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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 4274/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FRISON SAMANTHA MARY che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato il [...] a [...] e nata Parte_3 Parte_4 il 05/11/2021 a TORINO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 27/02/2025 e Parte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori, e Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Torino (TO), Via Peyron n. 10. I genitori potranno esercitare anche separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
ASSEGNA la casa, già familiare, sita Torino (TO), Via Amedeo Peyron n. 10 e relativa pertinenza
(recante i seguenti dati catastali: Foglio 1178, numero 532, subalterno 130, Via Peyron Amedeo n.
10, piano 3, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 1, vani 7,5, superficie catastale totale mq. 145, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 143, Rendita Catastale Euro 1.530,00; Foglio
1178, numero 532, subalterno 145, Via Peyron Amedeo n. 10, piano S1, zona censuaria 1, categoria
C/2, classe 1, metri quadrati 5, superficie catastale totale mq. 8, Rendita Catastale Euro 14,20), in comproprietà in parti uguali tra le parti, alla sig.ra con tutti gli arredi ivi contenuti, ed il Pt_2 sig. si impegna a rilasciarla entro la fine del mese di marzo 2025, prelevando tutti i Pt_1 propri effetti personali e trasferendo la propria residenza entro la fine del mese di maggio 2025. DISPONE che il padre, in difetto di diversi accordi tra le parti e compatibilmente con i propri impegni di lavoro, abbia la facoltà di tenere con sè i figli, almeno secondo il seguente calendario:
- fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, quando andrà a prendere i bimbi all'uscita della scuola, alla domenica sera, quando riaccompagnerà i bambini presso l'abitazione materna entro le ore
20:00;
- una mezza giornata infrasettimanale con pernottamento, indicativamente il martedì, nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il week-end con il padre, dall'uscita da scuola, ove il padre andrà a prenderli, e fino al giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
- due mezze giornate infrasettimanali con pernottamento, indicativamente il mercoledì ed il giovedì, nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il weekend con la madre, dall'uscita da scuola, ove il padre andrà a prenderli, e fino al secondo giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno sempre il giorno 24 dicembre con la mamma;
dal
25 dicembre mattina alle ore 10:00 (quando il papà andrà a prenderli presso l'abitazione materna) al
29 dicembre (quando ve li riaccompagnerà entro le ore 19:00), i bambini resteranno con il papà; il 30 dicembre i bambini resteranno con la mamma;
mentre il 31 dicembre lo trascorreranno ad anni alternati con il papà (dalla mattina alle ore 10:00, quando il papà andrà a prenderli presso l'abitazione materna fino al giorno successivo alle 19:00, quando li riaccompagnerà dalla mamma) o con la mamma. Quest'anno (31.12.2025) i bambini staranno con la mamma.
Dal 01 gennaio tornerà ad applicarsi il regime di visita “ordinario” (con la differenza che il padre, nei giorni di propria competenza, potrà recarsi a prendere i bambini presso l'abitazione materna il mattino alle ore 10:00); la giornata dell'Epifania verrà trascorsa dai figli ad anni alterni con ciascun genitore
(nel 2026 la trascorreranno con il papà);
- il regime di visita di cui sopra resterà invariato anche durante le vacanze pasquali, fatta eccezione per i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
ad anni alterni i bambini trascorreranno il giorno di Pasqua (con pernottamento) con un genitore e il Lunedì dell'NG (con pernottamento) con l'altro genitore
(Pasqua 2025 con il papà);
- le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) verranno trascorse dai minori alternativamente con ciascun genitore;
- in ordine alle vacanze estive, il sig. avrà la facoltà di trascorrere Parte_1 con i figli almeno 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto.
Detti periodi dovranno essere individuati, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascun genitore.
DISPONE che i genitori debbano fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno i figli. DA' ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi, con preavviso di almeno due giorni, eventuali impegni di lavoro che impediscano loro di tenere con sé i figli nei giorni stabiliti. Per tali eventualità, dovrà essere prevista la possibilità di recupero degli incontri mancati.
DA' ATTO che le parti concordano che in caso di eventi rilevanti per i figli, come per esempio eventi scolastici (esami, feste, recite, riunioni ecc.), feste di compleanno dei figli, eventi sportivi a cui partecipano i figli (gare, allenamenti, esami, ecc.) vi potranno assistere/partecipare entrambi i genitori
(e i corrispondenti nonni), indipendentemente dal calendario visite descritto.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario, alla cura ed all'educazione dei figli quando li ha con sé. Il sig. provvederà altresì a contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli versando alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_2 mezzo bonifico bancario, per dodici mensilità, a decorrere dal mese di aprile 2025, la somma mensile di euro 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio). Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.
DISPONE che le spese straordinarie (scolastiche, formative, mediche, sportive e ricreative) siano sopportate in parti uguali (50%) da ciascun genitore, richiamandosi per la loro disciplina al Protocollo
d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. – Tribunale di Torino – 15.03.2016, che le parti dichiarano di aver letto e conoscere;
a tal fine i genitori provvederanno all'invio del conteggio delle spese sostenute, corredato dei necessari giustificativi, entro la fine di ogni mese e provvederanno al rimborso della quota di loro spettanza al genitore che le ha anticipate, o di quanto derivante dalle relative compensazioni, entro il giorno 15 del mese successivo.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito integralmente nella misura del 100% dalla sig.ra (con impegno del sig. Parte_2
a rilasciare le necessarie autorizzazioni, rinunce e dichiarazioni tutte Parte_1
a tale scopo necessarie presso le Pubbliche Amministrazioni e Enti di Previdenza ed Assistenza competenti, ed a fornire tutta la documentazione utile e/o necessaria per l'ottenimento del beneficio nel suo massimo importo possibile).
