Articolo 4 della Legge 20 luglio 2004, n. 215
Articolo 3Articolo 5
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2 settembre 2004
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7 novembre 2004
Art. 4. Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilita' 1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all' articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 .
2. Resta, altresi', fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell' articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ((, e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112)) .
3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 e' sanzionata anche quando e' compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990 .
4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilita' delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
Entrata in vigore il 7 novembre 2004
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