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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3957/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e domiciliata Parte_1 C.F._1
a EL BA (MI), in Via Lulli n.9 (C.F. rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Simonetta Maria Giuseppina Piana, del Foro di MO (C.F.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa in Muggiò (MB), Via Italia n.7, giusta delega rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso Mail:
: , Email_1 Email_2
-ricorrente- contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] (CF Controparte_1 C.F._3
) residente in [...], rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Angela Ruscelli del Foro di MO (CF ) con studio in Sovico (Mb) C.F._4 Vc. Don Guanella n.10, ove elegge domicilio e dichiara di accettare l'invio di comunicazioni e notificazioni di cancelleria relative al presente procedimento a mezzo posta elettronica certificata o via FAX 039/2011979, giusta delega in calce alla memoria di Email_3 costituzione
-resistente-
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO pagina 1 di 9 Voglia L'Ecc.mo Tribunale di MO, 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare, in modo condiviso, i minori ad entrambi i genitori, con collocamento stabile, abitazione e residenza anagrafica presso la madre;
3) Determinare i tempi e le modalità di frequentazione paterna di e con le seguenti Per_1 Per_2 modalità:
a) Relativamente a : considerata la sua età, sarà libera di frequentare il padre quando lo desidera, Per_1 accordandosi direttamente con lui, compatibilmente con i propri impegni scolastici e sociali. In ogni caso, verrà accordata alla ragazza la facoltà di poter iniziare ad incontrare il genitore secondo i propri tempi, quando la stessa ritenga di aver raggiunto la necessaria serenità; b) Riguardo a in accordo con il nuovo calendario, il minore incontrerà il padre: a weekend Per_2 alternati dalla 17,30 del venerdì fino alla domenica alle 21,30; il martedì dalle 17,00 con ritiro da scuola o da casa, fino alle 20, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione familiare;
il giovedì dalle 16,30 con ritiro da casa, alle 18,00 quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione familiare;
il venerdì, dalle 17,30 con ritiro da casa fino alle ore 21,30 dopo cena, con riaccompagnamento nella casa familiare, nella settimana con il weekend di spettanza della madre. In caso di particolari eventi, feste, gite fuori porta organizzate, la Sig.ra comunicherà al coniuge, con il preavviso di una Pt_1 settimana, la sua intenzione di trascorrere la domenica con Per_2
c) Relativamente al periodo estivo: i genitori trascorreranno con i propri figli 3 settimane non consecutive, da concordarsi tra loro entro il 30 maggio di ogni anno. Ciascuno dei genitori sarà tenuto a rendere noto l'indirizzo del luogo in cui soggiorneranno i minori e ad assicurare all'altro genitore la reperibilità e la possibilità di comunicare quotidianamente con i figli. d) Le vacanze di Natale, Pasqua e il lunedì dell'Angelo, così come i ponti saranno regolamentate, tra i genitori, seguendo la regola dell'alternanza di anno in anno. In particolare: la vigilia di natale con un genitore e il 25 con l'altro e così il 31 dicembre e il 1 gennaio, mantenendo in linea di massima il calendario ordinario. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con cascun genitore. e) Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, così come la festa del
Papà e della Mamma.
f) Entrambi i genitori dovranno mantenere i figli in ambiti di sicurezza morale e materiale durante i periodi di vacanza, nonché quando sono in loro compagnia.
4) Dichiarare tenuto il Sig. a concorrere al mantenimento ordinario dei figli per n.12 mensilità e CP_1 fino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti, versando alla Sig.ra Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile complessivo di € 500,00, (€250 per figlio) o nella diversa misura maggiore ritenuta di giustizia;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale somma rivalutabile annualmente secondo indici dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT.
5) Considerato che e vivono stabilmente con la madre, dichiarare che l'Assegno Unico Per_1 Per_2 venga incassato in via esclusiva dalla Sig.ra Pt_1
6) Dichiarare altresì tenuto il Sig. a concorrere al mantenimento straordinario dei figli nella CP_1 misura del 50% secondo quanto indicato dalle linee guida del Tribunale di MO, a cui i genitori dovranno attenersi scrupolosamente, anche per la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e per i tempi e le modalità di rimborso e di comunicazione con l'altro genitore.
