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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 20/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6454/2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Donatacci Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE avente ad oggetto: ricostruzione di carriera – progressione economica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.7.2024, – premesso di essere dipendente del Parte_1
resistente dall'1.9.2007, in qualità di collaboratore scolastico a tempo indeterminato, e di CP_1
aver prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, nei periodi ivi precisati
(segnatamente, dal 31.11.1998 al 31.8.1999, dall'8.10.1999 al 31.8.2000, dall'1.9.2000 al 31.8.2001, dal 3.9.2001 al 31.8.2002, dall'1.9.2002 al 31.8.2003, dall'1.9.2003 al 31.8.2004, dall'1.9.2004 al
31.8.2005, dall'1.9.2005 al 31.8.2006 e dall'1.9.2006 al 31.8.2007) – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, denunciando, in estrema sintesi, la violazione, da parte del del principio di non CP_3
discriminazione tra personale precario e personale assunto a tempo indeterminato e rivendicando l'integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera nonchè
l'inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale, con conseguente condanna del al CP_1
pagamento delle relative differenze retributive.
Sulla scorta di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare – anche agli effetti della carriera e/o della ricostruzione di carriera- il diritto della parte ricorrente
1 all'immediato riconoscimento – mediante computo per intero ai fini giuridici ed economici- dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, incluso il servizio non di ruolo prestato nell'anno 2013 da considerarsi e/o riconoscersi utile ai fini della anzianità di servizio per la ricostruzione di carriera e della maturazione delle posizioni stipendiali, tanto a decorrere dal primo contratto a tempo determinato con la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari
CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale ATA di pari qualifica assunto a tempo indeterminato, nonché il diritto della parte ricorrente alla valutazione del servizio prestato nell'anno 2013 utile ai fini della anzianità di servizio per la ricostruzione di carriera
e/o la progressione di carriera e la conseguente maturazione delle posizioni stipendiali, e, per
l'effetto condannare il , in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata (comprensiva altresì del servizio prestato nel 2013) e, anche quale risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, nonché alla rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi dei singoli crediti dovuti, annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo”.
Il convenuto, ritualmente costituitosi, eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito CP_1 retributivo, non opponendosi all'accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera e contestando, tuttavia, la computabilità dell'anno 2013 ai fini delle progressioni stipendiali.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 20.2.2025 - tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
- la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2.1. In via di premessa, si osserva che la questione sottoposta all'odierno vaglio deve essere risolta nel senso che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa interna che riserva all'assunto a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello del quale gode il dipendente ab origine a tempo indeterminato (Cass. n. 31149 e n. 31150 del 28.11.2019).
Più in dettaglio, si è affermato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella sentenza Motter del 20.9.2018, relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente, restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, con la sentenza n. 31150/2019 la Suprema Corte ha ribadito il proprio precedente
2 orientamento, evidenziando che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, richiamata anche nella sentenza sopra citata, è ferma nel ritenere che la Per_1 giustificazione deve essere fondata su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
2.2. Nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli non risulta smentita da allegazioni di segno contrario ed “inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche (art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (così, in motivazione, Cass. n. 31150/2019).
Esclusa, pertanto, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, deve ritenersi che l'art. 569 del d.lgs.
n. 297 del 1994 si ponga in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi.
La norma di diritto interno va, dunque, disapplicata, dovendosi riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato a far data dal primo contratto a termine.
2.3 Quanto al servizio prestato nell'anno 2013, la Cassazione, da ultimo, con Ordinanza n. 16133 pubblicata in data 11 giugno 2024, ha avuto modo di affermare che «...le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici…sono disposizioni eccezionali e in quanto tale da interpretare in senso letterale in stretta aderenza con lo scopo loro
3 assegnato di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico... la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici».
Sicché, «Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici».
2.4. Il in definitiva, è tenuto a ricostruire la carriera della parte ricorrente considerando per CP_3
intero tutti i periodi di servizio svolti in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato, compreso quello prestato nell'anno 2013 (utile - come detto - ai fini giuridici), con attribuzione della fascia stipendiale spettante in seguito alla suddetta ricostruzione.
Va precisato che l'anzianità che il dovrà riconoscere è pari a 8 anni, 7 mesi e 25 giorni, CP_1
come specificamente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio (pag. 10) e non contestato, neppure genericamente, dalla parte resistente.
2.5. Quanto, poi, alle differenze retributive, le stesse spettano nei limiti della prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n.4 c.c., quale tempestivamente eccepita dal . CP_1
Invero, tale prescrizione è stata validamente interrotta solo in data 20.9.2023, con la ricezione della lettera di diffida e costituzione in mora versata in atti (doc. 5).
Spettano, pertanto, le differenze retributive maturate a decorrere 20.9.2018, detratto quanto già eventualmente percepito all'atto della ricostruzione di carriera nelle more eseguita dal con CP_3
decreto prot. n. 12636 del 29.10.2024 (doc. 2, fascicolo di parte resistente).
Su dette differenze compete la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994.
3. Le spese di lite vengono compensate in misura di 1/3, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal e del conseguente CP_1
ridimensionamento della pretesa economica.
Nel resto, dette spese seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valori minimi, stante la marcata serialità del presente contenzioso), con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit. (atteso l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti) e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, ex art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6454/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
4 a) dichiara il diritto di alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai Parte_1 fini giuridici ed economici (quanto all'anno 2013, ai soli fini giuridici), i periodi di servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal primo contratto a termine e sino alla data di immissione in ruolo, mediante riconoscimento di un'anzianità complessivamente pari
8 anni, 7 mesi e 25 giorni e con attribuzione, in favore della predetta parte ricorrente, della posizione stipendiale acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato (sia a tempo determinato che indeterminato);
b) condanna, per l'effetto, il ad eseguire la disposta Controparte_1
ricostruzione nonché al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate a far data 20.9.2018, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, detratto quanto eventualmente già percepito per effetto della ricostruzione di carriera disposta dal medesimo;
CP_1
c) liquida le spese di lite in complessivi euro 5.090,00 (importo comprensivo dell'aumento nella misura del 10% per i collegamenti ipertestuali) oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie 15%, disponendone la compensazione nella misura di 1/3 e ponendo la restante quota a carico di parte resistente, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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