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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/11/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2399/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Venticano (AV) alla Via Luigi Cadorna n. 118, C.F.: , e C.F._1
nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_2
(AV) alla Via Campoceraso n. 12, C.F.: , familiari C.F._2
superstiti ed eredi legittimari di , nato il [...] a Persona_1
IA (AV) ed ivi deceduto il 06.03.2022, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al presente atto, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Angelo
Fiore, C.F.: , e dall' Avv. Fiorenzo Morella, C.F.: C.F._3
, presso il cui studio sito in Mirabella Eclano (AV) alla C.F._4
Via San Bernardino n. 124 elettivamente domiciliano in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: ADS80030620639), presso i cui uffici in
Napoli, via A. Diaz 11, domicilia
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 14/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10
1 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 16.6.25 i ricorrenti hanno dedotto:
- che il de cuius , Assistente Capo del Corpo di Persona_1
Polizia Penitenziaria era quotidianamente esposto per diverse ore a temperature rigide ed umide e con considerevoli variazioni termiche presso la Casa
Circondariale di Pianosa Isola, poi presso la Casa Circondariale di Livorno e dal
19.11.1985 al 09.04.2006, come sentinella, con turni diurni e notturni, presso la
Casa Circondariale di Benevento;
- Che successivamente transitava nel profilo professionale di Collaboratore
– posizione economica B1 presso la Casa Circondariale di Benevento (cfr.
Decreto Ministero Giustizia 414 S del 15-09-2009, all. 10), previo giudizio di non idoneità al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria (cfr. Verbale CMO
Caserta 242 del 14-11-2005, all. 11), fino al 18.10.2019, data in cui veniva collocato in pensione a seguito di ulteriore giudizio di inidoneità al servizio nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B1;
- Che in data 06.03.2022, decedeva presso la Casa di Cura Montevergine di
IA (AV), a causa di “dissezione aortica”;
- Che con PEC del 19.10.2022, quali familiari superstiti ed eredi legittimari del fu sig. , inviavano alla Casa Circondariale di Persona_1
Benevento, Amministrazione di appartenenza del compianto genitore, la domanda per il riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere” ex art. 1 della legge 266/2005 e i relativi benefici in favore dei familiari superstiti;
con
PEC del 17.01.2025, la Controparte_2
[...]
[... on prot. n. 0056517 del 13.07.2023, trasmesso in pari data dal
[...] prefato al Controparte_3 Controparte_4
, veniva espresso giudizio favorevole all'accoglimento dell'istanza di
[...]
riconoscimento dello status di vittima del dovere (cfr. trasmissione parere a mezzo pec del 17.01.2025, all. 8); Controparte_2
- Che ad oggi, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dall'invio della domanda, essendo scaduto abbondantemente il termine previsto per legge per la conclusione del procedimento amministrativo, le resistenti
Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, non hanno dato ulteriore seguito all'iter amministrativo ai fini della definizione della pratica.
Ciò posto in fatto, dedotta in diritto la riconducibilità del decesso al servizio prestato, hanno chiesto accertare e dichiarare lo stato di vittima del dovere del de cuius e, per l'effetto, riconoscere ai ricorrenti in qualità di superstiti di vittima del dovere, la speciale elargizione e lo speciale assegno vitalizio previsti dall'art. 1 commi 563 e 564 della legge n. 266/2005, dell'art. 3 legge n. 466/1980 e dell'art. 1 lett. C) del DPR n. 243/2006, spese vinte con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, il convenuto ha dedotto, con CP_1
articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
2.
In via generale, occorre muovere dai commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere. Queste ultime sono così definite nel comma 563: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
3 verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità."".
Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue:
«Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.». Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare «i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze» in discorso. A sua volta il regolamento - poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni, e, all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
4 Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di
«particolari condizioni», che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di «particolari condizioni ambientali o operative» è stata chiarita dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono: «... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi
5 o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Su tali basi la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n.
