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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9150 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 11884/2025 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
elett.te dom.ta in Portici (Na) alla Via A.Diaz, 146, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Luisa De Lucia dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso telematico;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 (rep. Persona_1
37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via De
Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S. ;
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 14.5.2025 la parte in epigrafe ha adito il giudice del
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed ha chiesto di condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei maturati e maturandi dal 01.05.2023, primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa, con interessi dal dì del dovuto fino al 01.04.2025 (data di pagamento di assegno di indennità di accompagnamento) , con vittoria di spese e con attribuzione al procuratore anticipatario.
A tal fine ha dedotto che : 2
-a seguito di procedimento di AT , svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli, RG 841/2024, conclusosi con decreto di omologa reso il 18.11.2024, veniva accertato il suo diritto alla indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal
01.05.2023;
-che, nonostante la ricorrente avesse inviato modello AP70 nel mese di dicembre 2024, veniva corrisposto assegno di accompagnamento a far data dal 07.04.2025, ma non gli arretrati dal 01.05.2023;
-che tanto accadeva nonostante l' avesse inviato alla modello TE08 del CP_1 Pt_1
17.03.2025 dal quale risultava anche il conteggio analitico degli stessi, pari ad € 12224,46;
- che, pertanto, la ricorrente, in data 14.05.2025 presentava ricorso ex art. 442 c.p.c. per sentir condannare l' al pagamento dei ratei maturati dal 01.05.2023 al 01.04.2025 e CP_1 pari a € 12224,46, come indicato nel TE08 inviato dall'Istituto.
Si è costituito l' che ha dedotto che i ratei maturati dalla ricorrente, per il periodo CP_1
01.05.23 – 01.04.25 , erano stati liquidati dall' con modello TE08 del 17.03.2025 ; CP_2 che il pagamento era stato già disposto dall' e che sarebbe stato corrisposto con CP_2 accredito sul conto della ricorrente nel mese di Novembre 2025. Ha concluso , dunque, chiedendo rinvio per consentire il pagamento degli arretrati maturati e , all'esito, disporre la compensazione delle spese del giudizio .
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno dichiarato concordemente che , a seguito dell'accredito intervenuto , è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente ha poi chiesto il riconoscimento delle spese di giudizio;
l' CP_1 ha chiesto la compensazione delle spese .
Sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, allegata agli atti del fascicolo telematico .
2) Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. A seguito del pagamento intervenuto , effettuato nel novembre 2025come pacificamente risultante dagli atti delle parti , infatti, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio .
L'intervenuto pagamento degli arretrati , infatti, fa venir meno le ragioni della contrapposizione tra le parti e realizza pienamente l'interesse della parte ricorrente alla pretesa azionata con il presente ricorso.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il 3
giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
E' ben noto infatti che la cessazione della materia del contendere è una formula che , pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
3)Residua, poi, la questione delle spese , da regolamentarsi secondo il principio della soccombenza virtuale . Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che :
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi 4
sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Orbene, nel caso in esame , considerate tutte le circostanze del caso concreto , l'aver dovuto la parte proporre due giudizi per l'ottenimento di quanto spettante , i tempi dell'accredito , avvenuto nel novembre 2025 , a distanza di un anno circa dell'omologa 841/2024 del
18.11.2024 , solo in data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso giudiziale
(14.5.2025 ) , appare opportuno riconoscere alla parte ricorrente le spese del giudizio .
Va ,pertanto, compensata l'attività del procuratore di parte ricorrente, in relazione alla fase di studio e introduttiva del giudizio , all'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e al valore della causa.
Le spese del giudizio sono quindi a carico dell' e si liquidano d'ufficio come in CP_1 dispositivo, alla stregua dei minimi di tabella, ex DM 55/2014 , così come aggiornato .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
b)Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi
€ 1453,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario di parte ricorrente .
Così deciso in Napoli il 10.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 11884/2025 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
elett.te dom.ta in Portici (Na) alla Via A.Diaz, 146, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Luisa De Lucia dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso telematico;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 (rep. Persona_1
37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via De
Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S. ;
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 14.5.2025 la parte in epigrafe ha adito il giudice del
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed ha chiesto di condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei maturati e maturandi dal 01.05.2023, primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa, con interessi dal dì del dovuto fino al 01.04.2025 (data di pagamento di assegno di indennità di accompagnamento) , con vittoria di spese e con attribuzione al procuratore anticipatario.
A tal fine ha dedotto che : 2
-a seguito di procedimento di AT , svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli, RG 841/2024, conclusosi con decreto di omologa reso il 18.11.2024, veniva accertato il suo diritto alla indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal
01.05.2023;
-che, nonostante la ricorrente avesse inviato modello AP70 nel mese di dicembre 2024, veniva corrisposto assegno di accompagnamento a far data dal 07.04.2025, ma non gli arretrati dal 01.05.2023;
-che tanto accadeva nonostante l' avesse inviato alla modello TE08 del CP_1 Pt_1
17.03.2025 dal quale risultava anche il conteggio analitico degli stessi, pari ad € 12224,46;
- che, pertanto, la ricorrente, in data 14.05.2025 presentava ricorso ex art. 442 c.p.c. per sentir condannare l' al pagamento dei ratei maturati dal 01.05.2023 al 01.04.2025 e CP_1 pari a € 12224,46, come indicato nel TE08 inviato dall'Istituto.
Si è costituito l' che ha dedotto che i ratei maturati dalla ricorrente, per il periodo CP_1
01.05.23 – 01.04.25 , erano stati liquidati dall' con modello TE08 del 17.03.2025 ; CP_2 che il pagamento era stato già disposto dall' e che sarebbe stato corrisposto con CP_2 accredito sul conto della ricorrente nel mese di Novembre 2025. Ha concluso , dunque, chiedendo rinvio per consentire il pagamento degli arretrati maturati e , all'esito, disporre la compensazione delle spese del giudizio .
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno dichiarato concordemente che , a seguito dell'accredito intervenuto , è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente ha poi chiesto il riconoscimento delle spese di giudizio;
l' CP_1 ha chiesto la compensazione delle spese .
Sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, allegata agli atti del fascicolo telematico .
2) Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. A seguito del pagamento intervenuto , effettuato nel novembre 2025come pacificamente risultante dagli atti delle parti , infatti, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio .
L'intervenuto pagamento degli arretrati , infatti, fa venir meno le ragioni della contrapposizione tra le parti e realizza pienamente l'interesse della parte ricorrente alla pretesa azionata con il presente ricorso.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il 3
giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
E' ben noto infatti che la cessazione della materia del contendere è una formula che , pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
3)Residua, poi, la questione delle spese , da regolamentarsi secondo il principio della soccombenza virtuale . Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che :
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi 4
sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Orbene, nel caso in esame , considerate tutte le circostanze del caso concreto , l'aver dovuto la parte proporre due giudizi per l'ottenimento di quanto spettante , i tempi dell'accredito , avvenuto nel novembre 2025 , a distanza di un anno circa dell'omologa 841/2024 del
18.11.2024 , solo in data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso giudiziale
(14.5.2025 ) , appare opportuno riconoscere alla parte ricorrente le spese del giudizio .
Va ,pertanto, compensata l'attività del procuratore di parte ricorrente, in relazione alla fase di studio e introduttiva del giudizio , all'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e al valore della causa.
Le spese del giudizio sono quindi a carico dell' e si liquidano d'ufficio come in CP_1 dispositivo, alla stregua dei minimi di tabella, ex DM 55/2014 , così come aggiornato .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
b)Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi
€ 1453,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario di parte ricorrente .
Così deciso in Napoli il 10.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo