 49, co. 5 CCII, denota l'esistenza dell'ulteriore presupposto di cui all'art. 121 CCII, ossia lo stato di insolvenza. A fronte di una serie di chiari e univoci indicatori quali il mancato pagamento di ingenti crediti scaduti, l'esistenza di varie procedure esecutive (doc. 11 ), il mancato Controparte_7 deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023, la reclamante non fornisce alcun elemento in base al quale fondatamente ritenere che si tratti di una condizione di difficoltà meramente transeunte. Occorre infatti interrogarsi se attualmente il debitore dimostri di possedere le capacità per far fronte ai propri debiti con l'uso di mezzi ordinari di pagamento e senza la distruzione dei propri beni. Le circostanze evidenziate non consentono di effettuare una prognosi favorevole. Occorre peraltro sottolineare che lo stato attuale dei debiti, per come ricostruito dalla stessa resistente nelle situazioni economico patrimoniali depositate in atti, che indicano un passivo di oltre un milione di euro, conferma una condizione di sofferenza importante e senza prospettive risolutive. Il reclamo va dunque respinto e condannata a rifondere Parte_1 alle controparti le spese di lite liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile e della scarsa complessità delle questioni trattate. La manifesta infondatezza del reclamo denota la mala fede del legale rappresentante che, conseguentemente, deve essere condannato ai sensi dell'art. 51 co. 15 CCII a rifondere solidalmente con la società le spese processuali, oltre che al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sul reclamo proposto avverso Parte_1 la sentenza n. 41/2025 del Tribunale di Busto Arsizio:
1. rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza n. 41/2025 del Tribunale di Busto Arsizio;
2. condanna la reclamante in solido con il proprio legale rappresentante a rifondere le spese di lite alle parti reclamate Controparte_4 liquidate per ciascuna posizione nell'importo di euro 3.476,00 per pagina 5 di 6 compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante e del legale rappresentante Controparte_4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte del 10 luglio 2025
La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Maria Teresa Brena
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