7) Stabilire che tali impegni economici siano mantenuti sino al momento in cui i figli raggiungeranno la completa indipendenza economica.
pagina 2 di 9 8) Dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico patrimoniale tra i coniugi e che, pertanto, non risultando dovuto alcun assegno a titolo di mantenimento e/o alimentare, provvederanno al proprio mantenimento senza nulla pretendere l'uno dall'altro. Con vittoria di spese e competenze di causa.
per Controparte_1
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento paritetico di Per_1 Per_2 quest'ultimo tra i genitori, determinando la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Muggiò;
- Sui tempi e le modalità di frequentazione con : Per_1
• pur non condividendo la scelta di non frequentare il papà e non ritenendo che, essendo ancora minorenne, possa dirsi libera di decidere se vederlo o meno, stante il tempo ormai trascorso Per_1 dall'allontanamento dalla casa familiare, il Sig. è disponibile ad andare incontro alle “esigenze” CP_1 della figlia, dichiarandosi, suo malgrado, disposto a rispettare i suoi tempi, senza forzature, purchè la madre intervenga concretamente per agevolare il riavvicinamento tra padre e figlia;
qualora lo Per_1 desideri, potrà trascorrere dal padre i giorni infrasettimanali ed i week end con il fratello e/o compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici;
- Relativamente alle vacanze estive, i genitori trascorreranno con i propri figli tre settimane anche non consecutive, da concordare tra loro entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori avranno l'onere di comunicare vicendevolmente indirizzo e recapiti di villeggiatura, assicurando all'altro la reperibilità e la possibilità di comunicare quotidianamente con i figli;
- Relativamente alle vacanze di Natale, Pasqua e Ponti: i genitori regolamenteranno tra loro i suddetti periodi, secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, potendo decidere se trascorrere il giorno della vigilia con un genitore ed il giorno di Natale/Pasqua/Pasquetta con l'altro, così come il giorno di capodanno e l'Epifania, piuttosto che decidere se trascorrere una settimana con l'uno e con l'altro (ad esempio, la settimana dalla chiusura della scuola al giorno 31/12 con un genitore, e la settimana dal 01/01 al rientro a scuola con l'altro genitore, e così le vacanze di Pasqua);
- Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, mentre in occasione del compleanno dei figli regolamenteranno tra loro come passare la giornata (mezza giornata ciascuno, in base agli impegni, ovvero il giorno del compleanno con uno ed il week end immediatamente successivo con l'altro, anche se non di spettanza);
- Dichiarare di essere tenuto a contribuire al mantenimento ordinario di nella misura di € 100,00 Per_1 mensili, da corrispondersi per n.12 mensilità entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
detto importo sarà oggetto di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- Dichiarare che entrambi i coniugi siano tenuti a contribuire al mantenimento straordinario dei figli nella misura del 50% secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di MO, al quale i genitori dovranno attenersi scrupolosamente anche per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, nonché per i tempi e le modalità di rimborso (in caso di anticipazione) e comunicazione all'altro genitore;
- Stabilire che gli importi relativi all'assegno unico e ad ogni altra eventuale agevolazione (es. dote scuola) siano suddivisi al 50% tra i coniugi;
- Stabilire che detti impegni economici siano mantenuti sino al momento del raggiungimento della indipendenza economica dei figli;
pagina 3 di 9 - Dare atto della intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico e personale tra i coniugi, che pertanto dichiarano di null'altro avere da pretendere reciprocamente e di essere ciascuno economicamente indipendente, senza necessità di alcun contributo economico in proprio favore ed a carico dell'altro.
