Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 11/06/2025, n. 11460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11460 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11460/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2024, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – MB d’Italia a Dhaka, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
del provvedimento ELMB d’Italia a Dhaka n. 20230046990 del 24/10/2023– notificato al destinatario il 6/11/2023 - di diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nei confronti ELattuale ricorrente, di nazionalità bengalese - beneficiario di Nulla Osta nominativo del competente SUI e richiedente il necessario visto d’ingresso per lavoro subordinato - l’ MB d'Italia a Dhaka adottava il provvedimento n. n. 20230046990 del 24/10/2023 – notificato al destinatario il 6/11/2023 - di diniego del visto, così motivato: “Vi sono ragionevoli dubbi sulla Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto”.
Con ricorso – ritualmente proposto il 10/1/2024 – l’interessato impugnava, previa tutela cautelare, il diniego del 24/10/2023 .
Si costituivano in resistenza – in data 15/1/ 2024 – le amministrazioni convenute, a mezzo della difesa erariale.
L’istanza cautelare del ricorrente veniva respinta con ordinanza n. 356 del 25/1/2024.
All’udienza di merito del 18/2/2025 – sulla base degli scritti difensivi - la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio estromette dal presente giudizio il Ministero ELIN , che non risulta aver – in alcun modo - contribuito alla formazione del provvedimento impugnato.
Ciò premesso, il gravame è incentrato - in sintesi - sui seguenti motivi: Inosservanza ELart. 10- bis L 241/1990, conseguente deficit istruttorio e motivazionale e travisamento dei fatti.
Il resistente MAECI eccepisce come il gravato diniego - non avendo l’istante prodotto, nel corso del procedimento amministrativo, tutta la necessaria documentazione utile – sia, sostanzialmente, un atto dovuto .
Le risultanze in atti confermano la violazione della norma che – ratione temporis – prescrive che la decisione negativa sia preceduta dal cd. Preavviso di rigetto.
L’omissione di tale necessaria fase procedimentale ha privato il richiedente della possibilità di replicare – in fase endoprocedimentale – a rilievi della Sede Diplomatica, se del caso integrando la documentazione da questa ritenuta utile .
Tanto meno, la competente Rappresentanza Diplomatica ha ritenuto di convocare l’istante per la cd. intervista consolare, che riveste, ai fini EListruttoria - secondo l’art. 4, comma 2, secondo periodo DI n.850 EL11/5/2011 – “ Fondamentale rilevanza ”.
L’ MB ha, invece, emesso inaudita altera parte l’impugnato diniego del 24/10/2023.
Conformemente al principio della ragione più liquida , il ricorso va accolto per la manifesta violazione ELart. 10 – bis L 241/1990 – ritenendo, pertanto, come assorbiti gli ulteriori motivi – e, per l’effetto, annullato il provvedimento n. n 20230046990 del 24/10/2023 di diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza del MAECI e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) estromette dal presente giudizio il Ministero ELIN ;
2) accoglie il gravame e – per l’effetto – annulla il provvedimento EL MB d’Italia a Dhaka n. 20230046990 del 24/10/2023 di diniego del visto d’ ingresso per motivi di lavoro.
Liquida le spese processuali - a carico del MAECI distraendo l’importo complessivoimporto a favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario – in € 1.500 (Millecinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.