23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni ambientali od operative.». Nel caso di cui al comma 563, invece, a differenza dal comma successivo, la legge non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
Nel dare continuità ai chiarimenti già espressi da Cass., S.U., 21 settembre 2017,
n. 21969, e nel puntualizzare le affermazioni di Cass., sez. lav., 13 febbraio 2019,
n. 4238, la Suprema Corte ha di recente affermato che "perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di
6 "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito" (Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n. 29819, in motivazione). Si è dunque evidenziato che
"L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (come ben evidenziato dal Procuratore
Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative" (sentenza n. 29819 del 2022, cit., in motivazione). Ne consegue che "(p)uò invero considerarsi
"particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario" (Cass., sez. lav., 18 novembre
2024, n. 29618, punto 4.5. del Ritenuto, Cassazione civile sez. lav., 29/06/2025,
(ud. 27/03/2025, dep. 29/06/2025), n.17442).
Nel caso in esame, parte ricorrente sostiene che la patologia del de cuius sia stata contratta nell'attività “di vigilanza ad infrastrutture militari” (lett. c art. 563) poichè per anni il de cuius ha fatto da sentinella all'esterno, esposto alle
7 intemperie e al clima umido o comunque ritiene che la patologia sia dovuta alle
“particolari condizioni ambientali e operative” di cui al successivo art. 564 .
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale non ritiene sussistenti i presupposti di cui al comma 563 della medesima norma, a mente della quale "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: (…) c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari”, dal momento che non risulta che il de cuius sia stato specificamente comandato ad espletare un servizio finalizzato alla vigilanza di infrastrutture civili o militari, né ad essa può ricondursi la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria, la quale non ha come oggetto immediato e precipuo il controllo delle infrastrutture (v. Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 16610 del 14 giugno 2024).
Per quanto concerne l'ipotesi di cui all'art. 564 , la norma anzidetta prevede la sottoposizione dell'interessato a particolari condizioni ambientali ed operative, che, come previsto dalla relativa disposizione regolamentare (art. 1, comma 1, lett. c), devono intendersi quali “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Diventa, così, necessaria la prova di circostanze o fatti ulteriori, suscettibili di aggravare il rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso con l'ambiente militare (v. Cass., civ. sez. lav. n. 12747/2022 e, di recente, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenze nn. 3221 e n. 346 del 2022).
Secondo le S.U. “la verifica di tale connotazione aggiuntiva e specifica implica un accertamento, caso per caso, delle circostanze concrete e il riscontro di un
8 elemento che determini l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass., S.U., 21 settembre 2017, n. 21969).
Cosicché l'aggravamento del rischio, rispetto al normale contesto in cui l'attività si colloca, integra un requisito imprescindibile, perché sia giustificata l'equiparazione al regime di peculiare favore vigente per le vittime del dovere e per le situazioni tipiche di rischio individuate dal legislatore (Cass., sez. lav., 3 marzo 2023, n. 6497).
Nel caso de quo, premesso che, dunque, già dalle allegazioni risulta effettivamente dubbia la sussistenza di quel quid pluris di cui sopra si è detto – posto che neanche viene evidenziato in cosa consisterebbero le particolari condizioni ambientali ed operative che caratterizzerebbero lo svolgimento della mansione svolta o l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito – vi è da rilevare che in ogni caso non vi è una effettiva prova della riconducibilità della patologia sofferta rispetto alle mansioni svolte.
Dalla disamina degli atti non si evince che il Comitato di Verifica abbia riconosciuto la patologia “Esiti di sostituzione dell'aorta ascendente con protesi per pregressa dissezione aortica in soggetto iperteso” dipendente da fatti di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione.
Né la dedotta esposizione ad un clima umido può considerarsi, quand'anche fosse provata, superiore a quella ordinaria, con conseguente diritto al riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere ai sensi del già citato comma 564.
In nessun documento agli atti si fa riferimento preciso ai turni esterni, alle condizioni climatiche o operative del de cuius, alla loro durata, alle condizioni lavorative.
9 L'assenza di prova dell'asserita esposizione incide non solo sull'accertamento del nesso causale, ma anche sul requisito delle particolari condizioni ambientali od operative di missione.
Né può ritenersi sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'avvenuto riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio (essendo fattispecie aventi elementi costitutivi diversi) o il parere della CP_2
favorevole all'accoglimento dell'istanza cui non ha fatto seguito il
[...]
riconoscimento in via amministrativa dello status di vittima del dovere.