- Entrambi i coniugi dichiarano di consentire il rilascio del passaporto per sé ed i figli minori. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale intestato non ritenga di concedere il collocamento paritetico di in proprio favore: Per_2
• Dichiarare di essere tenuto a contribuire al mantenimento ordinario di nella misura di € Per_2
100,00 mensili, da corrispondersi per n.12 mensilità entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
detto importo sarà oggetto di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
• mantenere i giorni infrasettimanali di mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 (ovvero dall'uscita da scuola in caso di conciliazione degli orari di lavoro, per raggiungere in tempo la scuola) alle ore 21.30, quando verrà riaccompagnato a casa della madre – oltre ai week end alternati con quest'ultima, Per_2 dal venerdì pomeriggio, quando verrà prelevato da scuola, ovvero da casa della madre in caso di incompatibilità di orario scuola/lavoro, alla domenica sera fino alle ore 21.30, quando verrà riaccompagnato a casa della madre;
inoltre, il Sig. vedrà anche i pomeriggi di martedì e CP_1 Per_2 giovedì, al termine delle lezioni scolastiche, per accompagnarlo alle lezioni di basket e poi riportarlo a casa della madre entro l'ora di cena. In via istruttoria:
Si chiede che sia ordinato alla Sig.ra di produrre la documentazione relativa agli importi Pt_1 percepiti per i figli a titolo di assegno unico, affinchè, in caso di mancata domanda all'Ente competente, il resistente possa presentare, previa documentazione idonea (Isee), istanza di aumento degli importi corrispondenti, da suddividere con la moglie. In subordine, si chiede ex art.210 cpc, che venga ordinato direttamente all'Ente competente (Inps) di produrre la documentazione relativa agli importi accreditati a titolo di assegno unico per i figli. Con riserva di dedurre, produrre ed argomentare, precisare ed integrare le domande e le richieste istruttorie, nonché chiedere l'audizione di testimoni. Con vittoria e competenze di causa.
Motivi della decisione I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 11.8.2004 in Laterza e sono comparsi all'udienza del 17.11.2024 avanti il Giudice delegato, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente pagina 4 di 9 motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Le parti chiedono concordemente l'affido condiviso dei figli minori , nata il 30 Per_1 settembre 2008 e nato il 28 novembre del 2012, la ricorrente chiede il collocamento Per_2 prevalente presso di sé, il marito il collocamento alternato di Per_2
Hanno venduto la casa coniugale e ognuno ha comprato un altro immobile ove si è trasferito a vivere, la madre a Muggiò, il padre a Cusano Milanino.
All'udienza del 17.11.2024 le parti hanno dichiarato:
Parte_1
”Io sono contraria al collocamento alternato, noi abitiamo davanti alla scuola io inizio alle 8.15 a lavorare e non ritengo necessario affidare a terzi la gestione di Percepisco Per_2 per intero l'assegno unico familiare pari ad euro 114 mensili. Attualmente il padre sta versando euro 150 mensili per entrambi i figli e non è neppure regolare nei pagamenti. Chiedo di continuare a percepire per intero l'assegno unico familiare.
Controparte_1
”Io esco di casa alle 6.30 per andare a lavorare dal lunedì al venerdì, inizio a lavorare alle 7 e termino alle 15.30. entra a scuola alle 7.55, se lo tenessi io inizierei più tardi a Per_2 lavorare. Eventualmente, una mia amica, con la quale non ho alcuna relazione, potrebbe anche accompagnarlo a scuola. Spendo 200 euro mensili di gasolio per i trasporti di che vado a prendere e portare Per_2 da casa alle attività sportive di martedì e giovedì, poi lo tengo di mercoledì e venerdì. Di domenica gioca a basket e lo accompagno alle partite. Se potessi richiedere io l'assegno unico, forse prenderemmo di più e sono disponibile a versare a mia moglie.”
si è allontanata dal padre in seguito ad una serie di condotte nei suoi confronti per il Per_1 fatto che aveva preso le difese della madre nella vicenda separativa. Sta seguendo un percorso psicologico, non è attuabile un collocamento alternato, in quanto non frequenta il padre.
, che a settembre 2025 compirà 17 anni, frequenta il 2° anno del Liceo Economico e Per_1
Sociale M.L.King a Muggiò, con un orario scolastico dalle 8 alle 12,30, tranne il martedì e giovedì, giorni in cui esce alle 13,30.
che a novembre ha compiuto 12 anni, frequenta il 1° anno di Scuola Media Per_2 all'Istituto Salvo d'Acquisto di Muggiò, dal lunedì al venerdì, con un orario di lezioni dalle 7,50 alle 13,45 e il doposcuola dalle 14,30 alle 17, con l'intervallo per il pranzo consumato con la supervisione del tutor. Il minore segue anche il corso di atletica, nei giorni del martedì e giovedì, con l'orario dalle 18,00 alle 19,10. Il Sig. tiene a week end alterni dal venerdì e fino alla domenica sera, quando CP_1 Per_2 lo riaccompagna presso l'abitazione materna, oltre al mercoledì e venerdì tutte le settimane pagina 5 di 9 dall'uscita di scuola fino all'ora di cena. Inoltre, il martedì e il giovedì lo accompagna alle attività sportive a Cormano. Gioca a Basket tutte le domeniche e ovunque vada lo accompagna.