DA' ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/10/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 4274/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FRISON SAMANTHA MARY che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato il [...] a [...] e nata Parte_3 Parte_4 il 05/11/2021 a TORINO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 27/02/2025 e Parte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori, e Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Torino (TO), Via Peyron n. 10. I genitori potranno esercitare anche separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
ASSEGNA la casa, già familiare, sita Torino (TO), Via Amedeo Peyron n. 10 e relativa pertinenza
(recante i seguenti dati catastali: Foglio 1178, numero 532, subalterno 130, Via Peyron Amedeo n.
10, piano 3, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 1, vani 7,5, superficie catastale totale mq. 145, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 143, Rendita Catastale Euro 1.530,00; Foglio
1178, numero 532, subalterno 145, Via Peyron Amedeo n. 10, piano S1, zona censuaria 1, categoria
C/2, classe 1, metri quadrati 5, superficie catastale totale mq. 8, Rendita Catastale Euro 14,20), in comproprietà in parti uguali tra le parti, alla sig.ra con tutti gli arredi ivi contenuti, ed il Pt_2 sig. si impegna a rilasciarla entro la fine del mese di marzo 2025, prelevando tutti i Pt_1 propri effetti personali e trasferendo la propria residenza entro la fine del mese di maggio 2025. DISPONE che il padre, in difetto di diversi accordi tra le parti e compatibilmente con i propri impegni di lavoro, abbia la facoltà di tenere con sè i figli, almeno secondo il seguente calendario:
- fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, quando andrà a prendere i bimbi all'uscita della scuola, alla domenica sera, quando riaccompagnerà i bambini presso l'abitazione materna entro le ore
20:00;
- una mezza giornata infrasettimanale con pernottamento, indicativamente il martedì, nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il week-end con il padre, dall'uscita da scuola, ove il padre andrà a prenderli, e fino al giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
- due mezze giornate infrasettimanali con pernottamento, indicativamente il mercoledì ed il giovedì, nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il weekend con la madre, dall'uscita da scuola, ove il padre andrà a prenderli, e fino al secondo giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno sempre il giorno 24 dicembre con la mamma;
dal
25 dicembre mattina alle ore 10:00 (quando il papà andrà a prenderli presso l'abitazione materna) al
29 dicembre (quando ve li riaccompagnerà entro le ore 19:00), i bambini resteranno con il papà; il 30 dicembre i bambini resteranno con la mamma;
mentre il 31 dicembre lo trascorreranno ad anni alternati con il papà (dalla mattina alle ore 10:00, quando il papà andrà a prenderli presso l'abitazione materna fino al giorno successivo alle 19:00, quando li riaccompagnerà dalla mamma) o con la mamma. Quest'anno (31.12.2025) i bambini staranno con la mamma.
Dal 01 gennaio tornerà ad applicarsi il regime di visita “ordinario” (con la differenza che il padre, nei giorni di propria competenza, potrà recarsi a prendere i bambini presso l'abitazione materna il mattino alle ore 10:00); la giornata dell'Epifania verrà trascorsa dai figli ad anni alterni con ciascun genitore
(nel 2026 la trascorreranno con il papà);
- il regime di visita di cui sopra resterà invariato anche durante le vacanze pasquali, fatta eccezione per i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
ad anni alterni i bambini trascorreranno il giorno di Pasqua (con pernottamento) con un genitore e il Lunedì dell'NG (con pernottamento) con l'altro genitore
(Pasqua 2025 con il papà);
- le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) verranno trascorse dai minori alternativamente con ciascun genitore;
- in ordine alle vacanze estive, il sig. avrà la facoltà di trascorrere Parte_1 con i figli almeno 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto.
Detti periodi dovranno essere individuati, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascun genitore.
DISPONE che i genitori debbano fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno i figli. DA' ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi, con preavviso di almeno due giorni, eventuali impegni di lavoro che impediscano loro di tenere con sé i figli nei giorni stabiliti. Per tali eventualità, dovrà essere prevista la possibilità di recupero degli incontri mancati.
DA' ATTO che le parti concordano che in caso di eventi rilevanti per i figli, come per esempio eventi scolastici (esami, feste, recite, riunioni ecc.), feste di compleanno dei figli, eventi sportivi a cui partecipano i figli (gare, allenamenti, esami, ecc.) vi potranno assistere/partecipare entrambi i genitori
(e i corrispondenti nonni), indipendentemente dal calendario visite descritto.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario, alla cura ed all'educazione dei figli quando li ha con sé. Il sig. provvederà altresì a contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli versando alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_2 mezzo bonifico bancario, per dodici mensilità, a decorrere dal mese di aprile 2025, la somma mensile di euro 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio). Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.
DISPONE che le spese straordinarie (scolastiche, formative, mediche, sportive e ricreative) siano sopportate in parti uguali (50%) da ciascun genitore, richiamandosi per la loro disciplina al Protocollo
d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. – Tribunale di Torino – 15.03.2016, che le parti dichiarano di aver letto e conoscere;
a tal fine i genitori provvederanno all'invio del conteggio delle spese sostenute, corredato dei necessari giustificativi, entro la fine di ogni mese e provvederanno al rimborso della quota di loro spettanza al genitore che le ha anticipate, o di quanto derivante dalle relative compensazioni, entro il giorno 15 del mese successivo.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito integralmente nella misura del 100% dalla sig.ra (con impegno del sig. Parte_2
a rilasciare le necessarie autorizzazioni, rinunce e dichiarazioni tutte Parte_1
a tale scopo necessarie presso le Pubbliche Amministrazioni e Enti di Previdenza ed Assistenza competenti, ed a fornire tutta la documentazione utile e/o necessaria per l'ottenimento del beneficio nel suo massimo importo possibile).
DA' ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/10/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.