In definitiva, manca la prova della "particolare" causa di danno, che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
La delicatezza e complessità delle questioni giuridiche affrontate, unitamente al parere favorevole della che ha indotto le parti ad agire, giustifica CP_2
l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Benevento definitivamente pro nunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese;
Così deciso in Benevento, 15/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
10
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2399/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Venticano (AV) alla Via Luigi Cadorna n. 118, C.F.: , e C.F._1
nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_2
(AV) alla Via Campoceraso n. 12, C.F.: , familiari C.F._2
superstiti ed eredi legittimari di , nato il [...] a Persona_1
IA (AV) ed ivi deceduto il 06.03.2022, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al presente atto, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Angelo
Fiore, C.F.: , e dall' Avv. Fiorenzo Morella, C.F.: C.F._3
, presso il cui studio sito in Mirabella Eclano (AV) alla C.F._4
Via San Bernardino n. 124 elettivamente domiciliano in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: ADS80030620639), presso i cui uffici in
Napoli, via A. Diaz 11, domicilia
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 14/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10
1 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 16.6.25 i ricorrenti hanno dedotto:
- che il de cuius , Assistente Capo del Corpo di Persona_1
Polizia Penitenziaria era quotidianamente esposto per diverse ore a temperature rigide ed umide e con considerevoli variazioni termiche presso la Casa
Circondariale di Pianosa Isola, poi presso la Casa Circondariale di Livorno e dal
19.11.1985 al 09.04.2006, come sentinella, con turni diurni e notturni, presso la
Casa Circondariale di Benevento;
- Che successivamente transitava nel profilo professionale di Collaboratore
– posizione economica B1 presso la Casa Circondariale di Benevento (cfr.
Decreto Ministero Giustizia 414 S del 15-09-2009, all. 10), previo giudizio di non idoneità al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria (cfr. Verbale CMO
Caserta 242 del 14-11-2005, all. 11), fino al 18.10.2019, data in cui veniva collocato in pensione a seguito di ulteriore giudizio di inidoneità al servizio nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B1;
- Che in data 06.03.2022, decedeva presso la Casa di Cura Montevergine di
IA (AV), a causa di “dissezione aortica”;
- Che con PEC del 19.10.2022, quali familiari superstiti ed eredi legittimari del fu sig. , inviavano alla Casa Circondariale di Persona_1
Benevento, Amministrazione di appartenenza del compianto genitore, la domanda per il riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere” ex art. 1 della legge 266/2005 e i relativi benefici in favore dei familiari superstiti;
con
PEC del 17.01.2025, la Controparte_2
[...]
[... on prot. n. 0056517 del 13.07.2023, trasmesso in pari data dal
[...] prefato al Controparte_3 Controparte_4
, veniva espresso giudizio favorevole all'accoglimento dell'istanza di
[...]
riconoscimento dello status di vittima del dovere (cfr. trasmissione parere a mezzo pec del 17.01.2025, all. 8); Controparte_2
- Che ad oggi, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dall'invio della domanda, essendo scaduto abbondantemente il termine previsto per legge per la conclusione del procedimento amministrativo, le resistenti
Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, non hanno dato ulteriore seguito all'iter amministrativo ai fini della definizione della pratica.
Ciò posto in fatto, dedotta in diritto la riconducibilità del decesso al servizio prestato, hanno chiesto accertare e dichiarare lo stato di vittima del dovere del de cuius e, per l'effetto, riconoscere ai ricorrenti in qualità di superstiti di vittima del dovere, la speciale elargizione e lo speciale assegno vitalizio previsti dall'art. 1 commi 563 e 564 della legge n. 266/2005, dell'art. 3 legge n. 466/1980 e dell'art. 1 lett. C) del DPR n. 243/2006, spese vinte con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, il convenuto ha dedotto, con CP_1
articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
2.
In via generale, occorre muovere dai commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere. Queste ultime sono così definite nel comma 563: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
3 verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità."".
Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue:
«Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.». Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare «i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze» in discorso. A sua volta il regolamento - poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni, e, all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
4 Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di
«particolari condizioni», che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di «particolari condizioni ambientali o operative» è stata chiarita dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono: «... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi
5 o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Su tali basi la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n.