Il padre insiste nel collocamento alternato del figlio nonostante il fatto che, quando Per_2 deve iniziare il turno di lavoro alle 7 del mattino, dovrebbe accompagnare prima il figlio a Muggiò, partendo da Cusano Milanino, in tempo utile per poi recarsi a Solaro, nella sede ove svolge la propria attività. L'organizzazione attuale, che prevede il rientro del minore presso l'abitazione familiare, sia nei giorni infrasettimanali di competenza paterna che la domenica sera, è maggiormente rispondente al benessere del figlio, il quale – se dovesse pernottare presso il padre- si ritroverebbe costretto ad alzarsi troppo presto la mattina, per assecondare gli orari di lavoro del genitore e poi dover affrontare un' intera giornata scolastica. Pertanto, appare maggiormente rispondente all'interesse dei minori il collocamento prevalente presso la madre, anche per non separare i fratelli.
Le facoltà di visita del padre sono riportate nel dispositivo. III. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
La ricorrente, assunta a tempo indeterminato– come assistente sociale- presso l'ASST di
MO, nel reparto di malattie sessualmente trasmissibili e infettive, ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 2.189,48 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari risultante dalla CU 2024. Ha acquistato un immobile a Muggiò ove si è trasferita a vivere con i figli, contraendo un mutuo con rata di euro 470 mensili per 15 anni dal 2024. Percepisce per intero l'assegno unico familiare pari ad euro 114 mensili.
Il marito, che lavora a Solaro (MI) presso la SVE- Verniciatura di infissi come operaio specializzato, ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 1.884,64. Dagli e/c prodotti si evince che, nel 2024 ha percepito in 10 mesi, da gennaio a ottobre
2024, euro 21.842,80 a titolo di stipendi e versamenti in contanti. Il periodo non comprende la tredicesima, in ogni caso il reddito percepito nel 2024 sarà superiore a quello percepito nel 2023. Ha contratto un mutuo per l'acquisto dell'immobile ove si è trasferito a vivere, con rata di euro 300 mensili, deve rimborsare due finanziamenti uno con rata di euro 182 mensili fino all'ottobre 2030, l'altra di euro 184 mensili fino al marzo 2029. Il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso (giugno 2024), in quanto a tale data la convivenza era già cessata. IV. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti essendovi reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 6 di 9 dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra;
Controparte_1 Parte_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LATERZA affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con facoltà per il padre di tenere accordandosi con lei, data l'età. Per_1
Potrà tenere a weekend alternati dalle 17,30 del venerdì fino alla domenica alle Per_2
21,30; tutte le settimane il martedì dalle 17,00 con ritiro da scuola o da casa, fino alle 20, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione familiare e il giovedì dalle 16,30 con ritiro da casa, alle 18,00 quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione familiare;
nella settimana con il weekend di spettanza della madre anche il venerdì, dalle 17,30 con ritiro da casa fino alle ore 21,30 dopo cena, con riaccompagnamento nella casa familiare.
Relativamente al periodo estivo, i genitori potranno trascorreranno con i propri figli 3 settimane non consecutive, da concordarsi tra loro entro il 30 maggio di ogni anno. Ciascuno dei genitori sarà tenuto a rendere noto l'indirizzo del luogo in cui soggiorneranno i minori e ad assicurare all'altro genitore la reperibilità e la possibilità di comunicare quotidianamente con i figli.
Le vacanze di Natale, Pasqua e il lunedì dell'Angelo, così come i ponti saranno regolamentate, tra i genitori, seguendo la regola dell'alternanza di anno in anno. In particolare: la vigilia di Natale con un genitore e il 25 con l'altro e così il 31 dicembre e il 1 gennaio, mantenendo in linea di massima il calendario ordinario. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore.
Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, così come la festa del Papà e della Mamma.
