Ordinanza cautelare 30 maggio 2024
Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2024, proposto da
MO AS, rappresentata e difesa dagli avvocati NC Fersini, Alex De Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Golfo Aranci, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ernesto Di Vizio e Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VA DO AL, NI NI, NC PI, VA NI, RI NI, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- delle ordinanze n. 3, 4 e 5 di demolizione o messa in pristino delle opere eseguite in assenza di autorizzazioni consistenti in avvenuta realizzazione di una strada bitumata, lungo il percorso di una pista sterrata esistente distinta al foglio 8 mappali 951, 953, 954 emesse dal Comune di Golfo Aranci in data 10.1.2024 e rese note all''interessata in data 6.2.2024;
- di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Golfo Aranci;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. TI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che in data 30 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio, domandando la decisione in rito per improcedibilità del ricorso;
- che di tale dichiarazione ha preso atto la difesa comunale, che ha tuttavia chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale;
- che al Collegio non resta che provvedere in conformità con declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- che quanto alle spese del giudizio, tenuto conto delle ragioni poste a fondamento della dichiarata improcedibilità, appare congruo disporne l’integrale compensazione tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TI AR |
IL SEGRETARIO