23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni ambientali od operative.». Nel caso di cui al comma 563, invece, a differenza dal comma successivo, la legge non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
Nel dare continuità ai chiarimenti già espressi da Cass., S.U., 21 settembre 2017,
n. 21969, e nel puntualizzare le affermazioni di Cass., sez. lav., 13 febbraio 2019,
n. 4238, la Suprema Corte ha di recente affermato che "perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di
6 "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito" (Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n. 29819, in motivazione). Si è dunque evidenziato che
"L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (come ben evidenziato dal Procuratore
Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative" (sentenza n. 29819 del 2022, cit., in motivazione). Ne consegue che "(p)uò invero considerarsi
"particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario" (Cass., sez. lav., 18 novembre
2024, n. 29618, punto 4.5. del Ritenuto, Cassazione civile sez. lav., 29/06/2025,
(ud. 27/03/2025, dep. 29/06/2025), n.17442).
Nel caso in esame, parte ricorrente sostiene che la patologia del de cuius sia stata contratta nell'attività “di vigilanza ad infrastrutture militari” (lett. c art. 563) poichè per anni il de cuius ha fatto da sentinella all'esterno, esposto alle
7 intemperie e al clima umido o comunque ritiene che la patologia sia dovuta alle
“particolari condizioni ambientali e operative” di cui al successivo art. 564 .
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale non ritiene sussistenti i presupposti di cui al comma 563 della medesima norma, a mente della quale "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: (…) c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari”, dal momento che non risulta che il de cuius sia stato specificamente comandato ad espletare un servizio finalizzato alla vigilanza di infrastrutture civili o militari, né ad essa può ricondursi la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria, la quale non ha come oggetto immediato e precipuo il controllo delle infrastrutture (v. Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 16610 del 14 giugno 2024).
Per quanto concerne l'ipotesi di cui all'art. 564 , la norma anzidetta prevede la sottoposizione dell'interessato a particolari condizioni ambientali ed operative, che, come previsto dalla relativa disposizione regolamentare (art. 1, comma 1, lett. c), devono intendersi quali “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Diventa, così, necessaria la prova di circostanze o fatti ulteriori, suscettibili di aggravare il rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso con l'ambiente militare (v. Cass., civ. sez. lav. n. 12747/2022 e, di recente, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenze nn. 3221 e n. 346 del 2022).
Secondo le S.U. “la verifica di tale connotazione aggiuntiva e specifica implica un accertamento, caso per caso, delle circostanze concrete e il riscontro di un
8 elemento che determini l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass., S.U., 21 settembre 2017, n. 21969).
Cosicché l'aggravamento del rischio, rispetto al normale contesto in cui l'attività si colloca, integra un requisito imprescindibile, perché sia giustificata l'equiparazione al regime di peculiare favore vigente per le vittime del dovere e per le situazioni tipiche di rischio individuate dal legislatore (Cass., sez. lav., 3 marzo 2023, n. 6497).
Nel caso de quo, premesso che, dunque, già dalle allegazioni risulta effettivamente dubbia la sussistenza di quel quid pluris di cui sopra si è detto – posto che neanche viene evidenziato in cosa consisterebbero le particolari condizioni ambientali ed operative che caratterizzerebbero lo svolgimento della mansione svolta o l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito – vi è da rilevare che in ogni caso non vi è una effettiva prova della riconducibilità della patologia sofferta rispetto alle mansioni svolte.
Dalla disamina degli atti non si evince che il Comitato di Verifica abbia riconosciuto la patologia “Esiti di sostituzione dell'aorta ascendente con protesi per pregressa dissezione aortica in soggetto iperteso” dipendente da fatti di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione.
Né la dedotta esposizione ad un clima umido può considerarsi, quand'anche fosse provata, superiore a quella ordinaria, con conseguente diritto al riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere ai sensi del già citato comma 564.
In nessun documento agli atti si fa riferimento preciso ai turni esterni, alle condizioni climatiche o operative del de cuius, alla loro durata, alle condizioni lavorative.
9 L'assenza di prova dell'asserita esposizione incide non solo sull'accertamento del nesso causale, ma anche sul requisito delle particolari condizioni ambientali od operative di missione.
Né può ritenersi sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'avvenuto riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio (essendo fattispecie aventi elementi costitutivi diversi) o il parere della CP_2
favorevole all'accoglimento dell'istanza cui non ha fatto seguito il
[...]
riconoscimento in via amministrativa dello status di vittima del dovere.
In definitiva, manca la prova della "particolare" causa di danno, che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
La delicatezza e complessità delle questioni giuridiche affrontate, unitamente al parere favorevole della che ha indotto le parti ad agire, giustifica CP_2
l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Benevento definitivamente pro nunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese;
Così deciso in Benevento, 15/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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