IV. Pone a carico del padre l'importo di euro 400, da versarsi con decorrenza dal giugno 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e pagina 7 di 9 integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza pagina 8 di 9 V. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero da Parte_1
VI. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in MO, nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Presidente
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3957/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e domiciliata Parte_1 C.F._1
a EL BA (MI), in Via Lulli n.9 (C.F. rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Simonetta Maria Giuseppina Piana, del Foro di MO (C.F.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa in Muggiò (MB), Via Italia n.7, giusta delega rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso Mail:
: , Email_1 Email_2
-ricorrente- contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] (CF Controparte_1 C.F._3
) residente in [...], rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Angela Ruscelli del Foro di MO (CF ) con studio in Sovico (Mb) C.F._4 Vc. Don Guanella n.10, ove elegge domicilio e dichiara di accettare l'invio di comunicazioni e notificazioni di cancelleria relative al presente procedimento a mezzo posta elettronica certificata o via FAX 039/2011979, giusta delega in calce alla memoria di Email_3 costituzione
-resistente-
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO pagina 1 di 9 Voglia L'Ecc.mo Tribunale di MO, 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare, in modo condiviso, i minori ad entrambi i genitori, con collocamento stabile, abitazione e residenza anagrafica presso la madre;
3) Determinare i tempi e le modalità di frequentazione paterna di e con le seguenti Per_1 Per_2 modalità:
a) Relativamente a : considerata la sua età, sarà libera di frequentare il padre quando lo desidera, Per_1 accordandosi direttamente con lui, compatibilmente con i propri impegni scolastici e sociali. In ogni caso, verrà accordata alla ragazza la facoltà di poter iniziare ad incontrare il genitore secondo i propri tempi, quando la stessa ritenga di aver raggiunto la necessaria serenità; b) Riguardo a in accordo con il nuovo calendario, il minore incontrerà il padre: a weekend Per_2 alternati dalla 17,30 del venerdì fino alla domenica alle 21,30; il martedì dalle 17,00 con ritiro da scuola o da casa, fino alle 20, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione familiare;
il giovedì dalle 16,30 con ritiro da casa, alle 18,00 quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione familiare;
il venerdì, dalle 17,30 con ritiro da casa fino alle ore 21,30 dopo cena, con riaccompagnamento nella casa familiare, nella settimana con il weekend di spettanza della madre. In caso di particolari eventi, feste, gite fuori porta organizzate, la Sig.ra comunicherà al coniuge, con il preavviso di una Pt_1 settimana, la sua intenzione di trascorrere la domenica con Per_2
c) Relativamente al periodo estivo: i genitori trascorreranno con i propri figli 3 settimane non consecutive, da concordarsi tra loro entro il 30 maggio di ogni anno. Ciascuno dei genitori sarà tenuto a rendere noto l'indirizzo del luogo in cui soggiorneranno i minori e ad assicurare all'altro genitore la reperibilità e la possibilità di comunicare quotidianamente con i figli. d) Le vacanze di Natale, Pasqua e il lunedì dell'Angelo, così come i ponti saranno regolamentate, tra i genitori, seguendo la regola dell'alternanza di anno in anno. In particolare: la vigilia di natale con un genitore e il 25 con l'altro e così il 31 dicembre e il 1 gennaio, mantenendo in linea di massima il calendario ordinario. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con cascun genitore. e) Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, così come la festa del
Papà e della Mamma.
f) Entrambi i genitori dovranno mantenere i figli in ambiti di sicurezza morale e materiale durante i periodi di vacanza, nonché quando sono in loro compagnia.
4) Dichiarare tenuto il Sig. a concorrere al mantenimento ordinario dei figli per n.12 mensilità e CP_1 fino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti, versando alla Sig.ra Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile complessivo di € 500,00, (€250 per figlio) o nella diversa misura maggiore ritenuta di giustizia;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale somma rivalutabile annualmente secondo indici dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT.
5) Considerato che e vivono stabilmente con la madre, dichiarare che l'Assegno Unico Per_1 Per_2 venga incassato in via esclusiva dalla Sig.ra Pt_1
6) Dichiarare altresì tenuto il Sig. a concorrere al mantenimento straordinario dei figli nella CP_1 misura del 50% secondo quanto indicato dalle linee guida del Tribunale di MO, a cui i genitori dovranno attenersi scrupolosamente, anche per la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e per i tempi e le modalità di rimborso e di comunicazione con l'altro genitore.
