Articolo 2 della Legge 15 maggio 1954, n. 271
Articolo 1
Versione
29 giugno 1954
Art. 2.
La maggiore spesa annua di complessive lire 59.220.000 derivante dalla presente legge gravera' per lire 46.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 3.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e per lire 10.220.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
L'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, calcolato in complessive lire 177.660.000, sara' fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dei seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei suddetti Ministeri per l'esercizio medesimo:
capitolo n. 250 Ministero della difesa (lire 138.000.000);
capitolo n. 61 Ministero di grazia e giustizia (lire 9.000.010); capitolo n. 65 Ministero delle finanze (lire 30.660.000).

Entrata in vigore il 29 giugno 1954