7) Stabilire che tali impegni economici siano mantenuti sino al momento in cui i figli raggiungeranno la completa indipendenza economica.
pagina 2 di 9 8) Dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico patrimoniale tra i coniugi e che, pertanto, non risultando dovuto alcun assegno a titolo di mantenimento e/o alimentare, provvederanno al proprio mantenimento senza nulla pretendere l'uno dall'altro. Con vittoria di spese e competenze di causa.
per Controparte_1
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento paritetico di Per_1 Per_2 quest'ultimo tra i genitori, determinando la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Muggiò;
- Sui tempi e le modalità di frequentazione con : Per_1
• pur non condividendo la scelta di non frequentare il papà e non ritenendo che, essendo ancora minorenne, possa dirsi libera di decidere se vederlo o meno, stante il tempo ormai trascorso Per_1 dall'allontanamento dalla casa familiare, il Sig. è disponibile ad andare incontro alle “esigenze” CP_1 della figlia, dichiarandosi, suo malgrado, disposto a rispettare i suoi tempi, senza forzature, purchè la madre intervenga concretamente per agevolare il riavvicinamento tra padre e figlia;
qualora lo Per_1 desideri, potrà trascorrere dal padre i giorni infrasettimanali ed i week end con il fratello e/o compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici;
- Relativamente alle vacanze estive, i genitori trascorreranno con i propri figli tre settimane anche non consecutive, da concordare tra loro entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori avranno l'onere di comunicare vicendevolmente indirizzo e recapiti di villeggiatura, assicurando all'altro la reperibilità e la possibilità di comunicare quotidianamente con i figli;
- Relativamente alle vacanze di Natale, Pasqua e Ponti: i genitori regolamenteranno tra loro i suddetti periodi, secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, potendo decidere se trascorrere il giorno della vigilia con un genitore ed il giorno di Natale/Pasqua/Pasquetta con l'altro, così come il giorno di capodanno e l'Epifania, piuttosto che decidere se trascorrere una settimana con l'uno e con l'altro (ad esempio, la settimana dalla chiusura della scuola al giorno 31/12 con un genitore, e la settimana dal 01/01 al rientro a scuola con l'altro genitore, e così le vacanze di Pasqua);
- Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, mentre in occasione del compleanno dei figli regolamenteranno tra loro come passare la giornata (mezza giornata ciascuno, in base agli impegni, ovvero il giorno del compleanno con uno ed il week end immediatamente successivo con l'altro, anche se non di spettanza);
- Dichiarare di essere tenuto a contribuire al mantenimento ordinario di nella misura di € 100,00 Per_1 mensili, da corrispondersi per n.12 mensilità entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
detto importo sarà oggetto di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- Dichiarare che entrambi i coniugi siano tenuti a contribuire al mantenimento straordinario dei figli nella misura del 50% secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di MO, al quale i genitori dovranno attenersi scrupolosamente anche per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, nonché per i tempi e le modalità di rimborso (in caso di anticipazione) e comunicazione all'altro genitore;
- Stabilire che gli importi relativi all'assegno unico e ad ogni altra eventuale agevolazione (es. dote scuola) siano suddivisi al 50% tra i coniugi;
- Stabilire che detti impegni economici siano mantenuti sino al momento del raggiungimento della indipendenza economica dei figli;
pagina 3 di 9 - Dare atto della intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico e personale tra i coniugi, che pertanto dichiarano di null'altro avere da pretendere reciprocamente e di essere ciascuno economicamente indipendente, senza necessità di alcun contributo economico in proprio favore ed a carico dell'altro.
- Entrambi i coniugi dichiarano di consentire il rilascio del passaporto per sé ed i figli minori. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale intestato non ritenga di concedere il collocamento paritetico di in proprio favore: Per_2
• Dichiarare di essere tenuto a contribuire al mantenimento ordinario di nella misura di € Per_2
100,00 mensili, da corrispondersi per n.12 mensilità entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
detto importo sarà oggetto di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
• mantenere i giorni infrasettimanali di mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 (ovvero dall'uscita da scuola in caso di conciliazione degli orari di lavoro, per raggiungere in tempo la scuola) alle ore 21.30, quando verrà riaccompagnato a casa della madre – oltre ai week end alternati con quest'ultima, Per_2 dal venerdì pomeriggio, quando verrà prelevato da scuola, ovvero da casa della madre in caso di incompatibilità di orario scuola/lavoro, alla domenica sera fino alle ore 21.30, quando verrà riaccompagnato a casa della madre;
inoltre, il Sig. vedrà anche i pomeriggi di martedì e CP_1 Per_2 giovedì, al termine delle lezioni scolastiche, per accompagnarlo alle lezioni di basket e poi riportarlo a casa della madre entro l'ora di cena. In via istruttoria:
Si chiede che sia ordinato alla Sig.ra di produrre la documentazione relativa agli importi Pt_1 percepiti per i figli a titolo di assegno unico, affinchè, in caso di mancata domanda all'Ente competente, il resistente possa presentare, previa documentazione idonea (Isee), istanza di aumento degli importi corrispondenti, da suddividere con la moglie. In subordine, si chiede ex art.210 cpc, che venga ordinato direttamente all'Ente competente (Inps) di produrre la documentazione relativa agli importi accreditati a titolo di assegno unico per i figli. Con riserva di dedurre, produrre ed argomentare, precisare ed integrare le domande e le richieste istruttorie, nonché chiedere l'audizione di testimoni. Con vittoria e competenze di causa.
Motivi della decisione I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 11.8.2004 in Laterza e sono comparsi all'udienza del 17.11.2024 avanti il Giudice delegato, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente pagina 4 di 9 motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Le parti chiedono concordemente l'affido condiviso dei figli minori , nata il 30 Per_1 settembre 2008 e nato il 28 novembre del 2012, la ricorrente chiede il collocamento Per_2 prevalente presso di sé, il marito il collocamento alternato di Per_2
Hanno venduto la casa coniugale e ognuno ha comprato un altro immobile ove si è trasferito a vivere, la madre a Muggiò, il padre a Cusano Milanino.
All'udienza del 17.11.2024 le parti hanno dichiarato:
Parte_1
”Io sono contraria al collocamento alternato, noi abitiamo davanti alla scuola io inizio alle 8.15 a lavorare e non ritengo necessario affidare a terzi la gestione di Percepisco Per_2 per intero l'assegno unico familiare pari ad euro 114 mensili. Attualmente il padre sta versando euro 150 mensili per entrambi i figli e non è neppure regolare nei pagamenti. Chiedo di continuare a percepire per intero l'assegno unico familiare.
Controparte_1
”Io esco di casa alle 6.30 per andare a lavorare dal lunedì al venerdì, inizio a lavorare alle 7 e termino alle 15.30. entra a scuola alle 7.55, se lo tenessi io inizierei più tardi a Per_2 lavorare. Eventualmente, una mia amica, con la quale non ho alcuna relazione, potrebbe anche accompagnarlo a scuola. Spendo 200 euro mensili di gasolio per i trasporti di che vado a prendere e portare Per_2 da casa alle attività sportive di martedì e giovedì, poi lo tengo di mercoledì e venerdì. Di domenica gioca a basket e lo accompagno alle partite. Se potessi richiedere io l'assegno unico, forse prenderemmo di più e sono disponibile a versare a mia moglie.”
si è allontanata dal padre in seguito ad una serie di condotte nei suoi confronti per il Per_1 fatto che aveva preso le difese della madre nella vicenda separativa. Sta seguendo un percorso psicologico, non è attuabile un collocamento alternato, in quanto non frequenta il padre.
, che a settembre 2025 compirà 17 anni, frequenta il 2° anno del Liceo Economico e Per_1
Sociale M.L.King a Muggiò, con un orario scolastico dalle 8 alle 12,30, tranne il martedì e giovedì, giorni in cui esce alle 13,30.
che a novembre ha compiuto 12 anni, frequenta il 1° anno di Scuola Media Per_2 all'Istituto Salvo d'Acquisto di Muggiò, dal lunedì al venerdì, con un orario di lezioni dalle 7,50 alle 13,45 e il doposcuola dalle 14,30 alle 17, con l'intervallo per il pranzo consumato con la supervisione del tutor. Il minore segue anche il corso di atletica, nei giorni del martedì e giovedì, con l'orario dalle 18,00 alle 19,10. Il Sig. tiene a week end alterni dal venerdì e fino alla domenica sera, quando CP_1 Per_2 lo riaccompagna presso l'abitazione materna, oltre al mercoledì e venerdì tutte le settimane pagina 5 di 9 dall'uscita di scuola fino all'ora di cena. Inoltre, il martedì e il giovedì lo accompagna alle attività sportive a Cormano. Gioca a Basket tutte le domeniche e ovunque vada lo accompagna.
Il padre insiste nel collocamento alternato del figlio nonostante il fatto che, quando Per_2 deve iniziare il turno di lavoro alle 7 del mattino, dovrebbe accompagnare prima il figlio a Muggiò, partendo da Cusano Milanino, in tempo utile per poi recarsi a Solaro, nella sede ove svolge la propria attività. L'organizzazione attuale, che prevede il rientro del minore presso l'abitazione familiare, sia nei giorni infrasettimanali di competenza paterna che la domenica sera, è maggiormente rispondente al benessere del figlio, il quale – se dovesse pernottare presso il padre- si ritroverebbe costretto ad alzarsi troppo presto la mattina, per assecondare gli orari di lavoro del genitore e poi dover affrontare un' intera giornata scolastica. Pertanto, appare maggiormente rispondente all'interesse dei minori il collocamento prevalente presso la madre, anche per non separare i fratelli.
Le facoltà di visita del padre sono riportate nel dispositivo. III. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
La ricorrente, assunta a tempo indeterminato– come assistente sociale- presso l'ASST di
MO, nel reparto di malattie sessualmente trasmissibili e infettive, ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 2.189,48 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari risultante dalla CU 2024. Ha acquistato un immobile a Muggiò ove si è trasferita a vivere con i figli, contraendo un mutuo con rata di euro 470 mensili per 15 anni dal 2024. Percepisce per intero l'assegno unico familiare pari ad euro 114 mensili.
Il marito, che lavora a Solaro (MI) presso la SVE- Verniciatura di infissi come operaio specializzato, ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 1.884,64. Dagli e/c prodotti si evince che, nel 2024 ha percepito in 10 mesi, da gennaio a ottobre
2024, euro 21.842,80 a titolo di stipendi e versamenti in contanti. Il periodo non comprende la tredicesima, in ogni caso il reddito percepito nel 2024 sarà superiore a quello percepito nel 2023. Ha contratto un mutuo per l'acquisto dell'immobile ove si è trasferito a vivere, con rata di euro 300 mensili, deve rimborsare due finanziamenti uno con rata di euro 182 mensili fino all'ottobre 2030, l'altra di euro 184 mensili fino al marzo 2029. Il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso (giugno 2024), in quanto a tale data la convivenza era già cessata. IV. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti essendovi reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 6 di 9 dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra;
Controparte_1 Parte_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LATERZA affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con facoltà per il padre di tenere accordandosi con lei, data l'età. Per_1
Potrà tenere a weekend alternati dalle 17,30 del venerdì fino alla domenica alle Per_2
21,30; tutte le settimane il martedì dalle 17,00 con ritiro da scuola o da casa, fino alle 20, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione familiare e il giovedì dalle 16,30 con ritiro da casa, alle 18,00 quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione familiare;
nella settimana con il weekend di spettanza della madre anche il venerdì, dalle 17,30 con ritiro da casa fino alle ore 21,30 dopo cena, con riaccompagnamento nella casa familiare.
Relativamente al periodo estivo, i genitori potranno trascorreranno con i propri figli 3 settimane non consecutive, da concordarsi tra loro entro il 30 maggio di ogni anno. Ciascuno dei genitori sarà tenuto a rendere noto l'indirizzo del luogo in cui soggiorneranno i minori e ad assicurare all'altro genitore la reperibilità e la possibilità di comunicare quotidianamente con i figli.
Le vacanze di Natale, Pasqua e il lunedì dell'Angelo, così come i ponti saranno regolamentate, tra i genitori, seguendo la regola dell'alternanza di anno in anno. In particolare: la vigilia di Natale con un genitore e il 25 con l'altro e così il 31 dicembre e il 1 gennaio, mantenendo in linea di massima il calendario ordinario. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore.
Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, così come la festa del Papà e della Mamma.
IV. Pone a carico del padre l'importo di euro 400, da versarsi con decorrenza dal giugno 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e pagina 7 di 9 integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza pagina 8 di 9 V. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero da Parte_1
VI. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in MO, nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Presidente
Dr. Carmen Arcellaschi
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